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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1755/2025 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Riccardo
Corleone del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino al corso Re
Umberto n. 56 parte ricorrente
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 con sede in Torino alla piazza Crimea n. 2 parte resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 281 undecies del c.p.c.; contratto per di fornitura e installazione di inverter, sistema di accumulo per impianto fotovoltaico e impianto solare termodinamico;
domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1454 del cod. civ.; domanda di risarcimento del danno ex artt. 1218, 1223 e 1453 del cod. civ.; domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: all'udienza del 9.5.2025 alla presenza della sola parte ricorrente sono state precisate le seguenti conclusioni
Parte ricorrente : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via preliminare
- accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti sia qualificabile come contratto di appalto
- accertare e dichiarare l'inadempimento della società
C.F./P.I.V.A.: con sede legale in CP_1 P.IVA_1 Torino (TO), piazza Crimea n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per le ragioni di cui alla narrativa
- condannare la società C.F./P.I.V.A.: CP_1
, con sede legale in Torino (TO), piazza Crimea P.IVA_1 n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare il complessivo importo di € 7.306,00 per le ragioni esposte in fatto e in diritto considerato che attiene ad opere non completate ed al cui compimento dovrà essere delegata altra società, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
- condannare la società C.F./P.I.V.A.: CP_1
, con sede legale in Torino (TO), piazza Crimea P.IVA_1 n. 2, in persona del suo legale rappresentante protempore, a risarcire i danni occorsi al signor costituiti Pt_1 dal mancato godimento dei vantaggi economici di cui avrebbe beneficiato in caso di ultimazione dell'impianto fotovoltaico che si indica in una somma non inferiore ad € 5000,00 o in altra diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Si producono: (…) Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e l'oggetto del presente processo.
Il ricorrente ha esposto in ricorso Parte_1 quanto segue:
1) nel mese di settembre 2022, esso ricorrente
, si è rivolto alla società per Parte_1 Controparte_1
2 la sostituzione e installazione a fini domestici di inverter, sistema di accumulo per impianto fotovoltaico e impianto solare termodinamico;
2) in data 21 settembre 2022 la società resistente ha sottoposto ad esso ricorrente un preventivo per € 11.240,00
i.v.a. inclusa da versare con le seguenti modalità:
- € 1.686,00 i.v.a. inclusa a mezzo di bonifico bancario;
- € 5.620,00 i.v.a. inclusa a mezzo di finanziamento in dodici mesi a interessi zero;
- € 3.934,00 come saldo a fine lavori;
3) nonostante il tempestivo pagamento dell'importo di
€ 7.306,00 - come dimostrato dalle fatture prodotte n. 628 del 29 settembre 2022 e n. 675 del 12 ottobre 2022 - la società resistente ha accumulato ritardi nell'esecuzione dei lavori;
4) a distanza di un anno dalla conclusione del contratto, nel mese di novembre 2023, esso ricorrente ha quindi contestato alla società resistente Parte_1
l'inoperatività dell'impianto di accumulo installato nel mese di aprile 2023 e la mancata realizzazione dell'impianto solare termico;
5) a seguito della predetta diffida, il 29 novembre
2023 la società appaltatrice riconoscendo Controparte_1 il grave ritardo, si è impegnata a rimborsare la somma di €
500,00 entro la fine di marzo 2024 ed a completare i lavori entro il 28 febbraio 2024;
6) tuttavia, parte resistente non ha rispettato gli impegni assunti, abbandonando in anticipo il cantiere e così costringendo essa ricorrente a sollecitare l'adempimento in via legale;
7) con posta elettronica certificata del 3 ottobre
2024, l'odierno ricorrente ha pertanto formalmente diffidato la società resistente a Controparte_1 completare tempestivamente le opere commissionate e ha
3 altresì chiesto una riduzione del prezzo pattuito, posto che, a causa del grave inadempimento dell'appaltatrice, esso committente non ha potuto beneficiare dei rilevanti risparmi di spesa alla base dell'investimento effettuato;
8) in risposta a ciò, la società resistente ha formulato una proposta tuttavia inaccettabile considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla conclusione del contratto.
Ciò premesso, la parte ricorrente ha dedotto:
a) il corretto e diligente adempimento delle proprie obbligazioni, avendo versato la quasi totalità del prezzo pattuito pari ad € 7.306,00;
b) il grave e colpevole inadempimento della società resistente nel compimento dei lavori Controparte_1 commissionati;
c) la responsabilità della parte resistente e il proprio diritto al risarcimento del danno economico patito quale diretta conseguenza dall'inadempimento contrattuale oggetto di causa.
In ragione di tali deduzioni, la parte ricorrente ha quindi promosso il presente giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, la restituzione dell'acconto di prezzo in allora versato nonché la condanna della resistente al risarcimento del danno patito.
La parte resistente pur ritualmente Controparte_1 citata, non si è costituita in giudizio, così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali.
Parte ricorrente non ha invero formulato alcuna istanza istruttoria, limitandosi a produrre documentazione.
4
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate,
e, pertanto, devono essere accolte nei termini che seguono e per le motivazioni infra illustrate.
3.1. Sulla domanda ex art. 1454 del codice civile di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, e ciò per i seguenti dirimenti motivi:
1) come è noto, secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 13533/2001);
2) nel caso in esame la parte ricorrente ha provato la fonte (negoziale) del suo diritto mediante deposito del preventivo rilasciato dalla società resistente (v. il doc. n.
1 del fascicolo di parte attrice) e la produzione delle fatture n. 628 del 29 settembre 2022 e n. 675 del 12 ottobre
2022 (v. i docc. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice) parimenti emesse dalla società resistente;
3) l'avvenuta stipulazione del contratto e l'avvenuto versamento del prezzo nei termini dedotti risultano dalla
“Conferma di contratto finanziamento a termini finalizzato altri settori” sottoscritta dal terzo intermediario ID
S.p.A. prodotta sub doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente nonché dalla contabile di bonifico di cui al doc.
n. 3 del fascicolo di parte ricorrente;
detti documenti confermano dunque l'avvenuto versamento ad opera della medesima parte ricorrente, in favore della società resistente,
5 degli importi richiesti tramite le predette fatture rispettivamente di € 5.620,00 ed € 1.686,00 i.v.a. inclusa;
4) la parte ricorrente ha altresì dedotto l'inadempimento di parte resistente, inadempimento confermato anche dal menzionato messaggio mail del 29 novembre 2023 nel quale la società ricorrente riconosce altresì a controparte un rimborso di € 500,00 come cashback e assicura la conclusione dei lavori entro il 28 febbraio 2024
(v. doc. 5 del fascicolo di parte attrice);
5) a fronte di tali complessive deduzioni, parte convenuta
(rimanendo contumace) non ha provato di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte mediante l'installazione e l'attivazione dell'impianto di accumulo e la realizzazione dell'impianto solare termico;
6) deve pertanto ritenersi provato l'inadempimento di parte convenuta;
7) si tratta di un inadempimento grave e colpevole, in quanto i lavori commissionati non sono mai stati completati né entrati in funzione, e ciò in assenza di qualsivoglia deduzione di eventuali cause giustificative;
6 8) invero, la parte resistente ha perseverato nel suo inadempimento, nonostante la formale diffida ad adempiere formulata da parte ricorrente e la promessa di completamento delle opere entro il 28 febbraio, così facendo venir meno l'utilità perseguita dal committente mediante la stipulazione del contratto;
9) a tanto consegue la declaratoria di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1454 comma 3 del codice civile essendo stata depositata in atti prova dell'avvenuta diffida ad adempiere mediante pec in data 3 ottobre 2024 (v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice), cui non è seguito, anche in questo caso, l'adempimento del contratto entro il termine assegnato;
10) alla risoluzione del contratto, consegue l'obbligo delle restituzioni;
invero, nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite (v., per tutte, Cass., Sez. 3, sent. n. 4442/2014);
11) la parte ricorrente ha dunque diritto alla restituzione dell'acconto versato pari ad € 7.306,00 (v. la contabile di bonifico del 26 settembre 2022 e la conferma del contratto di finanziamento del 7 ottobre 2022 prodotti rispettivamente sub docc. nn. 3 e 2 del fascicolo di parte ricorrente) oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dall'avvenuto pagamento e sino alla domanda giudiziale nonché ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo esborso.
7 Sulla base di tali considerazioni, va dunque accolta la domanda di parte ricorrente di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per grave e colpevole inadempimento di parte resistente.
3.2. Sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'odierno ricorrente
Non è invece fondata la domanda di risarcimento avanzata dalla parte ricorrente.
Alla parte attrice non spetta, infatti, il risarcimento del danno ex artt. 1218, 1223 e 1453 del codice civile posto che il mancato guadagno lamentato può essere ristorato solo in quanto sia diretta e immediata conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
Al contrario, nel caso di specie, la parte ricorrente si è limitata ad allegare in atti le sole bollette energetiche relative agli anni 2023 e 2024 (v. doc. 7 del fascicolo attoreo) e non già a fornire compiuta allegazione e prova degli asseriti vantaggi economici di cui avrebbe potuto godere se l'impianto fotovoltaico fosse stato correttamente e tempestivamente completato e installato.
Sulla scorta di quanto esposto, va dunque rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze avanzate in atti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
8 Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese devono quindi seguire la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. (come aggiornato dal D.M. n. 147/2020), e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) opportunamente diminuiti in ragione dell'esito della lite e della limitata attività processuale svolta (la parte resistente è rimasta contumace;
non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 800,00
b) fase introduttiva → € 800,00
c) fase decisionale → € 860,00
- per un totale di € 2.460,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 comma 3 del codice civile del contratto stipulato fra le parti a cagione del grave e colpevole inadempimento di parte resistente Controparte_1
9 2) Condanna la società resistente alla Controparte_1 restituzione, in favore del ricorrente della Parte_1 somma di € 7.306,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dall'avvenuto pagamento e sino alla domanda giudiziale nonché ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo esborso.
3) Rigetta la rimanente domanda risarcitoria come avanzata da parte ricorrente.
4) Condanna la società resistente alla Controparte_1 rifusione, in favore del ricorrente delle Parte_1 spese di lite che liquida in € 237,00 per esposti ed €
2.460,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 26 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1755/2025 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Riccardo
Corleone del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino al corso Re
Umberto n. 56 parte ricorrente
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 con sede in Torino alla piazza Crimea n. 2 parte resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 281 undecies del c.p.c.; contratto per di fornitura e installazione di inverter, sistema di accumulo per impianto fotovoltaico e impianto solare termodinamico;
domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1454 del cod. civ.; domanda di risarcimento del danno ex artt. 1218, 1223 e 1453 del cod. civ.; domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: all'udienza del 9.5.2025 alla presenza della sola parte ricorrente sono state precisate le seguenti conclusioni
Parte ricorrente : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via preliminare
- accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti sia qualificabile come contratto di appalto
- accertare e dichiarare l'inadempimento della società
C.F./P.I.V.A.: con sede legale in CP_1 P.IVA_1 Torino (TO), piazza Crimea n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per le ragioni di cui alla narrativa
- condannare la società C.F./P.I.V.A.: CP_1
, con sede legale in Torino (TO), piazza Crimea P.IVA_1 n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare il complessivo importo di € 7.306,00 per le ragioni esposte in fatto e in diritto considerato che attiene ad opere non completate ed al cui compimento dovrà essere delegata altra società, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
- condannare la società C.F./P.I.V.A.: CP_1
, con sede legale in Torino (TO), piazza Crimea P.IVA_1 n. 2, in persona del suo legale rappresentante protempore, a risarcire i danni occorsi al signor costituiti Pt_1 dal mancato godimento dei vantaggi economici di cui avrebbe beneficiato in caso di ultimazione dell'impianto fotovoltaico che si indica in una somma non inferiore ad € 5000,00 o in altra diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Si producono: (…) Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e l'oggetto del presente processo.
Il ricorrente ha esposto in ricorso Parte_1 quanto segue:
1) nel mese di settembre 2022, esso ricorrente
, si è rivolto alla società per Parte_1 Controparte_1
2 la sostituzione e installazione a fini domestici di inverter, sistema di accumulo per impianto fotovoltaico e impianto solare termodinamico;
2) in data 21 settembre 2022 la società resistente ha sottoposto ad esso ricorrente un preventivo per € 11.240,00
i.v.a. inclusa da versare con le seguenti modalità:
- € 1.686,00 i.v.a. inclusa a mezzo di bonifico bancario;
- € 5.620,00 i.v.a. inclusa a mezzo di finanziamento in dodici mesi a interessi zero;
- € 3.934,00 come saldo a fine lavori;
3) nonostante il tempestivo pagamento dell'importo di
€ 7.306,00 - come dimostrato dalle fatture prodotte n. 628 del 29 settembre 2022 e n. 675 del 12 ottobre 2022 - la società resistente ha accumulato ritardi nell'esecuzione dei lavori;
4) a distanza di un anno dalla conclusione del contratto, nel mese di novembre 2023, esso ricorrente ha quindi contestato alla società resistente Parte_1
l'inoperatività dell'impianto di accumulo installato nel mese di aprile 2023 e la mancata realizzazione dell'impianto solare termico;
5) a seguito della predetta diffida, il 29 novembre
2023 la società appaltatrice riconoscendo Controparte_1 il grave ritardo, si è impegnata a rimborsare la somma di €
500,00 entro la fine di marzo 2024 ed a completare i lavori entro il 28 febbraio 2024;
6) tuttavia, parte resistente non ha rispettato gli impegni assunti, abbandonando in anticipo il cantiere e così costringendo essa ricorrente a sollecitare l'adempimento in via legale;
7) con posta elettronica certificata del 3 ottobre
2024, l'odierno ricorrente ha pertanto formalmente diffidato la società resistente a Controparte_1 completare tempestivamente le opere commissionate e ha
3 altresì chiesto una riduzione del prezzo pattuito, posto che, a causa del grave inadempimento dell'appaltatrice, esso committente non ha potuto beneficiare dei rilevanti risparmi di spesa alla base dell'investimento effettuato;
8) in risposta a ciò, la società resistente ha formulato una proposta tuttavia inaccettabile considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla conclusione del contratto.
Ciò premesso, la parte ricorrente ha dedotto:
a) il corretto e diligente adempimento delle proprie obbligazioni, avendo versato la quasi totalità del prezzo pattuito pari ad € 7.306,00;
b) il grave e colpevole inadempimento della società resistente nel compimento dei lavori Controparte_1 commissionati;
c) la responsabilità della parte resistente e il proprio diritto al risarcimento del danno economico patito quale diretta conseguenza dall'inadempimento contrattuale oggetto di causa.
In ragione di tali deduzioni, la parte ricorrente ha quindi promosso il presente giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, la restituzione dell'acconto di prezzo in allora versato nonché la condanna della resistente al risarcimento del danno patito.
La parte resistente pur ritualmente Controparte_1 citata, non si è costituita in giudizio, così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali.
Parte ricorrente non ha invero formulato alcuna istanza istruttoria, limitandosi a produrre documentazione.
4
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate,
e, pertanto, devono essere accolte nei termini che seguono e per le motivazioni infra illustrate.
3.1. Sulla domanda ex art. 1454 del codice civile di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, e ciò per i seguenti dirimenti motivi:
1) come è noto, secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 13533/2001);
2) nel caso in esame la parte ricorrente ha provato la fonte (negoziale) del suo diritto mediante deposito del preventivo rilasciato dalla società resistente (v. il doc. n.
1 del fascicolo di parte attrice) e la produzione delle fatture n. 628 del 29 settembre 2022 e n. 675 del 12 ottobre
2022 (v. i docc. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice) parimenti emesse dalla società resistente;
3) l'avvenuta stipulazione del contratto e l'avvenuto versamento del prezzo nei termini dedotti risultano dalla
“Conferma di contratto finanziamento a termini finalizzato altri settori” sottoscritta dal terzo intermediario ID
S.p.A. prodotta sub doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente nonché dalla contabile di bonifico di cui al doc.
n. 3 del fascicolo di parte ricorrente;
detti documenti confermano dunque l'avvenuto versamento ad opera della medesima parte ricorrente, in favore della società resistente,
5 degli importi richiesti tramite le predette fatture rispettivamente di € 5.620,00 ed € 1.686,00 i.v.a. inclusa;
4) la parte ricorrente ha altresì dedotto l'inadempimento di parte resistente, inadempimento confermato anche dal menzionato messaggio mail del 29 novembre 2023 nel quale la società ricorrente riconosce altresì a controparte un rimborso di € 500,00 come cashback e assicura la conclusione dei lavori entro il 28 febbraio 2024
(v. doc. 5 del fascicolo di parte attrice);
5) a fronte di tali complessive deduzioni, parte convenuta
(rimanendo contumace) non ha provato di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte mediante l'installazione e l'attivazione dell'impianto di accumulo e la realizzazione dell'impianto solare termico;
6) deve pertanto ritenersi provato l'inadempimento di parte convenuta;
7) si tratta di un inadempimento grave e colpevole, in quanto i lavori commissionati non sono mai stati completati né entrati in funzione, e ciò in assenza di qualsivoglia deduzione di eventuali cause giustificative;
6 8) invero, la parte resistente ha perseverato nel suo inadempimento, nonostante la formale diffida ad adempiere formulata da parte ricorrente e la promessa di completamento delle opere entro il 28 febbraio, così facendo venir meno l'utilità perseguita dal committente mediante la stipulazione del contratto;
9) a tanto consegue la declaratoria di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1454 comma 3 del codice civile essendo stata depositata in atti prova dell'avvenuta diffida ad adempiere mediante pec in data 3 ottobre 2024 (v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice), cui non è seguito, anche in questo caso, l'adempimento del contratto entro il termine assegnato;
10) alla risoluzione del contratto, consegue l'obbligo delle restituzioni;
invero, nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite (v., per tutte, Cass., Sez. 3, sent. n. 4442/2014);
11) la parte ricorrente ha dunque diritto alla restituzione dell'acconto versato pari ad € 7.306,00 (v. la contabile di bonifico del 26 settembre 2022 e la conferma del contratto di finanziamento del 7 ottobre 2022 prodotti rispettivamente sub docc. nn. 3 e 2 del fascicolo di parte ricorrente) oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dall'avvenuto pagamento e sino alla domanda giudiziale nonché ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo esborso.
7 Sulla base di tali considerazioni, va dunque accolta la domanda di parte ricorrente di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per grave e colpevole inadempimento di parte resistente.
3.2. Sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'odierno ricorrente
Non è invece fondata la domanda di risarcimento avanzata dalla parte ricorrente.
Alla parte attrice non spetta, infatti, il risarcimento del danno ex artt. 1218, 1223 e 1453 del codice civile posto che il mancato guadagno lamentato può essere ristorato solo in quanto sia diretta e immediata conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
Al contrario, nel caso di specie, la parte ricorrente si è limitata ad allegare in atti le sole bollette energetiche relative agli anni 2023 e 2024 (v. doc. 7 del fascicolo attoreo) e non già a fornire compiuta allegazione e prova degli asseriti vantaggi economici di cui avrebbe potuto godere se l'impianto fotovoltaico fosse stato correttamente e tempestivamente completato e installato.
Sulla scorta di quanto esposto, va dunque rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze avanzate in atti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
8 Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese devono quindi seguire la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. (come aggiornato dal D.M. n. 147/2020), e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) opportunamente diminuiti in ragione dell'esito della lite e della limitata attività processuale svolta (la parte resistente è rimasta contumace;
non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 800,00
b) fase introduttiva → € 800,00
c) fase decisionale → € 860,00
- per un totale di € 2.460,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 comma 3 del codice civile del contratto stipulato fra le parti a cagione del grave e colpevole inadempimento di parte resistente Controparte_1
9 2) Condanna la società resistente alla Controparte_1 restituzione, in favore del ricorrente della Parte_1 somma di € 7.306,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dall'avvenuto pagamento e sino alla domanda giudiziale nonché ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo esborso.
3) Rigetta la rimanente domanda risarcitoria come avanzata da parte ricorrente.
4) Condanna la società resistente alla Controparte_1 rifusione, in favore del ricorrente delle Parte_1 spese di lite che liquida in € 237,00 per esposti ed €
2.460,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 26 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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