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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2887/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contrà San Parte_1 C.F._1
Tomaso 34, presso e nello studio dell'Avv. LEONE MARIO GIUSEPPE del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del Direttore Generale per il Veneto (P.IVA: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Catania (CT), Via Cascino n. 2, presso e nello studio P.IVA_1
dell'Avv. CONTI GIUSEPPE del Foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce, a margine, allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e in persona del Sindaco pro tempore (P.IVA: ), elettivamente CO P.IVA_2
domiciliato in Thiene (VI), Via Zanella n. 20, presso e nello studio dell'Avv. ZUCCOLLO MAURIZIO del
Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce, a margine, allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto pagina 1 di 6 e in persona del Ministro pro tempore (C.F.: ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_3
domiciliato in Venezia (VE), San Marco n. 63, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, come da rappresentanza ex lege
Convenuto
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: Opposizione esecutiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti costituite in causa hanno rassegnato da ultimo le conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 12420239010105609000 dell'importo complessivo di € 54.016,80 portato da molteplici cartelle esattoriali di cui, in particolare, quattro afferenti alle pretese creditorie della e del per sanzioni amministrative erogate in Controparte_4 CO
conseguenza di violazioni del Codice della Strada e di cui due afferenti a multe e ammende inflitte dal
Tribunale di Vicenza nell'ambito di procedimenti penali a suo carico. L'opponente esponeva che tutti i crediti erano prescritti per decorrenza del termine quinquennale dalla notificazione delle cartelle e che in particolare le due ultime cartelle erano venute meno per l'estinzione delle rispettive pene pecuniarie dichiarata dal GIP del Tribunale medesimo. Chiedeva dunque che venisse dichiarata l'insussistenza del diritto dei convenuti opposti ad agire esecutivamente nei suoi confronti con riguardo alla somma di € 20.489,26 imputabile a sanzioni non più esigibili.
Costituitasi in giudizio, eccepiva la propria carenza di Controparte_5
legittimazione passiva, in quanto le contestazioni avversarie dovevano essere rivolte contro gli enti impositori, nonché la decadenza di controparte dalla facoltà di interporre opposizione alla cartella,
pagina 2 di 6 per decorso del termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, avvenuta in data 18.1.2024.
Contrastata nel merito l'avversaria eccezione di prescrizione, chiedeva così il rigetto delle domande attoree e, in subordine, il proprio esonero da ogni responsabilità, anche con riguardo al profilo della regolazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche il , eccependo la nullità della notificazione Controparte_3
dell'atto di citazione avversario e rilevando, con riguardo alle due cartelle esattoriali di sua competenza, che solo successivamente alla notificazione dell'intimazione di pagamento si era perfezionata la dichiarazione di estinzione delle pene pecuniarie in questione. Chiedeva dunque che in parte qua venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con rifusione – o in subordine compensazione – delle spese di lite.
Si costituiva poi in giudizio, tardivamente, il replicando - con riguardo alla cartella CO
esattoriale di sua pertinenza - che il decorso prescrizionale era stato interrotto prima dello scadere del quinquennio e chiedendo quindi il rigetto delle domande avversarie.
La , nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, Controparte_4
non si costituiva in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare l'opponente eccepiva la decadenza del dalla facoltà di eccepire l'interruzione della CO
prescrizione, alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, dove ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. venivano precisate le conclusioni come in atti, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, nell'esaminare le eccezioni pregiudiziali poste all'attenzione del giudicante, va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione formulata dal
, la cui costituzione in causa ha sanato ogni irregolarità rappresentata Controparte_3
dall'indirizzamento della chiamata in giudizio direttamente all'ente ministeriale anziché all'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta.
Va rigettata parimenti l'eccezione di decadenza formulata dall' sul Controparte_5
presupposto dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione allorquando era già spirato il termine di sessanta giorni dalla notificazione delle cartelle esattoriali. Si deve osservare, infatti, che nel caso di specie oggetto di impugnazione non sono le cartelle esattoriali pur elencate in atto di citazione, ma è l'intimazione di pagamento notificata appunto in data 18.1.2024, la cui opposizione ai pagina 3 di 6 sensi dell'art. 615 c.p.c. non soggiace ad alcun termine decadenziale.
Va poi rigettata anche l'eccezione di legittimazione passiva formulata sempre dall'
[...]
(previa sua riqualificazione quale eccezione preliminare di merito, e non Controparte_5
pregiudiziale di rito, in quanto involgente – anziché la designazione del corretto contraddittore – piuttosto la titolarità della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio). La giurisprudenza di legittimità è approdata infatti al principio di diritto secondo il quale, escluso il litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'ente riscossore, quest'ultimo è il soggetto che deve essere primariamente evocato in causa dal debitore attinto dall'intimazione di pagamento, gravando poi sullo stesso l'onere di estendere il contraddittorio all'ente impositore, in base alle doglianze formulate dall'attore opponente (Cass. n. 30777/2024).
Sempre con riguardo alle eccezioni di merito, va invece accolta l'eccezione di cessazione della materia del contendere formulata dal con riguardo alle due cartelle di pagamento di Controparte_3
sua competenza (n. 12420100046221085000 e n. 12420180001625219000), in quanto le stesse sono state oggetto di provvedimenti di sgravio solo successivamente alla notificazione a Parte_1
dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta, come comprovato dalla documentazione allegata alla relativa comparsa di costituzione e risposta e come riportato dalle argomentazioni difensive ivi esposte, e non specificamente confutate dall'opponente.
Alla declaratoria in questione consegue l'assorbimento dell'ulteriore motivo di opposizione esposto in atto di citazione, secondo cui le suddette cartelle sarebbero nulle per la sopravvenuta estinzione delle pene pecuniarie comminate in sede penale al medesimo opponente (doc. 4 e doc. 6 attorei).
Solo con riguardo alle restanti cartelle esattoriali, di pertinenza del e della CO
, va dunque presa in considerazione l'eccezione di prescrizione formulata da Controparte_4
, il quale rileva che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta è avvenuta, in Parte_1
data 18.1.2024, oltre la scadenza del termine quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle medesime, intervenuta invece tra il 9.8.2013 e il 20.9.2018.
Invero, dalla documentazione prodotta dall , emerge che in data Controparte_5
30.1.2019 si sia perfezionata una notificazione validamente interruttiva del decorso della prescrizione per quanto riguarda le cartelle di pagamento n. 12420180012643792000 e n.
12420180015517500000, rispettivamente dell'importo di € 1.345,13 e di € 2.054,98 ed entrambe di pertinenza della , per cui l'eccezione attorea è in parte qua infondata. Controparte_4
pagina 4 di 6 È fondata invece con riguardo alle restanti cartelle esattoriali – e segnatamente la n.
12420150015812424000 della e la n. 12420120000979682000 del Controparte_4 CP_2
– in quanto la suddetta documentazione non comprova alcuna ulteriore e relativa notifica
[...]
perfezionatasi nei confronti di . Parte_1
Con specifico riferimento alla cartella esattoriale di pertinenza del , precisato che la CO
tardiva costituzione in giudizio non pregiudica il rilievo di eventuali fatti interruttivi del decorso della prescrizione in quanto gli stessi sono rilevabili anche d'ufficio dal Giudice (Cass. n. 9810/2023), va comunque rilevato che l'atto di notificazione documentato dall'ente locale (doc. 3 risale al CP_2
22.7.2013 e quindi addirittura a oltre un decennio prima della notificazione dell'intimazione di pagamento nella presente sede opposta. La pretesa creditoria in questione va dunque dichiarata prescritta.
In conclusione, dunque, l'intimazione di pagamento n. 12420239010105609000 va dichiarata nulla limitatamente all'importo di € 17.090,03 portato dalle cartelle esattoriali n. 12420100046221085000 di € 6.981,88 e n. 12420180001625219000 di € 3.980,88 già oggetto di provvedimento di sgravio, su cui è pertanto cessata la materia del contendere, nonché portato dalle cartelle esattoriali n.
12420150015812424000 di € 4.076,50 e n. 12420120000979682000 di € 2.050,77 in quanto recanti un credito prescritto.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il giudicante che sussistano giusti motivi di compensazione delle spese medesime sia tra e l' Parte_1 Controparte_5
per la loro reciproca soccombenza derivante dall'accoglimento solo parziale dell'opposizione, sia tra l'attore e il in ragione della cessazione della materia del contendere Controparte_3
determinata dal perfezionamento dei termini per poter ritenere prescritto il credito solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta. La fondatezza dell'opposizione solo per una delle tre cartelle di pertinenza della comporta anche in parte qua una situazione di Controparte_4
soccombenza reciproca, che porta a non condannare alcuna delle parti alla rifusione delle spese in favore dell'altra, stante anche la contumacia dell . Controparte_6
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite relative invece al rapporto processuale tra e il vanno poste a carico di quest'ultimo e vanno liquidate, come in Parte_1 CO
dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa afferente allo specifico rapporto processuale testè menzionato pagina 5 di 6 (da € 1.100 a € 5.200) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della vertenza, stante la semplicità delle questioni giuridiche trattate, per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase di decisione, in ragione dell'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle contestazioni inerenti alle cartelle esattoriali n. 12420100046221085000 e n. 12420180001625219000;
2. dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 12420150015812424000 e n.
12420120000979682000;
3. dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 12420239010105609000 limitatamente all'importo di € 17.090,03 per effetto di quanto sancito ai precedenti punti sub 1) e sub 2);
4. compensa le spese di lite tra , , Parte_1 Controparte_5 CP_4
e ;
[...] Controparte_3
5. condanna il a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate CO Parte_1
in € 1.490,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contrà San Parte_1 C.F._1
Tomaso 34, presso e nello studio dell'Avv. LEONE MARIO GIUSEPPE del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del Direttore Generale per il Veneto (P.IVA: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Catania (CT), Via Cascino n. 2, presso e nello studio P.IVA_1
dell'Avv. CONTI GIUSEPPE del Foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce, a margine, allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e in persona del Sindaco pro tempore (P.IVA: ), elettivamente CO P.IVA_2
domiciliato in Thiene (VI), Via Zanella n. 20, presso e nello studio dell'Avv. ZUCCOLLO MAURIZIO del
Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce, a margine, allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto pagina 1 di 6 e in persona del Ministro pro tempore (C.F.: ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_3
domiciliato in Venezia (VE), San Marco n. 63, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, come da rappresentanza ex lege
Convenuto
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: Opposizione esecutiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti costituite in causa hanno rassegnato da ultimo le conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 12420239010105609000 dell'importo complessivo di € 54.016,80 portato da molteplici cartelle esattoriali di cui, in particolare, quattro afferenti alle pretese creditorie della e del per sanzioni amministrative erogate in Controparte_4 CO
conseguenza di violazioni del Codice della Strada e di cui due afferenti a multe e ammende inflitte dal
Tribunale di Vicenza nell'ambito di procedimenti penali a suo carico. L'opponente esponeva che tutti i crediti erano prescritti per decorrenza del termine quinquennale dalla notificazione delle cartelle e che in particolare le due ultime cartelle erano venute meno per l'estinzione delle rispettive pene pecuniarie dichiarata dal GIP del Tribunale medesimo. Chiedeva dunque che venisse dichiarata l'insussistenza del diritto dei convenuti opposti ad agire esecutivamente nei suoi confronti con riguardo alla somma di € 20.489,26 imputabile a sanzioni non più esigibili.
Costituitasi in giudizio, eccepiva la propria carenza di Controparte_5
legittimazione passiva, in quanto le contestazioni avversarie dovevano essere rivolte contro gli enti impositori, nonché la decadenza di controparte dalla facoltà di interporre opposizione alla cartella,
pagina 2 di 6 per decorso del termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, avvenuta in data 18.1.2024.
Contrastata nel merito l'avversaria eccezione di prescrizione, chiedeva così il rigetto delle domande attoree e, in subordine, il proprio esonero da ogni responsabilità, anche con riguardo al profilo della regolazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche il , eccependo la nullità della notificazione Controparte_3
dell'atto di citazione avversario e rilevando, con riguardo alle due cartelle esattoriali di sua competenza, che solo successivamente alla notificazione dell'intimazione di pagamento si era perfezionata la dichiarazione di estinzione delle pene pecuniarie in questione. Chiedeva dunque che in parte qua venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con rifusione – o in subordine compensazione – delle spese di lite.
Si costituiva poi in giudizio, tardivamente, il replicando - con riguardo alla cartella CO
esattoriale di sua pertinenza - che il decorso prescrizionale era stato interrotto prima dello scadere del quinquennio e chiedendo quindi il rigetto delle domande avversarie.
La , nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, Controparte_4
non si costituiva in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare l'opponente eccepiva la decadenza del dalla facoltà di eccepire l'interruzione della CO
prescrizione, alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, dove ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. venivano precisate le conclusioni come in atti, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, nell'esaminare le eccezioni pregiudiziali poste all'attenzione del giudicante, va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione formulata dal
, la cui costituzione in causa ha sanato ogni irregolarità rappresentata Controparte_3
dall'indirizzamento della chiamata in giudizio direttamente all'ente ministeriale anziché all'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta.
Va rigettata parimenti l'eccezione di decadenza formulata dall' sul Controparte_5
presupposto dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione allorquando era già spirato il termine di sessanta giorni dalla notificazione delle cartelle esattoriali. Si deve osservare, infatti, che nel caso di specie oggetto di impugnazione non sono le cartelle esattoriali pur elencate in atto di citazione, ma è l'intimazione di pagamento notificata appunto in data 18.1.2024, la cui opposizione ai pagina 3 di 6 sensi dell'art. 615 c.p.c. non soggiace ad alcun termine decadenziale.
Va poi rigettata anche l'eccezione di legittimazione passiva formulata sempre dall'
[...]
(previa sua riqualificazione quale eccezione preliminare di merito, e non Controparte_5
pregiudiziale di rito, in quanto involgente – anziché la designazione del corretto contraddittore – piuttosto la titolarità della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio). La giurisprudenza di legittimità è approdata infatti al principio di diritto secondo il quale, escluso il litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'ente riscossore, quest'ultimo è il soggetto che deve essere primariamente evocato in causa dal debitore attinto dall'intimazione di pagamento, gravando poi sullo stesso l'onere di estendere il contraddittorio all'ente impositore, in base alle doglianze formulate dall'attore opponente (Cass. n. 30777/2024).
Sempre con riguardo alle eccezioni di merito, va invece accolta l'eccezione di cessazione della materia del contendere formulata dal con riguardo alle due cartelle di pagamento di Controparte_3
sua competenza (n. 12420100046221085000 e n. 12420180001625219000), in quanto le stesse sono state oggetto di provvedimenti di sgravio solo successivamente alla notificazione a Parte_1
dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta, come comprovato dalla documentazione allegata alla relativa comparsa di costituzione e risposta e come riportato dalle argomentazioni difensive ivi esposte, e non specificamente confutate dall'opponente.
Alla declaratoria in questione consegue l'assorbimento dell'ulteriore motivo di opposizione esposto in atto di citazione, secondo cui le suddette cartelle sarebbero nulle per la sopravvenuta estinzione delle pene pecuniarie comminate in sede penale al medesimo opponente (doc. 4 e doc. 6 attorei).
Solo con riguardo alle restanti cartelle esattoriali, di pertinenza del e della CO
, va dunque presa in considerazione l'eccezione di prescrizione formulata da Controparte_4
, il quale rileva che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta è avvenuta, in Parte_1
data 18.1.2024, oltre la scadenza del termine quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle medesime, intervenuta invece tra il 9.8.2013 e il 20.9.2018.
Invero, dalla documentazione prodotta dall , emerge che in data Controparte_5
30.1.2019 si sia perfezionata una notificazione validamente interruttiva del decorso della prescrizione per quanto riguarda le cartelle di pagamento n. 12420180012643792000 e n.
12420180015517500000, rispettivamente dell'importo di € 1.345,13 e di € 2.054,98 ed entrambe di pertinenza della , per cui l'eccezione attorea è in parte qua infondata. Controparte_4
pagina 4 di 6 È fondata invece con riguardo alle restanti cartelle esattoriali – e segnatamente la n.
12420150015812424000 della e la n. 12420120000979682000 del Controparte_4 CP_2
– in quanto la suddetta documentazione non comprova alcuna ulteriore e relativa notifica
[...]
perfezionatasi nei confronti di . Parte_1
Con specifico riferimento alla cartella esattoriale di pertinenza del , precisato che la CO
tardiva costituzione in giudizio non pregiudica il rilievo di eventuali fatti interruttivi del decorso della prescrizione in quanto gli stessi sono rilevabili anche d'ufficio dal Giudice (Cass. n. 9810/2023), va comunque rilevato che l'atto di notificazione documentato dall'ente locale (doc. 3 risale al CP_2
22.7.2013 e quindi addirittura a oltre un decennio prima della notificazione dell'intimazione di pagamento nella presente sede opposta. La pretesa creditoria in questione va dunque dichiarata prescritta.
In conclusione, dunque, l'intimazione di pagamento n. 12420239010105609000 va dichiarata nulla limitatamente all'importo di € 17.090,03 portato dalle cartelle esattoriali n. 12420100046221085000 di € 6.981,88 e n. 12420180001625219000 di € 3.980,88 già oggetto di provvedimento di sgravio, su cui è pertanto cessata la materia del contendere, nonché portato dalle cartelle esattoriali n.
12420150015812424000 di € 4.076,50 e n. 12420120000979682000 di € 2.050,77 in quanto recanti un credito prescritto.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il giudicante che sussistano giusti motivi di compensazione delle spese medesime sia tra e l' Parte_1 Controparte_5
per la loro reciproca soccombenza derivante dall'accoglimento solo parziale dell'opposizione, sia tra l'attore e il in ragione della cessazione della materia del contendere Controparte_3
determinata dal perfezionamento dei termini per poter ritenere prescritto il credito solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta. La fondatezza dell'opposizione solo per una delle tre cartelle di pertinenza della comporta anche in parte qua una situazione di Controparte_4
soccombenza reciproca, che porta a non condannare alcuna delle parti alla rifusione delle spese in favore dell'altra, stante anche la contumacia dell . Controparte_6
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite relative invece al rapporto processuale tra e il vanno poste a carico di quest'ultimo e vanno liquidate, come in Parte_1 CO
dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa afferente allo specifico rapporto processuale testè menzionato pagina 5 di 6 (da € 1.100 a € 5.200) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della vertenza, stante la semplicità delle questioni giuridiche trattate, per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase di decisione, in ragione dell'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle contestazioni inerenti alle cartelle esattoriali n. 12420100046221085000 e n. 12420180001625219000;
2. dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 12420150015812424000 e n.
12420120000979682000;
3. dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 12420239010105609000 limitatamente all'importo di € 17.090,03 per effetto di quanto sancito ai precedenti punti sub 1) e sub 2);
4. compensa le spese di lite tra , , Parte_1 Controparte_5 CP_4
e ;
[...] Controparte_3
5. condanna il a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate CO Parte_1
in € 1.490,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6