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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 18058/2017 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18058/2017 R.G., avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Modugno (Ba), alla via Paradiso n. 31/B, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Maria Demastri, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 14.11.2024,
- ATTORE - contro
Avv. GUGLIELMI DAVID MARIA, elettivamente domiciliato in Gioia del Colle (Ba), alla Piazza Pinto n.
2, presso lo studio dell'Avv. Nicola Antonicelli, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria alla prima udienza del 22.02.2018;
- CONVENUTO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta per la decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione dell'11.11.2017, ritualmente notificato in data 14-16.11.2017, Parte_1 ha chiesto il risarcimento del danno pari a complessivi €. 50.000,00 per responsabilità professionale
[...] dell'Avv. Guglielmi David Maria, per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'attività da questi prestata in relazione al giudizio n. R.G. 8753/2007, iscritto presso questo Tribunale e definito con sentenza di rigetto n. 4705/2016, del 14.09.2016, e depositata il 21.09.2016.
In particolare, deduceva di aver conferito mandato difensivo all'Avv. Guglielmi Parte_1
David Maria, per farsi rappresentare e difendere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. n. 8753/2007) contro il Comune di Bari, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in complessivi €. 166.578,78, occorso in relazione alle lesioni personali sofferte per la caduta verificatasi in Bari, in data 28.07.2005, alle ore 12:30 circa, allorquando lo stesso , mentre stava Parte_1
1 Dott. Luca Sforza n. 18058/2017 R.G. attraversando la strada di via Napoli, con l'intento di raggiungere il marciapiede opposto, giunto all'altezza del civico n. 180, “improvvisamente inciampava a cadeva al suolo a causa di una buca, presente proprio sul percorso pedonale”, una buca “di enorme profondità, sita sulle strisce pedonali, lasciata incautamente aperta
e non segnalata, impossibile a vedersi usando l'ordinaria diligenza, poiché risultava occultata da un foglio di giornale”, con conseguenti lesioni personali sofferte dallo stesso attore, e diagnosticate presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari in “Distorsione con ematro del ginocchio sin. con sospetta lesione del leg. crociato posteriore;
frattura scomposta del piatto tibiale interno;
lesione del L.C.A., dei menischi e del collaterale esterno;
sinovite reattiva e versamento articolare;
trauma toracico chiuso”, con successiva applicazione di ginocchiera gessata, terapia farmacologica e successive visite di controllo.
Tuttavia, il predetto giudizio n. R.G. 8753/2007 veniva definito con sentenza n. 4705/2016 di rigetto della domanda attorea, “non avendo parte attrice fornito prova dell'evento”, in assenza di richieste di mezzi istruttori, non essendo stata depositata la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., atteso che “parte attrice è rimasta totalmente inerte sul punto, in quanto – con riferimento alle prove orali – i capitoli di prova articolati in citazione non contengono l'indicazione nominativa dei testimoni e tale lacuna non è stata colmata nei termini all'uopo assegnati ai sensi dell'art. 183 c.p.c. La richiesta di rimessione in termini è stata rigettata”, non avendo il medesimo difensore fornito prova di essere incorso nella prescritta decadenza per causa ad egli non imputabile;
dunque, con il presente atto di citazione, l'odierno attore ha dedotto la responsabilità professionale del ridetto difensore, per non avere provveduto al deposito della memoria istruttoria ex art. 183 co. 6, n. 2 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria alla prima udienza del 22.02.2018, si costituiva nel presente giudizio l'Avv. GUGLIELMI David Maria, il quale contestava la domanda attorea, siccome infondata nell'an e nel quantum, e chiedeva pertanto il rigetto, contestando tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito da parte attrice, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione documentale e, dopo una serie di rinvii disposti anche in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 28.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma
1 c.p.c..
La domanda di responsabilità professionale è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, come noto, la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Senonché la responsabilità del legale non potrebbe, peraltro, affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, essendo necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente
2 Dott. Luca Sforza n. 18058/2017 R.G. ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr.
Cass. civ. sez. II, 22.07.2014, n. 16690).
In buona sostanza la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Qualora si tratti poi dell'attività dell'avvocato,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita
(così, fra le altre, Cass. 27 marzo 2006, n. 6967, 27 maggio 2009, n. 12354, 5 febbraio 2013, n. 2638, e 13 febbraio 2014, n. 3355).
L'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (cfr. Cass. civ., sez. II,
07.08.2002, n. 11901).
In particolare, quanto al nesso eziologico, che rappresenta certamente il profilo più difficile e delicato oggetto di prova, soprattutto ove si deduca, come nel caso che ci occupa, una condotta omissiva del professionista, secondo il precedente e più rigoroso orientamento della Suprema Corte, la responsabilità del professionista ricorreva allorché vi fosse stata la prova del sicuro e chiaro evolversi positivo della situazione del cliente ed, in tema di responsabilità del legale, il sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e coltivata (si vedano, Cass. civ., n. 17.11.1999, n. 722; Cass. civ., 28.04.1944, n. 4044).
L'orientamento che, invece, risulta oggi dominante nella giurisprudenza di legittimità, è quello per cui al criterio della certezza circa gli effetti di una diversa condotta deve sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità di tale condotta a produrli (cfr. Cass. civ., n. 1286/1998; Cass. civ., n. 7997/2005; Cass. civ., n. 9238/2007).
Pertanto, allo stato, può ritenersi pacifica l'impostazione per cui “l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la 'certezza morale' che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che al criterio della certezza della condotta può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli” (Cass. civ., n. 9238/2007, cit.).
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare anche: in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
3 Dott. Luca Sforza n. 18058/2017 R.G. in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, sulla scorta di criteri probabilistici, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone
(cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 9238/2007, cit.; Cass. civ., n. 22376/2012; Cass. civ., 5.02.2013, n. 2638, per la quale “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”).
Parimenti, in caso di omesso svolgimento dell'attività professionale, come nel caso che ci occupa, va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento e l'ipotesi di adempimento mancato (si veda in tal senso Cass. civ., n. 11901/2002); ed infatti, in tali ipotesi, il danno derivante da eventuali omissioni del professionista è ravvisabile purché, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito [cfr., in tal senso, Cass. civ., n. 10966/2004; Cass. civ.,
19.11.2004, n. 21894, secondo cui “Nella causalità cd. omisssiva (o normativa, o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art.40 cod.proc., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (nella specie, da un contratto di prestazione d'opera professionale di avvocato) secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'"homo eiusdem condicionis ac professionis": il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire
l'antecedente necessario dell'evento. Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del
(presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente”; Cass. civ., n. 15633/2006; Cass. civ., n. 9917/2010; e più recentemente, Cass. civ., 24.10.2017,
n. 25112, secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di
4 Dott. Luca Sforza n. 18058/2017 R.G. causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”].
Dunque, l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato, anche nell'ambito della c.d.
“perdita di chance”, non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la “certezza morale” che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente;
il criterio che governa l'accertamento del nesso di causalità in materia non è quello della certezza dell'effetto dannoso rispetto alla condotta, ma quello della probabilità di tale effetto e della idoneità della condotta a produrlo (cfr. Cass. civ., n. 11901/2002; Cass. civ.,
n. 632/2000; Cass. civ. n. 10966/2004, secondo cui “L'affermazione della responsabilità per colpa professionale di un difensore implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita”).
Ed ancora la negligenza del professionista che abbia causato al cliente la perdita della chance di intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria è fonte di responsabilità ove si accerti la ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe avuto, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 15759/2001).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, più volte ribadito che rientra, nell'ambito delle competenze specifiche dell'attività professionale e dei doveri di diligenza a cui tale attività deve essere improntata, a norma degli artt. 1176, commi 1 e 2, e 2236 c.c., la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza. Il cliente, infatti, normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo, natura dei documenti e delle prove che devono essere sottoposti al giudice per vincere la causa, possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone: sotto tutti questi aspetti, egli deve essere guidato ed indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cass. civ. sentenza n. 8312/2011; Cass. civ. sentenza n. 25963/2015).
È stato, pertanto, affermato che “la mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili per
l'accoglimento della domanda è di per sé manifestazione di negligenza del difensore, salvo che egli dimostri di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.), o di avere svolto tutte le attività che nella particolare contingenza gli potevano essere ragionevolmente richieste allo scopo (art. 1176 cod. civ.)” (Cass. civ., n. 8312/2011).
Orbene, nella controversia in esame, dalla documentazione in atti non emergono le condizioni per il riconoscimento della responsabilità professionale dell'Avv. Guglielmi atteso che, la doglianza sollevata da parte attrice, inerente all'asserito errore da parte del legale nel non depositare la memoria n. 2 ex art. 183 co.
6 c.p.c., pur essendo incontestata tra le parti, è di per sé inidonea a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del giudizio, se lo stesso professionista avesse compiuto l'attività omessa.
Ed invero, deve osservarsi in questa sede che la doglianza sollevata da parte attrice in merito alla conseguente omessa iniziativa processuale e alla omessa richiesta di prove testimoniali, ancorché già prospettate nell'atto introduttivo in termini, tuttavia, generici, è inidonea ex se a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del relativo giudizio, se lo stesso professionista avesse compiuto le attività omesse.
5 Dott. Luca Sforza n. 18058/2017 R.G. Infatti, in questa sede deve osservarsi che non v'è non solo la certezza ma neppure l'astratta possibilità di accertare che la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., qualora fosse stata depositata la memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c., avrebbe avuto un esito probabilmente favorevole per l'odierno attore, posto che non è dato conoscere quali sarebbero state esattamente le richieste di prova orale che avrebbero potuto essere articolate nella detta memoria istruttoria, né tantomeno quali sarebbero stati gli esti dell'eventuale ammissione e conseguente assunzione della prova testimoniale richiesta (arg. da Cass. civ., n. 9238/2007, cit).
Ne consegue l'infondatezza della domanda attorea che, pertanto, deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c,
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, a carico di parte attrice, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal
D.M. n. 37/2018, e da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore dichiarato della controversia, tabella n. 2, quarta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00), con decurtazione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. n. 55/2014 dei compensi medi previsti per ciascuna fase, stante la ridotta attività svolta (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627), e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore Avv. Nicola Antonicelli, dichiaratosi anticipatario (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3,
12.01.2006, n. 412)..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti dell'Avv. GUGLIELMI Parte_1
David Maria, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 18058/2017, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'avv. Parte_1
GUGLIELMI David Maria che liquida in complessivi €. 3.808,00 per compensi professionali (già ridotti del 50% ex art. 4 D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2
D.M. n. 55/2014), I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione dei compensi in favore CP_1 dell'Avv. Nicola Antonicelli.
Così deciso in Bari, il 15.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
6 Dott. Luca Sforza
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18058/2017 R.G., avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Modugno (Ba), alla via Paradiso n. 31/B, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Maria Demastri, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 14.11.2024,
- ATTORE - contro
Avv. GUGLIELMI DAVID MARIA, elettivamente domiciliato in Gioia del Colle (Ba), alla Piazza Pinto n.
2, presso lo studio dell'Avv. Nicola Antonicelli, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria alla prima udienza del 22.02.2018;
- CONVENUTO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta per la decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione dell'11.11.2017, ritualmente notificato in data 14-16.11.2017, Parte_1 ha chiesto il risarcimento del danno pari a complessivi €. 50.000,00 per responsabilità professionale
[...] dell'Avv. Guglielmi David Maria, per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'attività da questi prestata in relazione al giudizio n. R.G. 8753/2007, iscritto presso questo Tribunale e definito con sentenza di rigetto n. 4705/2016, del 14.09.2016, e depositata il 21.09.2016.
In particolare, deduceva di aver conferito mandato difensivo all'Avv. Guglielmi Parte_1
David Maria, per farsi rappresentare e difendere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. n. 8753/2007) contro il Comune di Bari, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in complessivi €. 166.578,78, occorso in relazione alle lesioni personali sofferte per la caduta verificatasi in Bari, in data 28.07.2005, alle ore 12:30 circa, allorquando lo stesso , mentre stava Parte_1
1 Dott. Luca Sforza n. 18058/2017 R.G. attraversando la strada di via Napoli, con l'intento di raggiungere il marciapiede opposto, giunto all'altezza del civico n. 180, “improvvisamente inciampava a cadeva al suolo a causa di una buca, presente proprio sul percorso pedonale”, una buca “di enorme profondità, sita sulle strisce pedonali, lasciata incautamente aperta
e non segnalata, impossibile a vedersi usando l'ordinaria diligenza, poiché risultava occultata da un foglio di giornale”, con conseguenti lesioni personali sofferte dallo stesso attore, e diagnosticate presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari in “Distorsione con ematro del ginocchio sin. con sospetta lesione del leg. crociato posteriore;
frattura scomposta del piatto tibiale interno;
lesione del L.C.A., dei menischi e del collaterale esterno;
sinovite reattiva e versamento articolare;
trauma toracico chiuso”, con successiva applicazione di ginocchiera gessata, terapia farmacologica e successive visite di controllo.
Tuttavia, il predetto giudizio n. R.G. 8753/2007 veniva definito con sentenza n. 4705/2016 di rigetto della domanda attorea, “non avendo parte attrice fornito prova dell'evento”, in assenza di richieste di mezzi istruttori, non essendo stata depositata la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., atteso che “parte attrice è rimasta totalmente inerte sul punto, in quanto – con riferimento alle prove orali – i capitoli di prova articolati in citazione non contengono l'indicazione nominativa dei testimoni e tale lacuna non è stata colmata nei termini all'uopo assegnati ai sensi dell'art. 183 c.p.c. La richiesta di rimessione in termini è stata rigettata”, non avendo il medesimo difensore fornito prova di essere incorso nella prescritta decadenza per causa ad egli non imputabile;
dunque, con il presente atto di citazione, l'odierno attore ha dedotto la responsabilità professionale del ridetto difensore, per non avere provveduto al deposito della memoria istruttoria ex art. 183 co. 6, n. 2 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria alla prima udienza del 22.02.2018, si costituiva nel presente giudizio l'Avv. GUGLIELMI David Maria, il quale contestava la domanda attorea, siccome infondata nell'an e nel quantum, e chiedeva pertanto il rigetto, contestando tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito da parte attrice, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione documentale e, dopo una serie di rinvii disposti anche in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 28.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma
1 c.p.c..
La domanda di responsabilità professionale è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, come noto, la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Senonché la responsabilità del legale non potrebbe, peraltro, affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, essendo necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente
2 Dott. Luca Sforza n. 18058/2017 R.G. ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr.
Cass. civ. sez. II, 22.07.2014, n. 16690).
In buona sostanza la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Qualora si tratti poi dell'attività dell'avvocato,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita
(così, fra le altre, Cass. 27 marzo 2006, n. 6967, 27 maggio 2009, n. 12354, 5 febbraio 2013, n. 2638, e 13 febbraio 2014, n. 3355).
L'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (cfr. Cass. civ., sez. II,
07.08.2002, n. 11901).
In particolare, quanto al nesso eziologico, che rappresenta certamente il profilo più difficile e delicato oggetto di prova, soprattutto ove si deduca, come nel caso che ci occupa, una condotta omissiva del professionista, secondo il precedente e più rigoroso orientamento della Suprema Corte, la responsabilità del professionista ricorreva allorché vi fosse stata la prova del sicuro e chiaro evolversi positivo della situazione del cliente ed, in tema di responsabilità del legale, il sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e coltivata (si vedano, Cass. civ., n. 17.11.1999, n. 722; Cass. civ., 28.04.1944, n. 4044).
L'orientamento che, invece, risulta oggi dominante nella giurisprudenza di legittimità, è quello per cui al criterio della certezza circa gli effetti di una diversa condotta deve sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità di tale condotta a produrli (cfr. Cass. civ., n. 1286/1998; Cass. civ., n. 7997/2005; Cass. civ., n. 9238/2007).
Pertanto, allo stato, può ritenersi pacifica l'impostazione per cui “l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la 'certezza morale' che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che al criterio della certezza della condotta può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli” (Cass. civ., n. 9238/2007, cit.).
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare anche: in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
3 Dott. Luca Sforza n. 18058/2017 R.G. in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, sulla scorta di criteri probabilistici, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone
(cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 9238/2007, cit.; Cass. civ., n. 22376/2012; Cass. civ., 5.02.2013, n. 2638, per la quale “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”).
Parimenti, in caso di omesso svolgimento dell'attività professionale, come nel caso che ci occupa, va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento e l'ipotesi di adempimento mancato (si veda in tal senso Cass. civ., n. 11901/2002); ed infatti, in tali ipotesi, il danno derivante da eventuali omissioni del professionista è ravvisabile purché, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito [cfr., in tal senso, Cass. civ., n. 10966/2004; Cass. civ.,
19.11.2004, n. 21894, secondo cui “Nella causalità cd. omisssiva (o normativa, o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art.40 cod.proc., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (nella specie, da un contratto di prestazione d'opera professionale di avvocato) secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'"homo eiusdem condicionis ac professionis": il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire
l'antecedente necessario dell'evento. Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del
(presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente”; Cass. civ., n. 15633/2006; Cass. civ., n. 9917/2010; e più recentemente, Cass. civ., 24.10.2017,
n. 25112, secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di
4 Dott. Luca Sforza n. 18058/2017 R.G. causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”].
Dunque, l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato, anche nell'ambito della c.d.
“perdita di chance”, non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la “certezza morale” che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente;
il criterio che governa l'accertamento del nesso di causalità in materia non è quello della certezza dell'effetto dannoso rispetto alla condotta, ma quello della probabilità di tale effetto e della idoneità della condotta a produrlo (cfr. Cass. civ., n. 11901/2002; Cass. civ.,
n. 632/2000; Cass. civ. n. 10966/2004, secondo cui “L'affermazione della responsabilità per colpa professionale di un difensore implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita”).
Ed ancora la negligenza del professionista che abbia causato al cliente la perdita della chance di intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria è fonte di responsabilità ove si accerti la ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe avuto, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 15759/2001).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, più volte ribadito che rientra, nell'ambito delle competenze specifiche dell'attività professionale e dei doveri di diligenza a cui tale attività deve essere improntata, a norma degli artt. 1176, commi 1 e 2, e 2236 c.c., la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza. Il cliente, infatti, normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo, natura dei documenti e delle prove che devono essere sottoposti al giudice per vincere la causa, possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone: sotto tutti questi aspetti, egli deve essere guidato ed indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cass. civ. sentenza n. 8312/2011; Cass. civ. sentenza n. 25963/2015).
È stato, pertanto, affermato che “la mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili per
l'accoglimento della domanda è di per sé manifestazione di negligenza del difensore, salvo che egli dimostri di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.), o di avere svolto tutte le attività che nella particolare contingenza gli potevano essere ragionevolmente richieste allo scopo (art. 1176 cod. civ.)” (Cass. civ., n. 8312/2011).
Orbene, nella controversia in esame, dalla documentazione in atti non emergono le condizioni per il riconoscimento della responsabilità professionale dell'Avv. Guglielmi atteso che, la doglianza sollevata da parte attrice, inerente all'asserito errore da parte del legale nel non depositare la memoria n. 2 ex art. 183 co.
6 c.p.c., pur essendo incontestata tra le parti, è di per sé inidonea a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del giudizio, se lo stesso professionista avesse compiuto l'attività omessa.
Ed invero, deve osservarsi in questa sede che la doglianza sollevata da parte attrice in merito alla conseguente omessa iniziativa processuale e alla omessa richiesta di prove testimoniali, ancorché già prospettate nell'atto introduttivo in termini, tuttavia, generici, è inidonea ex se a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del relativo giudizio, se lo stesso professionista avesse compiuto le attività omesse.
5 Dott. Luca Sforza n. 18058/2017 R.G. Infatti, in questa sede deve osservarsi che non v'è non solo la certezza ma neppure l'astratta possibilità di accertare che la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., qualora fosse stata depositata la memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c., avrebbe avuto un esito probabilmente favorevole per l'odierno attore, posto che non è dato conoscere quali sarebbero state esattamente le richieste di prova orale che avrebbero potuto essere articolate nella detta memoria istruttoria, né tantomeno quali sarebbero stati gli esti dell'eventuale ammissione e conseguente assunzione della prova testimoniale richiesta (arg. da Cass. civ., n. 9238/2007, cit).
Ne consegue l'infondatezza della domanda attorea che, pertanto, deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c,
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, a carico di parte attrice, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal
D.M. n. 37/2018, e da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore dichiarato della controversia, tabella n. 2, quarta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00), con decurtazione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. n. 55/2014 dei compensi medi previsti per ciascuna fase, stante la ridotta attività svolta (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627), e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore Avv. Nicola Antonicelli, dichiaratosi anticipatario (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3,
12.01.2006, n. 412)..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti dell'Avv. GUGLIELMI Parte_1
David Maria, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 18058/2017, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'avv. Parte_1
GUGLIELMI David Maria che liquida in complessivi €. 3.808,00 per compensi professionali (già ridotti del 50% ex art. 4 D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2
D.M. n. 55/2014), I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione dei compensi in favore CP_1 dell'Avv. Nicola Antonicelli.
Così deciso in Bari, il 15.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
6 Dott. Luca Sforza