Articolo 23 della Legge 4 marzo 1958, n. 179
Articolo 22Articolo 24
Versione
8 aprile 1958
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Versione
1 gennaio 1972
Art. 23. ((Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura massima di L. 144.000 annue.
Gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attivita' professionale che essi esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale che sara' fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.
La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 144.000 annue di cui al primo comma, e' stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti.
I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa e' autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972
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