Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.466 milioni per l'anno 1984 e in lire 2.233 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.466 milioni per l'anno 1984 e in lire 2.233 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.