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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2457 dell'anno 2019 R.G.A.C., vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catanzaro, Corso Mazzini n. 164, presso lo Studio dell'Avv. Francesco
Di TO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 dalla procuratrice speciale (C.F. , difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
EN IN (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Corso C.F._2
Mazzini n. 74, presso lo Studio dell'Avv. Simona Porcaro, giusta procura speciale in atti opposta nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., e, per essa, Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ), in qualità di mandataria, rappresentata e difesa dagli Controparte_4 P.IVA_4
Avv.ti Luca Polverino (C.F. ) e Luigi Coluccino (C.F. ) C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori;
intervenuta nonché
pagina 1 di 11 (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti EN IN (C.F. ), C.F._2
RO CO (C.F. ) e LE FI (C.F. C.F._5
), ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della C.F._6 [...]
sita in Benevento, via Pacevecchia n. 14 B/C, giusta procura alle liti in atti Controparte_5
Intervenuta
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate per l'odierna udienza.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 14.9.2019, iscritto a ruolo l'8.5.2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2019 pronunciato dal Tribunale di
Catanzaro in data 6.3.2019 anche nei confronti del coobbligato per il complessivo Persona_1 importo di € 24.171,36, oltre interessi maturati ed accessori, richiesto ed ottenuto dalla originaria opposta in ragione del mancato pagamento delle obbligazioni nascenti dal contratto Controparte_1 di finanziamento n. 11236151 stipulato con OS TO S.p.A., essendo l'opposta divenuta titolare di tale credito in ragione di diverse cessioni.
Con l'atto di opposizione, la debitrice preliminarmente eccepiva l'improcedibilità per omessa attivazione del procedimento di mediazione;
nel merito, invece, eccepiva la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, l'inefficacia delle cessioni del credito intervenute per mancata comunicazione al debitore ceduto, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 (cd. legge antitrust), la vessatorietà delle clausole ex art. 33 Cod. cons. aventi ad oggetto i costi del finanziamento, la misura degli interessi di mora e delle penali.
Riteneva, poi, non dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 concessi con il decreto ingiuntivo opposto e, infine, contestava che la non dovutezza della somma per assenza di prova.
Per tali ragioni, formulava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda avanzata per l'omessa attivazione del procedimento di mediazione;
in ogni caso revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni di cui sopra e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'opponente per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione”.
Con comparsa di costituzione depositata il 9.9.2019, la chiedeva il rigetto dell'avversa Controparte_1 opposizione eccependo, preliminarmente, la genericità dei motivi di opposizione, con conseguente nullità della citazione e l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo di pagina 2 di 11 mediazione obbligatorio;
nel merito, chiedeva di rigettare contestando la genericità e l'assenza di pertinenza delle doglianze sollevate dall'opponente concludendo “In via cautelare e preliminare: -
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione, per le causali in atti, non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
In via preliminare: - Dichiarare nulla, generica e inammissibile la proposta opposizione per violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. stante la omessa e insufficiente indicazione delle ragioni dell'opposizione; In via pregiudiziale: - Dichiarare improcedibile la spiegata opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, onere di parte opponente;
In via principale e nel merito: -
Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
n. 270/2019 del Tribunale di Catanzaro;
In via subordinata e nel merito: a) Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 24.171,36 di cui € 18.436,55 a titolo di capitale ed € 5.734,81 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
b) Per
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 24.171,36 di cui € 18.436,55 a titolo di capitale ed € 5.734,81 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al
13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
c) Condannare l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; c) Condannare
l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 17.9.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, con termine all'opponente per introdurre il procedimento di mediazione.
Con comparsa del 18.6.2021, si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c., in luogo della e CP_6 con nuovo difensore previa revoca di quello precedente, la ritenuta cessionaria Controparte_3 dell'opposta; con memoria del 23.6.2021, quest'ultima depositava accordo intercorso tra le parti, con il quale l'opponente si impegnava a corrispondere la somma di euro 14.000– sorte capitale dovuta per il credito oggetto di giudizio – pur senza attribuire valore novativo all'accordo medesimo, pagina 3 di 11 evidenziando che la era comunque già decaduta dal beneficio del termine per essersi resa Pt_1 ulteriormente inadempiente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza del 17.5.2022.
In data 10.12.2024, la spiegava intervento ex art. 111 cod. proc. civ. Controparte_2 asserendo di essere ulteriore cessionaria del diritto controverso, facendo proprie le conclusioni formulate dalla cedente chiedendone l'accoglimento.
Assegnato il giudizio a questo giudice, lo stesso veniva rinviato all'udienza odierna ex art. 281 sexies cod. proc. civ., sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ., e definito mediante deposito del presente provvedimento.
***
Preliminarmente, occorre rilevare che, malgrado l'accordo intervenuto tra le parti, dal tenore del medesimo può agevolmente comprendersi che le stesse abbiano inteso stipulare una transazione non novativa nonostante l'oggettivo riferimento ad una somma diversa e inferiore a quella richiesta in questa sede.
A tal proposito, si evidenzia che l'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 6821 del
07/03/2023).
Invero, con l'accordo prodotto in giudizio il 23.6.2021, in conformità proprio a quanto previsto dall'art. 1976 cod. civ., hanno stabilito che “la potrà agire immediatamente per CP_1
l'intero dovuto, di cui al decreto ingiuntivo in ipotesi di inadempimento o ritardo nell'adempimento si massimo due rate, anche non consecutive, alle scadenze convenute, non avendo il presente accordo carattere novativo. Con l'esatto pagamento di quanto pattuito la rinuncerà a qualsiasi CP_1 diritto e/o pretesa relativi al decreto ingiuntivo n. 270/2019”; appare dunque evidente che l'esecuzione integrale degli obblighi di cui all'accordo avrebbe determinato l'effetto novativo che, invece, non si è verificato in ragione del sopravvenuto inadempimento della opponente.
Circostanza, come evidenziato, che non si è verificata, avendo l'opposta società allegato la decadenza dal beneficio del termine per mancato pagamento delle rate convenzionate da parte della non Pt_1
pagina 4 di 11 avendo in effetti quest'ultima nemmeno dedotto – nel corso dell'intero giudizio – se e quante rate avrebbe corrisposto.
Ciò posto, potendosi procedere alla valutazione del merito dell'opposizione – stante l'inidoneità del citato accordo a rendere cessata la materia del contendere – occorre esaminare la richiesta di estromissione formulata dalla nei confronti della e dalla Controparte_3 Controparte_1 CP_7 nei confronti della entrambe cessionarie – seppur in via successiva – del diritto Controparte_3 controverso.
Sul punto, si rileva che è noto che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass., sez. 3, 23 ottobre 2014, n.
22503; Cass., sez.un., 3 novembre 2011, n. 22727, circa l'efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell'originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare;
Cass., sez. 3, 22 marzo 2007, n. 6945; Cass., sez. 1, 13 luglio 2007, n. 15674; Cass., sez.
1, 12 marzo 1999, n. 2200).
4. Va anche evidenziato che, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma cod. proc. civ. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con
l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418). Ciò implica che, in caso di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella sussistenza dei presupposti sopra indicati (espressa pagina 5 di 11 domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto;
adesione del cedente;
assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto) il giudice ha la facoltà («può») di pronunciare la condanna del convenuto all'adempimento diretto in favore del cessionario. … Tuttavia, non vi è un obbligo in tal senso da parte del giudice (ma solo una facoltà), proprio per la previsione di cui all'art.
111, terzo comma, c.p.c., per il quale la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” (così in motivazione, Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 10442 del 2023).
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che entrambe le cessionarie succedutesi nel corso del giudizio hanno aderito integralmente alla domanda e alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta della cedente senza ampiare il thema decidendum. Controparte_1
L'adesione delle cedenti, inoltre, si può evincere chiaramente dalle revoche al mandato difensivo nei confronti dei difensori inizialmente nominati – anche liquidati nelle loro spettanze – e la nomina di successivi di avvocati mediante conferimento di procura alle liti.
Quanto alla contestazione della titolarità attiva in capo ai cessionari, si rammenta che quest'ultima, in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. (Cassazione civile, Sez.
Un. n. 2951 del 16 febbraio 2016).
Nel caso in esame, si evidenzia che la parte opponente non ha mai contestato – in seguito della sua costituzione – la titolarità attiva della cessionaria ma esclusivamente Controparte_2 quella della . CP_3
Nondimeno, nessuna delle suddette cessioni risulta dimostrata in giudizio.
Va rammentato che, ai fini della prova della cessione in blocco e della sua opponibilità erga omnes
(così rendendo inutile la notificazione ai debitori), occorre la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese rendono la cessione.
La società , nel costituirsi in giudizio, ha prodotto esclusivamente l'estratto della Gazzetta CP_3
Ufficiale del 29.5.2021 (n. 63, anno 162) ove si evince la cessione, nonché il contratto di cessione stipulato con la (all. 3) da cui emerge la cessione del rapporto n. 324239516 (peraltro CP_8 per un valore diverso da quello ingiunto) già ceduto alla (cfr. pag. 59 della cessione) CP_8 dalla IFIS Banca.
Difetta, tuttavia, l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
Parimenti, tale prova – pur in assenza di contestazioni, ma potendo essere rilevata d'ufficio – non è stata raggiunta anche in relazione alla cessione intervenuta tra la e la CP_3 CP_2
pagina 6 di 11 & valga, a tal proposito, l'assenza di documentazione idonea alla dimostrazione CP_2 della cessione, non essendo intellegibile né l'accordo (esclusivamente in lingua inglese), il credito ceduto e la pubblicazione in Gazzetta, mancando peraltro la comunicazione al ceduto.
Alla luce di tali incertezze, pertanto, mancando la prova effettiva delle cessioni, va esclusa la titolarità attiva in capo ad entrambe le intervenute, non potendo tale mancanza essere sopperita dalla loro mera costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. e dalla nomina di nuovi difensori;
a tale ultimo proposito, infatti, in assenza di estromissione (possibile solo con il consenso delle parti), l'opposta e le intervenute mantengono la loro qualità di autonome parti processuali, a nulla valendo la revoca del mandato difensivo (per il quale vale il principio di ultrattività ex art. 85 cod. proc. civ.) nel loro avvicendarsi in giudizio, stante la diversità soggettiva delle stesse e la mancanza di dimostrata successione nel diritto controverso.
Ciò chiarito, venendo alla disamina dell'opposizione spiegata da la stessa deve Parte_1 essere respinta poiché del tutto infondata.
Deve preliminarmente rammentarsi che attraverso l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. si attua la trasformazione del procedimento sommario (cd. monitorio) in un processo ordinario a cognizione piena, avente ad oggetto la completa verifica dell'esistenza e della validità della situazione sostanziale dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo;
oggetto dell'eventuale giudizio, pertanto, non è la valutazione della legittimità e della validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria, con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Le peculiarità dello strumento processuale in esame si caratterizza, in via precipua, per la cd. inversione della iniziativa processuale – svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte questa tutela sia dovuta – e per una consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo, avente natura esclusivamente formale, non incidente sulla posizione sostanziale delle parti, che non varia rispetto ad un ordinario processo di cognizione per ciò che concerne l'oggetto del processo (richiesta di tutela e allegazione dei fatti;
onere della prova;
domande riconvenzionali).
Restando, quindi, invariata la posizione sostanziale delle parti, graverà sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre al debitore opponente incomberà la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, donde il permanere dei rispettivi incombenti secondo quanto previsto dall'art. 2697, comma 1 e 2 cod. civ.; pertanto, l'onere della prova si distribuisce non secondo la pagina 7 di 11 posizione processuale delle parti (attore e convenuto), ma in ragione della posizione sostanziale (chi fa valere in giudizio un diritto e chi ne contesta l'esistenza).
Da tanto deriva che, in ragione della causa petendi, il creditore che agisce per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
contrariamente, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001 e, conf., da ultimo,
Cass., n. 23479/2024).
Ebbene, parte opposta ha dimostrato, già in sede monitoria, la sussistenza del rapporto contrattuale, il credito maturato nel corso dello stesso, oltre che l'avvenuta comunicazione della cessione dalla OS, alla Rubidio, alla Banca IFIS e a ad entrambi gli ingiunti e CP_1 Parte_1 Per_1
(cfr. allegati al fascicolo monitorio)
[...]
Dalla documentazione acclusa al fascicolo di parte opposta in fase sommaria si evince, infatti: la copia del contratto di finanziamento n. 11236151 concluso da in qualità di Parte_1 coobbligata, con la OS TO S.p.A.; l'avviso in Gazzetta Ufficiale del 28.12.2023, con cui si dà atto dell'intervenuta cessione tra OS TO S.p.A. e copia del contratto di Controparte_9 cessione dei crediti da a l'avviso in Gazzetta Ufficiale del Controparte_9 Controparte_10
5.12.2015, con cui si dà atto dell'intervenuta cessione tra e la Controparte_9 Controparte_10 raccomandata A/R del 4.1.2016, recante notifica cessione e intimazione di pagamento con relativa cartolina di ricevimento;
copia del contratto di cessione dei crediti da a Controparte_10 CP_1
con annesso stralcio dei debitori ceduti, debitamente omissato;
l'avviso in Gazzetta Ufficiale del
[...]
22.12.2016, con cui si dà atto dell'intervenuta cessione tra e la Controparte_10 Controparte_1 raccomandata A/R del 10.3.2017, recante notifica cessione e intimazione di pagamento con relativa cartolina di ricevimento;
gli estratti conto certificati e la lista completa dei movimenti afferenti al contratto ceduto redatti da OS TO S.p.A., e Controparte_9 Controparte_10
La suddetta documentazione smentisce le doglianze dell'opponente nella parte in cui asserisce, genericamente, che la somma richiesta è sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
Pertanto, deve essere respinta l'eccezione sollevata dall'opponente, di genericità del credito opposto, che al contrario è provato, sia nella sua esistenza che nel suo ammontare, dalla documentazione versata in atti nel fascicolo monitorio, laddove emerge come l'insoluto ammonti ad € 24.171,36.
Risulta assolutamente generica anche l'eccezione relativa alla sottoscrizione del contratto (così in citazione: “Si eccepisce, quindi, la sottoscrizione del contratto di finanziamento esibito in copia da controparte”), non avendo l'opponente formalmente negato di essere l'autrice delle sottoscrizioni. pagina 8 di 11 Parimenti inconferente risulta la censura avente ad oggetto la mancata notifica della cessione del credito, atteso che vi sono in atti le raccomandate A/R del 1.3.2017 e del 4.1.2016, recanti le notifiche delle cessioni e le intimazioni di pagamento, nonché le relative cartoline di ricevimento (cfr. all. 9 del fascicolo di parte opposta).
Pertanto, anche tale eccezione deve essere respinta.
Infondata, oltre che generica, è l'eccezione di prescrizione del diritto di credito.
Pur essendo rimessa al giudice di merito l'individuazione del termine legale di prescrizione estintiva applicabile (essendo necessaria, a fronte di un'eccezione del tutto generica, come nella specie, la sola specificazione tra prescrizione estintiva e presuntiva, cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1980 del
24/01/2022) si ricorda che, in caso di finanziamento, trattandosi di mero diritto di credito, il termine prescrizionale applicabile è quello decennale ed esso decorre non già dalla scadenza di ogni singola rata, ma dalla scadenza dell'ultima rata o, come avvenuto nel caso di specie, dalla risoluzione anticipata del rapporto a seguito dell'inadempimento dei coobbligati.
Ciò in quanto trattasi di un unico obbligo restitutorio, dilazionato nel tempo, ma che non comporta il sorgere di singole autonome obbligazioni.
Precisato tale aspetto, giova anche rammentare che, in ogni caso, spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili. Tali precisazioni non sono state fatte dall'opponente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Ad ogni modo, valgono come atti interruttivi non solo le cessioni del credito, ma anche lo stesso riconoscimento avvenuto con la stipula della transazione già richiamata e allegata in atti.
Assolutamente inconferente – nonché generica – è, poi, l'eccezione relativa alla “nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990”, dato che il credito origina da un contratto di prestito personale e l'opponente era coobbligata poiché beneficiaria diretta del prestito;
non si evince, dunque, la pertinenza al richiamo dell'art. 2 della L. 287/1990 (cd. legge antitrust), il quale espressamente vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Non è dato comprendere, dunque, quale sarebbe l'intesa restrittiva della concorrenza e in quale modo il contratto per cui oggi è causa la violerebbe;
pertanto, l'eccezione è rigettata.
Infondata, poi, è l'eccezione relativa alla vessatorietà delle clausole contrattuali che disciplinano “i costi del finanziamento, la misura degli interessi di mora e delle penali”; parte opponente si è limitata ad affermare che le clausole inerenti alle spese “devono essere dichiarate vessatorie, in quanto si pagina 9 di 11 tratta di clausole illeggibili e con costi eccessivi per il cliente. Costi che concorrono, in modo non trasparente, alla determinazione di un tasso di interesse effettivo superiore a quelli dichiarati”; la totale genericità dell'affermazione priva di qualsiasi fondamento l'eccezione.
Discorso analogo può essere fatto con riguardo all'eccezione di vessatorietà delle clausole aventi ad oggetto penali, riconducibili maggiormente a mere dichiarazioni di diritto, senza alcun ancoraggio al caso concreto.
Con precipuo riferimento alla misura degli interessi di mora, poi, la doglianza è parimenti generica, in quanto parte opponente non ha indicato i necessari parametri di riferimento a sostegno dell'assunto circa la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori e dei motivi per i quali gli stessi sarebbero manifestamente eccessivi;
nello specifico, non risulta dedotta la qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, invero nemmeno prodotto, il quale è specifico onere probatorio del debitore (cfr., sul punto, Cass., SS.UU., 19597/2020); nel caso di specie, parte opponente si è limitata a richiedere una inammissibile, quanto esplorativa, C.T.U.
Si rileva, poi, la tardività delle altre eccezioni sollevate dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni: queste, non attinenti a fatti sopravvenuti né, tantomeno, rilavabili d'ufficio, non possono essere oggetto di scrutinio in tale sede.
L'opposizione proposta va, pertanto, integralmente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio, nei rapporti tra l'opponente e l'opposta, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e secondo i valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontante;
tuttavia, non essendo l'opponente più comparsa in seguito all'intervento delle altre parti, a carico dell'opposta va liquidata la sola fase di studio e introduttiva.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96, c. 3 cod. proc. civ., si rammenta che la condanna per responsabilità aggravata richiede non soltanto la totale soccombenza e la mala fede, o quanto meno la colpa grave, della parte di cui si chieda la condanna, ma anche che la controparte deduca e dimostri la concreta sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima.
Ed infatti, la liquidazione dei danni, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum.; in mancanza di siffatta prova, il giudice non può procedere alla liquidazione d'ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2004, n. 7583; conforme Cass. 30 pagina 10 di 11 maggio 2007, n. 12686; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1140, ex pluribus, Cass. n. 27383/2005,
Cass. n. 21393/2005, Cass. n. 18169/2004, Cass. n. 13355/2004, Cass. n. 7583/2004, Cass. n.
3941/2002, Cass. n. 1200/1998, Cass. n. 3274/1994, Cass. n. 6637/1992, Cass. n. 5524/1983).
Nella specie, le eccezioni eccessivamente generiche, sollevate con formulazione di mero diritto e avulse dalla realtà fattuale integrano la fattispecie di cui al summenzionato articolo;
tuttavia, anche in ragione della provvisoria esecutività concessa al decreto opposto – peraltro concesso anche in favore di altro soggetto coobbligato che non ha mai proposto opposizione – non è possibile individuare un danno risarcibile, con conseguente rigetto della domanda.
Nei rapporti tra l'opponente e le intervenute, pur avendo queste ultime spiegato un intervento adesivo dipendente in giudizio – sostenendo, peraltro, il loro subentro nella posizione dell'opposta – deve rilevarsi che la mancata prova della successione nel diritto controverso le rende soccombenti nei confronti dell'opponente, la quale comunque ha dovuto approntare specifiche difese (rilevatesi fondate) a seguito del loro ingresso nel giudizio;
va, quindi, liquidata nei loro confronti la sola fase istruttoria e decisionale, sebbene ai valori minimi, anticipata dal difensore ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 270/2019 pronunciato dal
Tribunale di Catanzaro il 6.3.2019;
2. Rigetta le domande proposte da e Controparte_3 Controparte_2
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_1 in complessivi € 849,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese forfettarie al
15%;
4. Condanna la e , in solido tra loro, al pagamento, Controparte_3 Controparte_2 in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.691,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dell'avv.
Francesco Di TO ex art. 93 cod. proc. civ.
21.10.2025 (provvedimento redatto e depositato mediante l'applicativo ministeriale Consolle)
Il Giudice
Dott. Liberato Faccenda
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2457 dell'anno 2019 R.G.A.C., vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catanzaro, Corso Mazzini n. 164, presso lo Studio dell'Avv. Francesco
Di TO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 dalla procuratrice speciale (C.F. , difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
EN IN (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Corso C.F._2
Mazzini n. 74, presso lo Studio dell'Avv. Simona Porcaro, giusta procura speciale in atti opposta nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., e, per essa, Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ), in qualità di mandataria, rappresentata e difesa dagli Controparte_4 P.IVA_4
Avv.ti Luca Polverino (C.F. ) e Luigi Coluccino (C.F. ) C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori;
intervenuta nonché
pagina 1 di 11 (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti EN IN (C.F. ), C.F._2
RO CO (C.F. ) e LE FI (C.F. C.F._5
), ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della C.F._6 [...]
sita in Benevento, via Pacevecchia n. 14 B/C, giusta procura alle liti in atti Controparte_5
Intervenuta
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate per l'odierna udienza.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 14.9.2019, iscritto a ruolo l'8.5.2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2019 pronunciato dal Tribunale di
Catanzaro in data 6.3.2019 anche nei confronti del coobbligato per il complessivo Persona_1 importo di € 24.171,36, oltre interessi maturati ed accessori, richiesto ed ottenuto dalla originaria opposta in ragione del mancato pagamento delle obbligazioni nascenti dal contratto Controparte_1 di finanziamento n. 11236151 stipulato con OS TO S.p.A., essendo l'opposta divenuta titolare di tale credito in ragione di diverse cessioni.
Con l'atto di opposizione, la debitrice preliminarmente eccepiva l'improcedibilità per omessa attivazione del procedimento di mediazione;
nel merito, invece, eccepiva la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, l'inefficacia delle cessioni del credito intervenute per mancata comunicazione al debitore ceduto, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 (cd. legge antitrust), la vessatorietà delle clausole ex art. 33 Cod. cons. aventi ad oggetto i costi del finanziamento, la misura degli interessi di mora e delle penali.
Riteneva, poi, non dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 concessi con il decreto ingiuntivo opposto e, infine, contestava che la non dovutezza della somma per assenza di prova.
Per tali ragioni, formulava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda avanzata per l'omessa attivazione del procedimento di mediazione;
in ogni caso revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni di cui sopra e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'opponente per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione”.
Con comparsa di costituzione depositata il 9.9.2019, la chiedeva il rigetto dell'avversa Controparte_1 opposizione eccependo, preliminarmente, la genericità dei motivi di opposizione, con conseguente nullità della citazione e l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo di pagina 2 di 11 mediazione obbligatorio;
nel merito, chiedeva di rigettare contestando la genericità e l'assenza di pertinenza delle doglianze sollevate dall'opponente concludendo “In via cautelare e preliminare: -
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione, per le causali in atti, non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
In via preliminare: - Dichiarare nulla, generica e inammissibile la proposta opposizione per violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. stante la omessa e insufficiente indicazione delle ragioni dell'opposizione; In via pregiudiziale: - Dichiarare improcedibile la spiegata opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, onere di parte opponente;
In via principale e nel merito: -
Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
n. 270/2019 del Tribunale di Catanzaro;
In via subordinata e nel merito: a) Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 24.171,36 di cui € 18.436,55 a titolo di capitale ed € 5.734,81 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
b) Per
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 24.171,36 di cui € 18.436,55 a titolo di capitale ed € 5.734,81 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al
13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
c) Condannare l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; c) Condannare
l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 17.9.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, con termine all'opponente per introdurre il procedimento di mediazione.
Con comparsa del 18.6.2021, si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c., in luogo della e CP_6 con nuovo difensore previa revoca di quello precedente, la ritenuta cessionaria Controparte_3 dell'opposta; con memoria del 23.6.2021, quest'ultima depositava accordo intercorso tra le parti, con il quale l'opponente si impegnava a corrispondere la somma di euro 14.000– sorte capitale dovuta per il credito oggetto di giudizio – pur senza attribuire valore novativo all'accordo medesimo, pagina 3 di 11 evidenziando che la era comunque già decaduta dal beneficio del termine per essersi resa Pt_1 ulteriormente inadempiente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza del 17.5.2022.
In data 10.12.2024, la spiegava intervento ex art. 111 cod. proc. civ. Controparte_2 asserendo di essere ulteriore cessionaria del diritto controverso, facendo proprie le conclusioni formulate dalla cedente chiedendone l'accoglimento.
Assegnato il giudizio a questo giudice, lo stesso veniva rinviato all'udienza odierna ex art. 281 sexies cod. proc. civ., sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ., e definito mediante deposito del presente provvedimento.
***
Preliminarmente, occorre rilevare che, malgrado l'accordo intervenuto tra le parti, dal tenore del medesimo può agevolmente comprendersi che le stesse abbiano inteso stipulare una transazione non novativa nonostante l'oggettivo riferimento ad una somma diversa e inferiore a quella richiesta in questa sede.
A tal proposito, si evidenzia che l'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 6821 del
07/03/2023).
Invero, con l'accordo prodotto in giudizio il 23.6.2021, in conformità proprio a quanto previsto dall'art. 1976 cod. civ., hanno stabilito che “la potrà agire immediatamente per CP_1
l'intero dovuto, di cui al decreto ingiuntivo in ipotesi di inadempimento o ritardo nell'adempimento si massimo due rate, anche non consecutive, alle scadenze convenute, non avendo il presente accordo carattere novativo. Con l'esatto pagamento di quanto pattuito la rinuncerà a qualsiasi CP_1 diritto e/o pretesa relativi al decreto ingiuntivo n. 270/2019”; appare dunque evidente che l'esecuzione integrale degli obblighi di cui all'accordo avrebbe determinato l'effetto novativo che, invece, non si è verificato in ragione del sopravvenuto inadempimento della opponente.
Circostanza, come evidenziato, che non si è verificata, avendo l'opposta società allegato la decadenza dal beneficio del termine per mancato pagamento delle rate convenzionate da parte della non Pt_1
pagina 4 di 11 avendo in effetti quest'ultima nemmeno dedotto – nel corso dell'intero giudizio – se e quante rate avrebbe corrisposto.
Ciò posto, potendosi procedere alla valutazione del merito dell'opposizione – stante l'inidoneità del citato accordo a rendere cessata la materia del contendere – occorre esaminare la richiesta di estromissione formulata dalla nei confronti della e dalla Controparte_3 Controparte_1 CP_7 nei confronti della entrambe cessionarie – seppur in via successiva – del diritto Controparte_3 controverso.
Sul punto, si rileva che è noto che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass., sez. 3, 23 ottobre 2014, n.
22503; Cass., sez.un., 3 novembre 2011, n. 22727, circa l'efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell'originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare;
Cass., sez. 3, 22 marzo 2007, n. 6945; Cass., sez. 1, 13 luglio 2007, n. 15674; Cass., sez.
1, 12 marzo 1999, n. 2200).
4. Va anche evidenziato che, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma cod. proc. civ. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con
l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418). Ciò implica che, in caso di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella sussistenza dei presupposti sopra indicati (espressa pagina 5 di 11 domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto;
adesione del cedente;
assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto) il giudice ha la facoltà («può») di pronunciare la condanna del convenuto all'adempimento diretto in favore del cessionario. … Tuttavia, non vi è un obbligo in tal senso da parte del giudice (ma solo una facoltà), proprio per la previsione di cui all'art.
111, terzo comma, c.p.c., per il quale la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” (così in motivazione, Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 10442 del 2023).
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che entrambe le cessionarie succedutesi nel corso del giudizio hanno aderito integralmente alla domanda e alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta della cedente senza ampiare il thema decidendum. Controparte_1
L'adesione delle cedenti, inoltre, si può evincere chiaramente dalle revoche al mandato difensivo nei confronti dei difensori inizialmente nominati – anche liquidati nelle loro spettanze – e la nomina di successivi di avvocati mediante conferimento di procura alle liti.
Quanto alla contestazione della titolarità attiva in capo ai cessionari, si rammenta che quest'ultima, in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. (Cassazione civile, Sez.
Un. n. 2951 del 16 febbraio 2016).
Nel caso in esame, si evidenzia che la parte opponente non ha mai contestato – in seguito della sua costituzione – la titolarità attiva della cessionaria ma esclusivamente Controparte_2 quella della . CP_3
Nondimeno, nessuna delle suddette cessioni risulta dimostrata in giudizio.
Va rammentato che, ai fini della prova della cessione in blocco e della sua opponibilità erga omnes
(così rendendo inutile la notificazione ai debitori), occorre la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese rendono la cessione.
La società , nel costituirsi in giudizio, ha prodotto esclusivamente l'estratto della Gazzetta CP_3
Ufficiale del 29.5.2021 (n. 63, anno 162) ove si evince la cessione, nonché il contratto di cessione stipulato con la (all. 3) da cui emerge la cessione del rapporto n. 324239516 (peraltro CP_8 per un valore diverso da quello ingiunto) già ceduto alla (cfr. pag. 59 della cessione) CP_8 dalla IFIS Banca.
Difetta, tuttavia, l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
Parimenti, tale prova – pur in assenza di contestazioni, ma potendo essere rilevata d'ufficio – non è stata raggiunta anche in relazione alla cessione intervenuta tra la e la CP_3 CP_2
pagina 6 di 11 & valga, a tal proposito, l'assenza di documentazione idonea alla dimostrazione CP_2 della cessione, non essendo intellegibile né l'accordo (esclusivamente in lingua inglese), il credito ceduto e la pubblicazione in Gazzetta, mancando peraltro la comunicazione al ceduto.
Alla luce di tali incertezze, pertanto, mancando la prova effettiva delle cessioni, va esclusa la titolarità attiva in capo ad entrambe le intervenute, non potendo tale mancanza essere sopperita dalla loro mera costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. e dalla nomina di nuovi difensori;
a tale ultimo proposito, infatti, in assenza di estromissione (possibile solo con il consenso delle parti), l'opposta e le intervenute mantengono la loro qualità di autonome parti processuali, a nulla valendo la revoca del mandato difensivo (per il quale vale il principio di ultrattività ex art. 85 cod. proc. civ.) nel loro avvicendarsi in giudizio, stante la diversità soggettiva delle stesse e la mancanza di dimostrata successione nel diritto controverso.
Ciò chiarito, venendo alla disamina dell'opposizione spiegata da la stessa deve Parte_1 essere respinta poiché del tutto infondata.
Deve preliminarmente rammentarsi che attraverso l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. si attua la trasformazione del procedimento sommario (cd. monitorio) in un processo ordinario a cognizione piena, avente ad oggetto la completa verifica dell'esistenza e della validità della situazione sostanziale dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo;
oggetto dell'eventuale giudizio, pertanto, non è la valutazione della legittimità e della validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria, con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Le peculiarità dello strumento processuale in esame si caratterizza, in via precipua, per la cd. inversione della iniziativa processuale – svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte questa tutela sia dovuta – e per una consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo, avente natura esclusivamente formale, non incidente sulla posizione sostanziale delle parti, che non varia rispetto ad un ordinario processo di cognizione per ciò che concerne l'oggetto del processo (richiesta di tutela e allegazione dei fatti;
onere della prova;
domande riconvenzionali).
Restando, quindi, invariata la posizione sostanziale delle parti, graverà sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre al debitore opponente incomberà la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, donde il permanere dei rispettivi incombenti secondo quanto previsto dall'art. 2697, comma 1 e 2 cod. civ.; pertanto, l'onere della prova si distribuisce non secondo la pagina 7 di 11 posizione processuale delle parti (attore e convenuto), ma in ragione della posizione sostanziale (chi fa valere in giudizio un diritto e chi ne contesta l'esistenza).
Da tanto deriva che, in ragione della causa petendi, il creditore che agisce per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
contrariamente, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001 e, conf., da ultimo,
Cass., n. 23479/2024).
Ebbene, parte opposta ha dimostrato, già in sede monitoria, la sussistenza del rapporto contrattuale, il credito maturato nel corso dello stesso, oltre che l'avvenuta comunicazione della cessione dalla OS, alla Rubidio, alla Banca IFIS e a ad entrambi gli ingiunti e CP_1 Parte_1 Per_1
(cfr. allegati al fascicolo monitorio)
[...]
Dalla documentazione acclusa al fascicolo di parte opposta in fase sommaria si evince, infatti: la copia del contratto di finanziamento n. 11236151 concluso da in qualità di Parte_1 coobbligata, con la OS TO S.p.A.; l'avviso in Gazzetta Ufficiale del 28.12.2023, con cui si dà atto dell'intervenuta cessione tra OS TO S.p.A. e copia del contratto di Controparte_9 cessione dei crediti da a l'avviso in Gazzetta Ufficiale del Controparte_9 Controparte_10
5.12.2015, con cui si dà atto dell'intervenuta cessione tra e la Controparte_9 Controparte_10 raccomandata A/R del 4.1.2016, recante notifica cessione e intimazione di pagamento con relativa cartolina di ricevimento;
copia del contratto di cessione dei crediti da a Controparte_10 CP_1
con annesso stralcio dei debitori ceduti, debitamente omissato;
l'avviso in Gazzetta Ufficiale del
[...]
22.12.2016, con cui si dà atto dell'intervenuta cessione tra e la Controparte_10 Controparte_1 raccomandata A/R del 10.3.2017, recante notifica cessione e intimazione di pagamento con relativa cartolina di ricevimento;
gli estratti conto certificati e la lista completa dei movimenti afferenti al contratto ceduto redatti da OS TO S.p.A., e Controparte_9 Controparte_10
La suddetta documentazione smentisce le doglianze dell'opponente nella parte in cui asserisce, genericamente, che la somma richiesta è sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
Pertanto, deve essere respinta l'eccezione sollevata dall'opponente, di genericità del credito opposto, che al contrario è provato, sia nella sua esistenza che nel suo ammontare, dalla documentazione versata in atti nel fascicolo monitorio, laddove emerge come l'insoluto ammonti ad € 24.171,36.
Risulta assolutamente generica anche l'eccezione relativa alla sottoscrizione del contratto (così in citazione: “Si eccepisce, quindi, la sottoscrizione del contratto di finanziamento esibito in copia da controparte”), non avendo l'opponente formalmente negato di essere l'autrice delle sottoscrizioni. pagina 8 di 11 Parimenti inconferente risulta la censura avente ad oggetto la mancata notifica della cessione del credito, atteso che vi sono in atti le raccomandate A/R del 1.3.2017 e del 4.1.2016, recanti le notifiche delle cessioni e le intimazioni di pagamento, nonché le relative cartoline di ricevimento (cfr. all. 9 del fascicolo di parte opposta).
Pertanto, anche tale eccezione deve essere respinta.
Infondata, oltre che generica, è l'eccezione di prescrizione del diritto di credito.
Pur essendo rimessa al giudice di merito l'individuazione del termine legale di prescrizione estintiva applicabile (essendo necessaria, a fronte di un'eccezione del tutto generica, come nella specie, la sola specificazione tra prescrizione estintiva e presuntiva, cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1980 del
24/01/2022) si ricorda che, in caso di finanziamento, trattandosi di mero diritto di credito, il termine prescrizionale applicabile è quello decennale ed esso decorre non già dalla scadenza di ogni singola rata, ma dalla scadenza dell'ultima rata o, come avvenuto nel caso di specie, dalla risoluzione anticipata del rapporto a seguito dell'inadempimento dei coobbligati.
Ciò in quanto trattasi di un unico obbligo restitutorio, dilazionato nel tempo, ma che non comporta il sorgere di singole autonome obbligazioni.
Precisato tale aspetto, giova anche rammentare che, in ogni caso, spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili. Tali precisazioni non sono state fatte dall'opponente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Ad ogni modo, valgono come atti interruttivi non solo le cessioni del credito, ma anche lo stesso riconoscimento avvenuto con la stipula della transazione già richiamata e allegata in atti.
Assolutamente inconferente – nonché generica – è, poi, l'eccezione relativa alla “nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990”, dato che il credito origina da un contratto di prestito personale e l'opponente era coobbligata poiché beneficiaria diretta del prestito;
non si evince, dunque, la pertinenza al richiamo dell'art. 2 della L. 287/1990 (cd. legge antitrust), il quale espressamente vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Non è dato comprendere, dunque, quale sarebbe l'intesa restrittiva della concorrenza e in quale modo il contratto per cui oggi è causa la violerebbe;
pertanto, l'eccezione è rigettata.
Infondata, poi, è l'eccezione relativa alla vessatorietà delle clausole contrattuali che disciplinano “i costi del finanziamento, la misura degli interessi di mora e delle penali”; parte opponente si è limitata ad affermare che le clausole inerenti alle spese “devono essere dichiarate vessatorie, in quanto si pagina 9 di 11 tratta di clausole illeggibili e con costi eccessivi per il cliente. Costi che concorrono, in modo non trasparente, alla determinazione di un tasso di interesse effettivo superiore a quelli dichiarati”; la totale genericità dell'affermazione priva di qualsiasi fondamento l'eccezione.
Discorso analogo può essere fatto con riguardo all'eccezione di vessatorietà delle clausole aventi ad oggetto penali, riconducibili maggiormente a mere dichiarazioni di diritto, senza alcun ancoraggio al caso concreto.
Con precipuo riferimento alla misura degli interessi di mora, poi, la doglianza è parimenti generica, in quanto parte opponente non ha indicato i necessari parametri di riferimento a sostegno dell'assunto circa la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori e dei motivi per i quali gli stessi sarebbero manifestamente eccessivi;
nello specifico, non risulta dedotta la qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, invero nemmeno prodotto, il quale è specifico onere probatorio del debitore (cfr., sul punto, Cass., SS.UU., 19597/2020); nel caso di specie, parte opponente si è limitata a richiedere una inammissibile, quanto esplorativa, C.T.U.
Si rileva, poi, la tardività delle altre eccezioni sollevate dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni: queste, non attinenti a fatti sopravvenuti né, tantomeno, rilavabili d'ufficio, non possono essere oggetto di scrutinio in tale sede.
L'opposizione proposta va, pertanto, integralmente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio, nei rapporti tra l'opponente e l'opposta, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e secondo i valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontante;
tuttavia, non essendo l'opponente più comparsa in seguito all'intervento delle altre parti, a carico dell'opposta va liquidata la sola fase di studio e introduttiva.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96, c. 3 cod. proc. civ., si rammenta che la condanna per responsabilità aggravata richiede non soltanto la totale soccombenza e la mala fede, o quanto meno la colpa grave, della parte di cui si chieda la condanna, ma anche che la controparte deduca e dimostri la concreta sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima.
Ed infatti, la liquidazione dei danni, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum.; in mancanza di siffatta prova, il giudice non può procedere alla liquidazione d'ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2004, n. 7583; conforme Cass. 30 pagina 10 di 11 maggio 2007, n. 12686; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1140, ex pluribus, Cass. n. 27383/2005,
Cass. n. 21393/2005, Cass. n. 18169/2004, Cass. n. 13355/2004, Cass. n. 7583/2004, Cass. n.
3941/2002, Cass. n. 1200/1998, Cass. n. 3274/1994, Cass. n. 6637/1992, Cass. n. 5524/1983).
Nella specie, le eccezioni eccessivamente generiche, sollevate con formulazione di mero diritto e avulse dalla realtà fattuale integrano la fattispecie di cui al summenzionato articolo;
tuttavia, anche in ragione della provvisoria esecutività concessa al decreto opposto – peraltro concesso anche in favore di altro soggetto coobbligato che non ha mai proposto opposizione – non è possibile individuare un danno risarcibile, con conseguente rigetto della domanda.
Nei rapporti tra l'opponente e le intervenute, pur avendo queste ultime spiegato un intervento adesivo dipendente in giudizio – sostenendo, peraltro, il loro subentro nella posizione dell'opposta – deve rilevarsi che la mancata prova della successione nel diritto controverso le rende soccombenti nei confronti dell'opponente, la quale comunque ha dovuto approntare specifiche difese (rilevatesi fondate) a seguito del loro ingresso nel giudizio;
va, quindi, liquidata nei loro confronti la sola fase istruttoria e decisionale, sebbene ai valori minimi, anticipata dal difensore ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 270/2019 pronunciato dal
Tribunale di Catanzaro il 6.3.2019;
2. Rigetta le domande proposte da e Controparte_3 Controparte_2
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_1 in complessivi € 849,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese forfettarie al
15%;
4. Condanna la e , in solido tra loro, al pagamento, Controparte_3 Controparte_2 in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.691,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dell'avv.
Francesco Di TO ex art. 93 cod. proc. civ.
21.10.2025 (provvedimento redatto e depositato mediante l'applicativo ministeriale Consolle)
Il Giudice
Dott. Liberato Faccenda
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