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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 20/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3053/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 19/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Abbiategrasso presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonella Garavaglia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: In via principale:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e nato in [...] il Parte_1 CP_1
13.1.1979 CF come risulta dall'atto di matrimonio Parte I, n..10 che veniva C.F._1
trascritto presso il Comune di Busto Garolfo al n. 7, Parte II, Serie C, Anno 2013;
b) disporre che l'Ufficiale di stato civile del Comune di Vergiate provveda alla annotazione della pagina 1 di 2 emananda sentenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il
26/06/2013 in Vergiate è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente di questo Tribunale, avvenuta l'01/03/2022 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 03/03/2022 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione del resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante la mancata opposizione del resistente, possono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 26/06/2013 in Vergiate;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vergiate di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 10, parte I, anno 2013 ed all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Busto Garolfo di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 7, parte II, serie C, anno 2013;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3053/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 19/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Abbiategrasso presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonella Garavaglia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: In via principale:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e nato in [...] il Parte_1 CP_1
13.1.1979 CF come risulta dall'atto di matrimonio Parte I, n..10 che veniva C.F._1
trascritto presso il Comune di Busto Garolfo al n. 7, Parte II, Serie C, Anno 2013;
b) disporre che l'Ufficiale di stato civile del Comune di Vergiate provveda alla annotazione della pagina 1 di 2 emananda sentenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il
26/06/2013 in Vergiate è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente di questo Tribunale, avvenuta l'01/03/2022 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 03/03/2022 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione del resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante la mancata opposizione del resistente, possono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 26/06/2013 in Vergiate;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vergiate di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 10, parte I, anno 2013 ed all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Busto Garolfo di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 7, parte II, serie C, anno 2013;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2