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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dall'ente resistente il
4 Dicembre 2024 in sostituzione dell'udienza del 10 Gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1629 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da il signor , nato l'[...] a [...] e ivi residente, nella via E_
Appennini n. 70, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, a Licata, nel Corso Vittorio Emanuele n. 66, presso lo studio dell'Avv. Gaspare
Lombardo, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato il 5/07/2023,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sua sede provinciale di Agrigento, sita nella via Picone n. 20/30,
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D.L. n. 203/2005, convertito con la legge n. 248/2005, nonché a norma del D.P.C.M. n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario Dott.
designato con ordine di servizio del direttore di sede n. 2013/0100/00011 Testimone_1
del 28/02/2013, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Agrigento,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 Con istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. depositata il 5 Luglio
2023 il signor , premetteva che il 20 Febbraio 2023 era stato sottoposto a E_ visita dalla competente Commissione Sanitaria per l'accertamento della sussistenza a suo favore sia dell'invalidità civile necessaria per avere diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980; sia dello stato di handicap grave ex art. 3 della legge n.
104/1992. Esponendo che, all'esito della citata verifica gli era stata attribuita una invalidità nella misura del 50%, inferiore a quella, pari all'80%, che gli era stata riconosciuta dalla suddetta Commissione Sanitaria dopo averlo sottoposto a visita il 26 Settembre 2020. Pertanto,
con il ricorso in limine indicato adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro, convenendo in giudizio l' , chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio CP_2
al fine di accertare il possesso da parte sua dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità
di accompagnamento e al cennato status di soggetto portatore di handicap grave.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando l'11 Ottobre 2023 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto contestava, preliminarmente, l'inammissibilità del menzionato ricorso per mancanza della domanda amministrativa. Riferendo che il ricorrente,
già titolare di assegno mensile di assistenza, il 20 Febbraio 2023 era stato sottoposto a visita di revisione dall'apposita Commissione Medica per verificare la permanenza dei requisiti sanitari per continuare ad averne diritto. Lo stesso deduceva che, non essendo titolare della enunciata indennità di accompagnamento, esso resistente poteva valutare la ricorrenza dei relativi requisiti sanitari soltanto in presenza di una specifica domanda di aggravamento. Evidenziando che, la nominata revisione non aveva avuto a oggetto la permanenza in capo all'istante dei requisiti sanitari afferenti allo stato di soggetto portatore di handicap grave. Il prefato ente prendeva, poi, posizione in ordine al merito delle richieste di controparte. In forza di tali ragioni domandava all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in parola.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 Gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dall'ente resistente il 4
Dicembre 2024, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U. richiesta dal ricorrente.
2.- Le domande formulate dall'istante in seno al ricorso ex art. 445bis c.p.c. introduttivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio de quo sono improponibili per le ragioni di seguito illustrate.
2 Nella ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità l'eccezione sollevata in via preliminare dall' nella rispettiva memoria CP_2
difensiva. Per il suo tramite obietta che, il ricordato ricorso è inammissibile per mancanza della necessaria domanda amministrativa. Evidenziando, innanzitutto, che il signor E_
, già titolare di assegno mensile di assistenza, il 20 Febbraio 2023 è stato sottoposto a
[...] visita di revisione a opera dell'apposita Commissione Medica per verificare la permanenza a proprio favore dei requisiti sanitari per continuare ad averne diritto. In secondo luogo che, non essendo, invece, titolare del beneficio dell'indennità di accompagnamento, oggetto della pretesa azionata con il richiamato ricorso, esso resistente avrebbe potuto valutare la ricorrenza dei relativi requisiti sanitari in capo al ricorrente soltanto in presenza di una specifica domanda di aggravamento. In terz'ordine che, la citata revisione non ha riguardato la permanenza nell'istante dei requisiti sanitari necessari per essere riconosciuto soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992. In effetti, con riferimento a tale ultima affermazione, il signor non ha versato nel presente giudizio alcun E_
verbale di revisione, predisposto dalla competente Commissione Sanitaria allo scopo di verificare la sussistenza a suo favore dei requisiti sanitari concernenti il predetto status. Quindi,
la richiesta avanzata in merito nell'ambito del ricorso che ha incoato la contesa si palesa inammissibile.
Prendendo le mosse dalla precisazione che precede, è possibile esaminare l'eccezione formulata dal cennato Istituto. E' indubbio che, il ricorrente ha presentato domanda per l'accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445bis c.p.c., deducendo che a seguito della visita di revisione del 20 Febbraio 2023 gli è stata riconosciuta una invalidità civile pari al 50%.
Di guisa che, con il ricorso in questione ha chiesto all'adita autorità giudiziaria la nomina di un
C.T.U. per accertare le condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980. Ebbene, la Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che: “Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla legge n. 533 del 1973, la preventiva presentazione della
domanda amministrativa costituisce - nelle controversie previdenziali che (……) richiedano il
previo esperimento del procedimento amministrativo - un presupposto dell'azione svolta in
sede giudiziaria, in mancanza del quale tale azione (e la relativa domanda) è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 della citata legge n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del
3 procedimento amministrativo, né dall'art. 443 cod. proc. civ., che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità - anziché
l'improponibilità - della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato” (cfr.: Cass., Sez. Un., 5/08/1994 n.
7269). In forza di tale principio di matrice giurisprudenziale si perviene alla constatazione che,
la mancata presentazione della domanda amministrativa di prestazione previdenziale, o assistenziale determina non già la mera improcedibilità contemplata dall'art. 443 c.p.c.; bensì, la radicale improponibilità della domanda giudiziale. Di conseguenza, tale vizio, rendendo nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione (in senso naturalmente improprio, costituendo l'improponibilità una questione non inerente alla giurisdizione), è rilevabile di ufficio anche dopo la prima udienza di discussione e in qualsiasi stato e grado del giudizio. In questo senso è orientata, in assoluta prevalenza, la giurisprudenza di legittimità successiva al menzionato intervento delle Sezioni Unite (cfr. Cass., 11/12/1995 n.
12661; Cass., 8/04/2000 n. 4463; Cass., 28/11/2003 n. 18265; Cass., 12/03/2004 n. 5149; Cass.,
24/06/2004 n. 11756; Cass., Sez. Lav., 29/12/2004 n. 24103). In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “In materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale
richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al
conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve
escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un
beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi
il disposto di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., atteso che la citata norma prevede solo,
per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti
verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda” (cfr.: Cass.,
Sez.
6 - L., ordinanza n. 1271 del 20/01/2011). Stabilendo recentemente, altresì, che: “In materia di provvidenze per gli invalidi civili, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, specifica e distinta da quella volta al riconoscimento dell'invalidità civile, in assenza della quale il diritto a detta indennità non può essere fatto valere con l'impugnazione in giudizio dell'esito di una visita di
4 revisione disposta per verificare il requisito sanitario previsto per una prestazione diversa.
(……)” (cfr.: Cass., Sez. L., ordinanza n. 30436 del 26/11/2024). In proposito, la giurisprudenza di legittimità puntualizza che: “la richiesta indennità di accompagnamento, disciplinata dalla L. n. 18 del 1980, art. 1, ha presupposti del tutto diversi (incapacità di deambulare o di compiere gli atti della vita senza l'aiuto di altra persona) da quelli richiesti, sulla base della L. n. 118 del 1971, nel ricorso introduttivo per il conseguimento delle provvidenze economiche per gli invalidi civili, consistenti nell'assegno mensile (art. 13: nella incapacità lavorativa del 74%, limite di reddito e incollocabilità) e nella pensione di inabilità
(art. 12: nella incapacità lavorativa del 100% e limite di reddito)” (cfr.: Cass.,
Sez.
6 - L., ordinanza n. 1271 del 20/01/2011).
A ben guardare, nel caso di specie il signor all'atto della visita di E_ revisione del 20 Febbraio 2023 non fruiva dell'indennità di accompagnamento, prestazione in relazione alla quale ha chiesto il riconoscimento a proprio favore del requisito sanitario con il ricorso che ha incoato il presente procedimento. Sempre la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 14561 del 9 Maggio 2022 ha affermato il principio secondo cui: “In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”.
Nella ipotesi che ci occupa, con il verbale predisposto dalla Commissione Sanitaria all'esito della enunciata visita di revisione non è stata confermata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per fruire dell'assegno mensile. Ragion per cui, non trova applicazione l'insegnamento giurisprudenziale testé richiamato. In realtà, in ossequio a quanto superiormente rilevato, si deve ritenere che l'odierno istante era tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, avente a oggetto l'accertamento della ricorrenza a suo favore dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della legge n. 18/1980. Pertanto, in assenza di prova della presentazione della stessa, va dichiarata l'improponibilità della domanda.
3.- Infine, nulla si dispone sulle spese di lite, stante che il signor ha E_ depositato agli atti di causa la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
5 la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, improponibile la domanda avanzata dal signor con il ricorso ex art. 445bis c.p.c. introduttivo del E_ procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio de quo;
- infine, nulla dispone in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Agrigento in data 10 Gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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