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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/03/2024, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Francesco S. Filocamo Consigliere
Avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 150\2021, trattenuta in decisione all'udienza del
22.02.2023 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Guidoni, giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
, rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dall'avv. Alessandro Vanni, in forza di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1081\2020, depositata in data 15.10.2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283
c.p.c.; 2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
1 proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1081/2020 emessa dal Tribunale di Pescara, Civile, Giudice Dott. Fulvio Di Carmine, nell'ambito del giudizio N.R.G. 667/2016 depositata in cancelleria in data 15.10.2020, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:“ Voglia l'On.Tribunale adìto disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa;
condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio” e conseguentemente disattendere il capo della sentenza di condanna alle spese spropositate dell'appellante per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Per gli appellati:
“In via preliminare: respingere la richiesta sospensiva. Nel merito: rigettare l'avverso appello confermando la sentenza di primo grado e condannare l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza qui impugnata ha respinto la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e e volta Controparte_1 Controparte_3 CP_2 all'accertamento della linea di confine tra il fondo di sua proprietà sito in Comune di Cepagatti
e distinto al Catasto terreni comunale al foglio 19 part. 746 (derivante da frazionamento della originaria particella n. 100), comprendente area cortiva di mq. 12, retrostante all'edificio rurale ed annessa a vano facente parte di un altro fabbricato di sua proprietà (part. 102), asseritamente occupata sine titulo dai convenuti.
Ha, di contro, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti nel costituirsi in giudizio, dichiarato che l'attore non è titolare di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sulla porzione immobiliare di cui alla part. 102, sub 5 (nell'attuale identificazione a seguito del frazionamento della part. 102 effettuato dal CTU, geom. , su incarico Org_1 ricevuto in corso di causa) che affaccia sulla contestata area cortiva;
dichiarato l'acquisto per usucapione della part. 1057 (così individuata all'esito del frazionamento della part. 746, per la determinazione della consistenza dell'area cortiva in contestazione tra le parti, effettuato dal
CTU, geom, , su incarico ricevuto in corso di causa) ed accertato e dichiarato che il Org_1 confine tra detta ultima particella e quella n. 746 di proprietà dell'attore è quello risultante da frazionamento effettuato dal tecnico d'ufficio; disposto la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari.
Ha, infine, condannato l'attore alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite e della esperita procedura di mediazione obbligatoria, ponendo a suo carico anche gli oneri della espletata CTU.
1.1 La motivazione della sentenza ha:
2 a) quanto alla porzione di fabbricato di cui alla pretesa dei convenuti di declaratoria di insussistenza di diritti reali in capo all'attore, pur preliminarmente dato atto che l'attore aveva precisato che la proposta domanda aveva ad oggetto solo la porzione di area cortilizia, ha in ogni caso accertato la titolarità della proprietà dei convenuti dai titoli prodotti in atti;
b) quanto all'area scoperta nella contestata porzione, è pervenuto all'accoglimento della domanda di usucapione, valorizzando: da un lato, le risultanze della domanda di sanatoria di opere edilizie abusive presentata nel 1990 dall'attore indicando la suddetta area come di proprietà di terzi;
dall'altro, l'apposizione, sempre da parte dell'attore e a far data dal 1970, di una recinzione di separazione del fondo di sua proprietà dalla zona in questione lasciandola in continuità con la proprietà dei convenuti, oltreché la sostituzione di una finestra (sulla parete di fabbricato in affaccio sullo spazio cortilizio) con una apertura in vetrocemento a protezione della propria privacy;
da ultimo, gli esiti della espletata prova orale deponenti per l'utilizzo continuo ed esclusivo dell'area, quale giardino e accesso alla porzione immobiliare di proprietà di proprietà dei convenuti per il periodo ultraventennale utile ad usucapione e precedente l'instaurazione del giudizio. Ed infine, diversamente ritenendo l'irrilevanza del saltuario accesso dell'attore alla porzione de qua, genericamente riferito da alcuni testi senza alcuna precisa indicazione dell'epoca e, in ogni caso, ove mai esercitato, non comportante perdita di possesso del bene da parte dei convenuti.
2. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello , la quale ne ha chiesto la Parte_1 riforma, con accoglimento della domanda nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, impugnandola per i seguenti riassunti motivi:
a) erronea interpretazione delle risultanze istruttorie documentali ed orali;
articola, a tal proposito, numerosi profili di censura che verranno tutti partitamente esaminati nel prosieguo;
b) illogicità nel capo dispositivo sulle spese di lite, liquidate in maniera abnorme giacché rapportate ad uno scaglione, quello ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 non corrispondente all'effettivo valore della controversia, indicato in atto introduttivo, in € 400,00
e così incorrendo nella violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55\2014.
Ha chiesto sospendersi la provvisoria esecutività della sentenza, con istanza tuttavia non reiterata nelle note di trattazione per la prima udienza fissata alla data del 09.06.2021, sì da doversene intendere l'implicita rinuncia.
3. Si sono costituiti e , insistendo per il Controparte_1 CP_2 CP_3 rigetto del gravame.
4. All'udienza del 22.02.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
3 5. Ritiene questa Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
6. In primo luogo, devesi rilevare come l'appellante non ha impugnato il capo di sentenza che lo ha dichiarato non titolare di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sulla porzione immobiliare distinta in Catasto del Comune di Cepagatti al foglio 19, part. 102, sub 5, capo che, pertanto, è passato in giudicato.
7. Ciò detto, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea interpretazione del compendio istruttorio, documentale ed orale.
Trattasi di censura infondata in tutti gli articolati profili.
7.1 sostiene, nello specifico, l'omessa valutazione critica delle risultanze Parte_1 descrittive e grafiche di cui alla CTU in ordine al positivo accertamento della proprietà esclusiva, in capo ad esso appellante, dell'area cortilizia oggetto di lite.
Contrasta, in via ulteriore, l'incarico assegnato al tecnico officiato per il frazionamento dell'area, in tal modo essendosi del tutto disatteso il petitum di cui alla formulata domanda di regolamento dei confini.
7.1.1 La doglianza non merita pregio.
7.1.2 Dato il tenore delle rispettive domande proposte dai contraddittori in primo grado, infatti, del tutto coerentemente il primo giudice ha fatto luogo ad anticipato esame della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e tesa alla declaratoria di usucapione dell'area in contestazione, in quanto l'accertamento dell'acquisto a titolo originario avrebbe comunque prevalso sull'acquisto della proprietà a titolo derivativo come dedotto in giudizio dall'attore; da ciò conseguendo, su questo specifico punto, l'insussistenza di vizio di valutazione degli accertamenti svolti dal CTU in ordine alla intestazione formale della particella in questione in capo all'attore (odierno appellante), con evidenza irrilevanti allorché raggiunta la (diversa) prova del possesso continuato e pacifico dell'area esercitato dai convenuti per il periodo utile ad usucapionem.
7.1.3 Nè può muoversi fondata contestazione avverso il provvedimento con il quale al tecnico officiato in corso di causa è stato conferito incarico di procedere al frazionamento del fondo, siccome adottato in piena coerenza con lo sviluppo del procedimento e giacché volto alla necessaria individuazione della porzione contestata tra le parti, di minor consistenza rispetto alla complessiva estensione della particella formalmente intestata all'appellante (part. 746).
7.2 Viene, altresì, mossa ulteriore contestazione circa l'interpretazione e la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, di cui l'appellante sostiene l'erroneità per non essersi attentamente considerata la finalità sottesa alla realizzazione della rete di difesa del fabbricato, essendosi – a suo dire – provato che questa fosse stata munita di una porticina atta a garantire il suo passaggio ai fini dell'uso dell'area controversa.
4 7.2.1 Anche tale profilo di censura si rivela infondato.
7.2.2 Invero, le argomentazioni offerte non incrinano la coerente e logica ricostruzione e valutazione che, delle prove orali nel loro complesso (ivi comprese le dichiarazioni rese dall'attore in interpello), è stata compiuta dal Giudice di primo grado, il quale – pur non tenuto ad una considerazione elencativa e specifica di ogni elemento probatorio acquisito al processo potendo discrezionalmente eleggere le fonti ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essa sottesi (Cass. Sez. lav. n. 25608\13) - non si è sottratto a un'analisi puntuale delle circostanze riferite, rilevando come proprio il posizionamento della recinzione realizzata dall'attore, escludendo l'area contestata, fosse significativo della scelta di questi di rispettare la situazione di possesso in capo ai convenuti.
7.2.3 Quanto, poi, alla esistenza della “porticina” asseritamente apposta per consentire e mantenere l'accesso all'area, la Corte – dato corso alla rilettura delle deposizioni testimoniali – non può che rilevare come nessuno dei testi (segnatamente quelli addotti dall'attore) abbia riferito di una apertura esercitabile verso la porzione contestata;
non il teste (“La Tes_1 famiglia in passato mi aveva riferito che la realizzazione di tale recinzione si era resa necessaria per Pt_1 ragioni di privacy. Ovvero, in assenza della stessa, gli ricevevano visita dai vicini che giungevano fino di Pt_1 fronte all'ingresso la loro abitazione accedendo dai fondi attigui. Quindi senza preannunciarsi”); tantomeno il teste (“..ricordo che sul cortile per cui è causa vi era la presenza di una recinzione con porticina Tes_2 munita di chiavistello, ma non so dire su quale lato della porta tale chiavistello era posto. Non so dire se tale recinzione era stata posta dal IG. ); e neppure, infine, il teste il quale ha Pt_1 Tes_3 dichiarato di nulla sapere sul punto.
Viepiù, tutti i testi di parte convenuta hanno riferito di non aver mai visto la “porticina”, tranne il teste , il quale ha reso deposizione più circostanziata, Testimone_4 rappresentando i seguenti fatti, la cui attenta analisi non ne consente una valutazione favorevole per l'appellante: “la recinzione a rete e paletti è stata costruita inizio anni 1970 dai IGg.ri
e Prima di tale recinzione erano presenti degli alberi di sambuco a dividere le rispettive
Parte_2 Pt_1 proprietà. Visto che il IG. aveva piantato delle vigne all'interno della sua proprietà e nella
Parte_2 vicinanza di detti alberi di sambuco, lamentava che gli stessi facevano troppa ombra e che dunque tale ombra non faceva maturare l'uva. Per tale motivo il IG. chiese il permesso al IG. di
Parte_2 Parte_3 poter abbattere tali alberi di sambuco e poter piantare, esattamente al loro posto, la recinzione a rete e paletti. I confini tra le rispettive proprietà non mutarono affatto. Dopo aver costruito la rete, il IG. tagliò
Parte_2 parte di tale recinzione per installare un cancelletto. Subito dopo il IG. per impedire Parte_3 qualsiasi forma di passaggio, mise un bidone... posizionò detto bidone non appena fu costruito Parte_3 il cancelletto, ossia inizio anni settanta per impedire qualsiasi forma di passaggio dei IGg.ri . Pt_1
5 7.3 Ulteriore profilo di censura attiene alla asserita erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che l'attività di coltivazione svolta dai convenuti sulla porzione di fondo configurasse attività corrispondente all'esercizio della proprietà, benchè essa sia rimasta indimostrata e, in ogni caso, non valutabile per desumere, in via presuntiva, l'animus possidendi sulla res, ma tutt'al più il corpus.
7.3.1 Quanto lamentato è privo di fondatezza anzitutto per non avere affatto il primo giudice dato rilievo al tipo di attività svoltasi sull'area dai convenuti, ai fini della prova dell'animus del possesso.
7.3.2 In ogni caso, la tesi espressa non merita positivo vaglio anche perché con essa si invoca l'applicazione di un principio giurisprudenziale che, a ben vedere, non si attaglia alla fattispecie per cui è causa.
Invero, la Suprema Corte, con orientamento costante e consolidato, ha chiarito che: “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (Cass. ord. n.
1786\2022).
7.3.3 Nel caso di specie, i testimoni escussi hanno dichiarato che l'area cortiva è sempre stata adibita, dai convenuti, in parte a camminamento (da loro realizzato per l'accesso alla porzione immobiliare dichiarata di loro proprietà) ed in parte a giardino, ove erano tenute delle piante di rose ed altre varietà.
E' evidente, pertanto, come l'attività ivi esplicata non fosse affatto quella di coltivazione agricola, bensì quella connessa all'uso ed al godimento continuativo e quotidiano di cui, unitamente all'esclusività del possesso esercitato in modo incompatibile con la permanenza di un rapporto con il bene da parte del proprietario “formale” per il periodo prescritto dalla legge, gli stessi testi hanno fornito appagante ed esaustiva prova (“Posso dire che sin dal 1947-
1948, ossia da quando era un bambino, ho sempre visto il IG. la IG.ra Parte_3 [...]
, la IG.ra ed il IG. costantemente coltivare, piantumare e CP_1 CP_2 Controparte_3 manutenere la menzionata area cortiva, approssimativamente larga m. 2,5, lunga m. 4,65, per un totale di mq. 11,62”- teste;
“I convenuti avevano delle piante di rose lì e altre piante. Era Testimone_5 adibito a giardino di casa ..Posso dire che sin da quando io abito in quei luoghi, ossia dal febbraio Parte_3
1966 ad oggi, ho sempre visto il IG. la IG.ra , la IG.ra Parte_3 Controparte_1 CP_2 ed il IG. costantemente coltivare, piantumare e manutenere la menzionata area
[...] Controparte_3 cortiva, approssimativamente larga m. 2,5, lunga m. 4,65, per un totale di mq. 11,62. L'area cortiva è sempre
6 stata coltivata dai conventi senza interruzione fino ad oggi e senza soluzione di continuità dal mio arrivo suiluoghi di causa, ossia dal 1966”- teste ), viepiù dichiarando di non aver Testimone_6 mai visto sull'area l'appellante e\o il suo dante causa per le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.
7.3.4 Prova che non è inficiata dalle argomentazioni espresse in gravame, neppure da quelle poste a sostegno degli ultimi profili in cui si articola la censura.
7.4 Giova, infatti, rilevare come quella che il decidente ha ritenuto essere una sostanziale ammissione, da parte dell'attore , della proprietà dell'area in capo a terzi e non a Parte_1 sé, secondo quanto indicato nell'istanza di sanatoria degli abusi edilizi presentata nel 1990, abbia costituito argomento ad abundantiam ai fini dell'accoglimento della domanda di acquisto della porzione di fondo per intervenuta usucapione, giacché anche volendosi accreditare la diversa valutazione ed interpretazione del documento, negando la rilevanza confessoria attribuitale dal giudice, ciò non confuterebbe né smentirebbe gli incontrovertibili esiti della prova orale come sopra evidenziati e, pertanto, non potrebbe determinare la invocata riforma della sentenza.
7.5 Riforma cui neppure può, infine, pervenirsi solo valorizzando il dato costituito dal pagamento, da parte dell'appellante, delle imposte sul fondo: invero, anche se il suddetto pagamento è utile a contraddire il disinteresse tipico di chi dismette il proprio diritto proprietario, va altresì considerato che esso in ogni caso non è prova sufficiente ad impedire l'usucapione (Cass. n. 469\1965), tanto più che, in specie, il fondo in questione – prima del dovuto frazionamento – era un unicum e su parte di esso non è dubbio che il proprietario esercitasse il possesso esclusivo.
7.6 Alla stregua di tutto quanto sopra, pertanto, non sussiste alcuna possibilità di riconsiderazione del quadro probatorio e, complessivamente, la censura va respinta.
8. Deve disattendersi anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere, ai fini della determinazione delle spese secondo soccombenza, il valore delle controversia come ricompreso nello scaglione tra €
5.200,00 ed € 26.000,00, mentre era stato indicato in atti un valore pari ad € 400,00, così pervenendo ad una liquidazione abnorme.
Richiama orientamento della Suprema Corte che, con ordinanza n. 15857\2019, avrebbe affermato che, sulla base del criterio del disputatum, il valore della causa è pari: per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta.
8.1 Il motivo è infondato.
7 8.2 In primo luogo, deve rilevarsi l'assoluta inconferenza, al caso di specie, del richiamo giurisprudenziale operato in gravame.
Con l'indicato arresto, infatti, la Corte di legittimità ha precisato che “L'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore”.
E' evidente, anche sol facendosi luogo alla superficiale lettura della massima in questione, come la fattispecie trattata sia del tutto differente da quelle per cui è causa, attenendo il principio alle ipotesi di giudizi civili per pagamento di somme di denaro.
8.3 La controversia in esame, invece, ha ad oggetto beni immobili e nelle cause relative trova applicazione, ai fini della determinazione del valore, l'art. 15 c.p.c..
8.4 Per quanto di rilievo in questa sede, la norma prevede (al comma 1) che il valore della causa si determini moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato (alla data di proposizione della domanda) per duecento per le cause relative alla proprietà. Al comma 2, dispone che il valore delle cause per il regolamento di confini (come da azione esperita dall'attore in primo grado) si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata;
altrimenti il giudice lo determina ai sensi del successivo comma 3. Comma 3 che così recita: “Se per l'ìimmobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”.
La norma evidentemente va applicata a prescindere dal valore della controversia indicato dall'attore e, soprattutto, se detto valore non corrisponde ai criteri legali.
8.5 Nel caso di specie, pertanto, considerata la domanda formulata dall'appellante in primo grado nei termini dell'actio finium regundorum, è evidente come il valore della causa dovesse determinarsi con riferimento al reddito dominicale della part. 746, invero ignota al momento della proposizione della domanda (si veda frazionamento documentato dall'appellante ed allegato al fascicolo di parte con il n. 4), e, in tal senso alla causa giammai avrebbe potuto attribuirsi, come nell'atto introduttivo, un valore di € 400,00 (peraltro unilateralmente determinato senza alcuna indicazione dei criteri utilizzati a tal fine), piuttosto dovendosi più congruamente individuare, facendo applicazione dell'art. 15, comma 3, c.p.c., un valore indeterminabile.
8 8.6 Ciò nondimeno, giova evidenziare come l'esito della lite abbia visto l'accoglimento delle domande spiegate dai convenuti nei termini di declaratoria della proprietà esclusiva della part. 102, sub 5 e di declaratoria di acquisto per usucapione della part. 1057, entrambe originate dal frazionamento operato in sede di giudizio: la prima frutto del frazionamento della part. 102 e la seconda del frazionamento della part. 746. E ciò, ovviamente, rileva ai fini della quantificazione delle spese che il soccombente è tenuto a rifondere.
Ebbene, con riferimento alle suddette accolte domande e al valore di tali immobili, trova applicazione l'art. 15, comma 1, c.p.c., osservando la Corte che, se alla part. n. 102 sub 5 risulta attribuita catastalmente una rendita dominicale pari ad € 72,82 (pag. 48 CTU ), Org_1 la porzione di fondo contraddistinta con la part. 1057 è priva di rendita catastale in quanto area urbana.
8.7 Ne consegue un valore della causa pari ad € 14.564,00 (€ 72,82 x 200) pienamente ricompreso nello scaglione di valore posto a base della liquidazione delle spese di lite di primo grado che, pertanto, è stata correttamente disposta.
8.8 Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
9. L'appello va conclusivamente respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore degli appellati, in solido, come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia
(come in primo grado e per le stesse ragioni, da intendersi ricompreso nello scaglione tra €
5.200,00 ed € 26.000,00) e delle attività effettivamente compiute e, pertanto, con esclusione della fase di trattazione che non ha visto espletamento di attività istruttoria.
10. Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e , avverso Pt_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1081\2020, depositata in data 15.10.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati, in solido, e per essi del procuratore dichiaratosi antistatario, facendo delle stesse liquidazione in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti,
• ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
9 dell'appellante, a titolo di contributo unificato di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Silvia Rita Fabrizio
10