Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3418
CASS
Sentenza 20 febbraio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, i gravi motivi, che consentono al conduttore di recedere, ai sensi dell'art.27 ultimo comma della L.392/1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, in modo da rendergli oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto. Pertanto, con particolare riferimento alle locazioni commerciali, può integrare grave motivo di recesso un andamento della congiuntura economica (sia favorevole che sfavorevole all'attività dell'impresa), sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile, che, imponendo l'ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo. (La Corte, nel formulare il surrichiamato principio, ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il recesso del conduttore, in quanto giustificato dalla chiusura della filiale dell'impresa - con sede nell'immobile detenuto in locazione - in conseguenza della crisi economica sfavorevole all'attività della stessa, sopravvenuta ed oggettivamente imprevedibile al momento della stipulazione del contratto.)

Commentari3

  • 1Come il conduttore può sciogliersi dal contratto di locazione post Covid
    Nicola Ferraro · https://www.studiodetilla.com/approfondimenti/ · 25 giugno 2021

    Abbiamo analizzato il tema del se, ed entro quali limiti, è consentito al conduttore di sospendere il pagamento del canone di locazione e quando, invece, il medesimo conduttore può conseguirne una sua riduzione (il che, abbiamo accertato, può avvenire solamente previo provvedimento emesso dal Tribunale). Di seguito esaminiamo i diversi rimedi che consentono al conduttore di incidere sulla sopravvivenza del rapporto locatizio. I caratteri tipici della locazione La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.).In estrema sintesi la locazione si configura come …

     Leggi di più…

  • 2Congiuntura economica imprevedibile legittima recesso dal contratto di locvazione commericale (Cass.3418/04)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 maggio 2020

  • 3La disdetta del contratto di locazione commerciale
    Mara M · https://www.studiocataldi.it/ · 8 marzo 2019

    Mara M. | 03 ago 2019 Come si fa la disdetta del contratto di locazione commerciale, la durata e i termini. Guida pratica per conduttori e locatori con moduli di disdetta di Mara M. - Soprattutto in tempi di crisi economica, non è infrequente che imprenditori e professionisti decidano di abbandonare anzitempo i locali affittati per l'esercizio della loro attività. Ma può anche accadere che siano i locatori a voler recedere dal contratto prima della scadenza concordata. Vediamo cosa prevede la legge in materia di disdetta del contratto di locazione commerciale da ambedue le parti. Il contratto di locazione commerciale Durata dei contratti di locazione commerciale Termini della disdetta …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3418
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3418
Data del deposito : 20 febbraio 2004

Testo completo