Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00534/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00759/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Brianza, Barbara Bison, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Brianza in Varese, via A. Volta n. 6;
contro
Questura di Varese, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento reso dal Questore della Provincia di Varese Cat. -OMISSIS-, in data 24.01.2023, notificato il successivo 16.02.2023, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal Sig. -OMISSIS- per il rinnovo del porto di fucile ad uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LU IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con istanza del 23 dicembre 2025, ritualmente notificata e depositata in giudizio, parte ricorrente ha dichiarato, per il tramite del proprio difensore munito di procura speciale ad hoc, di rinunciare al ricorso in oggetto ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., con dichiarazione di estinzione del giudizio e richiesta di compensazione delle spese di lite “in ragione dell’accordo sulla definizione della vertenza come intervenuto tra le scriventi e l’Avvocatura dello Stato”;
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge per dichiarare ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto altresì che in considerazione della definizione in rito del giudizio e dell’accordo intervenuto in merito, sussistono gli estremi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN VI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
LU IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IE | AN VI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.