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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente relatore dr. Massimo DE CESARE - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 23 gennaio 2025 nella causa civile in grado di appello n. 482/23 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil. in Avezzano (Aq), Via Garibaldi, n. 195 rappr. e dif. dall'Avv.to Salvatore Braghini giusta procura in atti APPELLANTE E ; Controparte_1 elett.te domicil. in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo snc rappr. e dif. ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
dichiara nulla la sentenza impugnata;
accerta l'illegittimità del collocamento a riposo dell'appellante con decorrenza dal 1.9.2014 anziché dal 1.9.2015;
condanna il al risarcimento del danno in favore Controparte_1 dell'appellante, pari alla differenza tra la retribuzione dovuta nel periodo tra il 1.9.2014 e il 1.9.2015 e la somma dalla stessa percepita nel medesimo periodo a titolo di trattamento pensionistico;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Il Presidente dr. Fabrizio Riga
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composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente relatore dr. Massimo DE CESARE - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 23 gennaio 2025 nella causa civile in grado di appello n. 482/23 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil. in Avezzano (Aq), Via Garibaldi, n. 195 rappr. e dif. dall'Avv.to Salvatore Braghini giusta procura in atti APPELLANTE E ; Controparte_1 elett.te domicil. in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo snc rappr. e dif. ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
dichiara nulla la sentenza impugnata;
accerta l'illegittimità del collocamento a riposo dell'appellante con decorrenza dal 1.9.2014 anziché dal 1.9.2015;
condanna il al risarcimento del danno in favore Controparte_1 dell'appellante, pari alla differenza tra la retribuzione dovuta nel periodo tra il 1.9.2014 e il 1.9.2015 e la somma dalla stessa percepita nel medesimo periodo a titolo di trattamento pensionistico;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Il Presidente dr. Fabrizio Riga
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