Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NO EL POL ITAL 2/01 #2 1 42 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPRE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 20114/98 - Rel. Consigliere- Cron.4438 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.20/11/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere f ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 TAGLIAMONTE ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA " 14 FEB. 2001 VIA IGNAZIO GUIDI 20, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE TUORTO GERARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato CANCELLERIA TUORTO GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CG064156 MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo Rilasciata copia legale-- rappresenta e difende ope legis;
al Sig. TUORTO per diritti ✓. ** 2000 controricorrente IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 518/97 del RE di NOCERA 4765 -1- INFERIORE, depositata il 26/05/98 R.G.N. 101/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato TUORTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 22/1/96 ON TA proponeva opposizione innanzi al RE di Nocera Inferiore avverso la ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Salerno per il pagamento della somma di £ 3.315.800, quale sanzione per avere assunto una lavoratrice extracomunitaria non per il tramite dell'Ufficio di collocamento. L'Ispettorato contrastava la domanda ed il RE, istruita la causa, con sentenza del 26/5/98, accoglieva parzialmente la opposizione riducendo la sanzione a £ 1.500.000. Precisava il RE che dalla documentazione in atti risultava provato che la lavoratrice era stata assunta nell'aprile 1993, mentre la comunicazione all'Ufficio di collocamento era stata effettuata soltanto in data 2/9/93. Eccessiva era però la sanzione, in relazione alla gravità del fatto e quindi la stessa doveva essere ridotta a £ 1.500.000. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il TA, fondato su un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero del Lavoro. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione delle legge n. 4/1949 . 300/1970, n. 56/87, n. 33/1990, n. 339/1958, n. 943/1984 a D. L. n. 415/1995, nonché mancato esame di punti decisivi e contraddittorietà di motivazione (art. 360 n. 3e5 CPC), deduce il ricorrente che era documentalmente provato 1 che la ES era entrata in Italia il 16/10/81 ed era stata subito avviata al lavoro alle dipendenze di PA Angelo;
ai sensi dell'art. 5, comma II, L. n. 943/86, trascorsi 24 mesi dal primo avviamento al lavoro, il lavoratore extracomunitario era iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani, con i medesimi diritti, compreso quello dell'avviamento al lavoro ai sensi della L. n. 415 del 4/12/95. Non sussisteva quindi l'obbligo della assunzione per il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego, e relativo mulla osta, ben potendo la ES essere assunta direttamente, come i lavoratori domestici italiani cui era equiparata. Il RE doveva controllare le circostanze di fatto su cui si basava la contestazione ed accogliere quindi la opposizione;
aveva invece ritenuto che la comunicazione all'ufficio di collocamento era stata inviata in ritardo, senza considerare che simile infrazione non era stata contestata e non poteva essere posta a base di pronuncia di condanna. Peraltro dagli atti risultava che in data 27/4/93, entro il termine di 30 giorni dal compimento di periodo di prova, era stata effettuata la comunicazione all'INAIL, che aveva l'onere di trasmissione della denuncia al competente ufficio di collocamento. Nel momento in cui il ricorrente si era reso conto della inadempienza dell'INAIL, provvide ad effettuare la 羹 denuncia in data 2/7/93, prima della notifica della infrazione " 2 avvenuta il 16/10/93. L'assunzione era, però, stata portata a conoscenza degli Enti preposti alla tutela del lavoratore e nessuna colpevole negligenza poteva ravvisarsi nel comportamento del datore di lavoro, posto che il D.L. n. 415 del 4/12/95 aveva stabilito che nei confronti del lavoratore domestico, come nella specie, gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 erano adempiuti tramite la denuncia all'INPS. Il RE non aveva spiegato le ragioni della mancata applicazione dello jus superveniens, che legittimava il comportamento del datore: in caso di successione nel tempo di una legge diversa (rispetto a quella vigente al tempo in cui fu commessa l'infrazione) doveva essere applicata la disposizione più favorevole al contravventore e quindi la “abolitio criminis", intesa come esclusione ex tunc dell'antigiuridicità del fatto commesso;
la denuncia all'INAIL in data 2/14/93 aveva legittimato il comportamento del ricorrente e l'opposizione non poteva essere rigettata. Il ricorso è fondato. Il RE precisa, in narrativa, che la opposizione del TA era stata proposta avverso la ordinanza ingiunzione del 14/12/95 emessa dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Salerno per avere l'intimato “assunto alle sue F. dipendenze, non per il tramite dell'Ufficio di collocamento, una lavoratrice extracomunitaria"; deduce poi nei motivi della 3 decisione che le censure mosse dal ricorrente non apparivano .fondate, perché "dalla istruttoria espletata e dalla documentazione in atti risulta ...che la lavoratrice venne assunta nell'aprile del 1993, mentre la comunicazione all'ufficio di collocamento venne effettuata soltanto in data 2/9/93"; la opposizione era, invece, fondata in ordine all'ammontare della sanzione, che doveva essere ridotta. In sostanza il giudice di merito, per quanto concerne l'an debeatur, ritiene la responsabilità dell'opponente e quindi la fondatezza della ordinanza ingiunzione per un fatto diverso da quello per il quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione e per una violazione mai contestata e non più contestabile per il decorso dei termini di cui all'art. 14 della L. n. 689 del 24/11/81. Sussiste quindi la denunciata contraddittorietà della motivazione e la sentenza va cassata, con rimessione al Tribunale di Nocera Inferiore, che provvederà a controllare le circostanze di fatto su cui si basa la opposizione e valutare la fondatezza, o meno, della stessa, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, per le spese, al Tribunale di Nocera Inferiore. anche Roma 20 novembre 2000 ONSIGLIERE EST .Al anЯ IL PRESIDEN TE Лижні шо резкіні