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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2024
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1941/2024 R.G.A.C.,
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pastore Patrizia, in virtù di Parte_1
procura in atti;
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia Controparte_1
Pastore;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07.03.1987 in Cerreto Sannita (BN), alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza del 10 febbraio 2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti contenenti i chiarimenti richiesti con provvedimento del 5.12.2024, la causa veniva riservata in decisione.
Deve darsi atto dell'intervenuta comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.14.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di omologa del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa del
24.11.2023 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto e alle note depositate in data 7.2.2025, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 07.03.1987 in
Cerreto Sannita (Registro atti di matrimonio del Comune di Cerreto Sannita, Anno
Pag. 2 di 3 1987, Parte II, N. 7) tra , nata a [...] – Homburg (Germania) il Parte_1
10.06.1968 e , nato a [...] in data [...], Controparte_1
alle condizioni di cui al ricorso congiunto e alle note depositate in data 7.2.25;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R.
3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 10.02.2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
Pag. 3 di 3
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1941/2024 R.G.A.C.,
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pastore Patrizia, in virtù di Parte_1
procura in atti;
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia Controparte_1
Pastore;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07.03.1987 in Cerreto Sannita (BN), alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza del 10 febbraio 2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti contenenti i chiarimenti richiesti con provvedimento del 5.12.2024, la causa veniva riservata in decisione.
Deve darsi atto dell'intervenuta comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.14.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di omologa del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa del
24.11.2023 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto e alle note depositate in data 7.2.2025, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 07.03.1987 in
Cerreto Sannita (Registro atti di matrimonio del Comune di Cerreto Sannita, Anno
Pag. 2 di 3 1987, Parte II, N. 7) tra , nata a [...] – Homburg (Germania) il Parte_1
10.06.1968 e , nato a [...] in data [...], Controparte_1
alle condizioni di cui al ricorso congiunto e alle note depositate in data 7.2.25;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R.
3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 10.02.2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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