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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Rossella Milone Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1795/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Milano, Foro Bonaparte n.68, presso lo studio dell'avv. Prof. Matteo Ambrosoli, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Elisabetta Colonnello;
appellante
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria n.50, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Ciappa, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: polizza fideiussoria pagina 1 di 8 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, in totale riforma della sentenza Trib. Milano n. 3852/2023 pubblicata in data 11 maggio 2023, così pronunciarsi: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10006/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 6 giugno 2022 o, comunque, condannare il al pagamento dell'importo di euro 263.725,73, oltre agli Parte_2
interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 19 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla richiesta – art. 11 condizioni di polizza) o, comunque, dal giorno della domanda monitoria, ai sensi dell'art. 1284,
comma 4, c.c., sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA e cpa, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie del caso, e così di decadenza,
in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile il proposto atto di appello, pronunciando ogni connessa e conseguente declaratoria e statuizione;
in ogni caso, respingere le infondate domande dell'appellante nei confronti del
[...]
del tutto carente di titolarità passiva del diritto controverso;
Controparte_1 dichiarare, occorrendo, l'inesistenza di qualsiasi ragione di credito di nei Parte_1
confronti di Controparte_1
Con il favore delle spese e dei compensi di causa, con attribuzione all'antistatario avv. Giovanni
Ciappa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3852/2023 pubblicata l'11.5.2023, così disponeva:
pagina 2 di 8 “1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto nr. 10006/22 reso da questo Tribunale in data
15.6.22 ad istanza di Parte_1
2. condanna l'opposta a rifondere all'opponente Parte_1 [...]
le spese di lite liquidate in € 12.000 per compensi ed € 634 per esborsi Controparte_1
oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa da distrarsi in favore dell'avv.
Giovanni Ciappa dichiaratosi anticipatario”.
2. Con la pronuncia impugnata, il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10006/2022 e con il quale aveva ingiunto, al Parte_1 [...]
(oltre che ad titolare dell'impresa IA IS), Controparte_1 Controparte_2
il pagamento di euro 263.752,73, oltre interessi e spese.
L'allora ingiungente dichiarava di essersi surrogata nella posizione del creditore e Parte_3 di voler ottenere il pagamento di quanto già corrisposto, in favore di quest'ultimo, quale beneficiario di polizza fideiussoria rilasciata il 5.9.2017 ed in conseguenza dell'inadempimento al contratto di appalto pubblico aggiudicato a IA IS e di cui
[...] era stata “impresa ausiliaria”. Controparte_1
3. Il Tribunale di Milano, accogliendo l'opposizione, evidenziava che la polizza fideiussoria fosse stata sottoscritta dalla sola aggiudicataria IA IS, tale che l'azione di regresso poteva essere esercitata solo nei confronti di quest'ultima; inoltre, che la “responsabilità solidale” assunta dall'impresa ausiliaria dovesse ritenersi circoscritta Controparte_1
alle sole obbligazioni gravanti in capo al medesimo e, in particolare, alla sola messa a disposizione delle risorse tecniche necessarie all'impresa avvalente, come da contratto di avvalimento concluso fra tali parti in data 27.01.2016.
4. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 3852/2023, per i seguenti Parte_1
motivi:
I^ motivo: “Violazione art. 49 d.lgs. 163/2006; violazione art. 1292 c.c.”;
II^ motivo: “Violazione dell'art. 1218 c.c.; violazione dell'art. 2697 c.c.”.
5. si è costituito nel giudizio di appello e ha concluso Controparte_1
per la conferma della statuizione impugnata.
pagina 3 di 8 6. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 15.11.2023, la causa veniva avviata all'udienza del 5.2.2025 per la rimessione in decisione, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo Parte_1 grado per violazione dell'art. 49 d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis al caso in decisione e, in particolare, della previsione di cui al comma 4°, in base alla quale “il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto”.
Lamenta parte appellante che il Giudice di primo grado, errando, non abbia accertato che – in conseguenza della responsabilità solidale ex lege dell'impresa avvalente (IA IS) e dell'impresa ausiliaria - la medesima Compagnia di Controparte_1
Assicurazione, avendo corrisposto l'indennizzo alla stazione appaltante, abbia diritto a rivalersi anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, quale è l'odierna appellata.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, con il quale si prospetta la violazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 2697 c.c., non avendo il
[...] dato prova della sua estraneità all'inadempimento dell'impresa avvalente Controparte_1
IA IS.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato, sotto entrambi i profili, per le principali ragioni che si vanno ad esporre.
I.A. Si premette, in punto di fatto, che sia pacifico che IA IS sia stata aggiudicataria dell'appalto pubblico indetto dalla stazione appaltante ed avente ad oggetto i lavori Parte_3
di adeguamento della rete fognaria e del depuratore a servizio dei Comuni del Lago di Bolsena.
Onde partecipare alla gara, la concorrente IA IS concludeva con
[...] un “contratto di avvalimento”, mediante scrittura privata del 27.01.2016. Controparte_1
pagina 4 di 8 In base all'art. 3), il , in qualità di “impresa ausiliaria”, assumeva l'obbligo di mettere a CP_1 disposizione dell'impresa avvalente, per tutta la durata dell'appalto, quanto alle “risorse professionali”, il “know how tecnologico e commerciale”, individuato nella persona del Direttore tecnico Arch. ; “quanto alle attrezzature e mezzi”, i macchinari che, nel dettaglio, CP_3
venivano individuati.
IA IS si aggiudicava l'appalto e, così come richiesto dalla stazione appaltante, otteneva il rilascio, in favore di quest'ultima, di polizza fideiussoria a prima richiesta in data 5.9.2017, da Part parte di - (cfr. doc. n. 1 . Parte_1
Così come risulta dal documento indicato, la somma massima garantita era pari ad euro
349.200,00.
Inoltre, all'art.5) – titolato “Surrogazione” – era così previsto:
“Il Garante, nei limiti delle somme pagate è surrogato alla stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”.
Nelle “Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante e il Contraente”, all'art. 11) – titolato
“Regresso” – era, altresì, previsto quanto segue:
“Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il
recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c. Gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta”.
E' incontestato che abbia escusso detta polizza fideiussoria a prima richiesta e che Parte_3
abbia provveduto al pagamento di euro 263.752,73, agendo Parte_1
successivamente, in sede monitoria, nei confronti delle imprese indicate e ingiungendo il pagamento di pari importo, oltre interessi e spese di procedura.
Fatta tale premessa, questa Corte osserva che – in base alle disposizioni negoziali sopra Pt_4 trascritte e predisposte dalla stessa Compagnia di Assicurazione, in quanto “condizioni generali” di polizza – dopo avere provveduto al pagamento, avesse diritto di regresso Parte_1
nei (soli) confronti del Contraente, essendo così ivi espressamente previsto.
pagina 5 di 8 L'unico Contraente era IA IS, cioè l'impresa che aveva concorso e, poi, si era resa aggiudicataria dell'appalto.
La polizza fideiussoria non veniva sottoscritta dall'impresa ausiliaria
[...]
la quale è, pertanto, “soggetto terzo” rispetto al dedotto rapporto Controparte_1 assicurativo tra il “Garante” ( e il “Contraente” ( Parte_1 Controparte_4
.
[...]
Le previsioni negoziali già indicate circoscrivono, pertanto, il diritto di surroga e di regresso del
“Garante” nei soli confronti del Contraente indicato.1
Di conseguenza, venendo in rilievo – nel caso in decisione – detto rapporto privatistico, non può non tenersi conto di tali previsioni contrattuali, aventi chiaro e preciso contenuto e non suscettibili di una diversa interpretazione che non tenga conto del suo tenore letterale e, dal punto di vista soggettivo, dell'esatta individuazione del Contraente (ossia del soggetto garantito), l'unico ad essere parte del rapporto assicurativo.
I.C. L'appellante – nel proporre le doglianze in esame - non appare tenere conto della disciplina contrattuale sopra indicata e, peraltro, già evidenziata dal Tribunale di Milano nella misura in cui ha ritenuto l'impresa ausiliaria “terza rispetto alla polizza in atti” – polizza che, si ribadisce, è il solo titolo in virtù del quale ha agito in regresso nei confronti del soggetto Parte_1
garantito.
Al contrario, parte appellante fonda le proprie doglianze invocando la disciplina legale – di cui all'art. 49 d.lgs. 163/2006 cit. – e, dunque, la “responsabilità solidale” dell'impresa avvalente e dell'impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante (art. 49, comma 4, d.lgs. cit.) - omettendo di valutare la disciplina pattizia (dalla stessa predisposta) e i limiti negoziali all'azione regresso, come già in precedenza indicati.
pagina 6 di 8 I.D. In ogni caso, pur ritenendo determinante ai fini della decisione quanto in precedenza evidenziato, questa Corte osserva che – correttamente – il Giudice di primo grado abbia anche osservato che, nel caso di specie, l'unico impegno assunto dall'impresa ausiliaria fosse circoscritto alla messa a disposizione delle risorse necessarie per l'esecuzione dell'appalto (i.e. il direttore dei lavori e i mezzi meccanici, così come indicati nel citato contratto di avvalimento).
Di conseguenza, appare ragionevole affermare, così come già in primo grado, che il riferimento – nel contratto di avvalimento – alla “responsabilità solidale” dell'impresa ausiliaria “in relazione alle prestazioni oggetto del contratto” dovesse intendersi limitata all'impegno assunto, entro tali limiti, da parte di quest'ultima.
Anche la dichiarazione rilasciata, dalla stessa impresa ausiliaria, alla “stazione appaltante”, così come richiesta dall'allora vigente art. 49, comma 2, d.lgs. cit. (dichiarazione con la quale la medesima impresa “si obbliga[va] verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”) – ribadiva il circoscritto impegno della stessa, in termini di c.d. avvalimento operativo.
In ragione di ciò, l'appalto pubblico era stato aggiudicato alla sola concorrente IA IS e solo quest'ultima, con autonomia organizzativa ed esecutiva e senza alcun coinvolgimento operativo diretto dell'impresa ausiliaria, si era impegna alla sua corretta esecuzione;
ferme restando le più opportune verifiche, da parte della stazione appaltante, in relazione all'effettivo possesso delle risorse e dei requisiti, in capo all'impresa ausiliaria, nonché al loro effettivo impiego in fase di esecuzione dell'appalto.
Peraltro, sotto tale ultimo profilo, non risulta allegato alcun specifico inadempimento dell'impresa ausiliaria, così che – anche per tale ragione – la stessa non può ritenersi destinataria dell'azione di regresso proposta dalla Compagnia di Assicurazione.
II. Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
– in favore del procuratore di parte appellata, avv. Giovanni Ciappa, che si è dichiarato antistatario
- in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022 e applicati i parametri medi, in ragione del pagina 7 di 8 valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa
(che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa o contraria domanda e eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3852/2023 pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Milano in data 11.5.2023;
- condanna alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di Parte_1
avv. Giovanni Ciappa, delle ulteriori spese Controparte_1
del grado che liquida in euro 18.511,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Né, si osserva per inciso, avrebbe dovuto sottoscrivere detta polizza anche l'impresa ausiliaria, quale questione, da un lato, mai evidenziata da parte appellante e, dall'altro, esclusa – in linea di principio - dalla stessa giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5052 del 2 dicembre 2016), in quanto il “… contratto di appalto è comunque eseguito dall'impresa avvalente, a nome della quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori» e “in quanto è «lo stesso legislatore (che) individua nell'impresa avvalente
l'unico soggetto titolare del contratto di appalto».
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Rossella Milone Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1795/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Milano, Foro Bonaparte n.68, presso lo studio dell'avv. Prof. Matteo Ambrosoli, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Elisabetta Colonnello;
appellante
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria n.50, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Ciappa, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: polizza fideiussoria pagina 1 di 8 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, in totale riforma della sentenza Trib. Milano n. 3852/2023 pubblicata in data 11 maggio 2023, così pronunciarsi: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10006/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 6 giugno 2022 o, comunque, condannare il al pagamento dell'importo di euro 263.725,73, oltre agli Parte_2
interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 19 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla richiesta – art. 11 condizioni di polizza) o, comunque, dal giorno della domanda monitoria, ai sensi dell'art. 1284,
comma 4, c.c., sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA e cpa, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie del caso, e così di decadenza,
in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile il proposto atto di appello, pronunciando ogni connessa e conseguente declaratoria e statuizione;
in ogni caso, respingere le infondate domande dell'appellante nei confronti del
[...]
del tutto carente di titolarità passiva del diritto controverso;
Controparte_1 dichiarare, occorrendo, l'inesistenza di qualsiasi ragione di credito di nei Parte_1
confronti di Controparte_1
Con il favore delle spese e dei compensi di causa, con attribuzione all'antistatario avv. Giovanni
Ciappa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3852/2023 pubblicata l'11.5.2023, così disponeva:
pagina 2 di 8 “1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto nr. 10006/22 reso da questo Tribunale in data
15.6.22 ad istanza di Parte_1
2. condanna l'opposta a rifondere all'opponente Parte_1 [...]
le spese di lite liquidate in € 12.000 per compensi ed € 634 per esborsi Controparte_1
oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa da distrarsi in favore dell'avv.
Giovanni Ciappa dichiaratosi anticipatario”.
2. Con la pronuncia impugnata, il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10006/2022 e con il quale aveva ingiunto, al Parte_1 [...]
(oltre che ad titolare dell'impresa IA IS), Controparte_1 Controparte_2
il pagamento di euro 263.752,73, oltre interessi e spese.
L'allora ingiungente dichiarava di essersi surrogata nella posizione del creditore e Parte_3 di voler ottenere il pagamento di quanto già corrisposto, in favore di quest'ultimo, quale beneficiario di polizza fideiussoria rilasciata il 5.9.2017 ed in conseguenza dell'inadempimento al contratto di appalto pubblico aggiudicato a IA IS e di cui
[...] era stata “impresa ausiliaria”. Controparte_1
3. Il Tribunale di Milano, accogliendo l'opposizione, evidenziava che la polizza fideiussoria fosse stata sottoscritta dalla sola aggiudicataria IA IS, tale che l'azione di regresso poteva essere esercitata solo nei confronti di quest'ultima; inoltre, che la “responsabilità solidale” assunta dall'impresa ausiliaria dovesse ritenersi circoscritta Controparte_1
alle sole obbligazioni gravanti in capo al medesimo e, in particolare, alla sola messa a disposizione delle risorse tecniche necessarie all'impresa avvalente, come da contratto di avvalimento concluso fra tali parti in data 27.01.2016.
4. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 3852/2023, per i seguenti Parte_1
motivi:
I^ motivo: “Violazione art. 49 d.lgs. 163/2006; violazione art. 1292 c.c.”;
II^ motivo: “Violazione dell'art. 1218 c.c.; violazione dell'art. 2697 c.c.”.
5. si è costituito nel giudizio di appello e ha concluso Controparte_1
per la conferma della statuizione impugnata.
pagina 3 di 8 6. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 15.11.2023, la causa veniva avviata all'udienza del 5.2.2025 per la rimessione in decisione, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo Parte_1 grado per violazione dell'art. 49 d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis al caso in decisione e, in particolare, della previsione di cui al comma 4°, in base alla quale “il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto”.
Lamenta parte appellante che il Giudice di primo grado, errando, non abbia accertato che – in conseguenza della responsabilità solidale ex lege dell'impresa avvalente (IA IS) e dell'impresa ausiliaria - la medesima Compagnia di Controparte_1
Assicurazione, avendo corrisposto l'indennizzo alla stazione appaltante, abbia diritto a rivalersi anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, quale è l'odierna appellata.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, con il quale si prospetta la violazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 2697 c.c., non avendo il
[...] dato prova della sua estraneità all'inadempimento dell'impresa avvalente Controparte_1
IA IS.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato, sotto entrambi i profili, per le principali ragioni che si vanno ad esporre.
I.A. Si premette, in punto di fatto, che sia pacifico che IA IS sia stata aggiudicataria dell'appalto pubblico indetto dalla stazione appaltante ed avente ad oggetto i lavori Parte_3
di adeguamento della rete fognaria e del depuratore a servizio dei Comuni del Lago di Bolsena.
Onde partecipare alla gara, la concorrente IA IS concludeva con
[...] un “contratto di avvalimento”, mediante scrittura privata del 27.01.2016. Controparte_1
pagina 4 di 8 In base all'art. 3), il , in qualità di “impresa ausiliaria”, assumeva l'obbligo di mettere a CP_1 disposizione dell'impresa avvalente, per tutta la durata dell'appalto, quanto alle “risorse professionali”, il “know how tecnologico e commerciale”, individuato nella persona del Direttore tecnico Arch. ; “quanto alle attrezzature e mezzi”, i macchinari che, nel dettaglio, CP_3
venivano individuati.
IA IS si aggiudicava l'appalto e, così come richiesto dalla stazione appaltante, otteneva il rilascio, in favore di quest'ultima, di polizza fideiussoria a prima richiesta in data 5.9.2017, da Part parte di - (cfr. doc. n. 1 . Parte_1
Così come risulta dal documento indicato, la somma massima garantita era pari ad euro
349.200,00.
Inoltre, all'art.5) – titolato “Surrogazione” – era così previsto:
“Il Garante, nei limiti delle somme pagate è surrogato alla stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”.
Nelle “Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante e il Contraente”, all'art. 11) – titolato
“Regresso” – era, altresì, previsto quanto segue:
“Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il
recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c. Gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta”.
E' incontestato che abbia escusso detta polizza fideiussoria a prima richiesta e che Parte_3
abbia provveduto al pagamento di euro 263.752,73, agendo Parte_1
successivamente, in sede monitoria, nei confronti delle imprese indicate e ingiungendo il pagamento di pari importo, oltre interessi e spese di procedura.
Fatta tale premessa, questa Corte osserva che – in base alle disposizioni negoziali sopra Pt_4 trascritte e predisposte dalla stessa Compagnia di Assicurazione, in quanto “condizioni generali” di polizza – dopo avere provveduto al pagamento, avesse diritto di regresso Parte_1
nei (soli) confronti del Contraente, essendo così ivi espressamente previsto.
pagina 5 di 8 L'unico Contraente era IA IS, cioè l'impresa che aveva concorso e, poi, si era resa aggiudicataria dell'appalto.
La polizza fideiussoria non veniva sottoscritta dall'impresa ausiliaria
[...]
la quale è, pertanto, “soggetto terzo” rispetto al dedotto rapporto Controparte_1 assicurativo tra il “Garante” ( e il “Contraente” ( Parte_1 Controparte_4
.
[...]
Le previsioni negoziali già indicate circoscrivono, pertanto, il diritto di surroga e di regresso del
“Garante” nei soli confronti del Contraente indicato.1
Di conseguenza, venendo in rilievo – nel caso in decisione – detto rapporto privatistico, non può non tenersi conto di tali previsioni contrattuali, aventi chiaro e preciso contenuto e non suscettibili di una diversa interpretazione che non tenga conto del suo tenore letterale e, dal punto di vista soggettivo, dell'esatta individuazione del Contraente (ossia del soggetto garantito), l'unico ad essere parte del rapporto assicurativo.
I.C. L'appellante – nel proporre le doglianze in esame - non appare tenere conto della disciplina contrattuale sopra indicata e, peraltro, già evidenziata dal Tribunale di Milano nella misura in cui ha ritenuto l'impresa ausiliaria “terza rispetto alla polizza in atti” – polizza che, si ribadisce, è il solo titolo in virtù del quale ha agito in regresso nei confronti del soggetto Parte_1
garantito.
Al contrario, parte appellante fonda le proprie doglianze invocando la disciplina legale – di cui all'art. 49 d.lgs. 163/2006 cit. – e, dunque, la “responsabilità solidale” dell'impresa avvalente e dell'impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante (art. 49, comma 4, d.lgs. cit.) - omettendo di valutare la disciplina pattizia (dalla stessa predisposta) e i limiti negoziali all'azione regresso, come già in precedenza indicati.
pagina 6 di 8 I.D. In ogni caso, pur ritenendo determinante ai fini della decisione quanto in precedenza evidenziato, questa Corte osserva che – correttamente – il Giudice di primo grado abbia anche osservato che, nel caso di specie, l'unico impegno assunto dall'impresa ausiliaria fosse circoscritto alla messa a disposizione delle risorse necessarie per l'esecuzione dell'appalto (i.e. il direttore dei lavori e i mezzi meccanici, così come indicati nel citato contratto di avvalimento).
Di conseguenza, appare ragionevole affermare, così come già in primo grado, che il riferimento – nel contratto di avvalimento – alla “responsabilità solidale” dell'impresa ausiliaria “in relazione alle prestazioni oggetto del contratto” dovesse intendersi limitata all'impegno assunto, entro tali limiti, da parte di quest'ultima.
Anche la dichiarazione rilasciata, dalla stessa impresa ausiliaria, alla “stazione appaltante”, così come richiesta dall'allora vigente art. 49, comma 2, d.lgs. cit. (dichiarazione con la quale la medesima impresa “si obbliga[va] verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”) – ribadiva il circoscritto impegno della stessa, in termini di c.d. avvalimento operativo.
In ragione di ciò, l'appalto pubblico era stato aggiudicato alla sola concorrente IA IS e solo quest'ultima, con autonomia organizzativa ed esecutiva e senza alcun coinvolgimento operativo diretto dell'impresa ausiliaria, si era impegna alla sua corretta esecuzione;
ferme restando le più opportune verifiche, da parte della stazione appaltante, in relazione all'effettivo possesso delle risorse e dei requisiti, in capo all'impresa ausiliaria, nonché al loro effettivo impiego in fase di esecuzione dell'appalto.
Peraltro, sotto tale ultimo profilo, non risulta allegato alcun specifico inadempimento dell'impresa ausiliaria, così che – anche per tale ragione – la stessa non può ritenersi destinataria dell'azione di regresso proposta dalla Compagnia di Assicurazione.
II. Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
– in favore del procuratore di parte appellata, avv. Giovanni Ciappa, che si è dichiarato antistatario
- in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022 e applicati i parametri medi, in ragione del pagina 7 di 8 valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa
(che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa o contraria domanda e eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3852/2023 pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Milano in data 11.5.2023;
- condanna alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di Parte_1
avv. Giovanni Ciappa, delle ulteriori spese Controparte_1
del grado che liquida in euro 18.511,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Né, si osserva per inciso, avrebbe dovuto sottoscrivere detta polizza anche l'impresa ausiliaria, quale questione, da un lato, mai evidenziata da parte appellante e, dall'altro, esclusa – in linea di principio - dalla stessa giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5052 del 2 dicembre 2016), in quanto il “… contratto di appalto è comunque eseguito dall'impresa avvalente, a nome della quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori» e “in quanto è «lo stesso legislatore (che) individua nell'impresa avvalente
l'unico soggetto titolare del contratto di appalto».