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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/07/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5747/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 5747 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Sibillo Vittorio Parte_1 presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Moscatiello Bruno Controparte_1
e Moscatiello Francesco, presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: All'udienza del 27.12.2024, Il Giudice Relatore introitava la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio esponendo Controparte_1 di aver intrattenuto con quest'ultimo una relazione sentimentale da cui, in data 22.12.2022, è nata in
Caserta la minore Persona_1
Inoltre, esponeva che parte resistente, pur essendo stato reso edotto dalla dello stato di gravidanza Pt_1 della stessa, aveva mostrato il più totale disinteresse nei riguardi della minore, non contribuendo al suo mantenimento.
Parte ricorrente concludeva, pertanto, per l'accertamento e la dichiarazione di paternità della figlia minore da parte del resistente con attribuzione del cognome di quest'ultimo Persona_1 Controparte_1 posposto rispetto a quello della madre, e con relativa annotazione a margine dell'atto di nascita da parte dell'ufficiale di stato civile del Comune di Caserta.
Chiedeva, inoltre, disporsi l'affido ex art. 337 quater della figlia minore alla madre.
Infine, chiedeva che il versasse euro 500,00 per il mantenimento in favore della figlia minore, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale e l'espletamento di indagini ematologiche al fine di verificare la paternità del Sig. nei riguardi della figlioletta Controparte_1 Persona_1
Con comparsa di risposta depositata in data 30.01.2024, si costituiva il Sig. Controparte_1 opponendosi a quanto dedotto da parte avversa, contestando l'ammissibilità della richiesta di mantenimento in favore della minore ed, in via gradata, chiedendo ridursi lo stesso ad euro 150,00 mensili.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'udienza del
27.02.2024 ed il G.I., rilevata la concordanza delle parti in merito alla nomina del ctu ai fini dell'espletamento dell'esame di paternità, nominava ctu nella persona della Dott.ssa
[...]
al fine di rispondere al quesito relativo alla paternità biologica del convenuto rispetto a Persona_2
Persona_3
La relazione veniva depositata dalla CTU in data 31.10.2024, e da essa risultava che, all'esito degli accertamenti espletati sulle parti costituite, il fosse il padre biologico di CP_1 Persona_1 attraverso la rilevazione della corrispondenza autosomica tra i due profili genetici. All'udienza del 27.12.2024, le parti presentavano le proprie conclusioni, e la causa veniva introitata al
Collegio per la decisione.
Il Collegio in questa sede è chiamato a pronunciarsi sull'accertamento e sulla dichiarazione di paternità, sull' affido esclusivo della minore a parte ricorrente, e sull' assegno di mantenimento in favore della figlia minore.
La domanda di accertamento e dichiarazione giudiziale di paternità è fondata, e pertanto va accolta.
Ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la prova della paternità può essere fornita con ogni mezzo.
Nel caso in esame, il consulente Dott.ssa al termine delle analisi effettuate Persona_4 secondoineccepibile metodo scientifico, sottoponendo al test ematologico parte attrice ed il resistente ha concluso che “dal calcolo biostatistico emerge una ATTRIBUZIONE della paternità di Controparte_1
(Presunto Padre), nei confronti di (figlia), con una probabilità di paternità Persona_1
>99,99%”.
Tale accertamento è di per sé sufficiente per accertare la sussistenza del rapporto di paternità atteso che le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione con margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (Cass. n. 28647 del 2013).
Pertanto, alla luce delle risultanze di causa, in accoglimento della domanda deve dichiararsi che il Sig.
è il padre di Controparte_1 Persona_3
Va ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta di effettuare l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, come per legge.
In merito alla domanda di parte ricorrente di affido ex art. 337 quater va evidenziato quanto segue.
L'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la figlia minore va affidata alla madre in via esclusiva, atteso il completo Persona_1
e totale disinteresse da parte del resistente nei confronti della figlia minore, in punto di sostentamento materiale e morale. Per quanto concerne il diritto di visita da parte del resistente, quale genitore non collocatario nei confronti della figlia, si dispone che la minore resterà collocato presso la madre quale genitore collocatario e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità; il padre potrà tenere con sé la minore nei seguenti giorni: il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00 in presenza di figure familiari di riferimento (nonni paterni o materni) per le prime volte al fine di favorire una progressiva formazione del legame padre- figlia, ovviamente salvo che la minore manifesti disagio. A quel punto, la madre potrà mediare con la sua presenza. Per le prime volte, stante l'età della figlia minore, la madre medierà per le prime ore con progressivo allontanamento. Il padre potrà tenere con sé la minore a domeniche o sabato a settimane alterne dalle ore 10:00 sino alle ore 13:00.
Decorso il primo anno dell'esercizio del diritto di visita così come sopra disciplinato , il padre potrà tenere con sé la minore a weekend alterni con pernotto dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti.
Il padre potrà tenere con sé il minore il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis per il primo anno dal presente accordo. Durante le festività natalizie il 24 o il 25 Dicembre e il 31 e il 1 Gennaio. Decorso l'anno, il padre potrà tenere con sé il minore dal 24 al 26 Dicembre o dal 31 al 2 Gennaio ad anni alterni. Per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere, decorso l'anno, quindici giorni consecutivi con la figlia, previa comunicazione alla parte ricorrente entro il 31 Maggio.
Riguardo la richiesta di contribuzione al mantenimento in favore della figlia minore, è orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione che “L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il fatto stesso di averli generati, prescinde da ogni domanda proposta, essendo sorto fin dalla nascita il loro diritto ad essere mantenuti, istruiti ed educati da entrambi i genitori.” (Cass. n. 9059/2017).
Inoltre, come recita l'art. 30 Cost., “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio…… La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”, principio riconosciuto nell'ordinamento giuridico (art. 147 e
315 bis c.c.) e pienamente attuato con la legge n. 219 del 2012, che ha modificato la disciplina sulla filiazione eliminando ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali sancendo l'unicità di status giuridico, ed il d. lgs. n. 154 del 2013, che ha modificato l'art. 148 c.c. e abrogato l'art. 261 c.c., valorizzando il ruolo dei genitori in senso lato. L'esistenza di tali obblighi genitoriali non è riconosciuta solo dal dettato costituzionale e dal codice civile, ma anche dalle norme sovranazionali, quali la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, i cui principi sono interpretati secondo le numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo che ha più volte ribadito il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio. Dunque, l'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale e il mantenimento economico secondo le proprie possibilità spetta ad entrambi i genitori, anche in caso di riconoscimento tardivo, come nel caso di specie, sin dal momento della nascita e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica (art. 337 septies c.c., in senso conforme: Cass. n. 27377/2013).
Orbene, considerando la previsione dell'affido in via esclusiva della minore a parte ricorrente, deve essere riconosciuto il versamento di un assegno a carico del genitore non collocatario, il padre.
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo materno al mantenimento del minore, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età della minore, va tenuto conto delle condizioni economiche del padre, il quale ha dichiarato di lavorare come operatore logistico e di percepire una busta paga di euro 1.100,00 mensili, oltre ad essere gravato da tre contratti di finanziamento.
Ciò detto, e non essendo stata raggiunta in giudizio la prova delle reali condizioni economico-reddituali del , non avendo quest'ultimo prodotto alcuna prova delle stesse, il Tribunale ritiene congruo il CP_1 versamento della somma pari ad euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore.
Alla luce del principio di proporzionalità, parte ricorrente provvederà al mantenimento diretto della figlia minore atteso che la stessa vive nella sua residenza ed è affidata ad essa in via esclusiva, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 250,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore della figlia andrà versato alla ricorrente entro e Per_5 non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere dal mese di luglio 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Le spese di lite sono a carico di parte resistente, stante la soccombenza di quest'ultima in relazione all'accertamento ed alla dichiarazione di paternità, la misura dell'affido in via esclusiva, e l'importo del contributo al mantenimento in favore della figlia minore con la applicazione dei Persona_3 minimi tariffari vigenti in considerazione della semplicità delle questioni di diritto sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che è il padre di Controparte_1 [...]
Persona_3
2. Dispone che a si aggiunga al proprio cognome, quello paterno “ ” Persona_1 CP_1 posponendolo a quello della madre;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Caserta per l'annotazione nell'atto di nascita, al passaggio in giudicato della presente sentenza, come per legge;
4. Affida la minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater; Persona_1
5. Disciplina il diritto di visita da parte del genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
6. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, la somma mensile di € 250,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2026;
7. Pone a carico del resistente, la corresponsione delle spese straordinarie al 50% in favore della figlia minore;
8. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U liquidate con separato decreto e alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano in complessivi 2500,00.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 16.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 5747 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Sibillo Vittorio Parte_1 presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Moscatiello Bruno Controparte_1
e Moscatiello Francesco, presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: All'udienza del 27.12.2024, Il Giudice Relatore introitava la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio esponendo Controparte_1 di aver intrattenuto con quest'ultimo una relazione sentimentale da cui, in data 22.12.2022, è nata in
Caserta la minore Persona_1
Inoltre, esponeva che parte resistente, pur essendo stato reso edotto dalla dello stato di gravidanza Pt_1 della stessa, aveva mostrato il più totale disinteresse nei riguardi della minore, non contribuendo al suo mantenimento.
Parte ricorrente concludeva, pertanto, per l'accertamento e la dichiarazione di paternità della figlia minore da parte del resistente con attribuzione del cognome di quest'ultimo Persona_1 Controparte_1 posposto rispetto a quello della madre, e con relativa annotazione a margine dell'atto di nascita da parte dell'ufficiale di stato civile del Comune di Caserta.
Chiedeva, inoltre, disporsi l'affido ex art. 337 quater della figlia minore alla madre.
Infine, chiedeva che il versasse euro 500,00 per il mantenimento in favore della figlia minore, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale e l'espletamento di indagini ematologiche al fine di verificare la paternità del Sig. nei riguardi della figlioletta Controparte_1 Persona_1
Con comparsa di risposta depositata in data 30.01.2024, si costituiva il Sig. Controparte_1 opponendosi a quanto dedotto da parte avversa, contestando l'ammissibilità della richiesta di mantenimento in favore della minore ed, in via gradata, chiedendo ridursi lo stesso ad euro 150,00 mensili.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'udienza del
27.02.2024 ed il G.I., rilevata la concordanza delle parti in merito alla nomina del ctu ai fini dell'espletamento dell'esame di paternità, nominava ctu nella persona della Dott.ssa
[...]
al fine di rispondere al quesito relativo alla paternità biologica del convenuto rispetto a Persona_2
Persona_3
La relazione veniva depositata dalla CTU in data 31.10.2024, e da essa risultava che, all'esito degli accertamenti espletati sulle parti costituite, il fosse il padre biologico di CP_1 Persona_1 attraverso la rilevazione della corrispondenza autosomica tra i due profili genetici. All'udienza del 27.12.2024, le parti presentavano le proprie conclusioni, e la causa veniva introitata al
Collegio per la decisione.
Il Collegio in questa sede è chiamato a pronunciarsi sull'accertamento e sulla dichiarazione di paternità, sull' affido esclusivo della minore a parte ricorrente, e sull' assegno di mantenimento in favore della figlia minore.
La domanda di accertamento e dichiarazione giudiziale di paternità è fondata, e pertanto va accolta.
Ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la prova della paternità può essere fornita con ogni mezzo.
Nel caso in esame, il consulente Dott.ssa al termine delle analisi effettuate Persona_4 secondoineccepibile metodo scientifico, sottoponendo al test ematologico parte attrice ed il resistente ha concluso che “dal calcolo biostatistico emerge una ATTRIBUZIONE della paternità di Controparte_1
(Presunto Padre), nei confronti di (figlia), con una probabilità di paternità Persona_1
>99,99%”.
Tale accertamento è di per sé sufficiente per accertare la sussistenza del rapporto di paternità atteso che le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione con margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (Cass. n. 28647 del 2013).
Pertanto, alla luce delle risultanze di causa, in accoglimento della domanda deve dichiararsi che il Sig.
è il padre di Controparte_1 Persona_3
Va ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta di effettuare l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, come per legge.
In merito alla domanda di parte ricorrente di affido ex art. 337 quater va evidenziato quanto segue.
L'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la figlia minore va affidata alla madre in via esclusiva, atteso il completo Persona_1
e totale disinteresse da parte del resistente nei confronti della figlia minore, in punto di sostentamento materiale e morale. Per quanto concerne il diritto di visita da parte del resistente, quale genitore non collocatario nei confronti della figlia, si dispone che la minore resterà collocato presso la madre quale genitore collocatario e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità; il padre potrà tenere con sé la minore nei seguenti giorni: il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00 in presenza di figure familiari di riferimento (nonni paterni o materni) per le prime volte al fine di favorire una progressiva formazione del legame padre- figlia, ovviamente salvo che la minore manifesti disagio. A quel punto, la madre potrà mediare con la sua presenza. Per le prime volte, stante l'età della figlia minore, la madre medierà per le prime ore con progressivo allontanamento. Il padre potrà tenere con sé la minore a domeniche o sabato a settimane alterne dalle ore 10:00 sino alle ore 13:00.
Decorso il primo anno dell'esercizio del diritto di visita così come sopra disciplinato , il padre potrà tenere con sé la minore a weekend alterni con pernotto dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti.
Il padre potrà tenere con sé il minore il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis per il primo anno dal presente accordo. Durante le festività natalizie il 24 o il 25 Dicembre e il 31 e il 1 Gennaio. Decorso l'anno, il padre potrà tenere con sé il minore dal 24 al 26 Dicembre o dal 31 al 2 Gennaio ad anni alterni. Per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere, decorso l'anno, quindici giorni consecutivi con la figlia, previa comunicazione alla parte ricorrente entro il 31 Maggio.
Riguardo la richiesta di contribuzione al mantenimento in favore della figlia minore, è orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione che “L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il fatto stesso di averli generati, prescinde da ogni domanda proposta, essendo sorto fin dalla nascita il loro diritto ad essere mantenuti, istruiti ed educati da entrambi i genitori.” (Cass. n. 9059/2017).
Inoltre, come recita l'art. 30 Cost., “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio…… La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”, principio riconosciuto nell'ordinamento giuridico (art. 147 e
315 bis c.c.) e pienamente attuato con la legge n. 219 del 2012, che ha modificato la disciplina sulla filiazione eliminando ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali sancendo l'unicità di status giuridico, ed il d. lgs. n. 154 del 2013, che ha modificato l'art. 148 c.c. e abrogato l'art. 261 c.c., valorizzando il ruolo dei genitori in senso lato. L'esistenza di tali obblighi genitoriali non è riconosciuta solo dal dettato costituzionale e dal codice civile, ma anche dalle norme sovranazionali, quali la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, i cui principi sono interpretati secondo le numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo che ha più volte ribadito il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio. Dunque, l'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale e il mantenimento economico secondo le proprie possibilità spetta ad entrambi i genitori, anche in caso di riconoscimento tardivo, come nel caso di specie, sin dal momento della nascita e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica (art. 337 septies c.c., in senso conforme: Cass. n. 27377/2013).
Orbene, considerando la previsione dell'affido in via esclusiva della minore a parte ricorrente, deve essere riconosciuto il versamento di un assegno a carico del genitore non collocatario, il padre.
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo materno al mantenimento del minore, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età della minore, va tenuto conto delle condizioni economiche del padre, il quale ha dichiarato di lavorare come operatore logistico e di percepire una busta paga di euro 1.100,00 mensili, oltre ad essere gravato da tre contratti di finanziamento.
Ciò detto, e non essendo stata raggiunta in giudizio la prova delle reali condizioni economico-reddituali del , non avendo quest'ultimo prodotto alcuna prova delle stesse, il Tribunale ritiene congruo il CP_1 versamento della somma pari ad euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore.
Alla luce del principio di proporzionalità, parte ricorrente provvederà al mantenimento diretto della figlia minore atteso che la stessa vive nella sua residenza ed è affidata ad essa in via esclusiva, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 250,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore della figlia andrà versato alla ricorrente entro e Per_5 non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere dal mese di luglio 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Le spese di lite sono a carico di parte resistente, stante la soccombenza di quest'ultima in relazione all'accertamento ed alla dichiarazione di paternità, la misura dell'affido in via esclusiva, e l'importo del contributo al mantenimento in favore della figlia minore con la applicazione dei Persona_3 minimi tariffari vigenti in considerazione della semplicità delle questioni di diritto sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che è il padre di Controparte_1 [...]
Persona_3
2. Dispone che a si aggiunga al proprio cognome, quello paterno “ ” Persona_1 CP_1 posponendolo a quello della madre;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Caserta per l'annotazione nell'atto di nascita, al passaggio in giudicato della presente sentenza, come per legge;
4. Affida la minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater; Persona_1
5. Disciplina il diritto di visita da parte del genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
6. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, la somma mensile di € 250,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2026;
7. Pone a carico del resistente, la corresponsione delle spese straordinarie al 50% in favore della figlia minore;
8. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U liquidate con separato decreto e alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano in complessivi 2500,00.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 16.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio