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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 699/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
-Prima Sezione Civile-
composta dai magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 699 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021;
TRA
p. iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria n. 9;
-APPELLANTE-
CONTRO , in persona del sindaco p.t., (p. iva: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in Lecce, via Giuseppe Chiriatti, 6, presso lo studio dell'avv. Francesco Marchello, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata in calce all'originale del mandato in calce alla comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATO-
All'udienza collegiale del 16.10.2024, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la causa è stata così riassunta negli atti di causa:
Il spiegava opposizione avverso il D.I. n. 2437/2016 emesso dal Tribunale di Lecce Controparte_1
su istanza della con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro Parte_1
382.536,56, oltre interessi e spese del monitorio, richiesto in virtù delle fatture specificatamente indicate nel ricorso monitorio, emesse per il pagamento del corrispettivo maturato per l'attività di supporto tecnico nella gestione e riscossione dei tributi comunali, giusta delibera della GC n. 162/2005.
Quali motivi di opposizione deduceva:
1- nullità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti per violazione dell'art. 191 TUEL, non sussistendo un valido impegno di spesa;
2- nullità e annullabilità del contratto per violazione dell'art. 7, comma II, lett. b) del d.lgs. n. 157/1995,
poiché affidamento avvenuto, giusta deliberazione GC n. 62/2005, con trattativa privata e senza previa pubblicazione di un bando di gara in violazione dei presupposti di cui alla citata normativa;
3- nullità del rapporto contrattuale per difetto di un valido contratto, non sussistendo tra le parti un contratto redatto in forma scritta recante protocollo dell'Ente, e tale non potendosi ritenere il documento titolato “Convenzione per l'affidamento del servizio” “Sistema Unico di Riscossione dei tributi comunali”
recante data 06.02.2006, poiché documento del tutto sconosciuto all'Ente;
4- nullità/annullabilità del rapporto contrattuale e della convenzione recante data 06.02.2006, per violazione dell'art. 12, comma I del R.D. n. 2440/1923, non avendo il contratto termine e durata certa;
5- nullità e/o annullabilità del rapporto contrattuale e della convenzione del 06.02.2006, per violazione dell'art. 14 del Regolamento dei contratti e dei servizi in economia, approvato con deliberazioni del
Consiglio Comunale di n. 19/1992 e n. 34/1999 per difetto, nella convenzione del 06.02.2006, CP_1
di numero di protocollo di repertorio e di registrazione e dell'autentica delle sottoscrizioni;
6- annullabilità del contratto per errore essenziale, per non essere stata recepita nella convenzione datata
06.02.2006, ove in ipotesi valida, la misura dell'aggio spettante in virtù della deliberazione della GC n.
174/2002;
7- inapplicabilità del d.lgs. 172/2002, non potendosi richiedere gli interessi moratori nell'ipotesi di contratto invalido;
8- insussistenza del credito per difetto di prova delle prestazioni in ragione delle quali era richiesto il pagamento, e ciò ove in ipotesi si fosse ravvisata la validità del contratto.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo, all'esito dell'accoglimento delle doglianze di nullità e/o annullabilità del rapporto contrattuale, condannarsi l'opposta alla restituzione della somma di euro 1.068.125,31, corrisposta nel periodo dal 07.03.2006 al 25.08.205.
Concludeva, quindi, chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo e accogliersi la spiegata riconvenzionale, con condanna al pagamento egli interessi e vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno della propria difesa deduceva: che, con la delibera della GC n. 62/2005, il CP_1
aveva affidato ad essa opposta il servizio disciplinato all'interno del “progetto/offerta
[...]
predisposto dalla stessa società relativo al “Sistema unico di riscossione tributi comunali” consistente
(in particolare, ma non solo): - supporto tecnico/operativo per la riscossione diretta dei tributi ICI,
TOSAP e TARSU;
- accertamento evasione tributi;
- adozione di un regolamento generale a tutela e
garanzia dei cittadini in relazione alle attività di riscossione dei tributi;
- emissione di estratti conto e bollettini dettagliati da inviare ai contribuenti;
- assistenza e supporto tecnico on line tra l'affidatario del
ser vizio e gli uffici comunali, nonché attività di relazioni con gli utenti presso la sede comunale;
-
assistenza legale nelle controversie tributarie;
- ogni ulteriore attività specificata nel predetto progetto.
L'attività oggetto di affidamento sarebbe stata remunerata, quanto all'accertamento dell'evasione dei
tributi oggetto di affidamento, attraverso l'attribuzione di un aggio percentuale sul riscosso nella misura
offerta dal soggetto affidatario, salva la facoltà dell'Ente di richiedere una riduzione del 10% di quello
applicato con delibera di G.C. n.174/2002 (aggio pari al 27%).”; che non vi era alcuna violazione dell'art. 191 del TUEL, atteso che la copertura finanziaria era garantita dalla previsione di un compenso percentuale da calcolarsi in ragione della effettiva riscossione dei tributi, giusta clausola di cui all'art. 2
del contratto del 06.05.2006 laddove testualmente era previsto che “ai fini della copertura finanziaria si
attesta che gli importi da corrispondere quale aggio alla ditta trovano copertura Parte_1
idonea nella riscossione dei tributi oggetto di affidamento (il contribuente, infatti, verrà remunerato
calcolando l'aggio dovuto in maniera percentuale sulle somme effettivamente riscosse dal CP_1
a seguito dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi), mediante imputazione su
[...]
apposito capitolo di bilancio” , previsione contrattuale coerente con la delibera GC n. 62/2005; che infondato era, altresì, il secondo motivo di opposizione, avendo esso Comune utilizzato la modalità della trattativa privata per la necessità di affrontare prontamente la gestione della riscossione dei tributi a seguito della cessazione della convenzione con la Sobarit, possedendo essa opposta tutte le competenze tecniche per lo svolgimento della medesima;
che, quanto al terzo motivo, tra le parti era intercorso un contratto perché redatto in forma scritta ad substantiam tale essendo la convenzione del 06.02.2006; che infondato era anche il quarto motivo di opposizione vertendosi in ipotesi di prestazione periodica e continuativa e sussistendo una clausola di recesso ad nutum in favore dell'amministrazione comunale;
che irrilevante era il quinto motivo di opposizione essendosi già data evidenza della sussistenza di un contratto redatto in forma scritta e non altrimenti rilevando, nel senso opposto, le prescrizioni del citato
Regolamento comunale;
che non vi era stata alcuna violazione delle prescrizioni di cui alla deliberazione
GC n. 62/2005, non avendo il mai richiesto la riduzione dell'aggio né tale eventuale Controparte_1
divergenza importando profili di invalidità del contratto;
che, in ogni caso, essa aveva dato prova dello svolgimento delle attività in ragione delle quali aveva emesso le fatture azionate, sussistendo certificazioni attestanti lo svolgimento del servizio rilasciate dal medesimo;
che infondata era altresì la CP_1
domanda riconvenzionale poiché subordinata all'accertamento di vizi di nullità e/o annullabilità del contratto nei fatti insussistenti.
Concludeva chiedendo rigettarsi l'opposizione e, conseguentemente, la domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna alle spese di lite.
Con provvedimento del 18.06.2017 veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio non necessitava di attività istruttoria, come da provvedimento del 29.07.2017.
Nel corso del giudizio parte opposta deduceva di aver appreso, tramite articolo di cronaca, del rinvenimento da parte della Guardia di Finanza del contratto intercorso tra le parti, dando atto della conseguente formulazione di istanza agli atti rivolta al comune al fine di esaminare lo stesso. Il
[...]
, non essendo nella disponibilità del documento, documentava di aver richiesto alla CP_1
competente autorità penale copia del detto documento, giusta raccomandata datata 28.02.2019.
All'udienza di trattazione scritta del 21.05.2020, le parti precisavano le conclusioni richiamandosi a quelle rassegnate in atti. Parte opposta insisteva, in via preliminare, sul differimento del giudizio ai fini dell'acquisizione del contratto rinvenuto dalla Guardia di Finanza.
La causa veniva definita con sentenza n.1398/2021 del 12/05/2021, con la quale il Tribunale di Lecce,
in composizione monocratica, In ragione della nullità del rapporto contrattuale stipulato tra le parti,
revocava il DI opposto;
condannava la al pagamento, a titolo di indebito, in Parte_1
favore del , dell'importo di euro 1.068.125,31 oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda al soddisfo;
condannava la al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del . Controparte_1
Il giudice di prime cure ha ritenuto invalido il rapporto contrattuale intercorso tra le parti poiché
assunto in violazione delle regole di evidenza pubblica (Cass. 11446/2017) e, in particolare, dell'art. 7, comma II, del d.lgs 157/1995 (norma ratione temporis applicabile), non essendo stata fornita la prova della sussistenza dei presupposti di legge prescritti per accedere alla stipula di un appalto pubblico di servizi a mezzo di trattativa privata.
Avverso la suddetta sentenza la in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, interponeva gravame, con atto di citazione ritualmente notificato, cui resisteva il
[...]
, in persona del sindaco p.t., chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in CP_1
diritto; il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 16/10/2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per “Errore di
giudizio, errata interpretazione ed applicazione di legge. Errore di giudizio ed istruttorio sui
presupposti e le condizioni di scelta del contraente e di stipula del contratto di esecuzione del servizio.
Errore di giudizio sulla valutazione delle prove offerte. Violazione del limite di giurisdizione del
Giudice Ordinario”, contestando che il Tribunale, nell'impugnata sentenza, abbia ritenuto meritevole di accoglimento l'opposizione proposta dal , in quanto “il rapporto contrattuale Controparte_1
intercorso tra le parti (dovesse) ritenersi invalido poiché assunto in violazione delle regole di
evidenza pubblica”, arrivando a sindacare l'esercizio del potere discrezionale autoritativo connesso con la scelta del proprio contraente e quindi presupposto alla stipula del contratto.
Evidenzia – in primis – come la valutazione in ordine all'esistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 7
comma 2, lett. b) del D.lgs. 157/95, attiene in via esclusiva all'Amministrazione appaltante la quale,
nel caso di specie, tanto in sede di atto deliberativo quanto in sede di stipula del contratto avesse chiaramente e motivatamente ravvisato l'esistenza delle condizioni legittimanti per procedere in siffatta maniera. Mantenendosi nei limiti della giurisdizione del G.O., l'appellante ha, comunque, censurato la sentenza de qua per avere il Tribunale ritenuto non assolto l'onere probatorio, da parte della p.a., circa la sussistenza, in capo alla attuale appellante, dei presupposti richiesti per la deroga alla scelta del contraente mediante procedura aperta di gara.
Evidenzia, come la ricorrenza dei requisiti de quibus fossero stati analiticamente riportati, sia nelle premesse della delibera n. 62/2005, sia in quelle del consequenziale contratto sottoscritto in esecuzione della stessa delibera.
2. Dette censure non sono degne di pregio.
È noto a questo ufficio il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “Quando
l'amministrazione conclude il contratto con un contraente scelto con il metodo della trattativa
privata, questo risultato sacrifica l'interesse che alla conclusione del contratto avrebbe potuto avere
un'altra parte: di tal che, se la determinazione di concludere il contratto con un contraente scelto
dall'amministrazione mediante trattativa privata è contraria a norma che avrebbe imposto il ricorso
ad un procedimento concorsuale, si è in presenza di un provvedimento illegittimo, e la controversia
originata dalla impugnativa di esso spetta al giudice amministrativo, se chi la deduce versa in una
posizione differenziata rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento”. (cfr., ex multis, Cass. SS.UU.
n.2638/2006 e Cass. SS.UU. n.11619/1998).
Al di fuori del richiamato perimetro di impugnazione, «rientrano nella giurisdizione del giudice
ordinario le controversie che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva alla
stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi
concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad
accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti
o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o
illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del
procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili
incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità di un previo annullamento da parte del giudice amministrativo (cfr. Cass. S.U. n. 20347/18; n. 23468/16; n.
5446/12; n. 27169/07)» (Cass. Civ., S.U., 12.12.2019, n. 32976).
Tanto premesso in punto di diritto, questo Collegio condivide le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure circa l'insussistenza dei presupposti eccezionali contemplati nell'art. 7, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 157/1995 per procedere all'affidamento, a trattativa privata e senza previa pubblicazione di un bando di gara, in favore di delle attività poste a base delle Parte_1
fatture oggetto del decreto ingiuntivo, con conseguente nullità della deliberazione della G.C. n.
62/2005 e di tutti gli atti ad essa connessi e ricollegabili, per la violazione delle norme inderogabili sulla procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente privato da parte delle pubbliche amministrazioni.
Ed invero rileva il Collegio come debba senz'atro ritenersi una motivazione di maniera quella contenuta nella delibera di affidamento dell'incarico de quo - in deroga ai principi generali in materia
- secondo cui “il progetto presentato appare sicuramente accettabile per la completezza delle sue
previsioni operative che risultano particolarmente utili nel delicato momento della conduzione ed
accompagnamento di questo Ente dalla riscossione dei tributi attraverso il Concessionario, al
sistema della riscossione diretta (art.52 del d. lgs. 446/97) nel quale momento occorre avere accanto
chi, conoscendo approfonditamente e con cura il contesto tributario in cui si muove il CP_1
grazie all'attività svolta sino ad oggi nello specifico settore, è maggiormente in grado di
[...]
permettere il delicato passaggio al nuovo sistema di riscossione il che peraltro individua le ragioni
di natura tecnica di cui all'art.7, comma 2, lettera b del d. lgs. 157/95 e trattandosi di servizi
complementari rispetto agli incarichi di accertamento tributari conferiti …”.
È evidente come la scelta del contraente sia apodittica e non discenda da alcuna valutazione comparativa condotta dalla p.a, all'esito della quale fosse emersa l'unicità delle sue competenze per l'appalto in oggetto.
3. Il rigetto della presente doglienza e la conferma in parte qua della impugnata sentenza consentono di ritenere assorbite le ulteriori doglianze, attinenti a rilevati vizi della convenzione in relazione alla sua durata e/o convenienza.
4. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante, in favore del appellato, alla rifusione delle spese del presente gravame, CP_1
liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., con atto ritualmente notificato, nei confronti Parte_1
del , in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza n. 1398/2021 del Tribunale Controparte_1
di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente gravame, in favore del CP_1
costituito, che liquida in complessivi euro 8.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa,
nella misura del 15%;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.13.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 10 febbraio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
-Prima Sezione Civile-
composta dai magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 699 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021;
TRA
p. iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria n. 9;
-APPELLANTE-
CONTRO , in persona del sindaco p.t., (p. iva: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in Lecce, via Giuseppe Chiriatti, 6, presso lo studio dell'avv. Francesco Marchello, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata in calce all'originale del mandato in calce alla comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATO-
All'udienza collegiale del 16.10.2024, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la causa è stata così riassunta negli atti di causa:
Il spiegava opposizione avverso il D.I. n. 2437/2016 emesso dal Tribunale di Lecce Controparte_1
su istanza della con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro Parte_1
382.536,56, oltre interessi e spese del monitorio, richiesto in virtù delle fatture specificatamente indicate nel ricorso monitorio, emesse per il pagamento del corrispettivo maturato per l'attività di supporto tecnico nella gestione e riscossione dei tributi comunali, giusta delibera della GC n. 162/2005.
Quali motivi di opposizione deduceva:
1- nullità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti per violazione dell'art. 191 TUEL, non sussistendo un valido impegno di spesa;
2- nullità e annullabilità del contratto per violazione dell'art. 7, comma II, lett. b) del d.lgs. n. 157/1995,
poiché affidamento avvenuto, giusta deliberazione GC n. 62/2005, con trattativa privata e senza previa pubblicazione di un bando di gara in violazione dei presupposti di cui alla citata normativa;
3- nullità del rapporto contrattuale per difetto di un valido contratto, non sussistendo tra le parti un contratto redatto in forma scritta recante protocollo dell'Ente, e tale non potendosi ritenere il documento titolato “Convenzione per l'affidamento del servizio” “Sistema Unico di Riscossione dei tributi comunali”
recante data 06.02.2006, poiché documento del tutto sconosciuto all'Ente;
4- nullità/annullabilità del rapporto contrattuale e della convenzione recante data 06.02.2006, per violazione dell'art. 12, comma I del R.D. n. 2440/1923, non avendo il contratto termine e durata certa;
5- nullità e/o annullabilità del rapporto contrattuale e della convenzione del 06.02.2006, per violazione dell'art. 14 del Regolamento dei contratti e dei servizi in economia, approvato con deliberazioni del
Consiglio Comunale di n. 19/1992 e n. 34/1999 per difetto, nella convenzione del 06.02.2006, CP_1
di numero di protocollo di repertorio e di registrazione e dell'autentica delle sottoscrizioni;
6- annullabilità del contratto per errore essenziale, per non essere stata recepita nella convenzione datata
06.02.2006, ove in ipotesi valida, la misura dell'aggio spettante in virtù della deliberazione della GC n.
174/2002;
7- inapplicabilità del d.lgs. 172/2002, non potendosi richiedere gli interessi moratori nell'ipotesi di contratto invalido;
8- insussistenza del credito per difetto di prova delle prestazioni in ragione delle quali era richiesto il pagamento, e ciò ove in ipotesi si fosse ravvisata la validità del contratto.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo, all'esito dell'accoglimento delle doglianze di nullità e/o annullabilità del rapporto contrattuale, condannarsi l'opposta alla restituzione della somma di euro 1.068.125,31, corrisposta nel periodo dal 07.03.2006 al 25.08.205.
Concludeva, quindi, chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo e accogliersi la spiegata riconvenzionale, con condanna al pagamento egli interessi e vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno della propria difesa deduceva: che, con la delibera della GC n. 62/2005, il CP_1
aveva affidato ad essa opposta il servizio disciplinato all'interno del “progetto/offerta
[...]
predisposto dalla stessa società relativo al “Sistema unico di riscossione tributi comunali” consistente
(in particolare, ma non solo): - supporto tecnico/operativo per la riscossione diretta dei tributi ICI,
TOSAP e TARSU;
- accertamento evasione tributi;
- adozione di un regolamento generale a tutela e
garanzia dei cittadini in relazione alle attività di riscossione dei tributi;
- emissione di estratti conto e bollettini dettagliati da inviare ai contribuenti;
- assistenza e supporto tecnico on line tra l'affidatario del
ser vizio e gli uffici comunali, nonché attività di relazioni con gli utenti presso la sede comunale;
-
assistenza legale nelle controversie tributarie;
- ogni ulteriore attività specificata nel predetto progetto.
L'attività oggetto di affidamento sarebbe stata remunerata, quanto all'accertamento dell'evasione dei
tributi oggetto di affidamento, attraverso l'attribuzione di un aggio percentuale sul riscosso nella misura
offerta dal soggetto affidatario, salva la facoltà dell'Ente di richiedere una riduzione del 10% di quello
applicato con delibera di G.C. n.174/2002 (aggio pari al 27%).”; che non vi era alcuna violazione dell'art. 191 del TUEL, atteso che la copertura finanziaria era garantita dalla previsione di un compenso percentuale da calcolarsi in ragione della effettiva riscossione dei tributi, giusta clausola di cui all'art. 2
del contratto del 06.05.2006 laddove testualmente era previsto che “ai fini della copertura finanziaria si
attesta che gli importi da corrispondere quale aggio alla ditta trovano copertura Parte_1
idonea nella riscossione dei tributi oggetto di affidamento (il contribuente, infatti, verrà remunerato
calcolando l'aggio dovuto in maniera percentuale sulle somme effettivamente riscosse dal CP_1
a seguito dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi), mediante imputazione su
[...]
apposito capitolo di bilancio” , previsione contrattuale coerente con la delibera GC n. 62/2005; che infondato era, altresì, il secondo motivo di opposizione, avendo esso Comune utilizzato la modalità della trattativa privata per la necessità di affrontare prontamente la gestione della riscossione dei tributi a seguito della cessazione della convenzione con la Sobarit, possedendo essa opposta tutte le competenze tecniche per lo svolgimento della medesima;
che, quanto al terzo motivo, tra le parti era intercorso un contratto perché redatto in forma scritta ad substantiam tale essendo la convenzione del 06.02.2006; che infondato era anche il quarto motivo di opposizione vertendosi in ipotesi di prestazione periodica e continuativa e sussistendo una clausola di recesso ad nutum in favore dell'amministrazione comunale;
che irrilevante era il quinto motivo di opposizione essendosi già data evidenza della sussistenza di un contratto redatto in forma scritta e non altrimenti rilevando, nel senso opposto, le prescrizioni del citato
Regolamento comunale;
che non vi era stata alcuna violazione delle prescrizioni di cui alla deliberazione
GC n. 62/2005, non avendo il mai richiesto la riduzione dell'aggio né tale eventuale Controparte_1
divergenza importando profili di invalidità del contratto;
che, in ogni caso, essa aveva dato prova dello svolgimento delle attività in ragione delle quali aveva emesso le fatture azionate, sussistendo certificazioni attestanti lo svolgimento del servizio rilasciate dal medesimo;
che infondata era altresì la CP_1
domanda riconvenzionale poiché subordinata all'accertamento di vizi di nullità e/o annullabilità del contratto nei fatti insussistenti.
Concludeva chiedendo rigettarsi l'opposizione e, conseguentemente, la domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna alle spese di lite.
Con provvedimento del 18.06.2017 veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio non necessitava di attività istruttoria, come da provvedimento del 29.07.2017.
Nel corso del giudizio parte opposta deduceva di aver appreso, tramite articolo di cronaca, del rinvenimento da parte della Guardia di Finanza del contratto intercorso tra le parti, dando atto della conseguente formulazione di istanza agli atti rivolta al comune al fine di esaminare lo stesso. Il
[...]
, non essendo nella disponibilità del documento, documentava di aver richiesto alla CP_1
competente autorità penale copia del detto documento, giusta raccomandata datata 28.02.2019.
All'udienza di trattazione scritta del 21.05.2020, le parti precisavano le conclusioni richiamandosi a quelle rassegnate in atti. Parte opposta insisteva, in via preliminare, sul differimento del giudizio ai fini dell'acquisizione del contratto rinvenuto dalla Guardia di Finanza.
La causa veniva definita con sentenza n.1398/2021 del 12/05/2021, con la quale il Tribunale di Lecce,
in composizione monocratica, In ragione della nullità del rapporto contrattuale stipulato tra le parti,
revocava il DI opposto;
condannava la al pagamento, a titolo di indebito, in Parte_1
favore del , dell'importo di euro 1.068.125,31 oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda al soddisfo;
condannava la al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del . Controparte_1
Il giudice di prime cure ha ritenuto invalido il rapporto contrattuale intercorso tra le parti poiché
assunto in violazione delle regole di evidenza pubblica (Cass. 11446/2017) e, in particolare, dell'art. 7, comma II, del d.lgs 157/1995 (norma ratione temporis applicabile), non essendo stata fornita la prova della sussistenza dei presupposti di legge prescritti per accedere alla stipula di un appalto pubblico di servizi a mezzo di trattativa privata.
Avverso la suddetta sentenza la in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, interponeva gravame, con atto di citazione ritualmente notificato, cui resisteva il
[...]
, in persona del sindaco p.t., chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in CP_1
diritto; il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 16/10/2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per “Errore di
giudizio, errata interpretazione ed applicazione di legge. Errore di giudizio ed istruttorio sui
presupposti e le condizioni di scelta del contraente e di stipula del contratto di esecuzione del servizio.
Errore di giudizio sulla valutazione delle prove offerte. Violazione del limite di giurisdizione del
Giudice Ordinario”, contestando che il Tribunale, nell'impugnata sentenza, abbia ritenuto meritevole di accoglimento l'opposizione proposta dal , in quanto “il rapporto contrattuale Controparte_1
intercorso tra le parti (dovesse) ritenersi invalido poiché assunto in violazione delle regole di
evidenza pubblica”, arrivando a sindacare l'esercizio del potere discrezionale autoritativo connesso con la scelta del proprio contraente e quindi presupposto alla stipula del contratto.
Evidenzia – in primis – come la valutazione in ordine all'esistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 7
comma 2, lett. b) del D.lgs. 157/95, attiene in via esclusiva all'Amministrazione appaltante la quale,
nel caso di specie, tanto in sede di atto deliberativo quanto in sede di stipula del contratto avesse chiaramente e motivatamente ravvisato l'esistenza delle condizioni legittimanti per procedere in siffatta maniera. Mantenendosi nei limiti della giurisdizione del G.O., l'appellante ha, comunque, censurato la sentenza de qua per avere il Tribunale ritenuto non assolto l'onere probatorio, da parte della p.a., circa la sussistenza, in capo alla attuale appellante, dei presupposti richiesti per la deroga alla scelta del contraente mediante procedura aperta di gara.
Evidenzia, come la ricorrenza dei requisiti de quibus fossero stati analiticamente riportati, sia nelle premesse della delibera n. 62/2005, sia in quelle del consequenziale contratto sottoscritto in esecuzione della stessa delibera.
2. Dette censure non sono degne di pregio.
È noto a questo ufficio il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “Quando
l'amministrazione conclude il contratto con un contraente scelto con il metodo della trattativa
privata, questo risultato sacrifica l'interesse che alla conclusione del contratto avrebbe potuto avere
un'altra parte: di tal che, se la determinazione di concludere il contratto con un contraente scelto
dall'amministrazione mediante trattativa privata è contraria a norma che avrebbe imposto il ricorso
ad un procedimento concorsuale, si è in presenza di un provvedimento illegittimo, e la controversia
originata dalla impugnativa di esso spetta al giudice amministrativo, se chi la deduce versa in una
posizione differenziata rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento”. (cfr., ex multis, Cass. SS.UU.
n.2638/2006 e Cass. SS.UU. n.11619/1998).
Al di fuori del richiamato perimetro di impugnazione, «rientrano nella giurisdizione del giudice
ordinario le controversie che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva alla
stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi
concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad
accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti
o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o
illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del
procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili
incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità di un previo annullamento da parte del giudice amministrativo (cfr. Cass. S.U. n. 20347/18; n. 23468/16; n.
5446/12; n. 27169/07)» (Cass. Civ., S.U., 12.12.2019, n. 32976).
Tanto premesso in punto di diritto, questo Collegio condivide le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure circa l'insussistenza dei presupposti eccezionali contemplati nell'art. 7, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 157/1995 per procedere all'affidamento, a trattativa privata e senza previa pubblicazione di un bando di gara, in favore di delle attività poste a base delle Parte_1
fatture oggetto del decreto ingiuntivo, con conseguente nullità della deliberazione della G.C. n.
62/2005 e di tutti gli atti ad essa connessi e ricollegabili, per la violazione delle norme inderogabili sulla procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente privato da parte delle pubbliche amministrazioni.
Ed invero rileva il Collegio come debba senz'atro ritenersi una motivazione di maniera quella contenuta nella delibera di affidamento dell'incarico de quo - in deroga ai principi generali in materia
- secondo cui “il progetto presentato appare sicuramente accettabile per la completezza delle sue
previsioni operative che risultano particolarmente utili nel delicato momento della conduzione ed
accompagnamento di questo Ente dalla riscossione dei tributi attraverso il Concessionario, al
sistema della riscossione diretta (art.52 del d. lgs. 446/97) nel quale momento occorre avere accanto
chi, conoscendo approfonditamente e con cura il contesto tributario in cui si muove il CP_1
grazie all'attività svolta sino ad oggi nello specifico settore, è maggiormente in grado di
[...]
permettere il delicato passaggio al nuovo sistema di riscossione il che peraltro individua le ragioni
di natura tecnica di cui all'art.7, comma 2, lettera b del d. lgs. 157/95 e trattandosi di servizi
complementari rispetto agli incarichi di accertamento tributari conferiti …”.
È evidente come la scelta del contraente sia apodittica e non discenda da alcuna valutazione comparativa condotta dalla p.a, all'esito della quale fosse emersa l'unicità delle sue competenze per l'appalto in oggetto.
3. Il rigetto della presente doglienza e la conferma in parte qua della impugnata sentenza consentono di ritenere assorbite le ulteriori doglianze, attinenti a rilevati vizi della convenzione in relazione alla sua durata e/o convenienza.
4. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante, in favore del appellato, alla rifusione delle spese del presente gravame, CP_1
liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., con atto ritualmente notificato, nei confronti Parte_1
del , in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza n. 1398/2021 del Tribunale Controparte_1
di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente gravame, in favore del CP_1
costituito, che liquida in complessivi euro 8.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa,
nella misura del 15%;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.13.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 10 febbraio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele