Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 3
Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorchè si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto di essere competente a decidere sul ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del magistrato di sorveglianza in tema di reclamo giurisdizionale, emessa nel vigore dell'art. 35 bis, comma quarto, legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo introdotto dall'art. 3, comma primo, lett.b), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, prima delle modificazioni apportate dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10. ed ha conseguentemente escluso di dover procedere alla qualificazione dell'atto di impugnazione come reclamo al tribunale di sorveglianza, così come stabilito dalle previsioni della legge di conversione).
Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis ord. pen., il sindacato di legittimità in ordine alle modalità di computo dello spazio intramurario individuale minimo, la cui determinazione deriva da canoni e "standard" giurisdizionali, in difetto di qualunque disposizione normativa, può essere compiuto esclusivamente sotto il profilo della mancanza di motivazione, attesa l'ammissibilità del ricorso per Cassazione contro la decisione del magistrato di sorveglianza solo per violazione di legge.
Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale presentato dal detenuto ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen. è escluso il regolamento "inter partes" delle spese processuali, con la conseguenza che né il reclamante, né il Ministero della Giustizia possono essere condannati al pagamento di queste l'uno in favore dell'altro in applicazione del principio della soccombenza.
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- 1. Riforma Cartabia sulle impugnazioni non è retroattiva (Cass. 3990/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2023
L'impugnante ai soli effetti civili ha l'interesse, nell'incertezza sull'attribuzione di un termine per adeguare il contenuto degli atti a diverse regole decisorie, a costruire il proprio atto di impugnazione in modo da poter affrontare un giudizio di legittimità retto da regole diverse da quelle alla stregua delle quali doveva essere superato il vaglio di ammissibilità: dato il carattere sostanziale e non meramente formale dell'esigenza di protezione del diritto di difesa la nuova disciplina non possa essere applicata a vicende processuali anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, ossia all'impugnazione di sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022, quando, ai sensi …
Leggi di più… - 2. Il reclamo avverso il provvedimento di archiviazioneFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2014, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 12/12/2014
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 3576
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 12096/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
nei confronti di:
AS MI EO N. IL 10/10/1982;
avverso l'ordinanza n. 7316/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 06/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Antonio Gialanella, il quale ha chiesto di qualificare il ricorso come reclamo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza, deliberata il 6 febbraio 2014, il Magistrato di sorveglianza di Venezia, in relazione al reclamo del detenuto in epigrafe indicato, deliberando in contraddittorio con l'Amministrazione penitenziaria, costituitasi e resistente con memoria del 27 gennaio 2014, ha disposto l'allocazione del reclamante presso una stanza di pernottamento, con superficie calpestabile pro capite non inferiore a tre metri quadrati;
ha rigettato la ulteriore istanze dell'interessato di assegnazione a cella di più ampia superficie e le doglianze in ordine ai servizi igienici, alle condizioni di illuminazione e di areazione, alla durata della permanenza giornaliera fuori cella;
ha, infine, dichiarato non doversi procedere al regolamento delle spese del procedimento.
1.1 In particolare il Magistrato di sorveglianza, sulla base dei dati forniti dalla Amministrazione penitenziaria, in ordine alla "metratura delle stanze di pernottamento" nelle quali è stato ristretto, di volta in volta, il reclamante, allo "spazio occupato dalle suppellettili" e al numero degli occupanti, ha accertato che "sempre o quasi sempre" e "anche senza tenere conto dell'ingombro costituito da letto, armadio e lavabo", lo spazio intramurario assicurato al detenuto e ai compagni di cella era inferiore a tre metri quadrati pro capite.
1.2 Quindi, pur riconosciuta l'esattezza del rilievo della Avvocatura distrettuale dello Stato sul punto che "nessuna norma di legge prevede la indicazione numerica della superficie che deve avere la cella per potere essere considerata adeguata e sufficiente alla al trattamento umano del detenuto", il Giudice a quo ha richiamato i criteri affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, dalla sentenza pilota dell'8 gennaio 2013, Torreggiani, circa la determinazione dello "spazio vitale minimo" delle celle "al di sotto del quale ... è ravvisabile la patente violazione" del divieto dei trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 CEDU.
E ha concluso per la fondatezza della doglianza dei reclamante, circa la insufficienza della ampiezza della camera di pernottamento e la inosservanza da parte della Amministrazione Penitenziaria della disposizione dell'art. 6 dell'Ordinamento penitenziario.
1.3 In ordine al regolamento delle spese, il Magistrato di sorveglianza ha divisato che la natura del procedimento "riconducibile a quello di esecuzione" esclude la applicazione del principio della soccombenza.
2. Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, organicamente rappresentato e legalmente difeso dalla competente Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione mediante atto recante la data del 19 febbraio 2014 (depositato il 20 febbraio 2014), col quale ha sviluppato due motivi.
2.1 Con il primo motivo di ricorso l'Avvocatura distrettuale ha denunziato violazione degli artt. 3, 46 CEDU, dell'articolo 10 Costituzione, dell'art. 6 dell'Ordinamento penitenziario e del D.P.R. 25 marzo 1998, n. 138, Allegato C.
Dopo aver censurato che l'accertamento del Magistrato di sorveglianza sul punto che "la superficie della cella in cui il reclamante è ristretto fosse inferiore a tre metri quadrati", sarebbe stato non puntuale, bensì "desunto in base a una valutazione di massima di natura probabilistica", la ricorrente nega, con vari argomenti e con richiamo alla sentenza della Corte EDU, 5 marzo 2012, caso Teilissi, che l'Amministrazione penitenziaria sia obbligata "ad assegnare il detenuto a spazi netti non inferiori a tre meri quadrati"; e oppone che si deve, invece, tenere conto della superficie lorda dei vani e, a tal fine, conteggiarsi "persine lo spessore dei muri interni e perimetrali sino a cinquanta centimetri", secondo le disposizioni che disciplinano il computo della superficie catastale.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso l'Avvocatura distrettuale ha denunziato violazione degli artt. 90, 91, 92 e 112 c.p.c., artt. 8 e 158 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurando l'omesso regolamento delle spese del procedimento,
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, nella sua requisitoria in atti, ha osservato:
il reclamo del detenuto, riguardando diritti soggettivi del detenuto deve ritenersi senz'altro proposto ai sensi dell'art. 35 bis, dell'Ordinamento penitenziario;
tale disposizione, successivamente alla proposizione del reclamo, ha subito delle modifiche che prevedono che avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza;
in assenza di una normativa transitoria occorre fare riferimento al principio tempus regit actum (in base al quale vanno applicate le regole sulla competenza vigenti al tempo in cui una determinata attività giurisdizionale deve essere compiuta), sicché le nuove disposizioni devono ritenersi applicabili a tutti i procedimenti pendenti, con la conseguenza che il ricorso deve essere qualificato come reclamo al Tribunale di sorveglianza, con conseguente trasmissione degli atti a quell'ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dai Ministero della Giustizia prospetta dei motivi d'impugnazione infondati e va pertanto rigettato. Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare con la sentenza n. 53011 del 27 novembre 2014 deliberata in analoga fattispecie, assume carattere preliminare la questione di diritto, in rito, della competenza di questa Corte di legittimità, quale giudice della impugnazione, a conoscere il ricorso, e ciò anche in considerazione della espressa richiesta del Procuratore generale di qualificazione dell'atto come reclamo e di inoltro al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
1.1 Ciò posto, la questione, conformemente alla citata decisione alla quale il Collegio intende dare continuità, condividendola, deve essere risolta in senso positivo, in difformità della richiesta del Pubblico Ministero requirente.
Come già affermato da questa Corte nella citata decisione, infatti, "l'art. 35-bis dell'Ordinamento penitenziario dispone al comma 4, (modificato dalla Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, del decreto L. 23 dicembre 2013, n. 146, che ha introdotto il citato articolo); "Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza sul reclamo giurisdizionale è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa". Il successivo comma 4 bis (introdotto dalla citata legge di conversione) recita: "La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa". Ma il ricorso è stato presentato dalla Avvocatura distrettuale dello Stato il 20 febbraio 2014, nel vigore dell'art. 35 bis, comma 4, dell'Ordinamento penitenziario nel testo introdotto dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 3, comma 1, lett. b), prima delle modificazioni apportate dalla legge di conversione promulgata il giorno successivo (v. supra). La norma recitava: "4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito". L'Avvocatura distrettuale dello Stato aveva, pertanto, correttamente esperito il mezzo di impugnazione previsto illo tempore dalla legge vigente al momento della presentazione del ricorso. Sicché, nella specie, la quaestio iuris si focalizza nel quesito se le modificazioni apportate dal legislatore della conversione in legge al sistema delle impugnazioni (colla sostituzione del comma 4 dell'art. 35 bis, dell'Ordinamento penitenziario e colla introduzione del comma 4 bis nel corpo nel medesimo articolo) incidano (escludendola) sulla competenza del giudice della impugnazione, già adito dalla parte ricorrente (la Corte suprema di cassazione) e comportino, conseguentemente, la traslatio iudici a favore del giudice divenuto competente iure superveniente (il Tribunale di sorveglianza di Venezia). In carenza di veruna disciplina transitoria trova pacificamene applicazione il principio giuridico di determinazione della competenza del tempus regit actum. Se non che nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è dato censire sensibili oscillazioni in merito alla individuazione dei criterio ulteriore di collegamento ai fini della applicazione del succitato principio, in materia di impugnazioni. Secondo un primo indirizzo lo ius superveniens trova immediata applicazione nei giudizi di impugnazione pendenti, non ostante che nel vigore della previgente disciplina il provvedimento impugnato sia stato deliberato e la impugnazione sia stata proposta, fatto salvo solo il caso della perpetualo iurisdictionis, reputato ricorrente qualora il giudice ad quem abbia già "concretamente" incoato la trattazione della impugnazione (così, per tutte, in tema di revisione: Sez. Un., n. 1 del 03/02/1990 - dep. 16/03/1990, La Rocca, Rv. 183699: "Le modifiche alle regole sulla determinazione della competenza del giudice dovute all'entrata in vigore di nuove norme legislative operano con effetti immediati anche se il procedimento sia iniziato prima dell'entrata in vigore della legge modificatrice;
tale principio è temperato da quello della perpetuano iurisdictionis per effetto del quale la competenza per i procedimenti di cui sia già iniziata la trattazione resta radicata presso il giudice competente ai sensi delle norme anteriormente vigenti". Le Sezioni Unite hanno spiegato, nella citata sentenza, che, ai fini della perpetuano, "perché io iudicium possa considerarsi acceptum (con la conseguenza che ibi et finem accipere debet), non è sufficiente la semplice pendenza del procedimento davanti all'ufficio giudiziario, ma è necessario che il giudice abbia iniziato a conoscere del procedimento, abbia cioè esercitato attività di giurisdizione. In altre parole ... perché possa ritenersi operante il criterio della perpetuano iurisdictionis ... è necessario che il giudice ... abbia iniziato concretamente la trattazione del giudizio prima dell'entrata in vigore delle nuove norme". Secondo un altro orientamento il criterio cronologico- procedimentale di collegamento è costituito dal momento della presentazione della impugnazione nel senso che la competenza del giudice ad quem si cristallizza alla stregua della disciplina in vigore all'epoca del deposito dell'atto e resta insensibile allo ius superveniens (Sez. 1, n. 5104 del 09/10/1996 - dep. 04/11/1996, Guarino A, Rv. 206145, in tema di riesame;
Sez., 6, Sentenza n. 27858 del 22/05/2001 - dep. 11/07/2001, Bianco, Rv, 219974, in tema di appello delle sentenze di condanna alla sola pena della multa;
Sez. 5, n. 17417 del 13/03/2007 - dep. 08/05/2007, Stampini e altri, Rv. 236553, in tema di appello della parte civile). Mentre bisognerebbe far riferimento alla scadenza del termine per la proposizione della impugnazione, nel senso che "lo ius superveniens ... sì applica esclusivamente alle ipotesi nelle quali i termini per la proposizione dell'appello non siano ancora decorsi", secondo l'arresto della Sez. 5, n. 2883 del 17/05/2000 - dep. 12/06/2000, Moresco, Rv. 216500. Le Sezioni Unite, infine, sono ancora intervenute, modificando il loro precedente indirizzo, e hanno fissato il principio di diritto secondo il quale "ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nei tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (Sez., Un., n. 27614 del 29/03/2007 - dep. 12/07/2007, P.C., in proc. Lista, Rv. 236537). A tale principio questo Collegio si uniforma e, in applicazione del medesimo, afferma la propria competenza a conoscere il ricorso proposto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato. Al momento, infatti, del deposito della ordinanza impugnata (6 febbraio 2014), era pacificamente esperibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento in parola, alla stregua (e indipendentemente dalla disposizione non convertita contenuta nell'originario art. 35 bis, comma 4, dell'Ordinamento penitenziario) del combinato disposto degli articoli 35-bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario, 666 cod. proc. pen. (richiamato dal ridetto comma e recante la previsione del ricorso per cassazione) e della speciale disposizione dell'art. 71 ter, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario.
2. Anche con riferimento al merito della proposta impugnazione, il Collegio ritiene di non doversi discostare da quanto già affermato nella citata decisione n. 53011 del 27 novembre 2013.
2.1 Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve ritenersi senz'altro inammissibile.
È appena il caso di premettere che palesemente non pertinente è il richiamo della ricorrente alla norme tributarie, in materia del computo della superficie degli immobili ai fini castali. Affatto diverso è infatti - alla evidenza - l'oggetto del procedimento.
2.2 Manifestamente infondata è, poi, la denunzia della supposta violazione di norme di legge. In materia di spazi intramurari il legislatore non ha inteso stabilire precisi standard metrici di superficie, ne' indici di densità/affollamento della popolazione reclusa (v. infra), come, peraltro, sostenuto dalla ricorrente dinnanzi al giudice a quo. Sicché non è ravvisabile, in radice, alcuna inosservanza o erronea applicazione di norme di legge nella decisione impugnata, la quale è, piuttosto, fondata sulla diversa valutazione del giudicante secondo il quale lo spazio intramurario nel quale il detenuto è ristretto comporta, per la esiguità della superficie, un "trattamento inumano o degradante", vietato dalla legge. Epperò, anche in relazione alle residue censure proposte dalla ricorrente col primo mezzo di impugnazione, giova ricordare che l'art. 236 disp. coord. c.p.p., comma 2, (la norma dispone: "Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad applicarsi le disposizioni contenute dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, diverse da quelle contenute nel capo 2-bis del titolo 2 della stessa legge") non reca alcun riferimento alle materie di competenza del magistrato di sorveglianza.
Consegue che l'art. 71 ter dell'Ordinamento penitenziario (contenuto nel capo 2-bis del titolo 2) non è derogato in parte de qua dalla anzidetta norma di coordinamento (cfr. Cass., Sez. Un., 27 giugno 2006, n. 31461, Passamani, massima n. 234147, circa la intervenuta abrogazione delle disposizioni del suddetto capo 2-bis in relazione alle materie di competenza del tribunale di sorveglianza). Sicché il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza - ove ammesso - è esperibile esclusivamente per violazione di legge (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2003, n. 25079, Gianni;
Sez. 1^, 12 novembre 2008, n. 44321, Araniti;
Sez. 1^, 12 febbraio 2009, n. 9508, Testa, non massimate sul punto, e Sez. 1^, 20 ottobre 2010, n. 39314, Farinella, massima n. 248844). Orbene, nella specie, oltre alla generica censura in ordine all'accertamento della superficie intramuraria, pro capite, calpestarle (peraltro incongruamente rappresentato come riferito alla superficie della cella), la ricorrente Avvocatura argomenta che il giudice a quo non si sarebbe attenuto al canone fissato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, colla sentenza del 5 marzo 2013, Teilissi, circa la determinazione dello spazio minimo intramurario da assicurare a ogni detenuto perché lo stato non incorra nella violazione del divieto dei trattamenti inumani e degradanti, stabilito dall'art. 3 CEDU.
E sostiene che lo standard di superficie minima pro capite di tre metri quadrati, siccome apprezzato dal Giudice Europeo, deve "essere conteggiato al lordo includendo sia la superficie degli arredi che quella" del servizio igienico.
Nei sancire il divieto (della tortura,) delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti, l'art. 3 della Convenzione est. non ha tipizzato le condotte integratrici della violazione del divieto. Analogamente neppure l'art. 27 Cost., comma 2, stabilendo che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità", ha stabilito alcuno specifico canone per la determinazione dei trattamenti vietati.
Con particolare riferimento agli spazi intramurari l'art. 6, dell'Ordinamento penitenziario prescrive, al comma primo, che "i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente..." e, al comma secondo, che "i locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti". La corrispondente disposizione dell'art. 6, del Regolamento penitenziario non contiene alcuno standard o parametro metrico in ordine alle dimensioni dei locali destinati al soggiorno dei detenuti e delle celle di pernottamento.
Anche alla luce di criteri elaborati dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, mediante plurimi arresti, ha fissato canoni particolari in funzione di specifici standard dimensionali in ordine alla superficie degli spazi intramurari.
Adito dalla doglianza del detenuto, di sottoposizione a trattamento inumano o degradante, per essere ristretto in ambienti carcerari di ampiezza così esigua da non soddisfare i requisiti minimi della abitabilità intramuraria fissati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, il giudice del reclamo è chiamato ad accertare e valutare la condizione di fatto della carcerazione;
e tale valutazione è operata esclusivamente alla stregua dei canoni e degli standard giurisprudenziali, in difetto di alcuna disposizione normativa e tampoco legislativa o codicistica.
Sicché lo scrutinio compiuto sulla base della regula di giudizio di matrice giurisprudenziale è sindacabile, sotto il profilo della violazione di legge, in relazione al vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 71 ter, dell'Ordinamento penitenziario in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, e, cioè, esclusivamente sotto il profilo della mancanza di motivazione.
Tale vizio è pacificamente fuori discussione nel caso in esame. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Conclusivamente le censure del ricorrente, non essendo riconducibili nè alla inosservanza, ne' alla erronea applicazione di alcuna norma di legge, si risolvono nella proposizione di motivi non consentiti dalla legge col ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e, pertanto, sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, n. 3. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, in punto di regolamento delle spese del procedimento, non è fondato.
Per vero non appare condivisibile l'assunto - posto dal giudice a quo a fondamento della declaratoria di non farsi luogo al regolamento della spese inter partes - della assimilazione del nuovo procedimento, di "reclamo giurisdizionale", al procedimento di esecuzione.
Innanzi tutto è d'uopo considerare che l'adozione del rito camerale del procedimento di sorveglianza, a norma degli artt. 678 e 666 c.p.p., richiamati dall'art. 35 bis, comma 1, prima parte,
dell'Ordinamento penitenziario, di per sè sola non comporta alcun ostacolo di ordine formale per la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a favore di quella vittoriosa. La legge stabilisce che la decisione del magistrato di sorveglianza assume la forma della ordinanza. E, in astratto, tale tipologia di provvedimento può certamente recare la statuizione di condanna al pagamento delle spese.
Conta, semmai, l'analisi contenutistica del procedimento del reclamo "giurisdizionale" per la tutela dei diritti soggettivi dei detenuto (già enucleabile nel sostrato normativo deh' art. 69, comma 6 dell'Ordinamento penitenziario, nella previgente formulazione, siccome integrata dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 26 dell'11 febbraio 1999, e ora compiutamente) disciplinato dall'articolo 35-bis in relazione all'art. 68, comma 6, lett. b), dell'Ordinamento penitenziario.
Si tratta di un vero e proprio giudizio, di carattere contenzioso, vertente sull'accertamento, in contraddittorio, del "grave e attuale pregiudizio all'esercizio dei diritti" del detenuto, finalizzato alla adozione del provvedimento riparatorio del giudice (consistente nell'ordine di porre rimedio), e imperniato sui coessenziale antagonismo tra la parte privata reclamante (attrice necessaria ed esclusiva) e la amministrazione penitenziaria (contraddittore istituzionale), potenzialmente resistente.
Epperò, a differenza del procedimento di esecuzione, il quale, in linea di principio, può essere fungibilmente promosso, sullo stesso oggetto, sia dal Pubblico Ministero, sia dal condannato, affatto indifferentemente - l'incidente è "volto a stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione" (Sez. 4, n. 1622 del 22/05/1998 - dep. 04/06/1998, PM in proc. Sciarabba, Rv, 211627) - sicché non è configurabile alcuna soccombenza, la contraria soluzione si prospetta in relazione al reclamo giurisdizionale in questione.
Il rilievo non è, tuttavia, decisivo per accreditare la conclusione del regolamento delle spese inter partes.
Neppure - al di là della considerazione che trattasi di ius superveniens giova l'accentuata caratterizzazione, in termini di domanda risarcitoria, impressa dal legislatore al reclamo giurisdizionale colla introduzione dell'art. 35 ter dell'Ordinamento penitenziario, ai sensi del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 1, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 117. La disposizione prevede, nei casi stabiliti, la liquidazione di una somma, "a titolo di risarcimento del danno", per ciascuna giornata di detenzione patita in condizioni "tali da violare l'art. 3 Cost., per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n, 848", e/o - sempre "a titolo di risarcimento del danno" - la riduzione della pena detentiva espianda in ragione di "un giorno per ogni dieci" giorni della detenzione espiata nelle condizioni de quibus.
La ridetta più recente novella offre, piuttosto, ulteriore argomento a sostegno della esclusione del regolamento inter partes delle spese del procedimento di reclamo giurisdizionale davanti ai giudici di sorveglianza.
Il legislatore ha dettagliatamente disciplinato il procedimento all'art. 35 bis (e all'art. 35 ter, commi 1 e 2) dell'Ordinamento penitenziario.
Ha, quindi, attribuito, in sede civile, al tribunale ordinario (in composizione monocratica) del capoluogo del distretto di residenza dell'attore la competenza relativa alla speciale azione risarcitoria, nei casi di patita custodia cautelare infungibile e di intervenuta espiazione della pena, disciplinando il relativo procedimento contenzioso colie forme dell'art. 737 c.p.c. e ss., sicché trovano applicazione le disposizioni dell'art. 91 c.p.c. e segg. (Sez. 1 Civ., n, 12021 del 01/07/2004, Rv. 573979; cui adde Sez. 1 Civ., n. 22292 del 21/10/2009, Rv. 609743). Orbene, la mancata inserzione di alcuna disposizione relativa ai regolamento delle spese inter partes nel procedimento di reclamo giurisdizionale davanti ai giudici di sorveglianza e, comunque, l'omesso richiamo degli artt. 91 - 97 c.p.c. - a fronte, peraltro, della attribuzione della medesima azione risarcitoria alla competenza del giudice civile, nei residui casi previsti - appare, per vero, espressione della evidente volontà del legislatore di escludere il regolamento ridetto.
Nè giova alla tesi della ricorrente Avvocatura distrettuale dello Stato il richiamo operato all'arresto, in materia di procedimento incidentale di liquidazione del compenso del custode, sulla opposizione della parte interessata (Sez. 4, n. 2489 del 30/06/1995 - dep. 27/07/1995, Ministero del Tesoro in proc. Pisanelli, Rv. 202335). Il precedente è, oltretutto, inattuale. L'art. 695 c.p.p., che disponeva: "Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente titolo spese dei procedimenti penali decide il giudice della esecuzione, che provvede con le forme indicate nell'art. 666 c.p.p.", è stato abrogato dall'art. 299, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il procedimento de quo è attualmente regolato dall'art. 170 del Testo Unico cit., che richiama la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29. Comunque la giurisprudenza di legittimità (con la pronuncia citata dalla Avvocatura erariale) era pervenuta alla conclusione che la fase contenziosa del procedimento in parola dovesse essere disciplinata, in carenza di specifiche disposizioni, dalle "norme ... del codice di procedura civile". E tale non è il caso del reclamo giurisdizionale davanti ai giudici della sorveglianza.
La conclusione raggiunta, infine, si armonizza perfettamente colla tipologia del procedimento di sorveglianza cui, in linea di principio, è affatto estraneo il regolamento delle spese inter partes.
Esattamente, pertanto, il giudice a quo ha deliberato: "Nulla per le spese".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2015