Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la disposizione dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 - in base alla quale l'assicuratore, quando non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione - trova applicazione anche quando l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed all'entità del risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2012, n. 22616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22616 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. AN Luigi Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10548/2007 proposto da:
AR RE [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VANIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INA ASSITALIA S.P.A. per incorporazione di INA VITA S.P.A. e ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. 00885351007 in persona dell'Avvocato FUGGITTI MAURIZIO procuratore speciale dell'Amministratore Delegato p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato TROPIANO Maurizio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
CA IN, NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimati -
sul ricorso 13125/2007 proposto da:
NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A. 00411140585 in persona del suo procuratore Avv. TORTORA BENIAMINO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell'avvocato BERCHICCI GIANCARLO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A., AR RE, CA IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 817/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2006, R.G.N. 6911/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Dott. IG LE AN;
udito l'Avvocato VANIA ROMANO;
udito l'Avvocato MAURIZIO TROPIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14/2/2006 la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame interposto dal sig. RE RI nei confronti della pronunzia Trib. Roma n. 34333/01 di rigetto della domanda in via riconvenzionale proposta nei confronti del sig. IN RI e della compagnia assicuratrice Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. di risarcimento dei danni asseritamente subiti all'esito di sinistro stradale avvenuto in Roma il 24/5/1995, e di condanna al pagamento della somma di L. 60 milioni a titolo di rivalsa alla compagnia assicuratrice Nuova Tirrena s.p.a..
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello l'RI propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resistono con separati controricorsi la società Ina Assitalia s.p.a. (già Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia s.p.a.) e Nuova Tirrena s.p.a., la quale ultima spiega altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione degli artt. 1175, 1176, 1917 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché "omessa, insufficiente e erronea"
motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5., Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 2043, 2054, 1304 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché
"omessa, insufficiente e erronea" motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5. Si duole dell'erroneità dell'impugnata sentenza per risultare la stessa basata su "un ipotetico diritto di rivalsa che la Nuova Tirrena s.p.a. vanterebbe nei confronti del sig. RI RE, diritto che sarebbe derivato dalla presenza dei requisiti di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 11 e art. 13 delle condizioni di polizza (esclusione e rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza)", e su un "atto di transazione dalla Nuova Tirrena s.p.a. concluso con lo RI senza notiziare preventivamente il sig. RI, con ciò configurando una tipica ipotesi di mala gestio". I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'"atto di citazione ritualmente notificato", alla "comparsa di costituzione datata 18.12.97", alla "domanda riconvenzionale", all'"atto di transazione", alla "documentazione fotografica", all'atto di appello, all'art. 13 delle condizioni di polizza) senza invero debitamente ed esaustivamente - per quanto in questa sede d'interesse - riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628;
Cass., 12/12/2008, n. 29279). A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161). Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851). Va per altro verso ribadito che il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, Interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058). Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Nè ricorre d'altro canto vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748;
Cass., 23/6/1967, n. 1537). Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può infatti imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586). La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti - salvo i casi tassativamente previsti dalla legge - (v. Cass., 16/1/2007, n. 828; Cass., 25/10/2006, n. 22899; Cass., 8/5/2006, n. 10503; Cass., Sez. Un., 11A giugno 1998, n. 5802).
Con particolare riferimento al 2 motivo va ulteriormente posto in rilievo che, diversamente dall'assunto del ricorrente secondo cui "il fatto che il sig. RI non ha aderito alla transazione suddetta ne determina l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti del medesimo", la disposizione della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 (in base alla quale quando non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto l'assicuratore "ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione") trova applicazione anche quando l'assicuratore abbia risarcito il danno in base alla semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento (v. Cass., 15/7/2003, n. 11065; Cass., 27/1/1995, n. 981; Cass., 13/2/1993, n. 1827; Cass., 25/07/1981, n. 4821). Orbene, di tale principio risulta essere stata fatta sostanzialmente applicazione nell'impugnata sentenza. Laddove l'affermazione secondo cui l'assicuratore ha nel caso posto in essere un contratto a favore di terzi, costituisce ratio decidendi dal ricorrente invero non idoneamente censurata.
Emerge dunque evidente come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili le deduzioni del medesimo, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l'asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il ricorso del ricorso principale, con conseguente assorbimento di quello incidentale.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore di ognuna delle controricorrenti. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012