Articolo 4 della Legge 18 ottobre 1958, n. 943
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 ottobre 1958
Art. 4.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
Entrata in vigore il 22 ottobre 1958