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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5420/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Secondo Grado iscritta al n.r.g. 5420/2017 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/08/1961 e residente in Villaricca (NA) alla via Consolare Campania, I° traversa n.78, rappresentato e difeso dell'Avv. Mariniello Giusy e domiciliato presso il suo studio sito in Casal di Principe (CE) alla Via Rossini n. 8 ;
-appellante-
Contro
( P.IVA ) – con sede in Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV) alla Via Marocchesa n.14, in persona del Dott. Controparte_2
quale Amministratore Delegato e Direttore Generale, e del Dott.
[...] CP_3
, nella qualità di Dirigente della Società, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe
[...]
EL (C.F. ) ed elettivamente domiciliata Capodrise C.F._2
(CE) Via Potenza n.14;
-appellata-
Nonché
dom.to in San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via Foggia n 3 ; Controparte_4 - appellato contumace -
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Venendo ai fatti di causa va osservato che con atto di appello ritualmente notificato, ha chiesto la riforma integrale della sentenza n. Parte_1
2272/2016, emessa dal Giudice di Pace di Carinola nella persona della dott.ssa nel giudizio avente R.G. n. 2395/2014, con cui veniva rigetta la Controparte_5
domanda del attore, che in primo grado aveva convenuto in giudizio gli odierni appellati, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il 13/07/2013 alle ore 16:00 circa, in località Sant'Andrea del
Pizzone(CE) lungo la S.P per Mondragone.
L'appellante lamentava violazione per insufficienza motivazione e falsa applicazione di legge e dei mezzi istruttori, poiché il giudice di prime cure, pur ritenendo credibili i testimoni ed in grado di provare l'assunto attoreo , rigettava la domanda in ragione dei numeri sinistri avuti sia da parte convenuta che subiti da parte attrice nonché per le lesioni subite, che riteneva limitate rispetto alla dinamica del sinistro. Appellante, in particolare, rilevava che dalla lista dei sinistri, riguardante l'arco temporale 2001-2014, esibita dalla compagnia assicurativa nel giudizio di primo grado si evinceva che l'istante risultava nella lista per un sinistro verificatosi due anni prima e ove rivestiva la qualità di responsabile, e non di danneggiato, senza peraltro riportare alcuna lesione. Lamentava altresì che in ordine alla plurisinistrosità del veicolo danneggiante, di proprietà dell'appellato contumace, considerato l'arco temporale di riferimento ( 14 anni) lo stesso risultava coinvolto in appena quattro sinistri. Da ultimo censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure riteneva le lesioni esigue rispetto alla dinamica descritta omettendo, così di valutare, il certificato del pronto soccorso e i certificati medici successivi. In ragione di ciò l'appellante chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza e di accertarsi e dichiararsi la responsabilità del nella causazione CP_4
del sinistro, con condanna in solido al responsabile civile, per i danni subiti, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_6
quanto inammissibile e improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto insistendo per la conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e onorari di giudizio.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Verificata la regolarità delle notifiche, , non si costituiva, Controparte_7
pertanto, se ne dichiara la contumace.
Preliminarmente va rilevata la proponibilità e ammissibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Sempre preliminarmente l'eccezione sollevata dall'appellato in ordine ad una violazione ex. art. 342 c.p.c. è da rigettare poiché l'appello è chiaro ed esaustivo, ben individuando i motivi di doglianza ed i punti contestati. Ed infatti, si rammenda che il vigente art. 342, comma 1, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata.
Premessa la ammissibilità e proponibilità dell'appello vanno ora esaminati i motivi di appello.
Le doglianze sono fondate e l'appello merita accoglimento.
Procedendo nell'esame della vicenda, va rilevato che gli elementi probatori sull'accertamento del fatto sono quelli acquisiti mediante la prova testimoniale, il certificato di pronto soccorso, i successivi certificati medici e dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta anche al fine di verificarne la compatibilità tra il sinistro e le lesioni subite.
Ebbene, è emerso con certezza che il tamponamento e la conseguente caduta siano dovute per esclusiva responsabilità del veicolo Lancia Y TG.AW054YX di proprietà del . In particolare il testimone, sig.ra presente ai CP_4 Tes_1
fatti e indifferente alle parti, ha fornito una descrizione chiara e precisa della dinamica del sinistro, indicando il senso di marcia, il punto d'urto “… urtava con la sua parte anteriore destra contro la ruota posteriore della bicicletta…”, la modalità della caduta e le lesioni riportate (“ a causa dell'urto la bicicletta cadeva ed il suo conducente cadevano a terra nel lato destro…. Il conducente riporto lesioni personali… lamentava forti dolori al corpo ed in particolare al lato sinistro, al piede ed alla gamba sinistra…”). Le lesioni indicate dal testimone sono confermate dal certificato di pronto soccorso del presidio ospedaliero di Aversa che in data 13 luglio 2013 ore 18.22 riporta “lamenta dolore al malleolo esterno della caviglia sx, escoriazioni al terzo inferiore di gamba sx.”. La compatibilità tra le lesioni ed sinistro è altresì confermata dal CTU, che ha fornito al Giudicante un'importante valutazione, pienamente condivisibile, affermando la natura delle lesioni alla persona “è totalmente spiegata dalla dinamica del sinistro”. Ciò posto, si osserva che gli elementi acquisiti risultano idonei a ritenere il fatto verificatosi con le modalità di tempo e di luogo esposte dall'appellante e che i diversi sinistri in cui è rimasta coinvolti l'autovettura danneggiante devono ritersi del tutto irrilevanti.
La carenza logico deduttiva della motivazione della pronuncia induce pertanto questo Giudicante a discostarsene e sotto tale profilo la sentenza impugnata va riformata.
In ordine alla responsabilità, le dichiarazioni testimoniali hanno infatti chiarito ogni dubbio in ordine all'an della responsabilità, che deve ritenersi esclusiva dell'autovettura tamponante.
In proposito si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha, in tempi recenti, affermato che, in caso di tamponamento (anche laddove dinamica non sia del tutto chiara, purché sia stato comunque acclarato che la bicicletta sia investita da tergo dall'autovettura) non si deve applicare l'articolo 2054 del Codice civile, bensì
l'articolo 149 del Codice della strada, il quale stabilisce che, il veicolo che investe da dietro ha responsabilità esclusiva del sinistro per non aver mantenuto la distanza di sicurezza, fino a quando tale presunzione non venga superata dagli accertamenti ( Cfr. Cass. Civ. n 5760 del 2022).
Tale assunto inoltre è tanto più vero quando si è presenza di biciclette in strada, in quanto, in queste circostanze, il conducente di un veicolo è tenuto a rallentare,
a tenere una distanza di sicurezza tale da prevenire collisioni e a porsi nelle condizioni di prevedere anche le eventuali infrazioni del ciclista.
Ne consegue che, nel caso che ci occupa, spettava al conducente dell'auto l'onere di dimostrare di non aver potuto rispettare la distanza di sicurezza per ragioni esterne alla sua volontà e al suo controllo (cosi Cassazione n. 21513 del 2020 e n.8051 del 2016), in assenza di tale prova, chi investe da tergo ha sempre responsabilità esclusiva nell'incidente stradale.
In considerazione delle deduzioni svolte, accertata la verificazione del fatto storico, cosi come la responsabilità, risulta che sia l'appellante abbia debitamente adempiuto all'onere probatorio posto a loro carico. Non può dirsi lo stesso in ordine al convenuto appellato, già contumace in primo grado che non ha dato la prova liberatoria ovvero di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto. In ragione di quanto detto la responsabilità del sinistro è attribuibile esclusivamente alla condotta imprudente del proprietario del veicolo Lancia Y tg.AW054YX.
Venendo al quantum, devono essere recepite le conclusioni sul danno fornite dal nominato CTU in quanto coerenti con la miglior scienza del settore e logicamente motivate.
L 'ausiliario del giudice di pace, Dott. Diana, che ha riconosciuto in capo al un danno biologico permanente pari al 5 % quantificabile in € 5.648,28 Pt_1
ed un danno biologico temporaneo cosi suddivido : ITT di giorni quattro (4) pari a Euro 220,96; ITP al 50% per giorni 20 pari a 552,40 ; ITP al 25% per giorni
20 pari a Euro 276,20 per un totale di danno biologico temporaneo pari ad Euro
1.049,56.
Pertanto, all'appellante andrà riconosciuta la somma di somma di € 6.697,84 a titolo di danno biologico.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'appellante adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Sulla somma liquidata andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello della pronuncia (cfr.sent. Trib. Na
2253/03, 3303/05).
I restanti motivi di appello restano assorbiti dalla prefata decisione.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza degli appellati e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., Terza Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello tra le parti in epigrafe riportate, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_4
- accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2272/2016, emessa dal Giudice di Pace di Carinola nella persona della dott.ssa dichiara l'esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo Controparte_5
Lancia Tg. Y tg.AW054YX, nella produzione del sinistro stradale di cui alla presente controversia e per l'effetto condanna gli appellati e Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al Controparte_6
pagamento in favore del della somma di euro 6.697,84 oltre Parte_1
interessi legali come da parte motiva;
- condanna gli appellati e in persona Controparte_4 Controparte_6
del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio che si liquida in €. 2.540,00 oltre ad euro 381,00 per spese, al rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge con attribuzione all'avvocato antistatario per entrambi i gradi del giudizio all'Avv. Umberto Pagano;
- condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese di CTU;
S. Maria C.V., 7ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Secondo Grado iscritta al n.r.g. 5420/2017 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/08/1961 e residente in Villaricca (NA) alla via Consolare Campania, I° traversa n.78, rappresentato e difeso dell'Avv. Mariniello Giusy e domiciliato presso il suo studio sito in Casal di Principe (CE) alla Via Rossini n. 8 ;
-appellante-
Contro
( P.IVA ) – con sede in Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV) alla Via Marocchesa n.14, in persona del Dott. Controparte_2
quale Amministratore Delegato e Direttore Generale, e del Dott.
[...] CP_3
, nella qualità di Dirigente della Società, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe
[...]
EL (C.F. ) ed elettivamente domiciliata Capodrise C.F._2
(CE) Via Potenza n.14;
-appellata-
Nonché
dom.to in San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via Foggia n 3 ; Controparte_4 - appellato contumace -
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Venendo ai fatti di causa va osservato che con atto di appello ritualmente notificato, ha chiesto la riforma integrale della sentenza n. Parte_1
2272/2016, emessa dal Giudice di Pace di Carinola nella persona della dott.ssa nel giudizio avente R.G. n. 2395/2014, con cui veniva rigetta la Controparte_5
domanda del attore, che in primo grado aveva convenuto in giudizio gli odierni appellati, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il 13/07/2013 alle ore 16:00 circa, in località Sant'Andrea del
Pizzone(CE) lungo la S.P per Mondragone.
L'appellante lamentava violazione per insufficienza motivazione e falsa applicazione di legge e dei mezzi istruttori, poiché il giudice di prime cure, pur ritenendo credibili i testimoni ed in grado di provare l'assunto attoreo , rigettava la domanda in ragione dei numeri sinistri avuti sia da parte convenuta che subiti da parte attrice nonché per le lesioni subite, che riteneva limitate rispetto alla dinamica del sinistro. Appellante, in particolare, rilevava che dalla lista dei sinistri, riguardante l'arco temporale 2001-2014, esibita dalla compagnia assicurativa nel giudizio di primo grado si evinceva che l'istante risultava nella lista per un sinistro verificatosi due anni prima e ove rivestiva la qualità di responsabile, e non di danneggiato, senza peraltro riportare alcuna lesione. Lamentava altresì che in ordine alla plurisinistrosità del veicolo danneggiante, di proprietà dell'appellato contumace, considerato l'arco temporale di riferimento ( 14 anni) lo stesso risultava coinvolto in appena quattro sinistri. Da ultimo censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure riteneva le lesioni esigue rispetto alla dinamica descritta omettendo, così di valutare, il certificato del pronto soccorso e i certificati medici successivi. In ragione di ciò l'appellante chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza e di accertarsi e dichiararsi la responsabilità del nella causazione CP_4
del sinistro, con condanna in solido al responsabile civile, per i danni subiti, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_6
quanto inammissibile e improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto insistendo per la conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e onorari di giudizio.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Verificata la regolarità delle notifiche, , non si costituiva, Controparte_7
pertanto, se ne dichiara la contumace.
Preliminarmente va rilevata la proponibilità e ammissibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Sempre preliminarmente l'eccezione sollevata dall'appellato in ordine ad una violazione ex. art. 342 c.p.c. è da rigettare poiché l'appello è chiaro ed esaustivo, ben individuando i motivi di doglianza ed i punti contestati. Ed infatti, si rammenda che il vigente art. 342, comma 1, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata.
Premessa la ammissibilità e proponibilità dell'appello vanno ora esaminati i motivi di appello.
Le doglianze sono fondate e l'appello merita accoglimento.
Procedendo nell'esame della vicenda, va rilevato che gli elementi probatori sull'accertamento del fatto sono quelli acquisiti mediante la prova testimoniale, il certificato di pronto soccorso, i successivi certificati medici e dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta anche al fine di verificarne la compatibilità tra il sinistro e le lesioni subite.
Ebbene, è emerso con certezza che il tamponamento e la conseguente caduta siano dovute per esclusiva responsabilità del veicolo Lancia Y TG.AW054YX di proprietà del . In particolare il testimone, sig.ra presente ai CP_4 Tes_1
fatti e indifferente alle parti, ha fornito una descrizione chiara e precisa della dinamica del sinistro, indicando il senso di marcia, il punto d'urto “… urtava con la sua parte anteriore destra contro la ruota posteriore della bicicletta…”, la modalità della caduta e le lesioni riportate (“ a causa dell'urto la bicicletta cadeva ed il suo conducente cadevano a terra nel lato destro…. Il conducente riporto lesioni personali… lamentava forti dolori al corpo ed in particolare al lato sinistro, al piede ed alla gamba sinistra…”). Le lesioni indicate dal testimone sono confermate dal certificato di pronto soccorso del presidio ospedaliero di Aversa che in data 13 luglio 2013 ore 18.22 riporta “lamenta dolore al malleolo esterno della caviglia sx, escoriazioni al terzo inferiore di gamba sx.”. La compatibilità tra le lesioni ed sinistro è altresì confermata dal CTU, che ha fornito al Giudicante un'importante valutazione, pienamente condivisibile, affermando la natura delle lesioni alla persona “è totalmente spiegata dalla dinamica del sinistro”. Ciò posto, si osserva che gli elementi acquisiti risultano idonei a ritenere il fatto verificatosi con le modalità di tempo e di luogo esposte dall'appellante e che i diversi sinistri in cui è rimasta coinvolti l'autovettura danneggiante devono ritersi del tutto irrilevanti.
La carenza logico deduttiva della motivazione della pronuncia induce pertanto questo Giudicante a discostarsene e sotto tale profilo la sentenza impugnata va riformata.
In ordine alla responsabilità, le dichiarazioni testimoniali hanno infatti chiarito ogni dubbio in ordine all'an della responsabilità, che deve ritenersi esclusiva dell'autovettura tamponante.
In proposito si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha, in tempi recenti, affermato che, in caso di tamponamento (anche laddove dinamica non sia del tutto chiara, purché sia stato comunque acclarato che la bicicletta sia investita da tergo dall'autovettura) non si deve applicare l'articolo 2054 del Codice civile, bensì
l'articolo 149 del Codice della strada, il quale stabilisce che, il veicolo che investe da dietro ha responsabilità esclusiva del sinistro per non aver mantenuto la distanza di sicurezza, fino a quando tale presunzione non venga superata dagli accertamenti ( Cfr. Cass. Civ. n 5760 del 2022).
Tale assunto inoltre è tanto più vero quando si è presenza di biciclette in strada, in quanto, in queste circostanze, il conducente di un veicolo è tenuto a rallentare,
a tenere una distanza di sicurezza tale da prevenire collisioni e a porsi nelle condizioni di prevedere anche le eventuali infrazioni del ciclista.
Ne consegue che, nel caso che ci occupa, spettava al conducente dell'auto l'onere di dimostrare di non aver potuto rispettare la distanza di sicurezza per ragioni esterne alla sua volontà e al suo controllo (cosi Cassazione n. 21513 del 2020 e n.8051 del 2016), in assenza di tale prova, chi investe da tergo ha sempre responsabilità esclusiva nell'incidente stradale.
In considerazione delle deduzioni svolte, accertata la verificazione del fatto storico, cosi come la responsabilità, risulta che sia l'appellante abbia debitamente adempiuto all'onere probatorio posto a loro carico. Non può dirsi lo stesso in ordine al convenuto appellato, già contumace in primo grado che non ha dato la prova liberatoria ovvero di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto. In ragione di quanto detto la responsabilità del sinistro è attribuibile esclusivamente alla condotta imprudente del proprietario del veicolo Lancia Y tg.AW054YX.
Venendo al quantum, devono essere recepite le conclusioni sul danno fornite dal nominato CTU in quanto coerenti con la miglior scienza del settore e logicamente motivate.
L 'ausiliario del giudice di pace, Dott. Diana, che ha riconosciuto in capo al un danno biologico permanente pari al 5 % quantificabile in € 5.648,28 Pt_1
ed un danno biologico temporaneo cosi suddivido : ITT di giorni quattro (4) pari a Euro 220,96; ITP al 50% per giorni 20 pari a 552,40 ; ITP al 25% per giorni
20 pari a Euro 276,20 per un totale di danno biologico temporaneo pari ad Euro
1.049,56.
Pertanto, all'appellante andrà riconosciuta la somma di somma di € 6.697,84 a titolo di danno biologico.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'appellante adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Sulla somma liquidata andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello della pronuncia (cfr.sent. Trib. Na
2253/03, 3303/05).
I restanti motivi di appello restano assorbiti dalla prefata decisione.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza degli appellati e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., Terza Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello tra le parti in epigrafe riportate, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_4
- accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2272/2016, emessa dal Giudice di Pace di Carinola nella persona della dott.ssa dichiara l'esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo Controparte_5
Lancia Tg. Y tg.AW054YX, nella produzione del sinistro stradale di cui alla presente controversia e per l'effetto condanna gli appellati e Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al Controparte_6
pagamento in favore del della somma di euro 6.697,84 oltre Parte_1
interessi legali come da parte motiva;
- condanna gli appellati e in persona Controparte_4 Controparte_6
del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio che si liquida in €. 2.540,00 oltre ad euro 381,00 per spese, al rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge con attribuzione all'avvocato antistatario per entrambi i gradi del giudizio all'Avv. Umberto Pagano;
- condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese di CTU;
S. Maria C.V., 7ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo