Sentenza 21 maggio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2009, n. 11846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11846 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6712/2006 proposto da:
FE RA HI S.P.A., in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato CIOCIOLA ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OR RA IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIO PENTIMALLI 43, presso lo studio dell'avvocato LANCELLOTTI GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANMELLI PIER LUIGI giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1418/2005 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/10/2005 R.G.N. 2423/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2009 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;
udito l'Avvocato CIOCIOLA ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale-Giudice del lavoro di Firenze IO OR RA conveniva in giudizio la s.p.a. FE RA HI - alle cui dipendenze aveva prestato lavoro con la qualifica di "barman - 4^ livello" del c.c.n.l. del settore - deducendo la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 27 settembre 2002 per l'infondatezza della contestazione disciplinare a dei relativi addebiti posti a base del provvedimento espulsivo consistente nell'assenza ingiustificata dal lavoro della durata di sei giorni e nella tardiva chiusura dei conti del bar dell'albergo; richiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18. Si costituiva in giudizio la s.p.a. FE RA HI che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Tribunale di Firenze, con sentenza del 12 maggio 2003 - accoglieva il ricorso e a seguito di impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28 ottobre 2005, rigettava l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. FE RA HI propone ricorso assistito da sei motivi.
L'intimato IO OR RA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "vizi di motivazione per mancata ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie" - rileva che "la sentenza resa appare gravemente viziata nel procedimento logico che ha portato la Corte di appello ad erroneamente interpretare e valutare le risultanze istruttorie emerse agli atti di causa e, conseguentemente, a ritenere l'insussistenza del primo addebito contestato sulla base, tra l'altro, di una supposta tempestività della comunicazione dello stato di malattia". Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando "violazione del D.L. n. 663 del 1979, art. 2, (come nella L. n. 33 del 1980), nonché omessa motivazione in relazione all'art. 118 del c.c.n.l. settore turismo" - rileva che "ulteriori vizi della decisione gravata, si rinvengono nell'illogica e contraddittoria motivazione con cui la Corte ha ritenuto, in ogni caso, pienamente giustificata l'assenza del lavoratore, sulla base della sussistenza dello stato di malattia e della tempestiva comunicazione della causa di sospensione del rapporto".
Con il terzo motivo la ricorrente - denunciando "vizi di motivazione in relazione all'art. 2697 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c." - rileva che "nella corretta valutazione dei fatti di causa, ed a fronte della rituale e specifica eccezione di omesso tempestivo invio della certificazione medica formulata dalla FE RA HI, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se il lavoratore avesse adempiuto all'onere che l'art. 2697 c.c., poneva a suo carico, e tenere conto della sussistenza o meno di tale prova, ai fini della stessa sussistenza della ritenuta tempestività".
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "violazione del D.M. 13 ottobre 1973, art. 1, comma 1, lett. b), in relazione all'art., del D.Lgs. n. 471 del 1997, comma 3;
nonché vizi di motivazione" - addebita alla Corte territoriale "la travisata valutazione della portata delle disposizioni fiscali citate che inficiava radicalmente il giudizio reso in ordine alla fattispecie in questione, inducendo a ritenere scarsamente rilevante il disvalore della condotta contestata, sull'erronea considerazione del fatto che la chiusura dei conti fosse comunque avvenuta". Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 2697 c.c., artt.115, 116 e 421 c.p.c." - rileva che "sotto altro profilo, la valutazione resa dalla Corte di appello in ordine al secondo addebito contestato dalla società datrice si palesa incompleta ed insufficiente, non essendosi il Collegio pronunziato, in maniera circostanziata e specifica, sulla effettiva imputabilità al OR RA, delle condotte censurate".
Con il sesto motivo la società ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 2119 c.c., e delle regole di ermeneutica contrattuale in relazione agli artt. 118 e 144 del c.c.n.l. turismo, nonché vizi di motivazione" - rileva che - "ritenuta la sussistenza anche del primo addebito, è evidente la radicale erroneità ed illogicità della sentenza impugnata, che riteneva invalido un licenziamento intimato in presenza di inadempimenti talmente gravi, da essere il primo già contrattualmente tipizzato quale giusta causa di risoluzione, il secondo comunque riconducibile alla nozione legale dettata dall'art.2119 c.c., e da ritenersi, quindi, singolarmente e complessivamente idonei a ledere definitivamente il vincolo fiduciario posto a base del rapporto tra la FE RA HI ed il OR RA".
2 - Il primo, secondo, terzo e sesto motivo di ricorso - valutabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano infondati.
2/a - Al riguardo - in relazione al termine per l'invio della certificazione medica fissata dal D.L. n. 663 del 1979, art. 2, (conv. in L. n. 33 del 1980, modificata dalla L. n. 155 del 1981, art. 15) in due giorni dal rilascio dell'attestato e del certificato
- si rileva che il cennato obbligo di fonte legale riguarda il rapporto previdenziale (così come l'obbligo di invio del certificato alì I.N.P.S., essendo il datore di lavoro obbligato ad anticipare la corresponsione dell'indennità di malattia dovuta dall'I.N.P.S.);
invece l'obbligo di informativa e di comunicazione strumentale all'attivazione del controllo della legittimità dell'assenza del lavoratore in malattia viene previsto dalla normativa collettiva (e comunque discende dal dovere di correttezza e buona fede) sicché deve in tal caso essere commisurato sulla base del contenuto della norma contrattuale collettiva che tale obbligo ha posto. 2/b - Passando, quindi, alla valutazione della disposizione contenuta in argomento dal contratto collettivo (nella specie artt. 118 e 144 del "c.c.n.l. turismo"), si rimarca che, ove la contrattazione collettiva preveda, quale ipotesi di giusta causa di licenziamento, l'omessa o tardiva presentazione del certificato medico in caso di assenza per malattia oppure l'inadempimento di altri obblighi contrattuali specifici da parte del lavoratore, la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una di tali ipotesi, non può conseguire automaticamente dal mero riscontro che il comportamento del lavoratore integri la fattispecie tipizzata contrattualmente, ma occorre sempre che quest'ultima sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (Cass. n. 4435/2004 e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 7641/2000, Cass. n. 3754/1995, Cass. n. 6416/1995, Cass. n. 5350/1988). Di conseguenza, la disposizione del contratto collettivo in merito al ritardato invio del certificato medico deve essere valutato - alla stregua del summenzionato indirizzo giurisprudenziale (che qui si condivide anche per la parte motiva) - nel senso che la sanzione del licenziamento per giusta causa può essere legittimamente irrogata solo quando non siano sussistenti cause giustificative (e, quindi, sotto il profilo della colpa o del dolo, l'infrazione contestata sia inscusabile) e, comunque, nel rispetto del "principio della proporzionalità". Sul punto dell'interpretazione del contratto collettivo è da precisare che tale interpretazione è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verì fica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 7740/2003, Cass. n. 11053/2000). 2/c - In tema di sanzioni disciplinari - vale, altresì, precisare - il fondamentale principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della infrazione deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimità e della congruità della sanzione applicata, il giudice sia chiamato a fare;
a tale riguardo, ha carattere indispensabile la valutazione, ad opera del giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, della sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli, per cui il giudice deve tenere conto non solo delle circostanze oggettì ve, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi della legittimità della sanzione stessa: con la conclusione - ribadita dalla giurisprudenza consolidata - che l'apprezzamento di merito delle proporzionalità tra infrazione e sanzione sfugge a censura in sede di legittimità se la valutazione del giudice di merito è sorretto da adeguata e logica motivazione (ex plurimis, Cass. n. 8679/2006). Nella specie la Corte di appello di Firenze - con motivazione esaustiva sotto il profilo logico-giuridico - al termine di una completa valutazione delle risultanze probatorie, ha concluso che:
"la questione si risolve sulla base di argomenti senz'altro coerenti:
il lavoratore il 6 settembre era in Italia, in quella data è stato redatto il certificato medico e da quella data decorreva lo stato di malattia. Dunque, l'assenza non è ingiustificata rilevato come l'istruttoria in primo grado abbia consentito di accertare che il OR RA effettivamente ebbe ad avvisare dell'accaduto prima tramite il fratello con lui in vacanza e poi personalmente (teste Caporali, Pigralis). La legittima causa di sospensione del rapporto, infatti, è stata comunicata tempestivamente, la certificazione inviata e lo stato di malattia comprovato indiscutibilmente dalla visita di accertamento".
2/d - Non sussistono, pertanto, nella sentenza impugnata i vizi di motivazione asseritamente denunciati dalla società ricorrente atteso che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati;
b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come, nella, specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Firenze - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
3 - Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto anch'essi intrinsecamente connessi - debbono essere respinti.
3/a - I cennati motivi di ricorso attengono alla seconda infrazione (del tutto diversa rispetto alla prima) contestata al OR RA (scilicet: "fino al 23 luglio 2001, periodo in cui eravate al bar, non battevate i conti con regolarità cronologica, ma provvedevate a fine serata ad eseguire la battuta dei conti stessi esponendo la cassa a gravi sanzioni di carattere fiscale") e sulla relativa questione la Corte di appello ha correttamente statuito che - in primo luogo - "caduta la prima contestazione, la seconda da sola sarebbe di per sè insufficiente a sorreggere il provvedimento espulsivo consistendo del solo fatto di non avere provveduto alla immediata chiusura dello scontrino quando veniva servita una consumazione (in sostanza si sarebbe trattato di aver tenuto sospesi gli scontrini )" e - comunque - "ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che tale comportamento sia stato posto in essere dal OR RA e che esso abbia avuto una sua potenzialità pregiudizievole sul piano fiscale, esso non è certamente tale da giustificare un provvedimento espulsivo, rilevando, semmai, ai soli fini di una sanzione disciplinare sicuramente conservativa". 3/b - Sulla incensurabilità in sede di legittimità delle censure concernenti le valutazioni del criterio delle proporzionalità infrazioni - sanzioni e l'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro si ribadisce - per respingere i motivi di ricorso in esame - quanto dianzi statuito sub "capi 2/b e 2/c", rilevando che le doglianze riguardanti la critica alla valutazione delle risultanze istruttorie come operato dalla Corte territoriale (anche con riferimento all'ammissibilità delle richieste probatorie) attengono all'attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, idest di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. 3/c - Nella disamina delle risultanze istruttorie così come dianzi compiuta nella sentenza impugnata mediante esaustiva motivazione - la Corte di appello di Firenze ha applicato il principio secondo cui, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
in altri termini, sussiste la giusta causa soltanto se, sulla base di un accertamento condotto con riferimento non già al fatto astrattamente in sè considerato, bensì agli aspetti concreti di esso, risulti che la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui essa è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento intenzionale dell'agente, si appalesi idonea a ledere, in modo tanto grave da farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere sanzioni non minori di quella massima, definitivamente espulsiva;
il suddetto accertamento deve essere compiuto - come esattamente fa fatto la Corte di appello di Firenze - tenendo conto anche della qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, nonché della posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, della qualità e del grado del vincolo di fiducia proprio di quel rapporto di lavoro (ex plurimis, Cass. n. 14257/2000). Tale giudizio - rimesso al giudice di merito la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 6823/2003) - risulta sorretto, nella specie (vale ribadirlo), da corretta e completa motivazione, per cui si conferma l'infondatezza che del quarto e del quinto motivo di ricorso.
4 - A convalida della pronuncia di rigetto dei motivi di ricorso in esame, vale, infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiché diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.
5 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.p.a. FE RA HI deve essere respinto e la società ricorrente - stante la sua soccombenza - va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 12,00, oltre a Euro 2.000,00 per onorario ed alle spese generali e agli "oneri di legge".
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2009