Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/1961, n. 36
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Sentenza 12 gennaio 1961

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In materia di veduta sul fondo del vicino, occorre tener conto della particolare situazione dei luoghi in rapporto alla quale sia dato,oppur no, rilevare l'esistenza di un'opera stabile che consenta l'Esercizio normale della veduta, non occorrendo, a tal fine, come nel caso di terrazza che per un lato guardi sul fondo del vicino, che la veduta stessa sia possibile senza pericolo da tutti i punti del confine. Qualora si accerti, quindi, che per un tratto di tal confine è possibile la comoda prospectio, devesi ammettere la ricorrenza del presupposto per l'Esercizio della veduta: e neppure occorre che l'opera per la quale e data la possibilita della comoda prospectio, sia stata creata in effetto ed esclusivamente a tale scopo, essendo invece sufficiente che l'opera medesima, in sè considerata riveli essere oggettivamente, con riguardo cioè all'ubicazione, consistenza e struttura un mezzo permanente idoneo all'Esercizio della veduta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/1961, n. 36
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36
    Data del deposito : 12 gennaio 1961

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