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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/12/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa EL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4912/2024 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PIER GIORGIO DAMATO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DEBORAH D'ANGELO e dall'Avv.
LI IC, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
3.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 16.777,25, oltre accessori e spese, vantato da nei confronti di in forza di nr. 3 Controparte_1 Parte_1
fatture emesse per una fornitura di merci, rimaste parzialmente insolute.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1150 del
16.8.2024), debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex Parte_1
art. 645 c.p.c. eccependo il difetto di prova del credito stante l'inidoneità probatoria delle fatture nonché l'omessa consegna di parte dei beni. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardivamente proposta e, nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 31.3.2025), la causa, stante l'accettazione della proposta dalla sola opposta e la mancata comunicazione di adesione o rifiuto da parte dell'opponente nel termine fissato, è quindi pervenuta all'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
È fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta.
Come noto, ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta notificando l'atto di citazione al creditore-opposto entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 4 Sul punto, mette conto rammentare che, come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in giorni quaranta, decorrenti dalla notifica del decreto, è perentorio (Cass. n. 8334/2003), cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile” (cfr. Cass. n. 15763/2006; da ultimo cfr.
Cass.19814/2025).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mezzo pec in data
3.9.2024 all'opponente, la quale ha proposto opposizione, notificando via pec l'atto di citazione, in data 15.10.2024, dunque oltre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c.
(venuti a scadere il 14.10.2024).
In conclusione, sussistendo la tardività eccepita dalla opposta, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni questione di merito.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n.
89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire pagina 3 di 4 facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1150 del 16.8.2024;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Foggia, 4.12.2025
IL GIUDICE
EL CE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa EL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4912/2024 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PIER GIORGIO DAMATO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DEBORAH D'ANGELO e dall'Avv.
LI IC, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
3.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 16.777,25, oltre accessori e spese, vantato da nei confronti di in forza di nr. 3 Controparte_1 Parte_1
fatture emesse per una fornitura di merci, rimaste parzialmente insolute.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1150 del
16.8.2024), debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex Parte_1
art. 645 c.p.c. eccependo il difetto di prova del credito stante l'inidoneità probatoria delle fatture nonché l'omessa consegna di parte dei beni. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardivamente proposta e, nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 31.3.2025), la causa, stante l'accettazione della proposta dalla sola opposta e la mancata comunicazione di adesione o rifiuto da parte dell'opponente nel termine fissato, è quindi pervenuta all'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
È fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta.
Come noto, ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta notificando l'atto di citazione al creditore-opposto entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 4 Sul punto, mette conto rammentare che, come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in giorni quaranta, decorrenti dalla notifica del decreto, è perentorio (Cass. n. 8334/2003), cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile” (cfr. Cass. n. 15763/2006; da ultimo cfr.
Cass.19814/2025).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mezzo pec in data
3.9.2024 all'opponente, la quale ha proposto opposizione, notificando via pec l'atto di citazione, in data 15.10.2024, dunque oltre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c.
(venuti a scadere il 14.10.2024).
In conclusione, sussistendo la tardività eccepita dalla opposta, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni questione di merito.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n.
89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire pagina 3 di 4 facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1150 del 16.8.2024;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Foggia, 4.12.2025
IL GIUDICE
EL CE
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