Articolo 3 della Legge 15 febbraio 1985, n. 24
Articolo 2
Versione
10 marzo 1985
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.466 milioni per l'anno 1984 e in lire 2.233 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 marzo 1985
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