Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORT 024 1 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA EMA DT CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 20346/98 - Rel. Consigliere Cron.4980 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere Ud. 14/11/00 - Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente 715 SENTENZA sul ricorso proposto da: tribes CONDOMINIO CENTRO DEGLI AFFARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA SALANDRA 6, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copla studio FIORE che 10 rappresenta e difende GIOVANNA, IL SOLE 24 ORE dal Sig. ROCCHI GIAN LUIGI, giusta per dirit FEB. 2001 unitamente all'avvocato delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
LE AG BRUNA, elettivamente domiciliata in ROMA L.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MANFREDONIA MASSIMO, che la rappresenta e difende$ 2000 : 4696 unitamente all'avvocato ROSSI SILVANA, giusta delega -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in atti;
Richiesta copia studio. dal Sig. AM - controricorrente per diritti L. 6000 19 FEB. 2001 avversO la sentenza n. 31/98 del Tribunale di FORLI' IL CANCELLIERE depositata il 05/03/98 R.G.N. 711/95; LE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato FIORE GIOVANNA;
udito l'Avvocato MANFREDONIA MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. LE - -2- f SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 27 febbraio 1995 il Condominio Centro degli Affari di Savignano sul Rubicone proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Forlì in data 14 novembre 1994, resa nei confronti di Zaghini Bruna, con la quale, malgrado la pretesa della predetta di riconoscimento della qualifica di custode-portiere fosse stata respinta, veniva tuttavia parzialmente accolta la sua domanda, condannandosi il condominio al pagamento di differenze retributive limitatamente al lavoro di pulizie che la donna assumeva avere effettuato nell'immobile, a fronte del difetto di prove al riguardo circa la reale entità, e che comunque le معنا era stato adeguatamente remunerato con l'uso gratuito di un appartamento di proprietà dell'appellante. Deduceva che la pronuncia di primo grado era viziata, altresì, da ultrapetizione, atteso che la ricorrente aveva impostato la domanda iniziale unicamente sull'assunto creditorio di differenze retributive afferenti al rapporto di custodia- portierato, senza alcun riferimento alla voce "pulizia"; che il Pretore aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie sul punto, anche 3 in tema di mancata ottemperanza all'onere probatorio, a carico dell'attrice, concernente l'eccedenza dell'orario lavorativo pattuito;
che, in ipotesi di configurabilità di contratto di lavoro domestico, non andava applicata la disciplina del part-time. Concludeva per la parziale riforma della decisione pretorile e, per la parte che ancora interessa in questa sede, per la declaratoria dell'adito Tribunale di Forli di non debenza delle ulteriori somme richieste e di non essere tenuto alla conseguente regolarizzazione previdenziale ed assistenziale. Resisteva l'appellata, la quale, premesso che il rapporto era sorto sin dal giugno 1982 con la LE connotazione di custode-portiere in sostituzione del proprio marito ammalatosi, ed a tempo pieno, atteso che la sua assunzione non risultava formalizzata per iscritto né era stata data comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, deduceva, tra l'altro, l'insussistenza del vizio di ultrapetizione come prospettato ex adverso, nonché la piena valenza degli elementi probatori acquisiti a suo favore, e proponeva inoltre appello incidentale formulando varie istanze non più oggetto del presente giudizio. Con sentenza del 5 marzo 98 il Tribunale di Forli rigettava entrambi gli appelli, confermando integralmente la decisione impugnata. Ritenevano i giudici di merito che, nella specie, non si profilava il vizio di ultrapetizione nella pronuncia pretorile per la parte afferente alle differenze retributive correlate al lavoro di pulizie dell'immobile; che l'attività della Zaghini, attese le sue modalità e la carenza di prova contraria datoriale, nonché sulla base delle risultanze istruttorie, andava qualificata "a tempo pieno", esclusa altresì ogni attinenza con il lavoro cd. nomestico;
che le ulteriori spettanze, riconosciute dal Pretore alla Zaghini sulla base di LE precisi calcoli della C.T.U. in riferimento al C.C.N.L. di categoria, risultavano esatte;
che la decisione di primo grado, di compensazione delle spese di quel giudizio, appariva fondata. Avverso tale sentenza il Condominio ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a quattro motivi;
resiste la Zaghini con controricorso. Il Condominio ha depositato memoria illustrativa, ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione il 5 ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civile, e deduce il vizio di ultrapetizione della sentenza in riferimento al pagamento differenziale per lavoro di pulizie, mai richiesto dalla parte istante, atteso che la domanda afferiva soltanto al riconoscimento del rapporto di custodia-portierato ed alle connesse retribuzioni. La censura è infondata. Dalle premesse del ricorso introduttivo, come ritenuto dal Tribunale, si evince un costante riferimento, tra l'altro, anche all'attività espletata per le pulizie nell'immobile, sicché risulta de plano che le pretese differenze Mileo retributive concernono anche detta attività, e dunque rientrano nella prospettazione ampia della domanda, per causa petendi e petitum, indipendentemente dalle specifiche conclusioni, comprendendole nell'ambito della generale richiesta di pagamento dell'intero lavoro prestato. Con il secondo motivo di ricorso il Condominio, contraddittoria denunciando genericamente motivazione su un punto decisivo della controversia, ne precisa poi il contenuto nel prosieguo della motivazione, osservando che, " secondo il Tribunale, risulta passata in giudicato motiva della sentenza pretorile la parte il riconoscimento del rapporto di riguardante custodia-portierato, mentre in effetti il giudicato riguarda la reiezione di tale istanza, sicché ne risulta immutato l'attuale thema decidendum. La doglianza, indipendentemente da ogni accertamento in merito, appare inconferente, in quanto l'oggetto residuale del contendere è focalizzato in punto differenze retributive per lavoro attinente alle pulizie, sicché, non controvertendosi ormai sul rapporto custodia- portierato, ogni indagine in tale direzione appare superflua e pertanto non assume i profili della Mileo decisività. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 legge 863/84 e 2126 cod. civile, nonché omessan. motivazione su un punto decisivo della controversia, e deduce che detta legge, successiva alla insorgenza del rapporto per le pulizie, non si applica allo stesso ratione temporis, e comunque tale normativa, all'art. 3, lettera c), esclude la necessità dell'atto scritto in materia;
ed aggiunge che, anche se fosse configurabile la obbligatorietà 7 dell'atto scritto, la mancanza dello stesso nella specie non produrrebbe automaticamente la trasformazione di un contratto verbale di pulizie a tempo parziale in altro a tempo pieno in difetto di specifica prova sul punto, ma, secondo giurisprudenza della Suprema Corte-Cass. n. 5265/94 comporterebbe unicamente la necessità della remunerazione per il lavoro prestato, ai sensi dell'art. 2126 cod. civile. Il rilievo è, del pari, inconsistente. A parte la contraddittorietà palese tra l'assunto difensivo della insussistenza in concreto di tale rapporto e la tesi che precede sui profili della sua durata, ed indipendentemente da ogni indagine sulla applicabilità O meno della legge biiles richiamata al caso in esame, il Tribunale, sulla base dei calcoli peritali in relazione alla disciplina dettata dal C.C.N.L. di categoria, della mancata prova contraria da parte datoriale, della puntualizzata non configurabilità di un rapporto di lavoro domestico con riferimento alla diversa natura giuridica strutturale delle due delle ponderose risultanze fattispecie, istruttorie acquisite in senso contrario alla tesi del ricorrente, con giudizio in fatto e congrua 8 motivazione ha ritenuto che, nel caso in esame, il lavoro di pulizie espletato, anche in rapporto alle dimensioni dell'immobile, fosse da qualificarsi a tempo pieno;
sicché, in concreto, è proprio la disciplina dettata dall'art. 2126 cod. civile che risulta applicata per la liquidazione delle differenze retributive, come riconosciuto nello stesso ricorso a pag. 6, posto che i giudici di merito hanno accertato, come precede, che il lavoro di pulizie espletato dalla Zaghini non poteva essere, e di fatto non era, inferiore alle otto ore giornaliere. Con la quarta doglianza il ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione su un punto Video decisivo della controversia, ed assume che il Tribunale ha vistosamente errato nel ritenere che l'attività di pulizie della Zaghini fosse di otto ore giornaliere, con una valutazione ancorata a presunzioni non idonee a suffragare tale circostanza, in quanto basate su prove testimoniali incerte, imprecise, contraddittorie e comunque non concordanti. Anche siffatta prospettazione non ha alcun pregio. I giudici di merito non si sono espressi secondo le conclusioni di cui alla sentenza con riferimento ad elementi equivoci, ma hanno basato il loro convincimento, con iter argomentativo logico e lineare, su tutte le circostanze indicate a confutazione della censura che precede, con analitica disamina positiva di tutti gli elementi probatori acquisiti nonché con congrua e rigorosa motivazione pertinente in fatto;
di talché la contraria lettura degli stessi proposta dal Condominio si qualifica alla stregua di mera, diversa valutazione ed interpretazione di parte, inidonea a scalfire il corretto ragionamento sviluppato in sentenza, cui intende invece sovrapporsi senza alcun supporto obiettivo, ed a معلا sollecitare l'invocate, negativo controllo di legittimità. In definitiva la decisione impugnata non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione delineati in ricorso;
questo, per l'effetto, va dunque rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le concernenti il parti integralmente le spese presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte: 10 Rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità. Roma 14 novembre 2000. Il Presidente: | Cons. estensare: Vincenzo LE IL COLLABORATORE DI LE ме Depositato in Cancelleria 19 FEB. 2001 Oggi, IL OLLABORATORE £ LE P P U I S D A , S S O L A 0 L T 1 3 , O 3 . A B 5 T S I R E . D A P ' S N A L I L T 3 N S E 7 G O D - P O I 8 - S M A 1 I N D 1 E A E S , D E I O E G A R T G T O N S E I T E L G T S I E E R R A I L D L E O D T 11