Sentenza breve 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 27/01/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00386/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5119 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Diletta Denova, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Milano n. 0223786 di rigetto della richiesta di aggiornamento della carta di soggiorno cod. Ass. 055980929112 e contestuale revoca della carta di soggiorno n. I16204000
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha rigettato l’istanza n. 055980929112 presentata dall’attuale ricorrente, per ottenere l’aggiornamento della propria carta di soggiorno, e ha contestualmente proceduto alla sua revoca.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, solo formalmente, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Alla camera di consiglio del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
I) In via preliminare, il Collegio dà atto che il provvedimento impugnato è incentrato sulla pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalla sentenza n. 600/20 della Corte d'Appello di Milano, pronunciata in data 27.1.2020, alla pena di anni 3 (tre) e mesi 5 (cinque) di reclusione, per il reato di violenza sessuale, confermata dalla Corte di Cassazione in data 14/06/21.
II.1) Il ricorso va respinto atteso che, per giurisprudenza pacifica, è legittima la revoca del permesso di soggiorno concesso all'extracomunitario condannato penalmente alla reclusione per il reato di violenza sessuale (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 21.7.2016, n. 1034, T.A.R. Perugia, Sez. I, 23.6.2014, n. 345, C.S., Sez. VI, 23.2.2007, n. 990), e trattandosi di reato ostativo (C.S., Sez. III, 17.2.2020, n. 1190), risulta irrilevante il decorso del tempo dai fatti che vi hanno dato luogo, come invece invocato dal ricorrente nell’ambito del secondo motivo.
II.2) Nel caso di specie, la Questura ha peraltro evidenziato la gravità delle condotte ascritte al ricorrente, poste in essere ai danni di una minorenne, e che la mancata ulteriore condanna per il reato di atti persecutori è stato dovuta alla sua estinzione per intervenuta prescrizione, ritenendolo “un soggetto pericoloso, violento, disinteressato all'integrazione e dedito a reati di rilevante allarme sociale”.
Lungi dal limitarsi a richiamare la predetta condanna penale a carico dell’istante, la Questura ha pertanto espressamente valutato i fatti posti a fondamento dello stesso, ritenendo che gli stessi denotassero il mancato inserimento sociale dell’istante.
III.1) Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo, la Questura ha inoltre espressamente valutato la presenza sul territorio nazionale dei suoi familiari, evidenziando come ciò non abbia rappresentano un elemento idoneo ad attenuarne la pericolosità, non essendo pertanto sufficiente a controbilanciare il giudizio di prognosi negativa espresso, ritenendo che il diritto all'unità familiare non possa rappresentare scudo o garanzia di immunità dal rischio di diniego dell'autorizzazione al soggiorno nel Paese, né elemento pregnante ai fini della prognosi di non reiterazione criminosa, esistendo una soglia di gravità delle proprie condotte, oggettivamente percepita secondo l'id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale è considerato intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, come ha avuto luogo nel caso di specie.
III.2) Quanto alle ulteriori censure sollevate dal ricorrente, in primo luogo, non sussiste la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90, dedotta nel primo motivo, avendo lo stesso prodotto a tal fine memorie difensive in data 21.4.2025.
In ogni caso, per giurisprudenza costante, l’omessa comunicazione dei fattori ostativi all'accoglimento dell'istanza, non comporta infatti l'invalidità del provvedimento impugnato, a fronte di una condanna per uno dei reati ostativi contemplati dall'art. 4 D.Lgs n. 286/1998, dovendo l’Amministrazione in tali casi emettere un atto dovuto, non potendo in ogni caso la partecipazione del ricorrente al procedimento comportare un diverso esito dello stesso (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1.2.2008, n. 893).
III.3) Quanto al rilievo secondo cui il ricorrente è stato ammesso al beneficio dell’affidamento in prova, trattandosi di effetti penali, gli stessi sono da ritenersi irrilevanti in sede amministrativa (C.S. Sez. III, 21.5.2020, n. 2779) in cui, come detto, l’Amministrazione ne ha autonomamente valutato la pericolosità sociale.
III.4) Infine, malgrado il ricorrente abbia invocato lo svolgimento di attività lavorativa, a dimostrazione del suo inserimento sociale, ciò non configura tuttavia un elemento di per sé ostativo all’adozione del provvedimento impugnato, che risulta sufficientemente motivato.
La propensione a delinquere del ricorrente, risulta infatti aggravata dall’insussistenza di uno stato di indigenza, circostanza questa valida a fornire un’ulteriore caratterizzazione negativa della sua personalità (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 19.5.2017, n. 166).
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
RO TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO TI | IC SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.