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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/12/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3606/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MAMOLI MARCO
ATTRICE OPPONENTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. RACALBUTO GIUSEPPE
CONVENUTA OPPOSTA
e
C.F./P.IVA Controparte_2 Controparte_1 ), P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. FAVARETTO GIULIA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositato tele- maticamente:
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza e revocata la provvisoria ese- cutività del D.I. oggetto di opposizione, in accoglimento dei motivi di opposizione e delle istanze istruttorie formulate in atti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo (con conseguente condanna di controparte alla restituzione di quanto versatole in corso di opposizione in base alla provvisoria esecutività medio tempore concessa).
In via istruttoria si insiste per l'ammissione di interrogatorio formale del legale rap- presentante di controparte sulle circostanze in fatto esposte nell'atto introduttivo (premesso a ciascuna “vero che”), nonché di dare corso come ivi richiesto all'ordine di esibizione ex art. 210 e 212 c.p.c. ed alla CTU tecnico contabile necessaria alla ve- rifica dell'effettivo dovuto per le prestazioni realmente fornite che la convenuta avrà l'onere di provare. CP_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
La convenuta Liquidazione Giudiziale ha concluso come da no- Controparte_1 ta di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente:
“In via principale, rigettare le domande e l'opposizione di Parte_1 per le ragioni dedotte nei propri scritti difensivi, con conseguente conferma del de- creto ingiuntivo opposto;
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria autorizzata ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. d.d. 29.11.2024 e non ammesse;
- 2 - In ogni caso, con vittoria di spese (anche della fase monitoria, oltre che del presente giudizio), anche ex art. 96 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1148/2024 - emesso in data 28.05.2024 all'esito del proce- dimento monitorio n. 2367/2024 RG - il Tribunale di Padova ingiungeva alla soc. di pagare alla soc. l'importo capitale Parte_1 Controparte_1 di €.183.855,61 per la fornitura di prodotti agricoli e la prestazione di servizi, oltre interessi moratori ex artt.
4-5 D.Lgs n. 231/2002, oltre spese del procedimento moni- torio, liquidate in €.2.242,00 per compensi ed €.407,00 per anticipazioni, oltre acces- sori di legge e successive spese occorrende (cfr doc. b): fascicolo monitorio). Detto decreto ingiuntivo veniva notificato alla soc. con pec del Parte_1
28.05.2024 (cfr. pec depositata dall'opponente nel proprio fascicolo).
Con atto di citazione notificato in data 08.07.2024 (cfr. doc. a): atto di citazione in opposizione notificato), la soc. per il tramite del proprio Parte_1 difensore avv. Marco Mamoli, proponeva formale opposizione avverso il decreto in- giuntivo 1148/2024 del Tribunale di Padova, sul presupposto che il credito residuo fosse inferiore a quello azionato in via monitoria. La soc. Parte_1 chiedeva, quindi: a) nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1148/2024 del Tribunale di Padova;
b) in via istruttoria: i) l'interrogatorio formale del legale rappresentante della soc. sulle circostanze di fatto de- Controparte_1 dotte nell'atto; ii) l'esibizione della documentazione di supporto dettagliante delle singole fatture che iii) la c.t.u. contabile atta a verificare l'effettivo ammontare delle somme dovute ad per le prestazioni effettivamente fornite. Controparte_1
La causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1148/2024 del Tribunale di Padova veniva iscritta a ruolo al n. 3606/2024 RG del Tribunale di Padova e assegna- ta al G.I. Dott.ssa Elisa Rubbis, con udienza di prima comparizione delle parti fissata per il 19.12.2024.
Con comparsa di costituzione depositata in data 04.10.2024, si costituiva in giudizio la soc. contestando integralmente tutto quanto ex adverso de- Controparte_1 dotto ed evidenziando l'assoluta carenza di prova degli assunti avversari. La soc. chiedeva, in via preliminare, che fosse concessa la provvisoria Controparte_1 esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, che venisse rigettata l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del de- creto ingiuntivo opposto n. 1148/2024.
- 3 - Con decreto del 22.10.2024, la G.I. Dott.ssa Elisa Rubbis, verificata la corretta in- staurazione del contraddittorio, confermava l'udienza di prima comparizione del 19.12.2024.
Con memoria autorizzata ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., chiedeva di Controparte_1 essere ammessa alla prova per testi su taluni capitoli di prova e produceva ulteriore documentazione a sostegno della propria pretesa creditoria.
al contrario, non depositava alcuna memoria ex art. 171 Parte_1 ter c.p.c.
All'udienza del 19.12.2024, la soc. insisteva per la concessione Controparte_1 della provvisoria esecutorietà, cui invece si opponeva Parte_1
La G.I. Dott.ssa Rubbis, con provvedimento del 19.12.2024 emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, “ritenuto che l'opposizione si appalesa generica e non fondata su idonea prova scritta in relazione alla somma pretesa in sede monitoria”; ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, poi, l'udienza di rimes- sione della causa in decisione per il giorno 11 dicembre 2025 ore 10.30, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. .
Nel mentre il Tribunale di Padova, con sentenza n. 56/2025 emessa il 20.03.2025 e depositata il 07.04.2025, dichiarava l'apertura della Controparte_3
(L.G. n. 41/2025 del Tribunale di Padova), nominando qua-
[...] le Giudice Delegato il Dott. e come Curatore il Dott. Persona_1 Persona_2
[...
(cfr doc. 01: estratto sentenza dichiarativa apertura l.g. ) Il Controparte_1
G.D. Dott. con provvedimento del 07.05.2025, autorizzava la co- Persona_1 stituzione in giudizio della nella causa Controparte_3 civile n. 3606/2024 RG del Tribunale di Padova (cfr. doc. 02: autorizzazione G.D. Dott. . Persona_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 10.05.2025, si costituiva la
[...] riportandosi integralmente a tutto quanto chie- Controparte_4 sto, esposto, dedotto, eccepito e prodotto dal precedente difensore e richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio dal precedente difensore nonché nei verbali d'udienza.
Con nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 03.10.2025, la Liquida- zione Giudiziale insisteva per l'accoglimento delle domande già Controparte_1 formulate con la comparsa di costituzione del 04.10.2024, nonché per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. 14. Con nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 10.10.2025, la soc. Parte_2
[...] [...]
insisteva per l'accoglimento delle domande e istanze formulate nell'atto
[...] introduttivo.
Ad avviso del Tribunale il credito azionato in via monitoria dalla
[...] risulta inconfutabilmente fondato e provato documen- Controparte_5 talmente. Ed infatti, la quando era in bonis, risulta aver Controparte_3 prestato diversi servizi e fornito diversi prodotti agricoli alla soc. Parte_1
solo parzialmente saldati da quest'ultima. Più nello specifico, la soc. Agromec-
[...] canica s.r.l. ha fornito prodotti e svolto servizi a favore della soc. Parte_1 per complessivi €. 255.685,61, tutti debitamente conteggiati con le seguenti fat-
[...] ture prodotte in atti (cfr. doc.ti 1A: fatture in pdf, 1B: fatture in xml;
e 2: estratto re- gistro iva vendite, tutti prodotti nel fascicolo monitorio): - fattura n. 15A del 31.1.2022 di € 7.320,00 emessa per “lavori eseguiti di sistemazione paddock e piste”;
- fattura n. 25T del 15.3.2022 di € 3.220,80 emessa per “trasporti di sabbia” e “uso del trattore con livella per stesa e livellamento”; - fattura n. 140A del 30.8.2022 di € 12.810,00 emessa per “acconto lavori eseguiti di sistemazione paddock e piste”; - fat- tura n. 32A del 22.3.2023 di € 14.559,00 emessa per fornitura di paglia e medica;
- fattura n. 34A del 24.3.2023 di € 63.626,93 emessa per fornitura di medica e fieno;
- fattura n.35A del 24.3.2023 di € 9.444,16 emessa per fornitura di paglia;
- fattura n. 59A del 19.5.2023 di € 6.160,00, emessa per fornitura di paglia;
- fattura n.70A del 21.6.2023 di € 10.946,45 emessa per “lavori vari di sistemazione paddock, manuten- zione pista, scarico e distribuzione medica nei paddock”; - fattura n. 71A del 21.6.2023 di € 2.440,00 emessa per “noleggio trattore john deere 6100” e “riparazio- ne trattore fiat 450”; - fattura n. 140A del 23.8.2023 di € 4.543,00 emessa per fornitu- ra di paglia;
- fattura n. 143A del 23.8.2023 di € 5.444,86 emessa per “lavori vari di sistemazione paddock, manutenzione pista, scarico e distribuzione medica nei pad- dock dal 28/05/23 al 31/07/2023”; - fattura n. 213A del 20.11.2023 di € 5.359,20 emessa per fornitura di paglia;
- fattura n. 298A del 31.12.2023 di € 31.583,20 emes- sa per fornitura di fieno e medica;
- fattura n. 299A del 31.12.2023 di € 3.682,57 emessa per “lavori vari di sistemazione paddock, manutenzione pista, scarico e di- stribuzione medica nei paddock dal 01/08/2023 al 31/12/2023”; - fattura n. 10A del 8.2.2024 di € 42.700,00 emessa per “sfalcio, arieggiamento, andanatura, carico tra- sporto e scarico medica az. agr. ; - fattura n. 13A del 12.2.2024 di € Per_3
3.918,24 emessa per “lavori vari di sistemazione paddock, scarico medica-paglia, co- struzione paddock coperto e assistenze varie in scuderia”; - fattura n. 18A del 19.2.2024 di € 927,20 emessa per “carico e trasporto ramaglie, paglia e medica”;
A fronte della fornitura di beni e servizi di cui sopra, ha Parte_1 versato acconti per complessivi € 71.830,00, ma non ha mai saldato il debito residuo, pari ad €.183.855,61 (€.255.685,61 - €.71.830,00). ha quindi Controparte_1 azionato le predette fatture in via monitoria, ottenendo il decreto ingiuntivo qui op- posto.
- 5 - Nel presente giudizio, ha fornito compiuta prova del proprio di- Controparte_1 ritto di credito. Ed infatti, il credito di €.183.855,61 vantato da Controparte_1 nei confronti della soc. risulta provato documentalmente: Parte_3
a) dalle fatture anzidette, tutte regolarmente registrate nella contabilità della soc. (cfr fascicolo monitorio, doc. 02: estratto registro iva vendite), Controparte_1 consegnate allo sdi (cfr fascicolo monitorio, doc. 1B: fatture in xml) e mai contestate dalla soc. né con riferimento agli importi ivi indicati, né Parte_1 con riferimento alle prestazioni ivi conteggiate. Dette fatture, peraltro, in taluni casi sono anche inviate alla prima dell'emissione, per la relativa Parte_1 approvazione (cfr. doc.ti 09, 10, 11, 12: e-mail di a Controparte_1 [...] con preavvisi fatture e dettagli), senza che pervenisse contestazione Parte_1 alcuna. b) dai “buoni di consegna” del cd “bollettario” sottoscritti dalla soc.
[...]
che comprovano la fornitura da parte della soc. Parte_1 Controparte_1 dei prodotti e dei servizi oggetto delle fatture azionate in via monitoria (cfr doc. 01: bollettario); c) dai documenti di trasporto dei prodotti e dei servizi oggetto delle fat- ture azionate in via monitoria, sottoscritti dalla soc. (cfr. Parte_1 doc.ti 02, 03, 04, 05, 06: ddt); d) dal riconoscimento di debito della stessa soc.
[...] che, con e-mail del 07.12.2023 (cfr doc. 4 fascicolo monitorio) Parte_4
e del 06.02.2024 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) ha espressamente ammesso di esse- re debitrice nei confronti della per la fornitura di beni e Controparte_3 servizi e si è impegnata a saldare il debito stesso non appena avesse avuto maggiore liquidità.
Il credito della soc. peraltro, è stato espressamente riconosciuto Controparte_1 per iscritto dalla soc. e ciò: - sia con e-mail del 07.12.2023 Parte_1
(cfr doc. 4 fascicolo monitorio) e del 06.02.2024 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), nelle quali ha espressamente ammesso di essere debitrice nei confronti della soc. per la fornitura di beni e servizi e si è impegnata a saldare il de- Controparte_1 bito stesso non appena avesse avuto maggiore liquidità. - sia nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in cui parte attrice afferma (a pag. 3, primo capo- verso) “evidente è dunque che ha nel tempo maturato certamente dei CP_1 crediti”. Il credito azionato in via monitoria – oltre che provato documentalmente e riconosciuto espressamente dall'opponente stessa – risulta provato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., in quanto parte opponente non ha contestato nessu- na delle deduzioni svolte da nella comparsa di costituzione del Controparte_1
04.10.2024 (a seguito della quale non è stata nemmeno depositata la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) né nella memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c. (cui parte opponente non ha replicato con il deposito della memoria ex at. 171 ter n. 3 c.p.c.
A fronte di un credito provato documentalmente, grava sull'Opponente, in qualità di debitore, l'onere di provare di aver posto in essere atti modificativi e/o estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio;
onere che l'attore Opponente non ha in alcun modo assolto. Pertanto le difese, le deduzioni e le eccezioni attore sono del tutto in-
- 6 - fondate in fatto e in diritto e si appalesano meramente dilatorie e financo temerarie, e sono rimaste del tutto sfornite di prova : invero l'opponente non ha minimamente provato documentalmente (né ha cercato di provare per testi, con la formulazione di idonei capitoli di prova) nessuna delle circostanze dedotte, quali la presenza di vizi nella merce fornita (di cui peraltro difetta la prova della denuncia tempestiva) o la pattuizione di prezzi inferiori o l'erronea quantificazione dei beni e servizi forniti.
L'opposizione, peraltro, è stata promossa nonostante l'opponente avesse già espres- samente riconosciuto per iscritto il proprio debito.
Inoltre nella propria comparsa conclusionale, l'opponente ha pacificamente ricono- sciuto la sussistenza del rapporto commerciale con la soc. e Controparte_1
l'effettiva fornitura delle merci e dei servizi indicate nelle fatture azionate in via mo- nitoria, limitandosi unicamente a contestare il quantum dovuto, che sarebbe inferiore rispetto a quanto addebitato nelle fatture. L'attrice, però, non ha mai allegato alcuna prova a sostegno dei propri assunti e, anzi, nella comparsa conclusionale, ha ammes- so espressamente che “non vi è modo per l'opponente di fornire prova (negativa) di minore quantità dei servizi ricevuti rispetto a quanto ex adverso fatturato” .. “non di- sponendo l'opponente di altra documentazione propria o testi sulle quantità di mate- riali o tempi di lavorazione giornalmente indicate da sé negli appositi bollettari di nessuno per era presente fisicamente per con- CP_1 Parte_1 trollo analitico alle singole lavorazioni”. L'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione promossa da controparte emerge – in tutta la sua evidenza – già solo da quest'ultima affermazione: è evidente, infatti, che parte opponente non può vali- damente sostenere che i servizi e le merci forniti da fossero in- Controparte_1 feriori rispetto a quelli indicati nelle fatture azionate in via monitoria se, come am- messo, non ha mai controllato analiticamente le singole la- Parte_1 vorazioni prestate dall'opposta.
Risulta ,poi,dedotta per la prima volta in conclusionale la circostanza, per cui i “bol- lettari” dei servizi svolti, prodotti dalla soc. non corrisponde- Controparte_1 rebbero agli importi fatturati. Detta eccezione risulta formulata per la prima volta in comparsa conclusionale , mentre per consentire il contraddittorio, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. – avrebbe dovuto essere dedotta nel primo scrit- to difensivo utile, ovvero nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (nemmeno deposi- tata da parte opponente). Alla luce di quanto precede, si ritiene che tutte le allegazio- ni di parte opponente – oltre che smentite dalla documentazione prodotta in giudizio dall'odierna opposta – restano delle mere affermazioni di principio, sfornite del ben- chè minimo principio di prova, oltre che smentite dagli espressi (e scritti) riconosci- menti di debito della debitrice. A tal riguardo, preme evidenziare che, per pacifica giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazio- ne i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce
- 7 - per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempi- mento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debito- re convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, co- stituito dall'avvenuto adempimento"(cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U., 30.10.2001 n. 13533).
In tal contesto, quindi, l'opponente non ha negato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, né che siano state effettuate le forniture di beni e servizi indicati nelle fat- ture azionate, ma si è genericamente limitato a contestare il valore probatorio della documentazione allegata e il quantum dovuto. Contestazioni tutte generiche e prive del benché minimo principio di prova. Né parte opponente può validamente supplire al totale inadempimento del proprio onere probatorio, chiedendo una c.t.u. contabile che “verifichi semplicemente e doverosamente l'esattezza del conteggio di addebito complessivo contestato”. Ed infatti, la richiesta di CTU risulta meramente esplorativa e volta a sopperire alla totale assenza di prove fornite dell'opponente, che ha comple- tamente omesso di dimostrare (i) gli asseriti vizi nella merce fornita e la tempestiva denuncia degli stessi;
(ii) la pattuizione di prezzi inferiori rispetto a quelli addebitati nelle fatture;
(iii) la diversa quantificazione dei beni e servizi forniti e indicati nei bollettari e nelle fatture;
(iv) la scorretta tenuta della contabilità della CP_1
Invero, per pacifica e costante giurisprudenza, la consulenza tecnica d'ufficio
[...] non è un mezzo istruttorio in senso proprio, a disposizione delle parti, avendo la pre- cipua finalità di aiutare il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la par- te dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudi- ce qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni,
o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione con piena conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo secondo i parametri medi riferiti allo scaglione di riferimento in base al valore della domanda monitoria.
In via risarcitoria ex art. 96 c.p.c , stante la temerarietà delle difese, l'attrice va altresì condannata all'ulteriore somma che si ritiene congruo liquidare equitativamente in euro 1.000,00
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 8 - Rigetta l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite liquidate in complessive euro 14.103,00 per compensi, oltre acces- sori di legge, nonchè al pagamento a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. del- la somma ulteriore di euro 1.000,00.
Padova, 23-12-205 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3606/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MAMOLI MARCO
ATTRICE OPPONENTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. RACALBUTO GIUSEPPE
CONVENUTA OPPOSTA
e
C.F./P.IVA Controparte_2 Controparte_1 ), P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. FAVARETTO GIULIA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositato tele- maticamente:
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza e revocata la provvisoria ese- cutività del D.I. oggetto di opposizione, in accoglimento dei motivi di opposizione e delle istanze istruttorie formulate in atti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo (con conseguente condanna di controparte alla restituzione di quanto versatole in corso di opposizione in base alla provvisoria esecutività medio tempore concessa).
In via istruttoria si insiste per l'ammissione di interrogatorio formale del legale rap- presentante di controparte sulle circostanze in fatto esposte nell'atto introduttivo (premesso a ciascuna “vero che”), nonché di dare corso come ivi richiesto all'ordine di esibizione ex art. 210 e 212 c.p.c. ed alla CTU tecnico contabile necessaria alla ve- rifica dell'effettivo dovuto per le prestazioni realmente fornite che la convenuta avrà l'onere di provare. CP_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
La convenuta Liquidazione Giudiziale ha concluso come da no- Controparte_1 ta di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente:
“In via principale, rigettare le domande e l'opposizione di Parte_1 per le ragioni dedotte nei propri scritti difensivi, con conseguente conferma del de- creto ingiuntivo opposto;
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria autorizzata ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. d.d. 29.11.2024 e non ammesse;
- 2 - In ogni caso, con vittoria di spese (anche della fase monitoria, oltre che del presente giudizio), anche ex art. 96 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1148/2024 - emesso in data 28.05.2024 all'esito del proce- dimento monitorio n. 2367/2024 RG - il Tribunale di Padova ingiungeva alla soc. di pagare alla soc. l'importo capitale Parte_1 Controparte_1 di €.183.855,61 per la fornitura di prodotti agricoli e la prestazione di servizi, oltre interessi moratori ex artt.
4-5 D.Lgs n. 231/2002, oltre spese del procedimento moni- torio, liquidate in €.2.242,00 per compensi ed €.407,00 per anticipazioni, oltre acces- sori di legge e successive spese occorrende (cfr doc. b): fascicolo monitorio). Detto decreto ingiuntivo veniva notificato alla soc. con pec del Parte_1
28.05.2024 (cfr. pec depositata dall'opponente nel proprio fascicolo).
Con atto di citazione notificato in data 08.07.2024 (cfr. doc. a): atto di citazione in opposizione notificato), la soc. per il tramite del proprio Parte_1 difensore avv. Marco Mamoli, proponeva formale opposizione avverso il decreto in- giuntivo 1148/2024 del Tribunale di Padova, sul presupposto che il credito residuo fosse inferiore a quello azionato in via monitoria. La soc. Parte_1 chiedeva, quindi: a) nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1148/2024 del Tribunale di Padova;
b) in via istruttoria: i) l'interrogatorio formale del legale rappresentante della soc. sulle circostanze di fatto de- Controparte_1 dotte nell'atto; ii) l'esibizione della documentazione di supporto dettagliante delle singole fatture che iii) la c.t.u. contabile atta a verificare l'effettivo ammontare delle somme dovute ad per le prestazioni effettivamente fornite. Controparte_1
La causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1148/2024 del Tribunale di Padova veniva iscritta a ruolo al n. 3606/2024 RG del Tribunale di Padova e assegna- ta al G.I. Dott.ssa Elisa Rubbis, con udienza di prima comparizione delle parti fissata per il 19.12.2024.
Con comparsa di costituzione depositata in data 04.10.2024, si costituiva in giudizio la soc. contestando integralmente tutto quanto ex adverso de- Controparte_1 dotto ed evidenziando l'assoluta carenza di prova degli assunti avversari. La soc. chiedeva, in via preliminare, che fosse concessa la provvisoria Controparte_1 esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, che venisse rigettata l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del de- creto ingiuntivo opposto n. 1148/2024.
- 3 - Con decreto del 22.10.2024, la G.I. Dott.ssa Elisa Rubbis, verificata la corretta in- staurazione del contraddittorio, confermava l'udienza di prima comparizione del 19.12.2024.
Con memoria autorizzata ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., chiedeva di Controparte_1 essere ammessa alla prova per testi su taluni capitoli di prova e produceva ulteriore documentazione a sostegno della propria pretesa creditoria.
al contrario, non depositava alcuna memoria ex art. 171 Parte_1 ter c.p.c.
All'udienza del 19.12.2024, la soc. insisteva per la concessione Controparte_1 della provvisoria esecutorietà, cui invece si opponeva Parte_1
La G.I. Dott.ssa Rubbis, con provvedimento del 19.12.2024 emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, “ritenuto che l'opposizione si appalesa generica e non fondata su idonea prova scritta in relazione alla somma pretesa in sede monitoria”; ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, poi, l'udienza di rimes- sione della causa in decisione per il giorno 11 dicembre 2025 ore 10.30, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. .
Nel mentre il Tribunale di Padova, con sentenza n. 56/2025 emessa il 20.03.2025 e depositata il 07.04.2025, dichiarava l'apertura della Controparte_3
(L.G. n. 41/2025 del Tribunale di Padova), nominando qua-
[...] le Giudice Delegato il Dott. e come Curatore il Dott. Persona_1 Persona_2
[...
(cfr doc. 01: estratto sentenza dichiarativa apertura l.g. ) Il Controparte_1
G.D. Dott. con provvedimento del 07.05.2025, autorizzava la co- Persona_1 stituzione in giudizio della nella causa Controparte_3 civile n. 3606/2024 RG del Tribunale di Padova (cfr. doc. 02: autorizzazione G.D. Dott. . Persona_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 10.05.2025, si costituiva la
[...] riportandosi integralmente a tutto quanto chie- Controparte_4 sto, esposto, dedotto, eccepito e prodotto dal precedente difensore e richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio dal precedente difensore nonché nei verbali d'udienza.
Con nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 03.10.2025, la Liquida- zione Giudiziale insisteva per l'accoglimento delle domande già Controparte_1 formulate con la comparsa di costituzione del 04.10.2024, nonché per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. 14. Con nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 10.10.2025, la soc. Parte_2
[...] [...]
insisteva per l'accoglimento delle domande e istanze formulate nell'atto
[...] introduttivo.
Ad avviso del Tribunale il credito azionato in via monitoria dalla
[...] risulta inconfutabilmente fondato e provato documen- Controparte_5 talmente. Ed infatti, la quando era in bonis, risulta aver Controparte_3 prestato diversi servizi e fornito diversi prodotti agricoli alla soc. Parte_1
solo parzialmente saldati da quest'ultima. Più nello specifico, la soc. Agromec-
[...] canica s.r.l. ha fornito prodotti e svolto servizi a favore della soc. Parte_1 per complessivi €. 255.685,61, tutti debitamente conteggiati con le seguenti fat-
[...] ture prodotte in atti (cfr. doc.ti 1A: fatture in pdf, 1B: fatture in xml;
e 2: estratto re- gistro iva vendite, tutti prodotti nel fascicolo monitorio): - fattura n. 15A del 31.1.2022 di € 7.320,00 emessa per “lavori eseguiti di sistemazione paddock e piste”;
- fattura n. 25T del 15.3.2022 di € 3.220,80 emessa per “trasporti di sabbia” e “uso del trattore con livella per stesa e livellamento”; - fattura n. 140A del 30.8.2022 di € 12.810,00 emessa per “acconto lavori eseguiti di sistemazione paddock e piste”; - fat- tura n. 32A del 22.3.2023 di € 14.559,00 emessa per fornitura di paglia e medica;
- fattura n. 34A del 24.3.2023 di € 63.626,93 emessa per fornitura di medica e fieno;
- fattura n.35A del 24.3.2023 di € 9.444,16 emessa per fornitura di paglia;
- fattura n. 59A del 19.5.2023 di € 6.160,00, emessa per fornitura di paglia;
- fattura n.70A del 21.6.2023 di € 10.946,45 emessa per “lavori vari di sistemazione paddock, manuten- zione pista, scarico e distribuzione medica nei paddock”; - fattura n. 71A del 21.6.2023 di € 2.440,00 emessa per “noleggio trattore john deere 6100” e “riparazio- ne trattore fiat 450”; - fattura n. 140A del 23.8.2023 di € 4.543,00 emessa per fornitu- ra di paglia;
- fattura n. 143A del 23.8.2023 di € 5.444,86 emessa per “lavori vari di sistemazione paddock, manutenzione pista, scarico e distribuzione medica nei pad- dock dal 28/05/23 al 31/07/2023”; - fattura n. 213A del 20.11.2023 di € 5.359,20 emessa per fornitura di paglia;
- fattura n. 298A del 31.12.2023 di € 31.583,20 emes- sa per fornitura di fieno e medica;
- fattura n. 299A del 31.12.2023 di € 3.682,57 emessa per “lavori vari di sistemazione paddock, manutenzione pista, scarico e di- stribuzione medica nei paddock dal 01/08/2023 al 31/12/2023”; - fattura n. 10A del 8.2.2024 di € 42.700,00 emessa per “sfalcio, arieggiamento, andanatura, carico tra- sporto e scarico medica az. agr. ; - fattura n. 13A del 12.2.2024 di € Per_3
3.918,24 emessa per “lavori vari di sistemazione paddock, scarico medica-paglia, co- struzione paddock coperto e assistenze varie in scuderia”; - fattura n. 18A del 19.2.2024 di € 927,20 emessa per “carico e trasporto ramaglie, paglia e medica”;
A fronte della fornitura di beni e servizi di cui sopra, ha Parte_1 versato acconti per complessivi € 71.830,00, ma non ha mai saldato il debito residuo, pari ad €.183.855,61 (€.255.685,61 - €.71.830,00). ha quindi Controparte_1 azionato le predette fatture in via monitoria, ottenendo il decreto ingiuntivo qui op- posto.
- 5 - Nel presente giudizio, ha fornito compiuta prova del proprio di- Controparte_1 ritto di credito. Ed infatti, il credito di €.183.855,61 vantato da Controparte_1 nei confronti della soc. risulta provato documentalmente: Parte_3
a) dalle fatture anzidette, tutte regolarmente registrate nella contabilità della soc. (cfr fascicolo monitorio, doc. 02: estratto registro iva vendite), Controparte_1 consegnate allo sdi (cfr fascicolo monitorio, doc. 1B: fatture in xml) e mai contestate dalla soc. né con riferimento agli importi ivi indicati, né Parte_1 con riferimento alle prestazioni ivi conteggiate. Dette fatture, peraltro, in taluni casi sono anche inviate alla prima dell'emissione, per la relativa Parte_1 approvazione (cfr. doc.ti 09, 10, 11, 12: e-mail di a Controparte_1 [...] con preavvisi fatture e dettagli), senza che pervenisse contestazione Parte_1 alcuna. b) dai “buoni di consegna” del cd “bollettario” sottoscritti dalla soc.
[...]
che comprovano la fornitura da parte della soc. Parte_1 Controparte_1 dei prodotti e dei servizi oggetto delle fatture azionate in via monitoria (cfr doc. 01: bollettario); c) dai documenti di trasporto dei prodotti e dei servizi oggetto delle fat- ture azionate in via monitoria, sottoscritti dalla soc. (cfr. Parte_1 doc.ti 02, 03, 04, 05, 06: ddt); d) dal riconoscimento di debito della stessa soc.
[...] che, con e-mail del 07.12.2023 (cfr doc. 4 fascicolo monitorio) Parte_4
e del 06.02.2024 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) ha espressamente ammesso di esse- re debitrice nei confronti della per la fornitura di beni e Controparte_3 servizi e si è impegnata a saldare il debito stesso non appena avesse avuto maggiore liquidità.
Il credito della soc. peraltro, è stato espressamente riconosciuto Controparte_1 per iscritto dalla soc. e ciò: - sia con e-mail del 07.12.2023 Parte_1
(cfr doc. 4 fascicolo monitorio) e del 06.02.2024 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), nelle quali ha espressamente ammesso di essere debitrice nei confronti della soc. per la fornitura di beni e servizi e si è impegnata a saldare il de- Controparte_1 bito stesso non appena avesse avuto maggiore liquidità. - sia nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in cui parte attrice afferma (a pag. 3, primo capo- verso) “evidente è dunque che ha nel tempo maturato certamente dei CP_1 crediti”. Il credito azionato in via monitoria – oltre che provato documentalmente e riconosciuto espressamente dall'opponente stessa – risulta provato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., in quanto parte opponente non ha contestato nessu- na delle deduzioni svolte da nella comparsa di costituzione del Controparte_1
04.10.2024 (a seguito della quale non è stata nemmeno depositata la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) né nella memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c. (cui parte opponente non ha replicato con il deposito della memoria ex at. 171 ter n. 3 c.p.c.
A fronte di un credito provato documentalmente, grava sull'Opponente, in qualità di debitore, l'onere di provare di aver posto in essere atti modificativi e/o estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio;
onere che l'attore Opponente non ha in alcun modo assolto. Pertanto le difese, le deduzioni e le eccezioni attore sono del tutto in-
- 6 - fondate in fatto e in diritto e si appalesano meramente dilatorie e financo temerarie, e sono rimaste del tutto sfornite di prova : invero l'opponente non ha minimamente provato documentalmente (né ha cercato di provare per testi, con la formulazione di idonei capitoli di prova) nessuna delle circostanze dedotte, quali la presenza di vizi nella merce fornita (di cui peraltro difetta la prova della denuncia tempestiva) o la pattuizione di prezzi inferiori o l'erronea quantificazione dei beni e servizi forniti.
L'opposizione, peraltro, è stata promossa nonostante l'opponente avesse già espres- samente riconosciuto per iscritto il proprio debito.
Inoltre nella propria comparsa conclusionale, l'opponente ha pacificamente ricono- sciuto la sussistenza del rapporto commerciale con la soc. e Controparte_1
l'effettiva fornitura delle merci e dei servizi indicate nelle fatture azionate in via mo- nitoria, limitandosi unicamente a contestare il quantum dovuto, che sarebbe inferiore rispetto a quanto addebitato nelle fatture. L'attrice, però, non ha mai allegato alcuna prova a sostegno dei propri assunti e, anzi, nella comparsa conclusionale, ha ammes- so espressamente che “non vi è modo per l'opponente di fornire prova (negativa) di minore quantità dei servizi ricevuti rispetto a quanto ex adverso fatturato” .. “non di- sponendo l'opponente di altra documentazione propria o testi sulle quantità di mate- riali o tempi di lavorazione giornalmente indicate da sé negli appositi bollettari di nessuno per era presente fisicamente per con- CP_1 Parte_1 trollo analitico alle singole lavorazioni”. L'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione promossa da controparte emerge – in tutta la sua evidenza – già solo da quest'ultima affermazione: è evidente, infatti, che parte opponente non può vali- damente sostenere che i servizi e le merci forniti da fossero in- Controparte_1 feriori rispetto a quelli indicati nelle fatture azionate in via monitoria se, come am- messo, non ha mai controllato analiticamente le singole la- Parte_1 vorazioni prestate dall'opposta.
Risulta ,poi,dedotta per la prima volta in conclusionale la circostanza, per cui i “bol- lettari” dei servizi svolti, prodotti dalla soc. non corrisponde- Controparte_1 rebbero agli importi fatturati. Detta eccezione risulta formulata per la prima volta in comparsa conclusionale , mentre per consentire il contraddittorio, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. – avrebbe dovuto essere dedotta nel primo scrit- to difensivo utile, ovvero nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (nemmeno deposi- tata da parte opponente). Alla luce di quanto precede, si ritiene che tutte le allegazio- ni di parte opponente – oltre che smentite dalla documentazione prodotta in giudizio dall'odierna opposta – restano delle mere affermazioni di principio, sfornite del ben- chè minimo principio di prova, oltre che smentite dagli espressi (e scritti) riconosci- menti di debito della debitrice. A tal riguardo, preme evidenziare che, per pacifica giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazio- ne i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce
- 7 - per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempi- mento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debito- re convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, co- stituito dall'avvenuto adempimento"(cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U., 30.10.2001 n. 13533).
In tal contesto, quindi, l'opponente non ha negato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, né che siano state effettuate le forniture di beni e servizi indicati nelle fat- ture azionate, ma si è genericamente limitato a contestare il valore probatorio della documentazione allegata e il quantum dovuto. Contestazioni tutte generiche e prive del benché minimo principio di prova. Né parte opponente può validamente supplire al totale inadempimento del proprio onere probatorio, chiedendo una c.t.u. contabile che “verifichi semplicemente e doverosamente l'esattezza del conteggio di addebito complessivo contestato”. Ed infatti, la richiesta di CTU risulta meramente esplorativa e volta a sopperire alla totale assenza di prove fornite dell'opponente, che ha comple- tamente omesso di dimostrare (i) gli asseriti vizi nella merce fornita e la tempestiva denuncia degli stessi;
(ii) la pattuizione di prezzi inferiori rispetto a quelli addebitati nelle fatture;
(iii) la diversa quantificazione dei beni e servizi forniti e indicati nei bollettari e nelle fatture;
(iv) la scorretta tenuta della contabilità della CP_1
Invero, per pacifica e costante giurisprudenza, la consulenza tecnica d'ufficio
[...] non è un mezzo istruttorio in senso proprio, a disposizione delle parti, avendo la pre- cipua finalità di aiutare il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la par- te dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudi- ce qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni,
o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione con piena conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo secondo i parametri medi riferiti allo scaglione di riferimento in base al valore della domanda monitoria.
In via risarcitoria ex art. 96 c.p.c , stante la temerarietà delle difese, l'attrice va altresì condannata all'ulteriore somma che si ritiene congruo liquidare equitativamente in euro 1.000,00
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 8 - Rigetta l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite liquidate in complessive euro 14.103,00 per compensi, oltre acces- sori di legge, nonchè al pagamento a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. del- la somma ulteriore di euro 1.000,00.
Padova, 23-12-205 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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