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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/05/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.468/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SCIORTINO TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti PULEO DOMENICO, VERGA FRANCESCO)
CP_2
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistenti -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 30/04/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente euro 75.045,52, oltre accessori di legge dall'1.3.2025 sino al soddisfo;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento della restante parte che liquida in favore del ricorrente in euro 6.699,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sciortino Teresa ex art. 93 c.p.c., e in favore di in 3.233,00, CP_2 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.1.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
e , deducendo di aver lavorato alle dipendenze della prima dal 5.4.2019, come Controparte_1 CP_2
macellaio con inquadramento nel IV livello del CCNL terziario, con contratto part time al 75% sino al 31.10.2020 e successivamente a tempo pieno sino al 14.12.2021, data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa.
Il ricorrente contestava l'inquadramento contrattuale, ritenendo di dover essere inquadrato sin dall'inizio del rapporto nel III livello;
inoltre deduceva, benché il rapporto fosse formalmente part time, di aver osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualizzato: 7,30-20,30, con una pausa pranzo di circa un'ora e mezza, il sabato solo un'ora, con mezza giornata di riposo la settimana, e a settimane alterne anche la domenica mattina con orario 8.30-13.30, nonché per mezza giornata anche nei giorni festivi (ad eccezione di Natale, Pasqua e Capodanno) e nel periodo natalizio dal 7/12 al 6/1 senza il riposo settimanale e per tutte le domeniche, usufruendo solo usufruendo solo di 12 giorni di ferie l'anno articolati in due cicli, ciascuno di 6 giorni.
Il ricorrente chiedeva quindi di: “dire e dichiarare le domande di cui al presente ricorso proponibili, procedibili ed ammissibili e, nel merito, accoglierle con qualsivoglia statuizione perchè fondate in fatto ed in diritto ed assistite dai relativi presupposti e da prove idonee;
• dire e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato sin dall'assunzione al III livello del ccnl
Commercio applicato dalla società; • dire e dichiarare che il ricorrente ha diritto alle differenze retributive, legate al maggiore inquadramento, all'avere effettuato un maggior orario di lavoro settimanale rispetto al part time sottoscritto, e poi dal 1/11/20 al tempo pieno, all'avere lavorato altresì senza retribuzione due domeniche al mese e nei festivi, ferie non godute, straordinario, permessi non fruiti, differenza di tredicesima e quattordicesima, busta paga di dicembre comprensiva dei 14 gg lavorati oltre ratei varie, indennità sostitutiva preavviso e TFR;
per ricalcolo del TFR includendo il maggior orario prestato in forma continuativa, oltre all'indennità sostituiva del preavviso per le dimissioni per giusta causa nell'importo di € 80.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tra il percetto ed il dovuto oltre interessi e rivalutazione,• conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento a tale titolo della somma di € 80.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tra il percetto ed il dovuto oltre interessi e rivalutazione, oltre accessori di legge dalle date di maturazione al saldo;
• dire e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva sulle superiori somme;
• condannare la convenuta al risarcimento del danno da mancata fruizione riposi domenicali ed infrasettimanali, nonché della negazione del diritto alle ferie nella misura contrattuale, da liquidare in misura equitativa e comunque pari ad almeno € 15.000,00.” col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
, invece, “Previo accertamento della sussistenza e della durata del CP_2
rapporto di lavoro, accogliere la domanda di parte ricorrente volta alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale nei limiti della prescrizione”.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi indicati dalle parti.
***
Con sentenza non definitiva del 14.1.2025 il Tribunale dichiarava che il ricorrente sin dal
5.4.2019 aveva svolto mansioni inquadrabili nel livello III, lavorando dal lunedì al venerdì con orario 7.30-13.30 e 15.00-20.30, il sabato con una sola ora di pausa pranzo e per due domeniche al mese 9.00-13.00, con riposo settimanale di mezza giornata – salvo che nel periodo natalizio, dal 7 dicembre al 6 gennaio, ove non vi erano giorni liberi ad eccezione di due domeniche -, anche nei giorni prefestivi con il medesimo orario del sabato, nonché i festivi per mezza giornata (ad eccezione dei giorni di Natale, Pasqua e Capodanno), usufruendo solo di 12 giorni di ferie all'anno, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive disponendo, con separata ordinanza istruttoria, il consequenziale accertamento contabile, affidato al TU
. Persona_1
Quindi, sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Richiamate le argomentazioni già espresse nella sentenza del 14.1.2025, e ribadito conseguentemente il diritto a percepire le differenze retributive medio tempore maturate secondo i valori persuasivamente indicati dal TU nella relazione depositata in data 18.4.2025 che qui si richiama integralmente ed i cui importi sono consequenzialmente riportati nel dispositivo.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate per metà, ponendo la restante parte a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo alla diversa attività processuale svolta.
Sono poste, infine, definitivamente a carico della convenuta le spese della TU come liquidate con decreto in atti.
P.Q.M.
decide come in epigrafe. Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 30.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.468/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SCIORTINO TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti PULEO DOMENICO, VERGA FRANCESCO)
CP_2
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistenti -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 30/04/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente euro 75.045,52, oltre accessori di legge dall'1.3.2025 sino al soddisfo;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento della restante parte che liquida in favore del ricorrente in euro 6.699,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sciortino Teresa ex art. 93 c.p.c., e in favore di in 3.233,00, CP_2 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.1.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
e , deducendo di aver lavorato alle dipendenze della prima dal 5.4.2019, come Controparte_1 CP_2
macellaio con inquadramento nel IV livello del CCNL terziario, con contratto part time al 75% sino al 31.10.2020 e successivamente a tempo pieno sino al 14.12.2021, data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa.
Il ricorrente contestava l'inquadramento contrattuale, ritenendo di dover essere inquadrato sin dall'inizio del rapporto nel III livello;
inoltre deduceva, benché il rapporto fosse formalmente part time, di aver osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualizzato: 7,30-20,30, con una pausa pranzo di circa un'ora e mezza, il sabato solo un'ora, con mezza giornata di riposo la settimana, e a settimane alterne anche la domenica mattina con orario 8.30-13.30, nonché per mezza giornata anche nei giorni festivi (ad eccezione di Natale, Pasqua e Capodanno) e nel periodo natalizio dal 7/12 al 6/1 senza il riposo settimanale e per tutte le domeniche, usufruendo solo usufruendo solo di 12 giorni di ferie l'anno articolati in due cicli, ciascuno di 6 giorni.
Il ricorrente chiedeva quindi di: “dire e dichiarare le domande di cui al presente ricorso proponibili, procedibili ed ammissibili e, nel merito, accoglierle con qualsivoglia statuizione perchè fondate in fatto ed in diritto ed assistite dai relativi presupposti e da prove idonee;
• dire e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato sin dall'assunzione al III livello del ccnl
Commercio applicato dalla società; • dire e dichiarare che il ricorrente ha diritto alle differenze retributive, legate al maggiore inquadramento, all'avere effettuato un maggior orario di lavoro settimanale rispetto al part time sottoscritto, e poi dal 1/11/20 al tempo pieno, all'avere lavorato altresì senza retribuzione due domeniche al mese e nei festivi, ferie non godute, straordinario, permessi non fruiti, differenza di tredicesima e quattordicesima, busta paga di dicembre comprensiva dei 14 gg lavorati oltre ratei varie, indennità sostitutiva preavviso e TFR;
per ricalcolo del TFR includendo il maggior orario prestato in forma continuativa, oltre all'indennità sostituiva del preavviso per le dimissioni per giusta causa nell'importo di € 80.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tra il percetto ed il dovuto oltre interessi e rivalutazione,• conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento a tale titolo della somma di € 80.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tra il percetto ed il dovuto oltre interessi e rivalutazione, oltre accessori di legge dalle date di maturazione al saldo;
• dire e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva sulle superiori somme;
• condannare la convenuta al risarcimento del danno da mancata fruizione riposi domenicali ed infrasettimanali, nonché della negazione del diritto alle ferie nella misura contrattuale, da liquidare in misura equitativa e comunque pari ad almeno € 15.000,00.” col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
, invece, “Previo accertamento della sussistenza e della durata del CP_2
rapporto di lavoro, accogliere la domanda di parte ricorrente volta alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale nei limiti della prescrizione”.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi indicati dalle parti.
***
Con sentenza non definitiva del 14.1.2025 il Tribunale dichiarava che il ricorrente sin dal
5.4.2019 aveva svolto mansioni inquadrabili nel livello III, lavorando dal lunedì al venerdì con orario 7.30-13.30 e 15.00-20.30, il sabato con una sola ora di pausa pranzo e per due domeniche al mese 9.00-13.00, con riposo settimanale di mezza giornata – salvo che nel periodo natalizio, dal 7 dicembre al 6 gennaio, ove non vi erano giorni liberi ad eccezione di due domeniche -, anche nei giorni prefestivi con il medesimo orario del sabato, nonché i festivi per mezza giornata (ad eccezione dei giorni di Natale, Pasqua e Capodanno), usufruendo solo di 12 giorni di ferie all'anno, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive disponendo, con separata ordinanza istruttoria, il consequenziale accertamento contabile, affidato al TU
. Persona_1
Quindi, sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Richiamate le argomentazioni già espresse nella sentenza del 14.1.2025, e ribadito conseguentemente il diritto a percepire le differenze retributive medio tempore maturate secondo i valori persuasivamente indicati dal TU nella relazione depositata in data 18.4.2025 che qui si richiama integralmente ed i cui importi sono consequenzialmente riportati nel dispositivo.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate per metà, ponendo la restante parte a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo alla diversa attività processuale svolta.
Sono poste, infine, definitivamente a carico della convenuta le spese della TU come liquidate con decreto in atti.
P.Q.M.
decide come in epigrafe. Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 30.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno