Sentenza 24 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15995 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 03 REPUBBLICA ITALIANA 1 5995 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU Oggetto assegno,di invalidità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE - Presidente R.G.N. 22087/00 Consigliere Cron.32604 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI - Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 26/05/03 ---- Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente 226 SE NTENZA f sul ricorso proposto da: CA ER, domiciliata in ROMA | presso LA CASSAZIONE, CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MARIO LABATE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE2003 3290 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1088/99 del Tribunale di PALMI, depositata il 22/10/99 R.G.N. 665/97; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di --- dichiari il ricorso inammisssibile o, in consiglio, subordine, manifestamente infondato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 22 ottobre 2000 il Tribunale di Palmi confermava la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta da ER GG contro l'Inps ed intesa ad ottenere un assegno di invalidità; che il Tribunale recepiva le conclusioni della consulenza tecnica medica di primo grado, dalla quale risultava una broncopatia cronica ostruttiva, una poliartrite con modesto danno funzionale e varici non complicate agli arti inferiori, il tutto in misura inferiore al limite legale;
perche contro questa sentenza ricorre cassazione la GG, mentre l'Inps resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che
con l'unico motivo la ricor- rente lamenta vizi di motivazione, dati a suo avviso nel non avere il Tribunale tenuto conto delle osservazioni espresse dal consulente di parte in primo grado nonché dall'acritica recezione di "labili ed erronei criteri valutativi" adottati dal consulente d'ufficio; che il motivo è manifestamente infondato poiché 3 pera stata tenuta in la detta consulenza di parte è considerazione dal giudice di primo grado si che il giudice d'appello, nel confermare la decisione, non era tenuto alla specifica confutazione degli argomenti svolti nella relazione di parte;
che anzi lo stesso giudice d'appello ha osservato come l'appellante non avesse apportato nuova documentazione o nuovi persuasivi elementi di giudizio: che in definitiva la ricorrente tende ad nuove,ottenere da questa Corte di legittimità impossibili valutazioni di merito;
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 26 maggio 2003 Il Cons. estensore: Tederico Palli Il Presidente: IL CANCEL Depositata in Cancelleria Oggi, 24 OTT. 2003 менеForselle IL CANCELLIERE, E R P U S 4