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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 25/07/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 844/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART.127 TER c.p.c.
IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA del 24 luglio 2025 nel procedimento n. R.G. 844/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 24 luglio 2025 il Giudice dott. Carlo Asteggiano, visto l'art. 128 c.p.c. visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dalle parti costituite
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Pronuncia contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
*
Rileva che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”
Si comunichi. Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALEOTTI ANITA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO MELLANA 6 15033 CASALE MONFERRATOpresso il difensore avv. GALEOTTI ANITA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Reiecta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via principale e nel merito: - dichiararsi tenuta e condannarsi la società Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria, P.IVA_2 Piazza Garibaldi nr. 35, all'immediato pagamento in favore del Dott. , in qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore dell'omonimo studio professionale (P.IVA – C.F. ), P.IVA_1 come sopra generalizzato, dell'importo complessivo di euro 16.431,34 salva altra somma meglio vista, oltre ad interessi moratori di cui alla direttiva CEE nr.35/2000, dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte resistente: contumace pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
risulta creditore nei confronti della società con sede in Alessandria, per Controparte_1
prestazioni professionali non pagate (e precisamente: pratiche cessione attività
[...]
, bolli pratiche CCIAA, pratiche inizio attività deposito bilanci, Per_1 Controparte_1
rateizzazione AdE, adempimenti contabili ed elaborazione cedolini paga) della complessiva somma di euro 16.431,34 di cui a n. 15 fatture proforma prodotte, emesse tra il 2018 e il 2024.
Chiede il pagamento delle predette fatture pro forma.
Parte resistente è rimasta contumace
Venendo all'esame della domanda parte ricorrente, a sostegno della propria domanda, produce la documentazione contabile elaborata dal ricorrente.
Tale documentazione non è oggetto di indicizzazione specifica ed è prodotta in un unico file di n. 295 pagine (sub.17) contenente: dichiarazione dei redditi società di capitali 2023 e
2024, dichiarazione Irap 2023, iva 2023, iva 2024;, comunicazioni periodiche iva 2023 2024;
contabilità 2022, 2023 e 2024 fino al 30 settembre.
Produce inoltre dichiarazione redditi persone fisiche 2023 e 2024 di tale . Persona_2
Altro a sostegno della domanda non è prodotto
Si osserva che nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (Cass – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29812 uniformandosi al principio (Cass. n. 24568 del 2013)
Inoltre “la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, essendo imposto al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa”. (Corte di Cassazione,
pagina 3 di 5 Ordinanza numero 3377 del 3 febbraio 2023); nella fattispecie peraltro il ricorrente ha prodotto solo “fatture pro forma”.
La mancata costituzione del convenuto, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi,
siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche,
difese ed eccezioni in senso lato (Cass. n. 24885/14); tant'è che, specularmente, al convenuto contumace in primo grado e costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda: Cass. nn. 14623/09 e 4161/14).
La contumacia del preteso debitore non consente di dare per ammessi i fatti costituitivi del rapporto integrando un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova.
Tuttavia, pur in assenza di prova della pattuizione espressa dell'incarico e del compenso, la prova del conferimento dell'incarico al professionista può avvenire in qualsiasi forma idonea, anche per fatti concludenti (Cassazione Ordinanza n. 25941/2021) , oltre che presunzioni.
Nella fattispecie l'aver fornito documenti necessari per la prestazione, (contabilità di cui
è in possesso il ricorrente) costituisce elemento indicativo di un conferimento di mandato professionale per fatti concludenti.
Tale prova, tuttavia è riferita solo alla tenuta della contabilità per gli anni 2022, 2023 e
2024 fino al 30 settembre, nonché dichiarazione dei redditi società di capitali 2023 e 2024, dichiarazione Irap 2023, iva 2023, iva 2024, come da documentazione prodotta.
Prive di alcun valore probatorio le fatture pro forma riferite ad altri periodi (2018 -2021)
Inconferente la documentazione inerente le dichiarazioni relative a persona fisica pagina 4 di 5 estranea al giudizio e menzionato in ricorso quale soggetto cedente una attività, ma di cui non esiste alcun riscontro in atti.
In ordine al quantum, in assenza di prova di pattuizione espressa del compenso, la Corte di Cassazione con la sentenza del 28 marzo 2024 n.8438 , ha stabilito che il compenso per l'attività svolta dal professionista, va in ogni caso determinato sulla base delle tariffe professionali o, in assenza della voce nella tariffa, sulla base del parametri ministeriali, essendo vietato al giudice ricorrere alla valutazione equitativa, per cui in assenza di accordo, per i commercialisti, si deve riferimento ai “parametri” ministeriali.
Si deve , quindi accertare, con sentenza parziale, il diritto di credito del ricorrente per quanto attiene all'attività documentata, mentre la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio, per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, affinché il Ctu provveda a valutare l'attività svolta e la congruità del compenso richiesto.
La regolamentazione delle spese di lite è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, accerta il credito professionale del ricorrente per quanto attiene alla tenuta della contabilità relativa alla società convenuta per gli anni 2022, 2023 e 2024 fino al 30 settembre, nonché dichiarazione dei redditi società di capitali 2023 e 2024, dichiarazione Irap 2023, iva 2023, iva 2024;
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza, per le causali di cui in motivazione;
riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Alessandria, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART.127 TER c.p.c.
IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA del 24 luglio 2025 nel procedimento n. R.G. 844/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 24 luglio 2025 il Giudice dott. Carlo Asteggiano, visto l'art. 128 c.p.c. visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dalle parti costituite
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Pronuncia contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
*
Rileva che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”
Si comunichi. Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALEOTTI ANITA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO MELLANA 6 15033 CASALE MONFERRATOpresso il difensore avv. GALEOTTI ANITA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Reiecta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via principale e nel merito: - dichiararsi tenuta e condannarsi la società Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria, P.IVA_2 Piazza Garibaldi nr. 35, all'immediato pagamento in favore del Dott. , in qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore dell'omonimo studio professionale (P.IVA – C.F. ), P.IVA_1 come sopra generalizzato, dell'importo complessivo di euro 16.431,34 salva altra somma meglio vista, oltre ad interessi moratori di cui alla direttiva CEE nr.35/2000, dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte resistente: contumace pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
risulta creditore nei confronti della società con sede in Alessandria, per Controparte_1
prestazioni professionali non pagate (e precisamente: pratiche cessione attività
[...]
, bolli pratiche CCIAA, pratiche inizio attività deposito bilanci, Per_1 Controparte_1
rateizzazione AdE, adempimenti contabili ed elaborazione cedolini paga) della complessiva somma di euro 16.431,34 di cui a n. 15 fatture proforma prodotte, emesse tra il 2018 e il 2024.
Chiede il pagamento delle predette fatture pro forma.
Parte resistente è rimasta contumace
Venendo all'esame della domanda parte ricorrente, a sostegno della propria domanda, produce la documentazione contabile elaborata dal ricorrente.
Tale documentazione non è oggetto di indicizzazione specifica ed è prodotta in un unico file di n. 295 pagine (sub.17) contenente: dichiarazione dei redditi società di capitali 2023 e
2024, dichiarazione Irap 2023, iva 2023, iva 2024;, comunicazioni periodiche iva 2023 2024;
contabilità 2022, 2023 e 2024 fino al 30 settembre.
Produce inoltre dichiarazione redditi persone fisiche 2023 e 2024 di tale . Persona_2
Altro a sostegno della domanda non è prodotto
Si osserva che nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (Cass – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29812 uniformandosi al principio (Cass. n. 24568 del 2013)
Inoltre “la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, essendo imposto al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa”. (Corte di Cassazione,
pagina 3 di 5 Ordinanza numero 3377 del 3 febbraio 2023); nella fattispecie peraltro il ricorrente ha prodotto solo “fatture pro forma”.
La mancata costituzione del convenuto, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi,
siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche,
difese ed eccezioni in senso lato (Cass. n. 24885/14); tant'è che, specularmente, al convenuto contumace in primo grado e costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda: Cass. nn. 14623/09 e 4161/14).
La contumacia del preteso debitore non consente di dare per ammessi i fatti costituitivi del rapporto integrando un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova.
Tuttavia, pur in assenza di prova della pattuizione espressa dell'incarico e del compenso, la prova del conferimento dell'incarico al professionista può avvenire in qualsiasi forma idonea, anche per fatti concludenti (Cassazione Ordinanza n. 25941/2021) , oltre che presunzioni.
Nella fattispecie l'aver fornito documenti necessari per la prestazione, (contabilità di cui
è in possesso il ricorrente) costituisce elemento indicativo di un conferimento di mandato professionale per fatti concludenti.
Tale prova, tuttavia è riferita solo alla tenuta della contabilità per gli anni 2022, 2023 e
2024 fino al 30 settembre, nonché dichiarazione dei redditi società di capitali 2023 e 2024, dichiarazione Irap 2023, iva 2023, iva 2024, come da documentazione prodotta.
Prive di alcun valore probatorio le fatture pro forma riferite ad altri periodi (2018 -2021)
Inconferente la documentazione inerente le dichiarazioni relative a persona fisica pagina 4 di 5 estranea al giudizio e menzionato in ricorso quale soggetto cedente una attività, ma di cui non esiste alcun riscontro in atti.
In ordine al quantum, in assenza di prova di pattuizione espressa del compenso, la Corte di Cassazione con la sentenza del 28 marzo 2024 n.8438 , ha stabilito che il compenso per l'attività svolta dal professionista, va in ogni caso determinato sulla base delle tariffe professionali o, in assenza della voce nella tariffa, sulla base del parametri ministeriali, essendo vietato al giudice ricorrere alla valutazione equitativa, per cui in assenza di accordo, per i commercialisti, si deve riferimento ai “parametri” ministeriali.
Si deve , quindi accertare, con sentenza parziale, il diritto di credito del ricorrente per quanto attiene all'attività documentata, mentre la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio, per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, affinché il Ctu provveda a valutare l'attività svolta e la congruità del compenso richiesto.
La regolamentazione delle spese di lite è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, accerta il credito professionale del ricorrente per quanto attiene alla tenuta della contabilità relativa alla società convenuta per gli anni 2022, 2023 e 2024 fino al 30 settembre, nonché dichiarazione dei redditi società di capitali 2023 e 2024, dichiarazione Irap 2023, iva 2023, iva 2024;
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza, per le causali di cui in motivazione;
riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Alessandria, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
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