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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/09/2024, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
N. 999/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 999/2023 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Barnaba Busatto ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Adria (RO), Piazza C. Groto n. 7
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Marcello ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Ferrara, Corso della Giovecca n. 3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 260/2023 (RG 354/2023) del Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in via principale, accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia/infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare il suddetto decreto ingiuntivo n. 260/2023 del 06.03.2023 emesso dal Tribunale di Rovigo nel procedimento R.G. n. 354/2023; accertare e dichiarare
l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra e per grave Parte_1 Controparte_1 inadempimento di e per l'effetto condannare quest'ultima all'integrale Controparte_1
risarcimento del danno subito da , nonché alla restituzione delle somme riscosse da Parte_1
pagina 1 di 11 quest'ultima e non dovute, come meglio descritte nel corpo dell'atto, e così per la somma complessiva di euro 27.752,43, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta da a e condannare Parte_1 Controparte_1 quest'ultima all'integrale risarcimento del danno subito da , nonché alla restituzione delle Parte_1 somme riscosse da quest'ultima e non dovute, come meglio descritte nel corpo dell'atto, e così per la somma complessiva di euro 27.752,43, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il danno subito da in conseguenza Parte_1 dell'inadempimento di nonché l'ingiustificato arricchimento di quest'ultima e, Controparte_1 per l'effetto, porre in compensazione tali somme con quanto eventualmente ancora dovuto da Pt_1
nei confronti di in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di
[...] Controparte_1
giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
PER L'OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, contrariis reiectis, in via preliminare -concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 260/23 Ing., R.G. 354/23, emesso in data 6 marzo 2023 e notificato il 15 marzo 2023, poiché l'opposizione promossa ex adverso non è fondata su prova adeguata o comunque di pronta soluzione;
nel merito ed in via principale, - rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte opponente e, per l'effetto, confermare integralmente in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 260/23 Ing., R.G. 354/23, emesso in data 6 marzo 2023 e notificato il 15 marzo
2023, recante l'importo di € 23.301,90, oltre spese, liquidate in € 567,00 per onorari, in euro 145,50 per esborsi oltre 15%, IVA e CPA;
- condannare, per le causali di cui in atti, la signora , ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., a risarcire ad oltre alle spese del Controparte_1
presente giudizio, i danni dalla stessa subiti per la pretestuosità della presente azione, danni da liquidarsi in via equitativa. Nel merito in via meramente gradata, - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo 260/23 Ing., R.G. 354/23, emesso in data 6 marzo 2023 e notificato il 15 marzo 2023, accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, signor con sede in Ferrara, Via Ariosto 2, partita iva Parte_2
, è creditrice nei confronti della signora dell'importo di € 23.301,90 ovvero P.IVA_1 Parte_1
di quella diversa maggiore o minore somma che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi, da conteggiarsi sull'importo delle fatture a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento previsto per ognuna sino al saldo effettivo. In ogni caso, rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla signora in quanto inammissibili, tardive e comunque Parte_1
infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, maggiorazione tariffaria,
IVA e CNA dovute come per legge, comprese quelle relative al procedimento di cui all'art. 696 bis
pagina 2 di 11 c.p.c. radicato da nei confronti di avanti il Tribunale di Ferrara ed Parte_1 Controparte_1
iscritto al n 105/2023.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositate nell'interesse dell'opposta e non Controparte_1
ammessi; ci si oppone alle richieste istruttorie dedotte ex adverso per le ragioni esposte in atti ed in particolare nella seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 24.04.2023, si è opposta al Decreto Parte_1
ingiuntivo n. 260/2023 (R.G. n. 354/2023) emesso dal Tribunale di Rovigo il 6.03.2023 su istanza e a favore di per la somma capitale di € 23.301,90, oltre ad interessi e spese Controparte_1 di lite, quale saldo ancora dovuto del corrispettivo pattuito per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione.
L'opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta e formulato domanda riconvenzionale deducendo:
- Di aver commissionato ad con contratto di appalto dell'8.11.2021, la Controparte_1
ristrutturazione di un immobile di sua proprietà sito a Ferrara avente ad oggetto lavori edili, di impiantistica, posa rivestimenti, sostituzione serramenti e finiture varie, per un corrispettivo di € 27.500 iva inclusa oltre a € 1.250 per tasse, bolli e diritti;
- Che, a fronte delle opere ivi indicate, ella avrebbe dovuto versare solo la metà dell'importo fatturato, fruendo, per espressa previsione contrattuale, dello sconto in fattura del 50%;
- Che tale contratto in realtà era un fac simile, così come ivi indicato, da intendersi nel senso di minuta di un accordo che avrebbe dovuto poi essere redatto nella forma definitiva, non appena l'appaltatrice avesse fornito indicazioni specifiche sui pavimenti, sulle porte, sui battiscopa ecc.;
- Che si era rifiutata di sottoscrivere il contratto definitivo inviato dall'appaltatrice perché contenente clausole contrarie agli accordi presi;
- Che veva offerto, riguardo ai pavimenti, ai rivestimenti, ai sanitari e ai Controparte_1
battiscopa, materiali diversi da quelli indicati inizialmente, così da costringerla a rifornirsi presso altri fornitori e pagandoli direttamente;
- Che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 30.01.2022 e durare circa 120 giorni;
- Di aver espressamente riferito all'appaltatrice che il termine finale doveva considerarsi perentorio, dovendo liberare l'appartamento presso il quale viveva;
- Che aveva iniziato i lavori in ritardo di oltre un mese e non li aveva Controparte_1 completati, consegnando l'immobile ben oltre il termine stabilito con opere incomplete, viziate e pagina 3 di 11 irregolari;
- Di aver inviato il 22 luglio 2022 una pec all'appaltatrice diffidandola al completamento dei lavori e all'eliminazione dei vizi riscontrati entro i successivi 7 giorni, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- Che tuttavia la riconsegna delle chiavi era avvenuta solo dietro l'ulteriore richiesta del
2.08.2022, sempre a mezzo pec, senza, per contro, che le opere fossero state completate e i vizi eliminati;
- Che, dopo aver fatto valutare da un tecnico di fiducia la spesa per la sistemazione dei difetti denunciati, quantificata in € 10.911,30, aveva promosso un giudizio ex art. 696 bis c.p.c. avanti il
Tribunale di Ferrara al fine di far verificare la consistenza delle opere ancora da ultimare e di quelle ritenute viziate, oltre alla spesa per il loro ripristino;
- Di avere già versato ad a somma di € 25.000 oltre all'acconto di Controparte_1
€ 5.000 e pertanto di essere ella stessa creditrice della somma complessiva di € 27.752,43 di cui €
10.911,30 oltre iva per il ripristino dei vizi denunciati, € 750,00 per i canoni di locazione versati a causa del ritardo nella riconsegna dell'immobile ed € 15.000, pari al 50% di sconto in fattura spettante sui trentamila già versati, dovendo imputarsi ad l'eventuale mancata fruibilità Controparte_1
del beneficio fiscale;
La convenuta opposta si è costituita nel giudizio contestando Controparte_1
l'opposizione rilevando in particolare:
- Che i lavori di propria competenza sono stati completati (già) al 30 giugno 2022;
- Che eventuali ritardi sono da imputarsi all'opponente, in quanto determinati dal ritardo con cui
è stato consegnato il materiale da lei acquistato direttamente (ovvero pavimenti, battiscopa, sanitari e rubinetteria);
- Che i lavori aggiuntivi, come la tinteggiatura del bagno, non facevano parte del capitolato;
- Che il contratto proposto in sostituzione di quello già firmato non prevedeva termini diversi, bensì adeguamenti resi necessari dai nuovi accordi sulle opere da eseguire;
- Di aver ricevuto dalla solo la somma di € 5.000 a titolo di acconto, peraltro solo a Pt_1
seguito di numerosi solleciti;
- Che la mancata fruizione dello sconto in fattura è addebitabile unicamente all'opponente che non ha sottoscritto per tempo la documentazione necessaria;
- Che l'opposizione è temeraria e deve essere rigettata con condanna al risarcimento ex art. 96
c.p.c.
La causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, rigettate le istanze pagina 4 di 11 istruttorie, degli scritti difensivi ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 22.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
In diritto
L'opposizione è solo parzialmente fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Anzitutto va chiarito che la scrittura dell'8.11.2022 è un contratto di appalto pienamente valido ed efficace, completo nei suoi elementi fondamentali e sufficientemente determinato, perciò, idoneo a regolare gli effetti del rapporto intercorrente tra le parti, a nulla rilevando che rechi la dicitura fac simile, trattandosi probabilmente di un mero refuso, avendo le parti utilizzato un modulo recante tale sovrascrittura, ma essendo il contratto in sé perfetto.
In nessun caso emerge comunque l'intenzione delle parti di riscriverlo, per conferirgli maggiore precisione riguardo le opere, i singoli prezzi e le modalità di pagamento.
Quanto alle domande delle parti, l'una volta ad ottenere l'adempimento del contratto e l'altra, svolta in via riconvenzionale principale dall'opponente -convenuta sostanziale- finalizzata a sentirne dichiarare la risoluzione, è quest'ultima che deve essere esaminata con precedenza posto che, laddove venisse accolta, il contratto tra le parti dovrebbe dichiararsi risolto di diritto, per effetto della diffida ad adempiere inviata alla committente in data 22 luglio 2022.
Con tale diffida la lamentava la mancata ultimazione dei lavori entro il termine Pt_1 concordato (120 giorni dall'inizio dei lavori) e la presenza di vizi ed irregolarità sulle opere eseguite, intimando, oltre alla consegna delle chiavi, l'ultimazione dei lavori e la sistemazione dei vizi ivi descritti nel termine di 7 giorni, pena la risoluzione del contratto.
Circa il termine di consegna dei lavori, va subito precisato che quello pattuito (120 giorni dal
30.01.2022) non risulta fosse un termine essenziale, non essendo dalle parti stato qualificato come tale, né emergendo circostanze, note ad entrambe le parti, tali da farlo ritenere essenziale per sua natura.
Circa la diffida ad adempiere inviata dalla Moda, deve dirsi che l'efficacia risolutiva della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. presuppone, come noto, un inadempimento colposo e di non scarsa importanza, ferma la congruità del termine con essa concesso, secondo la natura del contratto o gli usi.
Per la valutazione della fondatezza della prima delle doglianze lamentate dalla primaria Pt_1
importanza riveste la data di ultimazione dei lavori, in ordine alla quale le parti sostengono tesi diverse;
non sembra in contestazione, invece, la data del loro inizio, ossia il 7.03.2022.
Orbene, mentre deduce di aver completato le opere a fine giugno, Controparte_1
facendo rilevare che la DL Geom. ebbe ad inviare al Comune la dichiarazione di fine lavori CP_2
in data 4 luglio 2022, l'opponente disconosce la firma apposta alla procura speciale alla per CP_2
la presentazione telematica della pratica medesima.
pagina 5 di 11 Deduce inoltre di aver dovuto diffidare più volte l'appaltatrice ad ultimare i lavori e consegnare l'immobile, consegna che sarebbe avvenuta solo il 4 agosto con il ritiro delle chiavi.
La questione relativa alla autenticità della sottoscrizione della procura non è dirimente.
Anzitutto perché l'eventuale non autenticità non impedirebbe di dare comunque rilievo alla data di deposito della pratica edilizia (che è documento separato dalla procura disconosciuta), ma soprattutto perché l'attendibilità del contenuto di tale pratica deve dirsi implicitamente confermata dalla stessa opponente, che l'ha prodotta in giudizio, seppur solo nella parte che le tornava più utile, ovvero l'attestazione della data di inizio dei lavori (doc.10 fascicolo attrice).
In ogni caso, la verosimiglianza di tale data (4 luglio 2022) è avvalorata dalle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico ed idraulico rilasciate dai tecnici il 29.06.2022, quindi in data compatibile con la fine lavori attestata dalla nonché dal tenore dei messaggi scambiati tra le CP_2 parti proprio in quei giorni, in cui si evince che l'appaltatrice è prossima alla consegna (si veda la mail del 28 giugno 2022, sub doc 4 costituzione convenuto, e il messaggio del 30 giugno 2022, sub doc 1 memoria 171.3 convenuto).
Si ritiene pertanto verosimile che l'ultimazione dei lavori sia avvenuta all'inizio di luglio e ciò, tenuto conto che il termine contrattuale era di 120 giorni dall'inizio dei lavori e che questi avrebbero dovuto iniziare entro il 31.01.2022, porta a concludere sì, che la committente ha ultimato le opere in ritardo di circa un mese (avendo dovuto farlo entro il 31.05.2022), ma anche e soprattutto che nel momento in cui l'appaltatrice ha ricevuto la diffida ad adempiere, ovvero il 22 luglio 2022, i lavori erano già stati conclusi.
Si ritiene pertanto che il ritardo di un solo mese nell'ultimazione dei lavori non sia tale da giustificare la richiesta di risoluzione del contratto.
La seconda doglianza della attiene invece all'esistenza e all'entità dei vizi delle opere Pt_1
eseguite. Tali vizi sono stati quantificati dal tecnico di fiducia in poco più di diecimila euro e per la loro verifica l'opponente ha instaurato un giudizio ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Ferrara conclusosi con l'elaborato prodotto e acquisito nella presente causa senza rilevanti contestazioni nel merito dell'accertamento svolto.
La perizia ha confermato la presenza di taluni dei difetti lamentati dall'attrice, giungendo tuttavia ad una quantificazione ben inferiore a quella prospettata. Riferisce invero il CTU: “Dalla verifica delle opere eseguite dalla società in base al capitolato dei lavori concordati, si rileva che Controparte_1
alcune lavorazioni non sono state ultimate e in parte presentano piccoli vizi che possono essere eliminati con interventi veloci e non invasivi. L'analisi economica fatta per eliminare i vizi riscontrati, prevede un costo complessivo di circa euro 1.500,00” (pag 18 – elaborato peritale geom. . Per_1
pagina 6 di 11 La relazione peritale risulta logica, priva di evidenti contraddizioni o vizi logici, sicchè non vi è motivi per discostarsi dalla stessa.
Da ciò è possibile inferire che i difetti lamentati dall'attrice, non incidendo affatto sulla struttura o sulla funzionalità dell'immobile, né limitando il suo godimento, non possono dirsi idonei a comportare una risoluzione del contratto.
La loro presenza, in altre parole, non integra un inadempimento di non scarsa importanza e dà unicamente diritto a una riduzione del corrispettivo nella misura corrispondente alla spesa necessaria per la loro eliminazione.
Anche rispetto a tale questione, quindi, non si ritengono sussistenti le condizioni richieste dall'art. 1454 e ss perché la diffida ad adempiere del 22 luglio 2022 possa aver condotto ad una risoluzione del contratto.
E' invece dovuto il corrispettivo pattuito a favore di sebbene diminuito Controparte_1
di quelle voci di spesa riconosciute come dovute alla MODA ed è in questi limiti che può trovare accoglimento l'opposizione proposta.
Ebbene, risulta documentalmente provato che ha iniziato le opere Controparte_1
tardivamente, le ha concluse oltre il termine pattuito e le ha consegnate con taluni piccoli vizi e difetti.
Se l'imputabilità di questi ultimi non viene contestata dall'appaltatrice - che, anzi, si era resa disponibile ad accettare l'offerta conciliativa del CTU- al contrario l'appaltatrice contesta le sia addebitabile la mancata ultimazione delle opere entro il termine pattuito, sostenendo che l'eventuale ritardo, è dipeso dal tardivo ordine e dalla tardiva consegna del materiale acquistato direttamente dalla committente.
A tale proposito, si ritengono significative le seguenti circostanze emerse in giudizio:
-Il 3.05.2022 l'appaltatrice (nella persona di sollecitava la consegna dei Parte_2
pavimenti per poter procedere con la relativa posa nonché la scelta del miscelatore che avrebbe dovuto essere installato durante la fase di realizzazione degli impianti prevista qualche giorno dopo (doc. 8 allegato alla costituzione convenuto);
-Il pavimento veniva consegnato solo il 20 maggio 2022 (doc. 6 allegato a memoria convenuto art. 171.3);
-Il 21 giugno 2022, la committente doveva ancora prendere accordi con l'imbianchino per la tinteggiatura della cucina e del bagno (doc. 6 allegato alla costituzione del convenuto); il 24 giugno
2022, la doveva ancora scegliere il box doccia (doc. 6 allegato alla costituzione); il 28 giugno Pt_1
2022, il dichiarava di aver fissato il montaggio dei sanitari e del boiler perché Pt_2
“l'appartamento è finito e vorrei procedere con la consegna e il pagamento di quanto concordato”,
pagina 7 di 11 specificando che, se a quella data non fossero ancora arrivati i rubinetti, sarebbero stati montati solo i wc (doc. 4 allegato alla costituzione convenuto); il 30.06.2022, doveva ancora essere consegnata la rubinetteria dei sanitari, impedendo quindi il loro fissaggio da parte della appaltatrice (docc. 1 e 7 allegati alla memoria del convenuto art. 171.3).
Tali messaggi, non disconosciuti né contestati, sembrerebbero evidenziare come la stessa opponente abbia partecipato al ritardo nel completare i lavori, procrastinando la scelta di alcuni materiali che avrebbero consentito il loro avanzare.
Emerge altresì che era interesse e intenzione dell'appaltatrice completare le opere in tempi celeri per ottenere il pagamento del dovuto, tanto da sollecitare la consegna dei rivestimenti ed offrire di impegnarsi per iscritto al fissaggio dei sanitari in un secondo momento, dopo la consegna dell'opera, non appena fosse stata consegnata la rubinetteria.
Nel giudizio di imputabilità del ritardo deve tuttavia essere anche accertato se il mancato rispetto del termine iniziale ne abbia rappresentato una (con)causa.
Al riguardo si rileva che l'appaltatrice non ha contestato di essere responsabile del tardivo inizio dei lavori e non sarebbe ragionevole escludere che tale ritardo abbia avuto un'efficienza causale di quello con cui sono stati conclusi.
E', invero, del tutto plausibile ritenere che, se fossero iniziati entro il 30 gennaio, anche la committente avrebbe proceduto con gli ordini mesi prima e mesi prima sarebbe stato consegnato il materiale da posare.
La richiesta di risoluzione del contratto va quindi rigettata;
il non esatto adempimento potrà in caso rilevare ai fini di un eventuale risarcimento dei danni, come si vedrà, però, indimostrati.
Infatti l'imputabilità ad della tardiva consegna delle opere, se pur Controparte_1
conduce ad un giudizio di responsabilità contrattuale, non ne comporta sul piano risarcitorio la conseguenza richiesta dalla committente.
La invero, lamenta che, a causa del ritardo con cui le è stato riconsegnato l'immobile, Pt_1 avrebbe sostenuto una spesa aggiuntiva a titolo di canoni di locazione per un totale di € 750,00.
La domanda però non può trovare accoglimento, non solo per carenza di prova del preteso danno emergente, ma prima ancora perché infondata.
Dalla documentazione dimessa dalla stessa attrice risulta, infatti, che la comunicazione di disdetta
(rectius, recesso) dalla locazione è datata 29.05.2022 e contiene la seguente precisazione: “Come previsto nel punto due del contratto, l'immobile sarà libero entro il 5.08.2022” (sub doc. 5 attore).
Ciò significa che, qualora la avesse pagato il canone fino ad agosto, il che comunque non Pt_1
è stato dimostrato, ciò non sarebbe dispeso dal ritardo dei lavori bensì dalla semplice circostanza che al pagina 8 di 11 momento della riconsegna dell'immobile il contratto di locazione non era affatto scaduto;
in altre parole, quand'anche la avesse liberato anticipatamente i locali, comunque avrebbe dovuto Pt_1
pagare fino al 5.08.2022 (in realtà da contratto il preavviso era di almeno tre mesi, per cui se la disdetta
è datata 29.05.2022, l'attrice avrebbe dovuto comunque pagare il canone fino al 29.08.2022).
Su un piano diverso, non strettamente risarcitorio, si pone invece la domanda di restituzione di €
15.000,00 pari al 50% dell'importo asseritamente già versato.
Anche questa domanda non può trovare accoglimento, non essendo stata data la prova del versamento di € 25.000,00.
E' pur vero che dalla registrazione prodotta in giudizio – di per sé fonte di prova ai sensi dell'art. 2712 c.c. se non disconosciuta da colui contro il quale è prodotta - il arrebbe riconoscere Pt_2
implicitamente di aver ricevuto tale somma, occorre tuttavia ricordare che il pagamento soggiace ai limiti probatori di cui all'art. 2726 c.c. e, pertanto, deve essere provato per iscritto, salva deroga giustificata dalla natura del contratto o delle parti, o ancora dalle altre circostanze che ne rivelino l'opportunità.
Ebbene, fermo che già la natura del contratto e la qualità delle parti di per sé escluderebbero tale opportunità, devesi rilevare che a fortiori sono proprio tutte le circostanze di fatto emerse in giudizio a deporre per un giudizio di non verosimiglianza della tesi attorea.
Non si può infatti non considerare:
- Che il versamento di € 5.000,00 è stato eseguito dalla come acconto lavori, con ciò Pt_1
implicitamente riconoscendo di essere debitrice di una somma maggiore, il che non potrebbe essere laddove avesse effettivamente già versato ben euro 25.000,00, ossia di fatto l'intero importo dell'appalto;
- In ogni caso che, se davvero il versamento dei cinquemila fosse stato eseguito dopo che la aveva già versato € 25.000, ella avrebbe pagato interamente il dovuto ancor prima che i lavori Pt_1
fossero terminati, circostanza poco credibile perché non conforme ad alcun uso in materia;
- La mail del 23.05.2022 (doc. 12 allegata alla memoria 171.3 convenuto) con la quale la Pt_1 si dice “ferma nella volontà di effettuare i pagamenti al termine dei singoli lavori così da verificare il proseguimento degli stessi”, dichiarazione che non avrebbe senso alcuno se effettivamente ella avesse già versato € 25.000.
E', pertanto, da escludersi che un tale pagamento sia avvenuto o che sia relativo ai fatti di causa.
Deve, invece, ritenersi fondata la domanda di veder decurtati dal corrispettivo dovuto all'appaltatrice, la spesa sostenuta per aver acquistato direttamente il pavimento, i battiscopa e il colore per la tinteggiatura di bagno e cucina, per l'importo documentato di complessivi € 4.210,42 lordi.
pagina 9 di 11 Non è dato sapere se abbia tenuto conto di queste ultime voci di spesa, Controparte_1
non essendo comprensibile la modalità con la quale ha quantificato il corrispettivo ritenuto dovuto e fatturato, essendo il capitolato allegato al contratto dell'8.11.2021 del tutto sfornito di indicazioni dei costi delle singole lavorazioni, ma essendo ben chiaro come la fornitura dei materiali fosse a carico dell'appaltatore, sicchè il corrispettivo dovuto viene calcolato da questo Giudice a partire dalla somma pattuita con il contratto.
Tali voci andranno quindi detratte dal corrispettivo dovuto.
Quanto al mancato riconoscimento del beneficio fiscale dello sconto in fattura, si rileva che la committente non ha dato prova né della sussistenza dei requisiti per aver diritto alla detrazione d'imposta prevista dall'art. 121 DL 34/2020, né di aver provveduto agli adempimenti che tale norma pone a carico del contribuente e ciò non può che condurre al rigetto della domanda di riversare sull'appaltatrice il costo della mancata detrazione.
Peraltro, per ottenere la detrazione, è sufficiente rispettare le formalità richieste per la compilazione della fattura e per la dichiarazione dei redditi, sicchè essa dovrebbe potersi tutt'ora ottenere una volta saldato quanto ancora dovuto all'impresa.
Deve infine essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. primo comma svolta dall'opposta, per carenza del presupposto della temerarietà e/ o mala fede dell'attrice e del pari deve rigettarsi la richiesta degli interessi di mora, non trattandosi di operatori economici e non avendo fatto esplicito richiamo alla disposizione di cui all' art. 1284, quarto comma, Controparte_1
c.c.
In ragione di quanto innanzi esposto, parte opponente deve essere condannata al pagamento di €
17.889,58 iva compresa, quale saldo del corrispettivo pattuito con il contratto di appalto dell'8.11.2022.
Tale importo viene calcolato detraendo al corrispettivo di € 27.500 iva compresa oltre € 1.250
(i.e.): € 5.000 iva compresa a titolo di acconto lavori, € 1.500 oltre iva a titolo di spese per l'eliminazione dei difetti € 4.210,42 iva compresa versati dall'attrice per l'acquisto del materiale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della parte opponente in euro 5.000,00 per la presente fase a cognizione piena, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese per la fase cautelare ante causam, invece, vanno a carico della parte opposta, in quanto la CTU ha effettivamente riscontrato la presenza di alcuni dei vizi paventati e, quindi, sotto questo profilo, la domanda era fondata, pur essendovi stata poi, nella fase di merito, sostanziale soccombenza.
Le spese della fase cautelare si liquidano in favore della parte opponente in euro 1.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre al rimborso delle spese esenti (contributo unificato e spese di notifica).
pagina 10 di 11 A carico della parte opposta anche il costo della CTU e quello del CTP di parte opponente, laddove ne sia stato documentato il pagamento in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 260/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 6.03.2023 nel procedimento R.G. n.
354/2023;
2. Condanna al pagamento a favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 17.889,58 iva compresa, oltre ad interessi come da domanda dalla costituzione in mora al saldo;
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio a favore Parte_1 di nella misura di € 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per Controparte_1
legge;
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio ex art. Controparte_1
696 bis cpc instaurato avanti il Tribunale di Ferrara al n. 105/ 2023 RG a favore di , Parte_1 nella misura di € 1.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre a spese esenti come da motivazione.
5. A carico di nche le spese di CTU, come liquidate dal giudice, e Controparte_1
del CTP, se e in quanto di queste ne sia stato documentato in causa il pagamento.
Così è deciso in Rovigo in data 27.09.2024
Il Giudice
Dott. Giulio Borella
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 999/2023 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Barnaba Busatto ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Adria (RO), Piazza C. Groto n. 7
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Marcello ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Ferrara, Corso della Giovecca n. 3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 260/2023 (RG 354/2023) del Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in via principale, accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia/infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare il suddetto decreto ingiuntivo n. 260/2023 del 06.03.2023 emesso dal Tribunale di Rovigo nel procedimento R.G. n. 354/2023; accertare e dichiarare
l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra e per grave Parte_1 Controparte_1 inadempimento di e per l'effetto condannare quest'ultima all'integrale Controparte_1
risarcimento del danno subito da , nonché alla restituzione delle somme riscosse da Parte_1
pagina 1 di 11 quest'ultima e non dovute, come meglio descritte nel corpo dell'atto, e così per la somma complessiva di euro 27.752,43, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta da a e condannare Parte_1 Controparte_1 quest'ultima all'integrale risarcimento del danno subito da , nonché alla restituzione delle Parte_1 somme riscosse da quest'ultima e non dovute, come meglio descritte nel corpo dell'atto, e così per la somma complessiva di euro 27.752,43, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il danno subito da in conseguenza Parte_1 dell'inadempimento di nonché l'ingiustificato arricchimento di quest'ultima e, Controparte_1 per l'effetto, porre in compensazione tali somme con quanto eventualmente ancora dovuto da Pt_1
nei confronti di in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di
[...] Controparte_1
giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
PER L'OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, contrariis reiectis, in via preliminare -concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 260/23 Ing., R.G. 354/23, emesso in data 6 marzo 2023 e notificato il 15 marzo 2023, poiché l'opposizione promossa ex adverso non è fondata su prova adeguata o comunque di pronta soluzione;
nel merito ed in via principale, - rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte opponente e, per l'effetto, confermare integralmente in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 260/23 Ing., R.G. 354/23, emesso in data 6 marzo 2023 e notificato il 15 marzo
2023, recante l'importo di € 23.301,90, oltre spese, liquidate in € 567,00 per onorari, in euro 145,50 per esborsi oltre 15%, IVA e CPA;
- condannare, per le causali di cui in atti, la signora , ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., a risarcire ad oltre alle spese del Controparte_1
presente giudizio, i danni dalla stessa subiti per la pretestuosità della presente azione, danni da liquidarsi in via equitativa. Nel merito in via meramente gradata, - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo 260/23 Ing., R.G. 354/23, emesso in data 6 marzo 2023 e notificato il 15 marzo 2023, accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, signor con sede in Ferrara, Via Ariosto 2, partita iva Parte_2
, è creditrice nei confronti della signora dell'importo di € 23.301,90 ovvero P.IVA_1 Parte_1
di quella diversa maggiore o minore somma che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi, da conteggiarsi sull'importo delle fatture a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento previsto per ognuna sino al saldo effettivo. In ogni caso, rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla signora in quanto inammissibili, tardive e comunque Parte_1
infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, maggiorazione tariffaria,
IVA e CNA dovute come per legge, comprese quelle relative al procedimento di cui all'art. 696 bis
pagina 2 di 11 c.p.c. radicato da nei confronti di avanti il Tribunale di Ferrara ed Parte_1 Controparte_1
iscritto al n 105/2023.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositate nell'interesse dell'opposta e non Controparte_1
ammessi; ci si oppone alle richieste istruttorie dedotte ex adverso per le ragioni esposte in atti ed in particolare nella seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 24.04.2023, si è opposta al Decreto Parte_1
ingiuntivo n. 260/2023 (R.G. n. 354/2023) emesso dal Tribunale di Rovigo il 6.03.2023 su istanza e a favore di per la somma capitale di € 23.301,90, oltre ad interessi e spese Controparte_1 di lite, quale saldo ancora dovuto del corrispettivo pattuito per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione.
L'opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta e formulato domanda riconvenzionale deducendo:
- Di aver commissionato ad con contratto di appalto dell'8.11.2021, la Controparte_1
ristrutturazione di un immobile di sua proprietà sito a Ferrara avente ad oggetto lavori edili, di impiantistica, posa rivestimenti, sostituzione serramenti e finiture varie, per un corrispettivo di € 27.500 iva inclusa oltre a € 1.250 per tasse, bolli e diritti;
- Che, a fronte delle opere ivi indicate, ella avrebbe dovuto versare solo la metà dell'importo fatturato, fruendo, per espressa previsione contrattuale, dello sconto in fattura del 50%;
- Che tale contratto in realtà era un fac simile, così come ivi indicato, da intendersi nel senso di minuta di un accordo che avrebbe dovuto poi essere redatto nella forma definitiva, non appena l'appaltatrice avesse fornito indicazioni specifiche sui pavimenti, sulle porte, sui battiscopa ecc.;
- Che si era rifiutata di sottoscrivere il contratto definitivo inviato dall'appaltatrice perché contenente clausole contrarie agli accordi presi;
- Che veva offerto, riguardo ai pavimenti, ai rivestimenti, ai sanitari e ai Controparte_1
battiscopa, materiali diversi da quelli indicati inizialmente, così da costringerla a rifornirsi presso altri fornitori e pagandoli direttamente;
- Che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 30.01.2022 e durare circa 120 giorni;
- Di aver espressamente riferito all'appaltatrice che il termine finale doveva considerarsi perentorio, dovendo liberare l'appartamento presso il quale viveva;
- Che aveva iniziato i lavori in ritardo di oltre un mese e non li aveva Controparte_1 completati, consegnando l'immobile ben oltre il termine stabilito con opere incomplete, viziate e pagina 3 di 11 irregolari;
- Di aver inviato il 22 luglio 2022 una pec all'appaltatrice diffidandola al completamento dei lavori e all'eliminazione dei vizi riscontrati entro i successivi 7 giorni, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- Che tuttavia la riconsegna delle chiavi era avvenuta solo dietro l'ulteriore richiesta del
2.08.2022, sempre a mezzo pec, senza, per contro, che le opere fossero state completate e i vizi eliminati;
- Che, dopo aver fatto valutare da un tecnico di fiducia la spesa per la sistemazione dei difetti denunciati, quantificata in € 10.911,30, aveva promosso un giudizio ex art. 696 bis c.p.c. avanti il
Tribunale di Ferrara al fine di far verificare la consistenza delle opere ancora da ultimare e di quelle ritenute viziate, oltre alla spesa per il loro ripristino;
- Di avere già versato ad a somma di € 25.000 oltre all'acconto di Controparte_1
€ 5.000 e pertanto di essere ella stessa creditrice della somma complessiva di € 27.752,43 di cui €
10.911,30 oltre iva per il ripristino dei vizi denunciati, € 750,00 per i canoni di locazione versati a causa del ritardo nella riconsegna dell'immobile ed € 15.000, pari al 50% di sconto in fattura spettante sui trentamila già versati, dovendo imputarsi ad l'eventuale mancata fruibilità Controparte_1
del beneficio fiscale;
La convenuta opposta si è costituita nel giudizio contestando Controparte_1
l'opposizione rilevando in particolare:
- Che i lavori di propria competenza sono stati completati (già) al 30 giugno 2022;
- Che eventuali ritardi sono da imputarsi all'opponente, in quanto determinati dal ritardo con cui
è stato consegnato il materiale da lei acquistato direttamente (ovvero pavimenti, battiscopa, sanitari e rubinetteria);
- Che i lavori aggiuntivi, come la tinteggiatura del bagno, non facevano parte del capitolato;
- Che il contratto proposto in sostituzione di quello già firmato non prevedeva termini diversi, bensì adeguamenti resi necessari dai nuovi accordi sulle opere da eseguire;
- Di aver ricevuto dalla solo la somma di € 5.000 a titolo di acconto, peraltro solo a Pt_1
seguito di numerosi solleciti;
- Che la mancata fruizione dello sconto in fattura è addebitabile unicamente all'opponente che non ha sottoscritto per tempo la documentazione necessaria;
- Che l'opposizione è temeraria e deve essere rigettata con condanna al risarcimento ex art. 96
c.p.c.
La causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, rigettate le istanze pagina 4 di 11 istruttorie, degli scritti difensivi ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 22.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
In diritto
L'opposizione è solo parzialmente fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Anzitutto va chiarito che la scrittura dell'8.11.2022 è un contratto di appalto pienamente valido ed efficace, completo nei suoi elementi fondamentali e sufficientemente determinato, perciò, idoneo a regolare gli effetti del rapporto intercorrente tra le parti, a nulla rilevando che rechi la dicitura fac simile, trattandosi probabilmente di un mero refuso, avendo le parti utilizzato un modulo recante tale sovrascrittura, ma essendo il contratto in sé perfetto.
In nessun caso emerge comunque l'intenzione delle parti di riscriverlo, per conferirgli maggiore precisione riguardo le opere, i singoli prezzi e le modalità di pagamento.
Quanto alle domande delle parti, l'una volta ad ottenere l'adempimento del contratto e l'altra, svolta in via riconvenzionale principale dall'opponente -convenuta sostanziale- finalizzata a sentirne dichiarare la risoluzione, è quest'ultima che deve essere esaminata con precedenza posto che, laddove venisse accolta, il contratto tra le parti dovrebbe dichiararsi risolto di diritto, per effetto della diffida ad adempiere inviata alla committente in data 22 luglio 2022.
Con tale diffida la lamentava la mancata ultimazione dei lavori entro il termine Pt_1 concordato (120 giorni dall'inizio dei lavori) e la presenza di vizi ed irregolarità sulle opere eseguite, intimando, oltre alla consegna delle chiavi, l'ultimazione dei lavori e la sistemazione dei vizi ivi descritti nel termine di 7 giorni, pena la risoluzione del contratto.
Circa il termine di consegna dei lavori, va subito precisato che quello pattuito (120 giorni dal
30.01.2022) non risulta fosse un termine essenziale, non essendo dalle parti stato qualificato come tale, né emergendo circostanze, note ad entrambe le parti, tali da farlo ritenere essenziale per sua natura.
Circa la diffida ad adempiere inviata dalla Moda, deve dirsi che l'efficacia risolutiva della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. presuppone, come noto, un inadempimento colposo e di non scarsa importanza, ferma la congruità del termine con essa concesso, secondo la natura del contratto o gli usi.
Per la valutazione della fondatezza della prima delle doglianze lamentate dalla primaria Pt_1
importanza riveste la data di ultimazione dei lavori, in ordine alla quale le parti sostengono tesi diverse;
non sembra in contestazione, invece, la data del loro inizio, ossia il 7.03.2022.
Orbene, mentre deduce di aver completato le opere a fine giugno, Controparte_1
facendo rilevare che la DL Geom. ebbe ad inviare al Comune la dichiarazione di fine lavori CP_2
in data 4 luglio 2022, l'opponente disconosce la firma apposta alla procura speciale alla per CP_2
la presentazione telematica della pratica medesima.
pagina 5 di 11 Deduce inoltre di aver dovuto diffidare più volte l'appaltatrice ad ultimare i lavori e consegnare l'immobile, consegna che sarebbe avvenuta solo il 4 agosto con il ritiro delle chiavi.
La questione relativa alla autenticità della sottoscrizione della procura non è dirimente.
Anzitutto perché l'eventuale non autenticità non impedirebbe di dare comunque rilievo alla data di deposito della pratica edilizia (che è documento separato dalla procura disconosciuta), ma soprattutto perché l'attendibilità del contenuto di tale pratica deve dirsi implicitamente confermata dalla stessa opponente, che l'ha prodotta in giudizio, seppur solo nella parte che le tornava più utile, ovvero l'attestazione della data di inizio dei lavori (doc.10 fascicolo attrice).
In ogni caso, la verosimiglianza di tale data (4 luglio 2022) è avvalorata dalle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico ed idraulico rilasciate dai tecnici il 29.06.2022, quindi in data compatibile con la fine lavori attestata dalla nonché dal tenore dei messaggi scambiati tra le CP_2 parti proprio in quei giorni, in cui si evince che l'appaltatrice è prossima alla consegna (si veda la mail del 28 giugno 2022, sub doc 4 costituzione convenuto, e il messaggio del 30 giugno 2022, sub doc 1 memoria 171.3 convenuto).
Si ritiene pertanto verosimile che l'ultimazione dei lavori sia avvenuta all'inizio di luglio e ciò, tenuto conto che il termine contrattuale era di 120 giorni dall'inizio dei lavori e che questi avrebbero dovuto iniziare entro il 31.01.2022, porta a concludere sì, che la committente ha ultimato le opere in ritardo di circa un mese (avendo dovuto farlo entro il 31.05.2022), ma anche e soprattutto che nel momento in cui l'appaltatrice ha ricevuto la diffida ad adempiere, ovvero il 22 luglio 2022, i lavori erano già stati conclusi.
Si ritiene pertanto che il ritardo di un solo mese nell'ultimazione dei lavori non sia tale da giustificare la richiesta di risoluzione del contratto.
La seconda doglianza della attiene invece all'esistenza e all'entità dei vizi delle opere Pt_1
eseguite. Tali vizi sono stati quantificati dal tecnico di fiducia in poco più di diecimila euro e per la loro verifica l'opponente ha instaurato un giudizio ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Ferrara conclusosi con l'elaborato prodotto e acquisito nella presente causa senza rilevanti contestazioni nel merito dell'accertamento svolto.
La perizia ha confermato la presenza di taluni dei difetti lamentati dall'attrice, giungendo tuttavia ad una quantificazione ben inferiore a quella prospettata. Riferisce invero il CTU: “Dalla verifica delle opere eseguite dalla società in base al capitolato dei lavori concordati, si rileva che Controparte_1
alcune lavorazioni non sono state ultimate e in parte presentano piccoli vizi che possono essere eliminati con interventi veloci e non invasivi. L'analisi economica fatta per eliminare i vizi riscontrati, prevede un costo complessivo di circa euro 1.500,00” (pag 18 – elaborato peritale geom. . Per_1
pagina 6 di 11 La relazione peritale risulta logica, priva di evidenti contraddizioni o vizi logici, sicchè non vi è motivi per discostarsi dalla stessa.
Da ciò è possibile inferire che i difetti lamentati dall'attrice, non incidendo affatto sulla struttura o sulla funzionalità dell'immobile, né limitando il suo godimento, non possono dirsi idonei a comportare una risoluzione del contratto.
La loro presenza, in altre parole, non integra un inadempimento di non scarsa importanza e dà unicamente diritto a una riduzione del corrispettivo nella misura corrispondente alla spesa necessaria per la loro eliminazione.
Anche rispetto a tale questione, quindi, non si ritengono sussistenti le condizioni richieste dall'art. 1454 e ss perché la diffida ad adempiere del 22 luglio 2022 possa aver condotto ad una risoluzione del contratto.
E' invece dovuto il corrispettivo pattuito a favore di sebbene diminuito Controparte_1
di quelle voci di spesa riconosciute come dovute alla MODA ed è in questi limiti che può trovare accoglimento l'opposizione proposta.
Ebbene, risulta documentalmente provato che ha iniziato le opere Controparte_1
tardivamente, le ha concluse oltre il termine pattuito e le ha consegnate con taluni piccoli vizi e difetti.
Se l'imputabilità di questi ultimi non viene contestata dall'appaltatrice - che, anzi, si era resa disponibile ad accettare l'offerta conciliativa del CTU- al contrario l'appaltatrice contesta le sia addebitabile la mancata ultimazione delle opere entro il termine pattuito, sostenendo che l'eventuale ritardo, è dipeso dal tardivo ordine e dalla tardiva consegna del materiale acquistato direttamente dalla committente.
A tale proposito, si ritengono significative le seguenti circostanze emerse in giudizio:
-Il 3.05.2022 l'appaltatrice (nella persona di sollecitava la consegna dei Parte_2
pavimenti per poter procedere con la relativa posa nonché la scelta del miscelatore che avrebbe dovuto essere installato durante la fase di realizzazione degli impianti prevista qualche giorno dopo (doc. 8 allegato alla costituzione convenuto);
-Il pavimento veniva consegnato solo il 20 maggio 2022 (doc. 6 allegato a memoria convenuto art. 171.3);
-Il 21 giugno 2022, la committente doveva ancora prendere accordi con l'imbianchino per la tinteggiatura della cucina e del bagno (doc. 6 allegato alla costituzione del convenuto); il 24 giugno
2022, la doveva ancora scegliere il box doccia (doc. 6 allegato alla costituzione); il 28 giugno Pt_1
2022, il dichiarava di aver fissato il montaggio dei sanitari e del boiler perché Pt_2
“l'appartamento è finito e vorrei procedere con la consegna e il pagamento di quanto concordato”,
pagina 7 di 11 specificando che, se a quella data non fossero ancora arrivati i rubinetti, sarebbero stati montati solo i wc (doc. 4 allegato alla costituzione convenuto); il 30.06.2022, doveva ancora essere consegnata la rubinetteria dei sanitari, impedendo quindi il loro fissaggio da parte della appaltatrice (docc. 1 e 7 allegati alla memoria del convenuto art. 171.3).
Tali messaggi, non disconosciuti né contestati, sembrerebbero evidenziare come la stessa opponente abbia partecipato al ritardo nel completare i lavori, procrastinando la scelta di alcuni materiali che avrebbero consentito il loro avanzare.
Emerge altresì che era interesse e intenzione dell'appaltatrice completare le opere in tempi celeri per ottenere il pagamento del dovuto, tanto da sollecitare la consegna dei rivestimenti ed offrire di impegnarsi per iscritto al fissaggio dei sanitari in un secondo momento, dopo la consegna dell'opera, non appena fosse stata consegnata la rubinetteria.
Nel giudizio di imputabilità del ritardo deve tuttavia essere anche accertato se il mancato rispetto del termine iniziale ne abbia rappresentato una (con)causa.
Al riguardo si rileva che l'appaltatrice non ha contestato di essere responsabile del tardivo inizio dei lavori e non sarebbe ragionevole escludere che tale ritardo abbia avuto un'efficienza causale di quello con cui sono stati conclusi.
E', invero, del tutto plausibile ritenere che, se fossero iniziati entro il 30 gennaio, anche la committente avrebbe proceduto con gli ordini mesi prima e mesi prima sarebbe stato consegnato il materiale da posare.
La richiesta di risoluzione del contratto va quindi rigettata;
il non esatto adempimento potrà in caso rilevare ai fini di un eventuale risarcimento dei danni, come si vedrà, però, indimostrati.
Infatti l'imputabilità ad della tardiva consegna delle opere, se pur Controparte_1
conduce ad un giudizio di responsabilità contrattuale, non ne comporta sul piano risarcitorio la conseguenza richiesta dalla committente.
La invero, lamenta che, a causa del ritardo con cui le è stato riconsegnato l'immobile, Pt_1 avrebbe sostenuto una spesa aggiuntiva a titolo di canoni di locazione per un totale di € 750,00.
La domanda però non può trovare accoglimento, non solo per carenza di prova del preteso danno emergente, ma prima ancora perché infondata.
Dalla documentazione dimessa dalla stessa attrice risulta, infatti, che la comunicazione di disdetta
(rectius, recesso) dalla locazione è datata 29.05.2022 e contiene la seguente precisazione: “Come previsto nel punto due del contratto, l'immobile sarà libero entro il 5.08.2022” (sub doc. 5 attore).
Ciò significa che, qualora la avesse pagato il canone fino ad agosto, il che comunque non Pt_1
è stato dimostrato, ciò non sarebbe dispeso dal ritardo dei lavori bensì dalla semplice circostanza che al pagina 8 di 11 momento della riconsegna dell'immobile il contratto di locazione non era affatto scaduto;
in altre parole, quand'anche la avesse liberato anticipatamente i locali, comunque avrebbe dovuto Pt_1
pagare fino al 5.08.2022 (in realtà da contratto il preavviso era di almeno tre mesi, per cui se la disdetta
è datata 29.05.2022, l'attrice avrebbe dovuto comunque pagare il canone fino al 29.08.2022).
Su un piano diverso, non strettamente risarcitorio, si pone invece la domanda di restituzione di €
15.000,00 pari al 50% dell'importo asseritamente già versato.
Anche questa domanda non può trovare accoglimento, non essendo stata data la prova del versamento di € 25.000,00.
E' pur vero che dalla registrazione prodotta in giudizio – di per sé fonte di prova ai sensi dell'art. 2712 c.c. se non disconosciuta da colui contro il quale è prodotta - il arrebbe riconoscere Pt_2
implicitamente di aver ricevuto tale somma, occorre tuttavia ricordare che il pagamento soggiace ai limiti probatori di cui all'art. 2726 c.c. e, pertanto, deve essere provato per iscritto, salva deroga giustificata dalla natura del contratto o delle parti, o ancora dalle altre circostanze che ne rivelino l'opportunità.
Ebbene, fermo che già la natura del contratto e la qualità delle parti di per sé escluderebbero tale opportunità, devesi rilevare che a fortiori sono proprio tutte le circostanze di fatto emerse in giudizio a deporre per un giudizio di non verosimiglianza della tesi attorea.
Non si può infatti non considerare:
- Che il versamento di € 5.000,00 è stato eseguito dalla come acconto lavori, con ciò Pt_1
implicitamente riconoscendo di essere debitrice di una somma maggiore, il che non potrebbe essere laddove avesse effettivamente già versato ben euro 25.000,00, ossia di fatto l'intero importo dell'appalto;
- In ogni caso che, se davvero il versamento dei cinquemila fosse stato eseguito dopo che la aveva già versato € 25.000, ella avrebbe pagato interamente il dovuto ancor prima che i lavori Pt_1
fossero terminati, circostanza poco credibile perché non conforme ad alcun uso in materia;
- La mail del 23.05.2022 (doc. 12 allegata alla memoria 171.3 convenuto) con la quale la Pt_1 si dice “ferma nella volontà di effettuare i pagamenti al termine dei singoli lavori così da verificare il proseguimento degli stessi”, dichiarazione che non avrebbe senso alcuno se effettivamente ella avesse già versato € 25.000.
E', pertanto, da escludersi che un tale pagamento sia avvenuto o che sia relativo ai fatti di causa.
Deve, invece, ritenersi fondata la domanda di veder decurtati dal corrispettivo dovuto all'appaltatrice, la spesa sostenuta per aver acquistato direttamente il pavimento, i battiscopa e il colore per la tinteggiatura di bagno e cucina, per l'importo documentato di complessivi € 4.210,42 lordi.
pagina 9 di 11 Non è dato sapere se abbia tenuto conto di queste ultime voci di spesa, Controparte_1
non essendo comprensibile la modalità con la quale ha quantificato il corrispettivo ritenuto dovuto e fatturato, essendo il capitolato allegato al contratto dell'8.11.2021 del tutto sfornito di indicazioni dei costi delle singole lavorazioni, ma essendo ben chiaro come la fornitura dei materiali fosse a carico dell'appaltatore, sicchè il corrispettivo dovuto viene calcolato da questo Giudice a partire dalla somma pattuita con il contratto.
Tali voci andranno quindi detratte dal corrispettivo dovuto.
Quanto al mancato riconoscimento del beneficio fiscale dello sconto in fattura, si rileva che la committente non ha dato prova né della sussistenza dei requisiti per aver diritto alla detrazione d'imposta prevista dall'art. 121 DL 34/2020, né di aver provveduto agli adempimenti che tale norma pone a carico del contribuente e ciò non può che condurre al rigetto della domanda di riversare sull'appaltatrice il costo della mancata detrazione.
Peraltro, per ottenere la detrazione, è sufficiente rispettare le formalità richieste per la compilazione della fattura e per la dichiarazione dei redditi, sicchè essa dovrebbe potersi tutt'ora ottenere una volta saldato quanto ancora dovuto all'impresa.
Deve infine essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. primo comma svolta dall'opposta, per carenza del presupposto della temerarietà e/ o mala fede dell'attrice e del pari deve rigettarsi la richiesta degli interessi di mora, non trattandosi di operatori economici e non avendo fatto esplicito richiamo alla disposizione di cui all' art. 1284, quarto comma, Controparte_1
c.c.
In ragione di quanto innanzi esposto, parte opponente deve essere condannata al pagamento di €
17.889,58 iva compresa, quale saldo del corrispettivo pattuito con il contratto di appalto dell'8.11.2022.
Tale importo viene calcolato detraendo al corrispettivo di € 27.500 iva compresa oltre € 1.250
(i.e.): € 5.000 iva compresa a titolo di acconto lavori, € 1.500 oltre iva a titolo di spese per l'eliminazione dei difetti € 4.210,42 iva compresa versati dall'attrice per l'acquisto del materiale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della parte opponente in euro 5.000,00 per la presente fase a cognizione piena, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese per la fase cautelare ante causam, invece, vanno a carico della parte opposta, in quanto la CTU ha effettivamente riscontrato la presenza di alcuni dei vizi paventati e, quindi, sotto questo profilo, la domanda era fondata, pur essendovi stata poi, nella fase di merito, sostanziale soccombenza.
Le spese della fase cautelare si liquidano in favore della parte opponente in euro 1.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre al rimborso delle spese esenti (contributo unificato e spese di notifica).
pagina 10 di 11 A carico della parte opposta anche il costo della CTU e quello del CTP di parte opponente, laddove ne sia stato documentato il pagamento in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 260/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 6.03.2023 nel procedimento R.G. n.
354/2023;
2. Condanna al pagamento a favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 17.889,58 iva compresa, oltre ad interessi come da domanda dalla costituzione in mora al saldo;
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio a favore Parte_1 di nella misura di € 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per Controparte_1
legge;
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio ex art. Controparte_1
696 bis cpc instaurato avanti il Tribunale di Ferrara al n. 105/ 2023 RG a favore di , Parte_1 nella misura di € 1.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre a spese esenti come da motivazione.
5. A carico di nche le spese di CTU, come liquidate dal giudice, e Controparte_1
del CTP, se e in quanto di queste ne sia stato documentato in causa il pagamento.
Così è deciso in Rovigo in data 27.09.2024
Il Giudice
Dott. Giulio Borella
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