Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 20/5/2025- tenuta in trattazione scritta- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2835 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
, nella qualità di titolare della già cessata impresa Parte_1 individuale Diamond, rappresentata e difesa dall'avv. Pitoni Giulio, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, Centro Direzionale isola G/7
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cozzolino Controparte_1
(in sostituzione dei precedenti difensori avv. Visone e Incarnato) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ottaviano (NA) alla via Sepe Liguori n.58
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2/12/20, la ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.715/20, pubblicata il 9/6/20, del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, con cui era stata condannata al pagamento in favore di CP_1
di euro 22.397,66 per differenze retributive, di cui euro
[...] 1.951,60 a titolo di TFR, oltre accessori di legge.
L'appellante censurava la sentenza sostenendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della somma oggetto della statuizione di condanna.
Con le note di trattazione scritta del 6/11/24, il difensore di parte appellata dichiarava e documentava l'intervenuto fallimento della appellante (cfr la sentenza n. 62/2021 allegata in atti) e la Corte con ordinanza del 28 novembre 2024 interrompeva il giudizio.
Con istanza del 3 marzo 2025 l'appellata chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello stante la sua mancata riassunzione nei termini di legge.
La Corte, quindi, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., ha disposto la trattazione scritta della causa per l'udienza del 20.5.2025, comunicata alle parti.
La difesa dell'appellata ha depositato le note di trattazione scritta chiedendo l'estinzione del giudizio e la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che il presente giudizio, interrotto all'esito dell'udienza del 24/11/24 per il fallimento dell'appellante, ai sensi dell'art.300 c.p.c., non è stato riassunto nel termine di tre mesi dalla data del provvedimento di interruzione.
Ciò comporta l'estinzione del giudizio, in base a quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ai giudizi, come quello in esame, instaurati dal 4.07.2009, e che tale estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
La natura della decisione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Compensa le spese di lite.
Napoli 20/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente