Articolo 5 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 gennaio 1991
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Versione
5 gennaio 1992
Art. 5. (Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti). 1. Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacita' tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino. ((2)) 2. Il permesso di ricerca e' accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche', a condizioni di reciprocita', a soggetti di altri Paesi.

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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 482 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1992, n. 1), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli art. 5, primo comma, nella parte in cui non prevedono che il permesso di ricerca e' accordato "d'intesa", nei sensi espressi in motivazione, con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1992
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