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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18054 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19135/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato dalla con il patrocinio dell'avv. SERGIO FRANCESE, Parte_2 elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello 23, presso lo studio dell'avv. Francesco Villa Pizzi ATTORE contro
, contumace CP_1 CONVENUTA CONCLUSIONI:La parte attrice ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Par Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , rappresentato dalla sulla Pt_1 Parte_2 premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma alla via Pescaglia, 26, edificio A, scala A, piano sesto, int. 23, occupato fin dal 23 ottobre 2017 da , tanto premesso, chiedeva CP_1 che, accertata l'abusiva occupazione nei termini indicati, fosse condannata alla consegna CP_1 dell'immobile, con applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. ed al risarcimento del danno nella misura di euro 574,00 mensili a titolo di indennità per l'indebita occupazione, oltre accessori e spese processuali. Dichiarata la contumacia di , la causa era istruita mediante l'acquisizione della CP_1 documentazione offerta dalla parte attrice. Concesso il termine per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^ La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione. Nella specie dalla visura catastale depositata risulta che l'appartamento in esame è identificato catastalmente con foglio 812, n. 298, sub 103, categoria A/3, di superficie catastale pari a mq. 82 escluse aree scoperte. La proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice è, quindi, comprovata dall'atto di compravendita del 30.1.1970 Rep. N. 818.497 per Notaio in virtù del Persona_1 quale la società Immobiliare Olmeto vendeva all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali il complesso immobiliare sito in Roma, con ingressi principali in via della pagina 1 di 3 Pescaglia nn. 26, 28, 38 e 40, in cui è ricompreso l'appartamento in esame. L' è confluito CP_2 nell' ai sensi dell'art. 42 della l. n. 289/2002. Pt_1 L'occupazione fin dal 23 ottobre 2017, data in cui il custode dello stabile segnalava Controparte_3 che l'appartamento ere stato occupato dalla convenuta, è comprovata dalla segnalazione scritta del medesimo custode (all. 6) nonché dalla notifica andata a buon fine dell'atto introduttivo di lite presso l'immobile in esame avvenuta in data 2/5/2024. Difetta, invece, un titolo legittimante l'occupazione, nulla avendo provato in tal senso la convenuta, rimasta contumace.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile in premessa CP_1 descritto dal 23/10/2017 e, per l'effetto, deve essere condannata all'immediato rilascio, CP_1 in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose. Va esclusa l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., non essendo ravvisabili elementi per l'operatività della disposizione citata.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui «fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta» (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata nella specie dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale deputato istituzionalmente a Pt_1 perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone. In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Avuto riguardo, dunque, al parametro OMI dell'Agenzia delle Entrate riferibile ai valori minimi pari a 7,00 a metro quadro al primo semestre del 2017 per le abitazioni di tipo economico site nella medesima microzona ed alla superficie catastale dell'immobile pari a 82,00 metri quadri escluse aree scoperte (all. 11 e 10 depositati), può ritenersi congrua la misura dell'indennità in ragione di euro 574,00 mensili dal novembre 2017 fino al maggio del 2024, epoca della introduzione del presente giudizio, per un totale di euro 44.772,00 (78 mesi x euro 574,00 mensili), importo che deve essere condannata a CP_1 pagare, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore indeterminabile della causa, complessità bassa, considerata la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno, dal 23.10.2017 l'immobile sito in Roma, alla CP_1 via Pescaglia, 26, edificio A, scala A, piano sesto, int. 23 e, per l'effetto, condanna CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
pagina 2 di 3 2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in euro CP_1 574,00 mensili dall'ottobre del 2017 al maggio del 2024, per un totale di euro 44.772,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 786,00 per spese vive CP_1 ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Roma, 6 dicembre 2025 Il Giudice dott. Daniela Francavilla
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Berardino Bontempi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19135/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato dalla con il patrocinio dell'avv. SERGIO FRANCESE, Parte_2 elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello 23, presso lo studio dell'avv. Francesco Villa Pizzi ATTORE contro
, contumace CP_1 CONVENUTA CONCLUSIONI:La parte attrice ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Par Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , rappresentato dalla sulla Pt_1 Parte_2 premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma alla via Pescaglia, 26, edificio A, scala A, piano sesto, int. 23, occupato fin dal 23 ottobre 2017 da , tanto premesso, chiedeva CP_1 che, accertata l'abusiva occupazione nei termini indicati, fosse condannata alla consegna CP_1 dell'immobile, con applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. ed al risarcimento del danno nella misura di euro 574,00 mensili a titolo di indennità per l'indebita occupazione, oltre accessori e spese processuali. Dichiarata la contumacia di , la causa era istruita mediante l'acquisizione della CP_1 documentazione offerta dalla parte attrice. Concesso il termine per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^ La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione. Nella specie dalla visura catastale depositata risulta che l'appartamento in esame è identificato catastalmente con foglio 812, n. 298, sub 103, categoria A/3, di superficie catastale pari a mq. 82 escluse aree scoperte. La proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice è, quindi, comprovata dall'atto di compravendita del 30.1.1970 Rep. N. 818.497 per Notaio in virtù del Persona_1 quale la società Immobiliare Olmeto vendeva all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali il complesso immobiliare sito in Roma, con ingressi principali in via della pagina 1 di 3 Pescaglia nn. 26, 28, 38 e 40, in cui è ricompreso l'appartamento in esame. L' è confluito CP_2 nell' ai sensi dell'art. 42 della l. n. 289/2002. Pt_1 L'occupazione fin dal 23 ottobre 2017, data in cui il custode dello stabile segnalava Controparte_3 che l'appartamento ere stato occupato dalla convenuta, è comprovata dalla segnalazione scritta del medesimo custode (all. 6) nonché dalla notifica andata a buon fine dell'atto introduttivo di lite presso l'immobile in esame avvenuta in data 2/5/2024. Difetta, invece, un titolo legittimante l'occupazione, nulla avendo provato in tal senso la convenuta, rimasta contumace.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile in premessa CP_1 descritto dal 23/10/2017 e, per l'effetto, deve essere condannata all'immediato rilascio, CP_1 in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose. Va esclusa l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., non essendo ravvisabili elementi per l'operatività della disposizione citata.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui «fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta» (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata nella specie dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale deputato istituzionalmente a Pt_1 perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone. In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Avuto riguardo, dunque, al parametro OMI dell'Agenzia delle Entrate riferibile ai valori minimi pari a 7,00 a metro quadro al primo semestre del 2017 per le abitazioni di tipo economico site nella medesima microzona ed alla superficie catastale dell'immobile pari a 82,00 metri quadri escluse aree scoperte (all. 11 e 10 depositati), può ritenersi congrua la misura dell'indennità in ragione di euro 574,00 mensili dal novembre 2017 fino al maggio del 2024, epoca della introduzione del presente giudizio, per un totale di euro 44.772,00 (78 mesi x euro 574,00 mensili), importo che deve essere condannata a CP_1 pagare, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore indeterminabile della causa, complessità bassa, considerata la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno, dal 23.10.2017 l'immobile sito in Roma, alla CP_1 via Pescaglia, 26, edificio A, scala A, piano sesto, int. 23 e, per l'effetto, condanna CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
pagina 2 di 3 2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in euro CP_1 574,00 mensili dall'ottobre del 2017 al maggio del 2024, per un totale di euro 44.772,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 786,00 per spese vive CP_1 ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Roma, 6 dicembre 2025 Il Giudice dott. Daniela Francavilla
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Berardino Bontempi.
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