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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2024, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del
LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2020 al n. 1909 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissati al 8.5.2024, vertente TRA
(cod. fisc. ), elett.te dom.to in Napoli al Parte_1 C.F._1
Centro Direzionale Is. G/1 Sc. D, XX^ piano, int. 143 presso e nello Studio dell'Avv.to Pasquale Frisina (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende )PEC: Email_1
RICORRENTE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla Via Malta n. 14, presso lo studio dell'Avv. sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in Portici (NA), via Malta n. 14,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento dell'inadempimento degli obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; condanna al risarcimento del danno differenziale per malattia eziologicamente ricollegabile alla prestazione lavorativa resa.
MOTIVI della DECISIONE Con atto depositato in data 7.04.2019, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale affinché accertasse e dichiarasse la responsabilità della per il Controparte_1 danno non patrimoniale, biologico e/o morale e/o esistenziale da esposizione all'IA ed altre sostanze patogene con conseguente condanna in proprio favore di una somma complessiva € 369.682,99 a titolo di risarcimento del danno (differenziale) quantificato nella misura del 22%, oltre interessi legali e rivalutazione.
deduceva che era stato dipendente di Parte_1 Controparte_1 in p.l.r.p.t. in qualità di operaio saldatore dal 1974 Controparte_2 al 2002 anno del pensionamento;
esponeva altresì che l'attività lavorativa espletata di operaio e di saldatore, nel corso di questi lunghi anni, lo aveva costretto alla inalazione di polveri sottili tossiche derivate dalla lavorazione degli scafi, che avveniva senza l'uso di idonee maschere filtranti ed a distanza di diretta inalazione. L'istante deduceva, inoltre, che, durante il lungo periodo lavorativo alle dipendenze di , nello svolgimento delle proprie mansioni di Controparte_1 operaio saldatore ed elettricista, espletava lavorazioni che comportavano la manipolazione di materiali nocivi per la salute, quali: IA, cemento/IA, acciaio , ghisa, vernici tossiche contenenti diossina, materiali plastici sintetici, tubi e coibentazione di IA, ragion per cui era stato costantemente sottoposto a massicce inalazioni di solventi chimici, polveri di ferro/alluminio e fibre di asbesto oltre che ad altri fattori e/o elementi notoriamente patogeni esistenti all'interno dello stabilimento. Ciascun operaio con il proprio lavoro inquinava l'ambiente in cui lavoravano gli altri, senza saperlo. Gli stessi lavoratori non venivano obbligati al termine del turno di lavoro ad effettuare cambio di indumenti e docce.
Il ricorrente deduceva che con sentenza n. 2692/19, pubblicata il 17.12.2019, il
Tribunale di Torre Annunziata, in funzione del Giudice del Lavoro, ha dichiarato l'origine professionale della malattia “pleuropatia asbestosica e fibrosi polmonare interstiziale a genesi professionale”, ed ha stabilito che la suddetta infermità comporta una perdita dell'integrità psico-fisica – ai sensi del D.M. 38/2000 e ss. integ. e modif.- nella misura del 11% dalla data della domanda amministrativa del 07/01/2016 (rubrica al nr. 515730937 ) Il ricorrente, quindi, ritenendo la malattia eziologicamente collegata all'attività lavorativa espletata per colpevole di non aver adottato idonee Controparte_1 protezioni per i dipendenti esposti ad agenti chimici patogeni, deducendo di essere attualmente affetto da l ricorrente è affetto da: “da pleuropatia asbestosica e fibrosi polmonare (tumefazioni linfonoidali subcentimentriche a livello della loggia di Barety, della finestra aorto-polmonare e al davanti della biforcazione), versamento pleurico postero mediobasale bilaterale, maggiormente a destra;
sindrome disventilatoria restrittiva con dispnea da sforzo anche lieve, esiti cardio-chirurgici (by-pass aorto coronarici), ipertensione arteriosa, in soggetto esposto lavorativamente al rischio IA” domandava la condanna al risarcimento del danno biologico differenziale patito quantificato nella superiore misura del 22% come da certificazione medica allegata in atti a firma del Dott. . Persona_1
A seguito della notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, depositando memora difensiva, la società convenuta che contestava le avverse pretese. In via preliminare la eccepiva: l'inammissibilità della domanda Controparte_1 direttamente azionata nei confronti del datore di lavoro ai fini dell'automatico risarcimento del c.d. danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità, ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto delle istanze avverse per asserita infondatezza, oltre che per carenza dei requisiti dettati dalla legge in materia. La
infatti, deduceva di aver posto in essere qualunque ed ogni Controparte_1
Pag. 2 di 7 prescrizione finalizzata alla tutela dell'integrità psico fisica dei propri dipendenti, anche in considerazione delle acquisizioni e delle conoscenze maturate nel periodo storico in cui il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, risultando esclusa alcuna responsabilità a proprio carico. Insisteva, infine, per la insussistenza del nesso causale con conseguente necessità di rigetto della domanda promossa in quanto riteneva la malattia eziologicamente determinata da ulteriori cause quali, ad esempio, sindrome metabolica e tabagismo. In particolare, la resistente evidenziava che la “sindrome disventilatoria" riscontrata nel ricorrente non solo non è una malattia ma ben potrebbe esser derivante da un fattore/causa ben differente dalla presunta inalazione di fibre nocive di IA (ad oggi tutt'altro che provata) come ad esempio il fumo, denunciata da controparte. In riferimento al quantum debeatur, la eccepiva che, a fronte di Controparte_1 un certificato che ha accertato la sussistenza nella specie di una CP_3 menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell11%, la richiesta di accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente nella misura del 22% risulta palesemente disancorata da un corrispondente aggancio istruttorio e/o documentale.
Con ordinanze succedutesi sulla base delle ordinarie dinamiche processuali, il
Giudice, acquisiva la prova testimoniale e, ritenutane la necessità, dava ingresso ad accertamento tecnico medico-legale onde verificare la fondatezza delle allegazioni attoree inerenti la natura, l'origine e le conseguenze dannose, anche in ottica percentile, della patologia denunciata dall'istante. La causa veniva, quindi, mandata in discussione finale sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva assegnata a sentenza.
- = =
Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
Il ricorrente, nella buona sostanza, assume di aver lavorato prima negli stabilimenti di Monfalcone e poi di Castellamare di Stabia di Controparte_1 dal 1974 al 2002 con mansioni di saldatore e di elettricista e che sul luogo di lavoro, unitamente agli altri colleghi operai, ha inalato per anni sostanze patogene utilizzate e/o prodotte dal proprio lavoro e per i lavori svolti presso i cantieri di Castellammare.
Il sig. era un saldatore ed un elettricista e nel disimpegno delle proprie Pt_1 mansioni utilizzava utensili in ferro, saldatrici e levigatrici con i quali, lui e la squadra di saldatori e carpentieri, davano la forma desiderata alle materie: pannelli, tubi, giunture, guaine, isolatori, ) ed univano i vari manufatti tramite le saldature in ferro. Secondo l'assunto attoreo, l'ambiente lavorativo era nocivo per la salute atteso che gli operai lavoravano immersi nel fumo, nella fuliggine e nella polvere e la ha fatto uso massiccio di IA per coibentazione delle navi che CP_1 avveniva a spruzzo causando lo sprigionamento di solventi a valori inquinanti molto alti.
Pag. 3 di 7 Per tali motivi, il sig. sarebbe quindi stato esposto copiosamente a Pt_1 polveri di IA ed alle esalazioni dei solventi e elementi chimici delle vernici quali alluminio, cadmio, cromo, etc. Il ricorrente rileva poi che l'esposizione alle polveri di IA era stata già riconosciuta in virtu' della sentenza n. 2692/19 del Tribunale di Torre Annunziata (G.L.Giusti), che decidendo il ricorso R.G. n. 6179/18 proposto contro l ha dichiarato l'origine professionale della malattia “pleuropatia CP_3 asbestosica e fibrosi polmonare interstiziale a genesi professionale”, ed ha accertato che la suddetta infermità comporta una perdita dell'integrità psico- fisica – ai sensi del D.M. 38/2000 e ss. integ. e modif.- nella misura del 11% dalla data della domanda amministrativa del 07/01/2016. Pertanto, sul presupposto che il ricorrente è attualmente affetto da: “da pleuropatia asbestosica e fibrosi polmonare (tumefazioni linfonoidali subcentimentriche a livello della loggia di Barety, della finestra aorto-polmonare
e al davanti della biforcazione), versamento pleurico postero mediobasale bilaterale, maggiormente a destra;
sindrome disventilatoria restrittiva con dispnea da sforzo anche lieve, esiti cardio-chirurgici (by-pass aorto coronarici), ipertensione arteriosa, in soggetto esposto lavorativamente al rischio IA”, il lavoratore chiedeva accertarsi la sussistenza di un danno differenziale nella misura del 22%.
Orbene deve preliminarmente evidenziarsi che sulla questione oggetto di causa, non si può omettere di ricordare che la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale.
Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008).
Invero dalla lettura dei verbali di causa ed, in particolare dalla prova orale svolta, emergono con certezza elementi significativi a sostegno della pretesa risarcitoria veicolata dal ricorrente. E' risultato confermato dal teste , che il svolgeva Testimone_1 Pt_1 mansioni di saldatore elettrico presso lo stabilimento di di CP_1
Castellammare di Stabia dal 1973; che le maestranze lavoravano in situazioni di promiscuità impegnando i luoghi di lavoro contemporaneamente per porre in essere le lavorazioni in sequenza;
che l'attività lavorativa avveniva in luoghi mal arieggiati, intrisi di fibre d'IA lavorato dai saldatori e che mai la società ha fornito ai dipendenti protezioni individuali per scongiurarne l'inalazione.
Pag. 4 di 7 In particolare, si evidenzia che Il teste ha dichiarato che solo dal Testimone_1 1987/1988 l'azienda iniziava a dotare gli operai delle mascherina FFP2 , mentre negli anni precedenti veniva fornito solo uno strumento che serviva per aspirare il fumo della saldatura : “ in buona sostanza era una turbina ad aria che quando veniva messa in funzione faceva si che circolasse nell'ambiente la polvere residuata dalla saldatura o da lavorazioni precedenti”. Il teste quindi precisa che l'unico presidio di sicurezza fornito agli operai per le operazioni di saldatura e di coibentazione era un grembiule di pelle, evidentemente inadeguato a scongiurare l'inalazione di fumi e polveri tossiche. Pertanto, dall'attento scrutinio della prova testimoniale è emersa con chiarezza l'insalubrità dei luoghi e l'esposizione agli agenti nocivi per la salute dovuta, quest'ultima, alle mansioni svolte dal . Pt_1 E' risultato altresì indimostrato che la società avesse informato della nocività delle fibre di IA e degli agenti utilizzati per le lavorazioni e delle conseguenze della esposizione all'asbesto, così come appare indimostrato che il datore di lavoro abbia adottato misure idonee a tutelare l'integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle mansioni. Ciò posto, occorre a questo punto rilevare che il postulato attoreo – in riferimento al patimento di un danno biologico quantificato nella misura del 22% e dunque in misura ben più grave rispetto a quanto già riconosciuto dall'Ente assicurativo - non ha trovato pieno riscontro nelle emergenze processuali.
Invero, il CTU nominato nel presente giudizio, dott. , le cui Persona_2 conclusioni sono poste a base della presente decisione, perché esenti da vizi logici e da contraddizioni, ha ritenuto che a seguito del sinistro il ricorrente ha subito un danno biologico in misura evidentemente equivalente a quanto già riconosciuto dall'Istituto Assicurativo In particolare, la CTU medico legale, con ragionamento lineare e sulla base dello scrupoloso esame della documentazione medica depositata in atti, ha certificato che il ricorrente risulta affetto “da patologia asbestosica polmonare;
patologia che nell'ambito di un precedente giudizio tenutosi innanzi alla Dott.ssa (proc. 6272/18) gli aveva permesso di ottenere un danno Persona_3 biologico dell'11% per la seguente accertata patologia: pleuropatia asbestosica e fibrosi interstiziale a genesi professionale. Ma al di là di quanto riportato, il signor era già stato riconosciuto affetto da broncopneumopatia Pt_1 cronica restrittiva dall' , sede di C/mare di Stabia, in ordine alla denunciata CP_3 malattia professionale del 24/05/2017 rubricata al N. 515730937. Nella fattispecie ricorrente questi significativi aspetti considerativi, che hanno una loro ricaduta in ordine ai quesiti formulati dalla S.V.I., pongono certezza che il ricorrente sia stato esposto all'IA proprio per la sua tipologia di lavoro (operaio/saldatore) presso la di C/mare di Stabia dal CP_1
1974 al 2002. “ IL CTU prosegue, precisando di aver “ritenuto utile far sottoporre il ricorrente ad accertamenti strumentali che, in vero, non hanno lasciato apprezzare alcunché di significativo rispetto ad una valutazione dell'11% ed alla entità nosologica con cui si coniuga in applicazione delle tabelle di cui al D.M. del 12/07/2000. E, premesso che Egli ha avuto un intervento cardio-chirurgico di by-pass
Pag. 5 di 7 aortocoronarico nel 2008 con applicazione di defibrillatore nel 2021 in uno con un trapianto di rene nel 2013 perché affetto da rene policistico, non risulta che le indagini strumentali abbiano fornito elementi tali da dettare un viraggio in peius della riconosciuta tecnopatia” . Il CTU ha riportato le refertazioni delle effettuata indagini:
“ 1. TAC torace ad alta risoluzione del 24/02/2023: esiti di sternotomia. Device cardiaco (defibrillatore). Campi polmonari simmetrici con regolare distribuzione della rete vascolare e conservata pervietà dei grossi bronchi. Assenza di alterazioni densitometriche focali parenchimali e/o infiltrative diffuse. Rilievo di alcune micro-opacità ramificate in sede basale bilateralmente sub-pleurica con micronoduli calcifici bilaterali a distribuzione random. Non apprezzabili tumefazioni linfonodali significative a carico delle stazioni polmonari e delle principali stazioni mediastiniche. Assenza di versamento pleurico e/o pericardico. Diffuse placche ateromasiche calcifiche dell'aorta e dell'albero coronarico (Centro LASER, C/mare;
2. Esame spirometrico del 21/03/2023: spirometria nella norma );
3. del Organizzazione_1 CP_4
23/03/2023: compensato ). “ Organizzazione_1
Orbene è evidente che nel caso in esame la CTU appare esente da vizi logico motivazionali e pertanto si condivide pienamente l'accertamento eseguito dall'ausiliare incaricato da questo Tribunale. Sulla scorta della documentazione medica allegata e della relazione di CTU, che ha riconosciuto il ricorrente affetto da patologia asbestosica, si può affermare che il ricorrente ha patito un Danno Biologico dell'11% (come già accertato nel procedimento contro l recante n. R.G. 6272/2018, agli atti di CP_3 causa), che risulta acclarata la sussistenza del nesso causale tra la patologia da cui è affetto il ricorrente (pleuropatia asbestosica e fibrosi interstiziale a genesi professionale) e la descritta attività lavorativa, ragion per cui vi sono elementi certi ed inconfutabile per poter ritenere comprovata la responsabilità datoriale per il danno biologico accertato in questa sede e quantificato dal CTU nella misura del 11%.
Costante ed oramai unanime giurisprudenza, a cui questo giudice ritiene di aderire, riconosce al lavoratore, vittima di infortunio o malattia professionale a causa dell'omessa informazione dettagliata dei pericoli, dell'esposizione al rischio e della redazione di un piano di sicurezza da parte del datore di lavoro, il risarcimento del danno ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall' a CP_3 titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.
La domanda attorea a sponda risarcitoria è, dunque, fondata solo in riferimento ad un danno biologico permanente pari al 11%.
In applicazione delle tabelle in uso presso la Corte di Appello e il Tribunale di
MILANO, a tale percentuale di danno corrisponde, bloccando il riferimento all'età di 65 anni, un risarcimento pari ad € 22.029,00.
Pag. 6 di 7 Da questo importo deve detrarsi il valore capitale della rendita , secondo CP_3 gli incontestati calcoli attorei pari ad euro € 10.538,31. Cosicché, la somma spettante a titolo di danno biologico differenziale € 11.490,69 (risarcimento danno differenziale). Il risarcimento differenziale di cui si chiede la condanna della è quindi pari ad euro 11.490,69. Controparte_1
In conclusione.
La domanda attorea va accolta nei termini appena delineati, come da statuizioni di dispositivo. L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza, la va, invece, condannata al pagamento della restante metà Controparte_1 delle spese del giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor
E. Ruocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso del 7/4/2020 nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza,
[...] deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea rivolta nei confronti di e, per l'effetto: Controparte_1
2) dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. della Controparte_1 quale datore di lavoro, per la malattia professionale diagnosticata al ricorrente
3) condanna la società resistente al risarcimento del danno biologico permanente “differenziale” in favore dl ricorrente per l'insorgere della accertata patologia di origine “professionale”, danno che si liquida in complessivi euro 11.490,69 oltre rivalutazione ed interessi, come per Legge, a decorrere di deposito del ricorso (7.04.2020) e fino al soddisfo;
4) condanna la a rifondere al ricorrente, e per esso al Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario, la metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, in complessivi euro 2.694,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
5)compensa la restante metà delle spese di lite;
6) pone definitivamente a carico della società resistente le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato provvedimento. TORRE ANNUNZIATA, 13/5/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 7 di 7
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del
LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2020 al n. 1909 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissati al 8.5.2024, vertente TRA
(cod. fisc. ), elett.te dom.to in Napoli al Parte_1 C.F._1
Centro Direzionale Is. G/1 Sc. D, XX^ piano, int. 143 presso e nello Studio dell'Avv.to Pasquale Frisina (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende )PEC: Email_1
RICORRENTE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla Via Malta n. 14, presso lo studio dell'Avv. sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in Portici (NA), via Malta n. 14,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento dell'inadempimento degli obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; condanna al risarcimento del danno differenziale per malattia eziologicamente ricollegabile alla prestazione lavorativa resa.
MOTIVI della DECISIONE Con atto depositato in data 7.04.2019, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale affinché accertasse e dichiarasse la responsabilità della per il Controparte_1 danno non patrimoniale, biologico e/o morale e/o esistenziale da esposizione all'IA ed altre sostanze patogene con conseguente condanna in proprio favore di una somma complessiva € 369.682,99 a titolo di risarcimento del danno (differenziale) quantificato nella misura del 22%, oltre interessi legali e rivalutazione.
deduceva che era stato dipendente di Parte_1 Controparte_1 in p.l.r.p.t. in qualità di operaio saldatore dal 1974 Controparte_2 al 2002 anno del pensionamento;
esponeva altresì che l'attività lavorativa espletata di operaio e di saldatore, nel corso di questi lunghi anni, lo aveva costretto alla inalazione di polveri sottili tossiche derivate dalla lavorazione degli scafi, che avveniva senza l'uso di idonee maschere filtranti ed a distanza di diretta inalazione. L'istante deduceva, inoltre, che, durante il lungo periodo lavorativo alle dipendenze di , nello svolgimento delle proprie mansioni di Controparte_1 operaio saldatore ed elettricista, espletava lavorazioni che comportavano la manipolazione di materiali nocivi per la salute, quali: IA, cemento/IA, acciaio , ghisa, vernici tossiche contenenti diossina, materiali plastici sintetici, tubi e coibentazione di IA, ragion per cui era stato costantemente sottoposto a massicce inalazioni di solventi chimici, polveri di ferro/alluminio e fibre di asbesto oltre che ad altri fattori e/o elementi notoriamente patogeni esistenti all'interno dello stabilimento. Ciascun operaio con il proprio lavoro inquinava l'ambiente in cui lavoravano gli altri, senza saperlo. Gli stessi lavoratori non venivano obbligati al termine del turno di lavoro ad effettuare cambio di indumenti e docce.
Il ricorrente deduceva che con sentenza n. 2692/19, pubblicata il 17.12.2019, il
Tribunale di Torre Annunziata, in funzione del Giudice del Lavoro, ha dichiarato l'origine professionale della malattia “pleuropatia asbestosica e fibrosi polmonare interstiziale a genesi professionale”, ed ha stabilito che la suddetta infermità comporta una perdita dell'integrità psico-fisica – ai sensi del D.M. 38/2000 e ss. integ. e modif.- nella misura del 11% dalla data della domanda amministrativa del 07/01/2016 (rubrica al nr. 515730937 ) Il ricorrente, quindi, ritenendo la malattia eziologicamente collegata all'attività lavorativa espletata per colpevole di non aver adottato idonee Controparte_1 protezioni per i dipendenti esposti ad agenti chimici patogeni, deducendo di essere attualmente affetto da l ricorrente è affetto da: “da pleuropatia asbestosica e fibrosi polmonare (tumefazioni linfonoidali subcentimentriche a livello della loggia di Barety, della finestra aorto-polmonare e al davanti della biforcazione), versamento pleurico postero mediobasale bilaterale, maggiormente a destra;
sindrome disventilatoria restrittiva con dispnea da sforzo anche lieve, esiti cardio-chirurgici (by-pass aorto coronarici), ipertensione arteriosa, in soggetto esposto lavorativamente al rischio IA” domandava la condanna al risarcimento del danno biologico differenziale patito quantificato nella superiore misura del 22% come da certificazione medica allegata in atti a firma del Dott. . Persona_1
A seguito della notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, depositando memora difensiva, la società convenuta che contestava le avverse pretese. In via preliminare la eccepiva: l'inammissibilità della domanda Controparte_1 direttamente azionata nei confronti del datore di lavoro ai fini dell'automatico risarcimento del c.d. danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità, ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto delle istanze avverse per asserita infondatezza, oltre che per carenza dei requisiti dettati dalla legge in materia. La
infatti, deduceva di aver posto in essere qualunque ed ogni Controparte_1
Pag. 2 di 7 prescrizione finalizzata alla tutela dell'integrità psico fisica dei propri dipendenti, anche in considerazione delle acquisizioni e delle conoscenze maturate nel periodo storico in cui il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, risultando esclusa alcuna responsabilità a proprio carico. Insisteva, infine, per la insussistenza del nesso causale con conseguente necessità di rigetto della domanda promossa in quanto riteneva la malattia eziologicamente determinata da ulteriori cause quali, ad esempio, sindrome metabolica e tabagismo. In particolare, la resistente evidenziava che la “sindrome disventilatoria" riscontrata nel ricorrente non solo non è una malattia ma ben potrebbe esser derivante da un fattore/causa ben differente dalla presunta inalazione di fibre nocive di IA (ad oggi tutt'altro che provata) come ad esempio il fumo, denunciata da controparte. In riferimento al quantum debeatur, la eccepiva che, a fronte di Controparte_1 un certificato che ha accertato la sussistenza nella specie di una CP_3 menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell11%, la richiesta di accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente nella misura del 22% risulta palesemente disancorata da un corrispondente aggancio istruttorio e/o documentale.
Con ordinanze succedutesi sulla base delle ordinarie dinamiche processuali, il
Giudice, acquisiva la prova testimoniale e, ritenutane la necessità, dava ingresso ad accertamento tecnico medico-legale onde verificare la fondatezza delle allegazioni attoree inerenti la natura, l'origine e le conseguenze dannose, anche in ottica percentile, della patologia denunciata dall'istante. La causa veniva, quindi, mandata in discussione finale sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva assegnata a sentenza.
- = =
Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
Il ricorrente, nella buona sostanza, assume di aver lavorato prima negli stabilimenti di Monfalcone e poi di Castellamare di Stabia di Controparte_1 dal 1974 al 2002 con mansioni di saldatore e di elettricista e che sul luogo di lavoro, unitamente agli altri colleghi operai, ha inalato per anni sostanze patogene utilizzate e/o prodotte dal proprio lavoro e per i lavori svolti presso i cantieri di Castellammare.
Il sig. era un saldatore ed un elettricista e nel disimpegno delle proprie Pt_1 mansioni utilizzava utensili in ferro, saldatrici e levigatrici con i quali, lui e la squadra di saldatori e carpentieri, davano la forma desiderata alle materie: pannelli, tubi, giunture, guaine, isolatori, ) ed univano i vari manufatti tramite le saldature in ferro. Secondo l'assunto attoreo, l'ambiente lavorativo era nocivo per la salute atteso che gli operai lavoravano immersi nel fumo, nella fuliggine e nella polvere e la ha fatto uso massiccio di IA per coibentazione delle navi che CP_1 avveniva a spruzzo causando lo sprigionamento di solventi a valori inquinanti molto alti.
Pag. 3 di 7 Per tali motivi, il sig. sarebbe quindi stato esposto copiosamente a Pt_1 polveri di IA ed alle esalazioni dei solventi e elementi chimici delle vernici quali alluminio, cadmio, cromo, etc. Il ricorrente rileva poi che l'esposizione alle polveri di IA era stata già riconosciuta in virtu' della sentenza n. 2692/19 del Tribunale di Torre Annunziata (G.L.Giusti), che decidendo il ricorso R.G. n. 6179/18 proposto contro l ha dichiarato l'origine professionale della malattia “pleuropatia CP_3 asbestosica e fibrosi polmonare interstiziale a genesi professionale”, ed ha accertato che la suddetta infermità comporta una perdita dell'integrità psico- fisica – ai sensi del D.M. 38/2000 e ss. integ. e modif.- nella misura del 11% dalla data della domanda amministrativa del 07/01/2016. Pertanto, sul presupposto che il ricorrente è attualmente affetto da: “da pleuropatia asbestosica e fibrosi polmonare (tumefazioni linfonoidali subcentimentriche a livello della loggia di Barety, della finestra aorto-polmonare
e al davanti della biforcazione), versamento pleurico postero mediobasale bilaterale, maggiormente a destra;
sindrome disventilatoria restrittiva con dispnea da sforzo anche lieve, esiti cardio-chirurgici (by-pass aorto coronarici), ipertensione arteriosa, in soggetto esposto lavorativamente al rischio IA”, il lavoratore chiedeva accertarsi la sussistenza di un danno differenziale nella misura del 22%.
Orbene deve preliminarmente evidenziarsi che sulla questione oggetto di causa, non si può omettere di ricordare che la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale.
Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008).
Invero dalla lettura dei verbali di causa ed, in particolare dalla prova orale svolta, emergono con certezza elementi significativi a sostegno della pretesa risarcitoria veicolata dal ricorrente. E' risultato confermato dal teste , che il svolgeva Testimone_1 Pt_1 mansioni di saldatore elettrico presso lo stabilimento di di CP_1
Castellammare di Stabia dal 1973; che le maestranze lavoravano in situazioni di promiscuità impegnando i luoghi di lavoro contemporaneamente per porre in essere le lavorazioni in sequenza;
che l'attività lavorativa avveniva in luoghi mal arieggiati, intrisi di fibre d'IA lavorato dai saldatori e che mai la società ha fornito ai dipendenti protezioni individuali per scongiurarne l'inalazione.
Pag. 4 di 7 In particolare, si evidenzia che Il teste ha dichiarato che solo dal Testimone_1 1987/1988 l'azienda iniziava a dotare gli operai delle mascherina FFP2 , mentre negli anni precedenti veniva fornito solo uno strumento che serviva per aspirare il fumo della saldatura : “ in buona sostanza era una turbina ad aria che quando veniva messa in funzione faceva si che circolasse nell'ambiente la polvere residuata dalla saldatura o da lavorazioni precedenti”. Il teste quindi precisa che l'unico presidio di sicurezza fornito agli operai per le operazioni di saldatura e di coibentazione era un grembiule di pelle, evidentemente inadeguato a scongiurare l'inalazione di fumi e polveri tossiche. Pertanto, dall'attento scrutinio della prova testimoniale è emersa con chiarezza l'insalubrità dei luoghi e l'esposizione agli agenti nocivi per la salute dovuta, quest'ultima, alle mansioni svolte dal . Pt_1 E' risultato altresì indimostrato che la società avesse informato della nocività delle fibre di IA e degli agenti utilizzati per le lavorazioni e delle conseguenze della esposizione all'asbesto, così come appare indimostrato che il datore di lavoro abbia adottato misure idonee a tutelare l'integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle mansioni. Ciò posto, occorre a questo punto rilevare che il postulato attoreo – in riferimento al patimento di un danno biologico quantificato nella misura del 22% e dunque in misura ben più grave rispetto a quanto già riconosciuto dall'Ente assicurativo - non ha trovato pieno riscontro nelle emergenze processuali.
Invero, il CTU nominato nel presente giudizio, dott. , le cui Persona_2 conclusioni sono poste a base della presente decisione, perché esenti da vizi logici e da contraddizioni, ha ritenuto che a seguito del sinistro il ricorrente ha subito un danno biologico in misura evidentemente equivalente a quanto già riconosciuto dall'Istituto Assicurativo In particolare, la CTU medico legale, con ragionamento lineare e sulla base dello scrupoloso esame della documentazione medica depositata in atti, ha certificato che il ricorrente risulta affetto “da patologia asbestosica polmonare;
patologia che nell'ambito di un precedente giudizio tenutosi innanzi alla Dott.ssa (proc. 6272/18) gli aveva permesso di ottenere un danno Persona_3 biologico dell'11% per la seguente accertata patologia: pleuropatia asbestosica e fibrosi interstiziale a genesi professionale. Ma al di là di quanto riportato, il signor era già stato riconosciuto affetto da broncopneumopatia Pt_1 cronica restrittiva dall' , sede di C/mare di Stabia, in ordine alla denunciata CP_3 malattia professionale del 24/05/2017 rubricata al N. 515730937. Nella fattispecie ricorrente questi significativi aspetti considerativi, che hanno una loro ricaduta in ordine ai quesiti formulati dalla S.V.I., pongono certezza che il ricorrente sia stato esposto all'IA proprio per la sua tipologia di lavoro (operaio/saldatore) presso la di C/mare di Stabia dal CP_1
1974 al 2002. “ IL CTU prosegue, precisando di aver “ritenuto utile far sottoporre il ricorrente ad accertamenti strumentali che, in vero, non hanno lasciato apprezzare alcunché di significativo rispetto ad una valutazione dell'11% ed alla entità nosologica con cui si coniuga in applicazione delle tabelle di cui al D.M. del 12/07/2000. E, premesso che Egli ha avuto un intervento cardio-chirurgico di by-pass
Pag. 5 di 7 aortocoronarico nel 2008 con applicazione di defibrillatore nel 2021 in uno con un trapianto di rene nel 2013 perché affetto da rene policistico, non risulta che le indagini strumentali abbiano fornito elementi tali da dettare un viraggio in peius della riconosciuta tecnopatia” . Il CTU ha riportato le refertazioni delle effettuata indagini:
“ 1. TAC torace ad alta risoluzione del 24/02/2023: esiti di sternotomia. Device cardiaco (defibrillatore). Campi polmonari simmetrici con regolare distribuzione della rete vascolare e conservata pervietà dei grossi bronchi. Assenza di alterazioni densitometriche focali parenchimali e/o infiltrative diffuse. Rilievo di alcune micro-opacità ramificate in sede basale bilateralmente sub-pleurica con micronoduli calcifici bilaterali a distribuzione random. Non apprezzabili tumefazioni linfonodali significative a carico delle stazioni polmonari e delle principali stazioni mediastiniche. Assenza di versamento pleurico e/o pericardico. Diffuse placche ateromasiche calcifiche dell'aorta e dell'albero coronarico (Centro LASER, C/mare;
2. Esame spirometrico del 21/03/2023: spirometria nella norma );
3. del Organizzazione_1 CP_4
23/03/2023: compensato ). “ Organizzazione_1
Orbene è evidente che nel caso in esame la CTU appare esente da vizi logico motivazionali e pertanto si condivide pienamente l'accertamento eseguito dall'ausiliare incaricato da questo Tribunale. Sulla scorta della documentazione medica allegata e della relazione di CTU, che ha riconosciuto il ricorrente affetto da patologia asbestosica, si può affermare che il ricorrente ha patito un Danno Biologico dell'11% (come già accertato nel procedimento contro l recante n. R.G. 6272/2018, agli atti di CP_3 causa), che risulta acclarata la sussistenza del nesso causale tra la patologia da cui è affetto il ricorrente (pleuropatia asbestosica e fibrosi interstiziale a genesi professionale) e la descritta attività lavorativa, ragion per cui vi sono elementi certi ed inconfutabile per poter ritenere comprovata la responsabilità datoriale per il danno biologico accertato in questa sede e quantificato dal CTU nella misura del 11%.
Costante ed oramai unanime giurisprudenza, a cui questo giudice ritiene di aderire, riconosce al lavoratore, vittima di infortunio o malattia professionale a causa dell'omessa informazione dettagliata dei pericoli, dell'esposizione al rischio e della redazione di un piano di sicurezza da parte del datore di lavoro, il risarcimento del danno ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall' a CP_3 titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.
La domanda attorea a sponda risarcitoria è, dunque, fondata solo in riferimento ad un danno biologico permanente pari al 11%.
In applicazione delle tabelle in uso presso la Corte di Appello e il Tribunale di
MILANO, a tale percentuale di danno corrisponde, bloccando il riferimento all'età di 65 anni, un risarcimento pari ad € 22.029,00.
Pag. 6 di 7 Da questo importo deve detrarsi il valore capitale della rendita , secondo CP_3 gli incontestati calcoli attorei pari ad euro € 10.538,31. Cosicché, la somma spettante a titolo di danno biologico differenziale € 11.490,69 (risarcimento danno differenziale). Il risarcimento differenziale di cui si chiede la condanna della è quindi pari ad euro 11.490,69. Controparte_1
In conclusione.
La domanda attorea va accolta nei termini appena delineati, come da statuizioni di dispositivo. L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza, la va, invece, condannata al pagamento della restante metà Controparte_1 delle spese del giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor
E. Ruocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso del 7/4/2020 nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza,
[...] deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea rivolta nei confronti di e, per l'effetto: Controparte_1
2) dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. della Controparte_1 quale datore di lavoro, per la malattia professionale diagnosticata al ricorrente
3) condanna la società resistente al risarcimento del danno biologico permanente “differenziale” in favore dl ricorrente per l'insorgere della accertata patologia di origine “professionale”, danno che si liquida in complessivi euro 11.490,69 oltre rivalutazione ed interessi, come per Legge, a decorrere di deposito del ricorso (7.04.2020) e fino al soddisfo;
4) condanna la a rifondere al ricorrente, e per esso al Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario, la metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, in complessivi euro 2.694,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
5)compensa la restante metà delle spese di lite;
6) pone definitivamente a carico della società resistente le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato provvedimento. TORRE ANNUNZIATA, 13/5/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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