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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13488/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13488/2021 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] C.F. ed il sig. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. SCHIATTARELLA TERESA, C.F. , come da procura in atti. C.F._3
attori
E
sito in Napoli alla Via M. Schipa n. Controparte_1
68, C.F: , in persona del suo amministratore p/t, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco P.IVA_1
Forte, C.F.: , come da procura in atti. C.F._4
convenuto
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta del convenuto , sia i verbali di udienza in cui la CP_1
causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato assumeva di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Napoli alla Via M. Schipa n.68, int. 9 bis –terzo piano, identificato in catasto al foglio 13, particella 55, sub. 15, mentre suo figlio di essere proprietario di un Parte_2
immobile sito nel medesimo edificio al terzo piano int. 9, in catasto al foglio 13, particella 55, sub.9, sovrastati entrambi da un lastrico solare comune non calpestabile, entrambi concessi in locazione. Rappresentavano essi attori che a partire dal mese ottobre del 2014 detti immobili venivano interessati da fenomeni di infiltrazione d'acqua provenienti dal soprastante lastrico solare che si intensificavano durante l'inverno, peggiorando nel tempo ed estendendosi a diversi ambienti.
Esponevano di avere denunciato senza esito tali eventi all'amministrazione condominiale, come da note pec e messe in mora a partire dal 18.11.2014 e fino al 28.05.2018 allorchè lo studio legale
Ruggiero-Minardi inviava pec e racc.ta A/R con richiesta di risarcimento danni e diffida a ripristino stato dei luoghi, denunciando anche la presenza nella proprietà di una condotta di scarico Parte_1
condominiale ammalorata e realizzata in fibre di amianto. Deducevano gli attori che l'amministrazione condominiale aveva convocato varie assemblee dal 2015, ma erano stati effettuati piccoli interventi manutentivi mai risolutivi, per i quali avevano provveduto al pagamento anche quote straordinarie, dichiarandosi sempre disponibili ad una soluzione bonaria della questione, come dichiarato nel corso delle varie assemblee condominiali, ma essendo le infiltrazioni continuate i propri appartamenti avevano subito danni sempre maggiori, anche alle parti strutturali, divenendo non più abitabili, come da relazione peritale di parte in atti, che aveva stimato la somma necessaria per le opere di ripristino dello stato dei luoghi in €57.404,19 (comprensivo di iva €
70.033,11) per l'immobile 9-bis di proprietà ed €23.546,89 (comprensivo di iva Parte_1
€28.727,21) per l'immobile 9 di proprietà . Deducevano altresì che il Parte_2 CP_1
convenuto, a mezzo di proprio tecnico di fiducia , aveva accertato lo stato di ammaloramento del lastrico solare, e la necessità di effettuare interventi di ripristino per una spesa di €39.157,46, interventi che benchè urgenti ed indifferibili non erano stati eseguiti, determiandno un ulteriore aggravamento dei danni che avevano interessato anche gli immobili posti al di sotto dei propri al secondo piano e precisamente quello di proprietà del Dott. . Per tali motivi gli Persona_1
Con attori chiedevano con il presente giudizio di ordinare al condominio di M. Schipa n.68, Napoli, in persona del suo amministratore p.t. di eseguire immediatamente i lavori volti ad eliminare definitivamente le cause delle lamentate e perduranti infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare, nonchè di rimuovere e sostituire la colonna fecale danneggiata e costituita da tubazione in
MCA ( miscela di cemento amianto) presente nell'appartamento della Sig. , nonché Parte_1
il pagamento dei danni patrimoniali quantificati €108.046,17, oltre accessori per l'immobile di proprietà della predetta ed €. 57.767,28 oltre accessori per quello di Parte_1 Pt_2
2 , escludendo dal riparto condominiale le quote di loro spettanza, stante la comprovata inerzia Pt_2
e mala gestio del condominio nella gestione della vicenda, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali pari a €1.500,00 ad anno, a decorrere dall'inizio degli episodi dannosi (2014) e fino alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto impugnando le deduzioni e richieste degli attori, CP_1
eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art.163, 3° e 4° comma c.p.c. in relazione all'art. 164 c.p.c., evidenziando tra l'altro che non vi fosse prova che le cause dell'ammaloramento da essi dedotte fossero da riferirsi a fenomeni di infiltrazioni provenienti dal lastrico, piuttosto che a cause di umidità interna agli immobili in questione. Il CP_1
segnalava di essersi adoperato per porre rimedio all'eventuale stillicidio delle acque provenienti dai lastrici comuni, sebbene gli attori avessero la facoltà, da sempre, di accedere liberamente alla predetta area comune ed intervenire sul lastrico comune, ponendo in essere gli interventi urgenti ed indifferibili secondo le regole della normale diligenza, evidenziando altresì che l'appartamento posto sul loro stesso piano e sottoposto al medesimo lastrico solare non aveva mai lamentato fenomeni infiltrativi. Sosteneva infine il che gli appartamenti degli attori non erano CP_1
oggetto di locazione già da molti anni prima che si palesassero le citate infiltrazioni e che il mancato utilizzo in tal senso di detti immobili era da ricondursi in buona parte al fatto che gli stessi versavano in stato di abbandono e trascuratezza da tempo e fin dalla loro costruzione, chiedendo il rigetto della domanda attrice e in subordine una riduzione della stima dei danni da liquidarsi anche alla luce dei principi di cui all'art. 1227 c.c..
Veniva preliminarmente disposta ed espletata CT tecnica ed all'esito del deposito della stessa concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c… Veniva altresì autorizzata parte attrice al deposito di file informatici su dischetto contenenti materiale audio e video ed all'esito, rigettate le richieste di prove orali la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.pc..
Va previamente rilevato che è stata provata la legittimazione attiva delle parti in causa , risultando la stessa dai titoli prodotti in giudizio, mentre la seconda non è in contestazione e risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti medesime tra cui i verbali delle svariate assemblee condominiali.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 163, nn.3 e 4 in relazione all'art. 164 c.p.c., risultando ampiamente e sufficientemente determinato l'oggetto della domanda ed i fatti che la sorreggono.
Nel merito la domanda degli attori è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà di seguito.
3 E' stato accertato all'esito dell'espletamento della CT tecnica che all'interno dei due immobili
(interni 9 e 9 bis), alla data del primo accesso effettuato in data 10.01.2022, non venivano riscontrati fenomeni di infiltrazioni in atto, nonostante il periodo piovoso, ma venivano rilevate evidenti tracce di infiltrazioni pregresse provenienti dal lastrico di copertura ed in particolare nell'appartamento interno 9 bis si segnalavano distacchi di pignatte e copriferri dal solaio, di controsoffitti ed intonaci;
mentre, per quanto attiene l'appartamento interno 9 veniva riscontrato un quadro dei danni più contenuto ma comunque ascrivibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad infiltrazioni provenienti dalla copertura del fabbricato condominiale. Il CT rilevava anche che :” Come detto, le infiltrazioni all'interno dei due appartamenti non sono più in atto in quanto l'impermeabilizzazione del lastrico in parola è risultata di recente fattura ed evidentemente efficace. Pertanto, non si ritiene che debbano essere eseguiti ulteriori lavori per eliminare le cause delle infiltrazioni descritte in atti.”, dando atto che le infiltrazioni erano cessate a seguito degli interventi di impermeabilizzazione eseguiti dal CP_1
Il CT provvedeva quindi alla stima dei danni rilevati, sulla base del Tariffario della Regione
Campania (ed. 2021) e delle misurazioni eseguite in sito, delle lavorazioni necessarie per il ripristino ovvero per l'eliminazione di tutti i danni che ascrivibili ai fenomeni infiltrativi riscontrati sui luoghi di causa. Gli stessi per l'appartamento interno 9 (Foglio 13, p.lla 55, sub 9) venivano quantificati in €. 13.030 € oltre IVA mentre per l'appartamento interno 9 bis (Foglio 13, p.lla 55, sub 15) in €.18.250 oltre IVA), oltre spese tecniche per la presentazione della CILA al Comune di
Napoli (400 € + 130 € diritti di segreteria) e la Direzione dei Lavori nella misura del 10% per ogni appartamento per un totale complessivo per l'appartamento interno 9 di €.14.730 + IVA + diritti di segreteria del Comune e per l'appartamento interno 9 bis di €. 20.450 € + IVA + diritti di Parte_3
segreteria del Parte_4
Il CT , come da mandato ricevuto, provvedeva a formulare anche una proposta conciliativa alle parti che però non veniva accettata.
Il CT provvedeva anche a riscontrare in particolare le deduzioni del CTP nominato dagli attori, avendo sostanzialmente il CTP di parte convenuta aderito allo schema di elaborato tecnico ricevuto.
In particolare il CTP degli attori si doleva della non congruità della stima ed al riguardo il CT rilevava di avere determinato le quantità degli interventi da eseguire in contraddittorio tra le parti, convenendosi altresì nel verbale del 31.01.2022 che: “In merito alla sistemazione dei solai degli ambienti dell'appartamento 9 bis dopo aver effettuato i saggi si ritiene di prevedere di intervenire sui travetti nella misura del 50 % nelle tre stanze di fronte all'ingresso e nel 30 % in tutti gli altri ambienti, come condiviso con i presenti. Analogamente (appartamento int. 9 – ndr) per le due stanze a sinistra e destra del bagno si riscontra e si condivide di prevedere interventi sui travetti
4 nella misura del 30%, come condiviso con i presenti”. Tuttavia aderendo alle richieste del CTP di parte attrice provvedeva alla correzione della percentuale di intervento al 50 % dell'ambiente
“Salone” rispetto al computo metrico estimativo relativo all'appartamento int. 9 bis.
Peraltro il CT ha ribadito che allo stato a seguito dei lavori eseguiti dal
[...]
non vi erano fenomeni infiltrativi e che la richiesta di suggerire o verificare la Controparte_2
tipologia di interventi messi in opera dal esulava dal proprio mandato. CP_1
Infine con riferimento alla contestazione in merito all'adozione del prezziario della Regione
Campania riguardante i Lavori Pubblici non utilizzabile per i lavori privati, il CT precisava:”…. che anche per i lavori privati, come quelli in esame, viene applicato detto tariffario tranne per altri tipi di lavorazioni, come ad esempio quelle del cd. “superbonus 110%”, per il quale è consigliato
l'utilizzo del Tariffario DEI.” A fronte poi della richiesta del CTP attoreo di considerare l' aumento del costo dei materiali del 20 %, ed un incremento del 10% in quanto trattavasi di lavori di ristrutturazione e non di nuove opere, il CT precisava che:”… il Tariffario della Regione
Campania del 2021 adottato per la stima dei lavori è certamente adottabile per l'esecuzione dei lavori privati ed è generalmente oggetto di offerte a ribasso in sede di gara per l'affidamento dei lavori con aggiudicazioni con percentuali di ribasso che possono raggiungere anche il 20-30%.
Pertanto, la mancata adozione da parte dello scrivente di una riduzione sui prezzi unitari è motivata proprio dalla esigenza di tener conto dell'incremento del costo dei materiali e del contesto. Infine, aspetto fondamentale è che, ad onor del vero, i due immobili, ancorché danneggiati dalle infiltrazioni, sono comunque vetusti nelle pavimentazioni, impianti e rivestimenti
(ancor prima delle verificate infiltrazioni). Detta vetustà, avrebbe da sola comportato la riduzione della stima dei lavori di una percentuale del 40-50%; percentuale di cui lo scrivente non ha tenuto conto. Per i motivi suesposti l'applicazione delle Tariffe della Regione Campania del 2021 può essere confermato al di là di ogni ragionevole dubbio, in quanto coerente con la tipologia delle lavorazioni, lo stato dei luoghi ed il contesto nel quale sono inseriti i due appartamenti.”
Il CT provvedeva in ogni caso ad aggiornare a seguito di segnalazione del CTP attoreo i prezzi ove necessario ed opportuno, fermo quanto innanzi in merito al criterio di determinazione dei prezzi medesimi.
Il CT prendeva posizione anche in merito al rilievo che la tubazione fecale del bagno fosse ancora in cemento amianto evidenziando che”…. la condizione di pericolo paventata dal CTP sussiste a causa della possibile presenza di eventuali fibre aerodisperse;
è quindi il caso di evidenziare che detto pericolo si è manifestato proprio a seguito dei saggi dichiarati dal CTP (saggi pregressi alle operazioni peritali). Inoltre, la rimozione delle tubazioni in cemento amianto riguarda, a sommesso
5 giudizio dello scrivente, un obbligo normativo piuttosto che una richiesta di risarcimento danni per infiltrazioni in sede giudiziale.”.
Essendo, pertanto, le conclusioni del CT frutto di accurata indagine dei luoghi e di disamina degli elementi in suo possesso, le stesse possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine alle cause dei danni conseguenti alle infiltrazioni lamentate dagli attori, che vanno ascritte nei termini di cui alla richiamata relazione peritale ad infiltrazioni provenienti dal lastrico solare ammalorato. CP_3
Nessun concorso può essere ascritto agli attori come richiesto dal convenuto atteso CP_1
che, secondo pacifici orientamenti giurisprudenziali, gravano su quest'ultimo gli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni e per esso sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Peraltro è stato documentalmente provato che gli attori hanno molteplici volte sollecitato l'amministrazione condominiale all'esecuzione degli interventi necessari, ma gli stessi sono stati di volta in volta procrastinati nel tempo, quantomeno fino all'introduzione del presente giudizio.
Per quel che concerne invece la quantificazione dei danni gli stessi appaiono congruamente e motivatamente determinati dal CT per l'appartamento interno 9 in €. €.14.730,00 + IVA + diritti di segreteria del e per l'appartamento interno 9 bis in €. 20.450,00 + IVA + diritti Parte_4
di segreteria del Parte_4
Nessuna pronuncia viene resa in merito alla richiesta di eliminazione delle cause delle infiltrazioni, atteso che all'atto dell'espletamento della CT queste ultime non erano oramai da tempo più attive, restando solo le tracce di pregresse infiltrazioni e ciò nonostante l'accertamento fosse stato condotto nel periodo invernale, stagione questa caratterizzata da più frequenti piogge.
Analogamente nulla viene disposto in merito alla richiesta di eliminazione della condotta in cemento amianto, non essendo risultata causa delle dedotte infiltrazioni.
Anche il danno non patrimoniale richiesto dagli attori , quale conseguenza della dedotta mancata utilizzazione dei beni non può essere liquidato in quanto gli immobili non erano abitati dagli attori e non vi sono elementi di prova che lasciano presumere che gli stessi non siano stati locati a terzi a causa delle infiltrazioni lamentate, risultando depositati in atti contratti di locazione risalenti a circa dieci anni prima dell'insorgere degli eventi oggetto di causa e non risultando richieste di locazione in epoca successiva. Il danno in questione, infatti, si atteggia non come danno in re ipsa, ma come danno di cui è necessaria la prova di un pregiudizio personale e diretto che manca nel caso di specie.
6 Gli importi liquidati vanno maggiorati di interessi legali a far data dal deposito della CT
(16.06.2022), ma non di rivalutazione monetaria, stante la non apprezzabile svalutazione sino alla data odierna.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, maggiorate per la difesa di più parti in giudizio, ad eccezione di quelle per la fase sommaria che si ritiene opportuno compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
- accertata la responsabilità del convenuto , in persona dell'amm.re e legale rapp.te p.t., CP_1
lo condanna al pagamento in favore di della somma di €.14.730, oltre IVA e diritti Parte_2
di segreteria del se documentati ed in favore di della somma di Parte_4 Parte_1
€. 20.450 oltre IVA e diritti di segreteria del se documentati, oltre per ciascuno d Parte_4
interessi come in parte motiva;
.
- condanna il convenuto sopra, al pagamento in solido in favore dei ricorrenti Controparte_4
delle spese e dei compensi del presente giudizio che liquida in €. 600,00 per spese vive, comprese quelle per la fase della mediazione ed €. 6.600,10, per compensi del giudizio e della fase stragiudiziale, oltre spese generali come per legge, oltre Iva e Cpa se dovute;
-compensa integralmente tra le parti le spese ed i compensi della fase cautelare;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CT nella misura liquidata CP_1
con apposito decreto.
Si comunichi.
Napoli, 28/04/2025
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13488/2021 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] C.F. ed il sig. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. SCHIATTARELLA TERESA, C.F. , come da procura in atti. C.F._3
attori
E
sito in Napoli alla Via M. Schipa n. Controparte_1
68, C.F: , in persona del suo amministratore p/t, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco P.IVA_1
Forte, C.F.: , come da procura in atti. C.F._4
convenuto
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta del convenuto , sia i verbali di udienza in cui la CP_1
causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato assumeva di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Napoli alla Via M. Schipa n.68, int. 9 bis –terzo piano, identificato in catasto al foglio 13, particella 55, sub. 15, mentre suo figlio di essere proprietario di un Parte_2
immobile sito nel medesimo edificio al terzo piano int. 9, in catasto al foglio 13, particella 55, sub.9, sovrastati entrambi da un lastrico solare comune non calpestabile, entrambi concessi in locazione. Rappresentavano essi attori che a partire dal mese ottobre del 2014 detti immobili venivano interessati da fenomeni di infiltrazione d'acqua provenienti dal soprastante lastrico solare che si intensificavano durante l'inverno, peggiorando nel tempo ed estendendosi a diversi ambienti.
Esponevano di avere denunciato senza esito tali eventi all'amministrazione condominiale, come da note pec e messe in mora a partire dal 18.11.2014 e fino al 28.05.2018 allorchè lo studio legale
Ruggiero-Minardi inviava pec e racc.ta A/R con richiesta di risarcimento danni e diffida a ripristino stato dei luoghi, denunciando anche la presenza nella proprietà di una condotta di scarico Parte_1
condominiale ammalorata e realizzata in fibre di amianto. Deducevano gli attori che l'amministrazione condominiale aveva convocato varie assemblee dal 2015, ma erano stati effettuati piccoli interventi manutentivi mai risolutivi, per i quali avevano provveduto al pagamento anche quote straordinarie, dichiarandosi sempre disponibili ad una soluzione bonaria della questione, come dichiarato nel corso delle varie assemblee condominiali, ma essendo le infiltrazioni continuate i propri appartamenti avevano subito danni sempre maggiori, anche alle parti strutturali, divenendo non più abitabili, come da relazione peritale di parte in atti, che aveva stimato la somma necessaria per le opere di ripristino dello stato dei luoghi in €57.404,19 (comprensivo di iva €
70.033,11) per l'immobile 9-bis di proprietà ed €23.546,89 (comprensivo di iva Parte_1
€28.727,21) per l'immobile 9 di proprietà . Deducevano altresì che il Parte_2 CP_1
convenuto, a mezzo di proprio tecnico di fiducia , aveva accertato lo stato di ammaloramento del lastrico solare, e la necessità di effettuare interventi di ripristino per una spesa di €39.157,46, interventi che benchè urgenti ed indifferibili non erano stati eseguiti, determiandno un ulteriore aggravamento dei danni che avevano interessato anche gli immobili posti al di sotto dei propri al secondo piano e precisamente quello di proprietà del Dott. . Per tali motivi gli Persona_1
Con attori chiedevano con il presente giudizio di ordinare al condominio di M. Schipa n.68, Napoli, in persona del suo amministratore p.t. di eseguire immediatamente i lavori volti ad eliminare definitivamente le cause delle lamentate e perduranti infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare, nonchè di rimuovere e sostituire la colonna fecale danneggiata e costituita da tubazione in
MCA ( miscela di cemento amianto) presente nell'appartamento della Sig. , nonché Parte_1
il pagamento dei danni patrimoniali quantificati €108.046,17, oltre accessori per l'immobile di proprietà della predetta ed €. 57.767,28 oltre accessori per quello di Parte_1 Pt_2
2 , escludendo dal riparto condominiale le quote di loro spettanza, stante la comprovata inerzia Pt_2
e mala gestio del condominio nella gestione della vicenda, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali pari a €1.500,00 ad anno, a decorrere dall'inizio degli episodi dannosi (2014) e fino alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto impugnando le deduzioni e richieste degli attori, CP_1
eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art.163, 3° e 4° comma c.p.c. in relazione all'art. 164 c.p.c., evidenziando tra l'altro che non vi fosse prova che le cause dell'ammaloramento da essi dedotte fossero da riferirsi a fenomeni di infiltrazioni provenienti dal lastrico, piuttosto che a cause di umidità interna agli immobili in questione. Il CP_1
segnalava di essersi adoperato per porre rimedio all'eventuale stillicidio delle acque provenienti dai lastrici comuni, sebbene gli attori avessero la facoltà, da sempre, di accedere liberamente alla predetta area comune ed intervenire sul lastrico comune, ponendo in essere gli interventi urgenti ed indifferibili secondo le regole della normale diligenza, evidenziando altresì che l'appartamento posto sul loro stesso piano e sottoposto al medesimo lastrico solare non aveva mai lamentato fenomeni infiltrativi. Sosteneva infine il che gli appartamenti degli attori non erano CP_1
oggetto di locazione già da molti anni prima che si palesassero le citate infiltrazioni e che il mancato utilizzo in tal senso di detti immobili era da ricondursi in buona parte al fatto che gli stessi versavano in stato di abbandono e trascuratezza da tempo e fin dalla loro costruzione, chiedendo il rigetto della domanda attrice e in subordine una riduzione della stima dei danni da liquidarsi anche alla luce dei principi di cui all'art. 1227 c.c..
Veniva preliminarmente disposta ed espletata CT tecnica ed all'esito del deposito della stessa concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c… Veniva altresì autorizzata parte attrice al deposito di file informatici su dischetto contenenti materiale audio e video ed all'esito, rigettate le richieste di prove orali la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.pc..
Va previamente rilevato che è stata provata la legittimazione attiva delle parti in causa , risultando la stessa dai titoli prodotti in giudizio, mentre la seconda non è in contestazione e risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti medesime tra cui i verbali delle svariate assemblee condominiali.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 163, nn.3 e 4 in relazione all'art. 164 c.p.c., risultando ampiamente e sufficientemente determinato l'oggetto della domanda ed i fatti che la sorreggono.
Nel merito la domanda degli attori è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà di seguito.
3 E' stato accertato all'esito dell'espletamento della CT tecnica che all'interno dei due immobili
(interni 9 e 9 bis), alla data del primo accesso effettuato in data 10.01.2022, non venivano riscontrati fenomeni di infiltrazioni in atto, nonostante il periodo piovoso, ma venivano rilevate evidenti tracce di infiltrazioni pregresse provenienti dal lastrico di copertura ed in particolare nell'appartamento interno 9 bis si segnalavano distacchi di pignatte e copriferri dal solaio, di controsoffitti ed intonaci;
mentre, per quanto attiene l'appartamento interno 9 veniva riscontrato un quadro dei danni più contenuto ma comunque ascrivibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad infiltrazioni provenienti dalla copertura del fabbricato condominiale. Il CT rilevava anche che :” Come detto, le infiltrazioni all'interno dei due appartamenti non sono più in atto in quanto l'impermeabilizzazione del lastrico in parola è risultata di recente fattura ed evidentemente efficace. Pertanto, non si ritiene che debbano essere eseguiti ulteriori lavori per eliminare le cause delle infiltrazioni descritte in atti.”, dando atto che le infiltrazioni erano cessate a seguito degli interventi di impermeabilizzazione eseguiti dal CP_1
Il CT provvedeva quindi alla stima dei danni rilevati, sulla base del Tariffario della Regione
Campania (ed. 2021) e delle misurazioni eseguite in sito, delle lavorazioni necessarie per il ripristino ovvero per l'eliminazione di tutti i danni che ascrivibili ai fenomeni infiltrativi riscontrati sui luoghi di causa. Gli stessi per l'appartamento interno 9 (Foglio 13, p.lla 55, sub 9) venivano quantificati in €. 13.030 € oltre IVA mentre per l'appartamento interno 9 bis (Foglio 13, p.lla 55, sub 15) in €.18.250 oltre IVA), oltre spese tecniche per la presentazione della CILA al Comune di
Napoli (400 € + 130 € diritti di segreteria) e la Direzione dei Lavori nella misura del 10% per ogni appartamento per un totale complessivo per l'appartamento interno 9 di €.14.730 + IVA + diritti di segreteria del Comune e per l'appartamento interno 9 bis di €. 20.450 € + IVA + diritti di Parte_3
segreteria del Parte_4
Il CT , come da mandato ricevuto, provvedeva a formulare anche una proposta conciliativa alle parti che però non veniva accettata.
Il CT provvedeva anche a riscontrare in particolare le deduzioni del CTP nominato dagli attori, avendo sostanzialmente il CTP di parte convenuta aderito allo schema di elaborato tecnico ricevuto.
In particolare il CTP degli attori si doleva della non congruità della stima ed al riguardo il CT rilevava di avere determinato le quantità degli interventi da eseguire in contraddittorio tra le parti, convenendosi altresì nel verbale del 31.01.2022 che: “In merito alla sistemazione dei solai degli ambienti dell'appartamento 9 bis dopo aver effettuato i saggi si ritiene di prevedere di intervenire sui travetti nella misura del 50 % nelle tre stanze di fronte all'ingresso e nel 30 % in tutti gli altri ambienti, come condiviso con i presenti. Analogamente (appartamento int. 9 – ndr) per le due stanze a sinistra e destra del bagno si riscontra e si condivide di prevedere interventi sui travetti
4 nella misura del 30%, come condiviso con i presenti”. Tuttavia aderendo alle richieste del CTP di parte attrice provvedeva alla correzione della percentuale di intervento al 50 % dell'ambiente
“Salone” rispetto al computo metrico estimativo relativo all'appartamento int. 9 bis.
Peraltro il CT ha ribadito che allo stato a seguito dei lavori eseguiti dal
[...]
non vi erano fenomeni infiltrativi e che la richiesta di suggerire o verificare la Controparte_2
tipologia di interventi messi in opera dal esulava dal proprio mandato. CP_1
Infine con riferimento alla contestazione in merito all'adozione del prezziario della Regione
Campania riguardante i Lavori Pubblici non utilizzabile per i lavori privati, il CT precisava:”…. che anche per i lavori privati, come quelli in esame, viene applicato detto tariffario tranne per altri tipi di lavorazioni, come ad esempio quelle del cd. “superbonus 110%”, per il quale è consigliato
l'utilizzo del Tariffario DEI.” A fronte poi della richiesta del CTP attoreo di considerare l' aumento del costo dei materiali del 20 %, ed un incremento del 10% in quanto trattavasi di lavori di ristrutturazione e non di nuove opere, il CT precisava che:”… il Tariffario della Regione
Campania del 2021 adottato per la stima dei lavori è certamente adottabile per l'esecuzione dei lavori privati ed è generalmente oggetto di offerte a ribasso in sede di gara per l'affidamento dei lavori con aggiudicazioni con percentuali di ribasso che possono raggiungere anche il 20-30%.
Pertanto, la mancata adozione da parte dello scrivente di una riduzione sui prezzi unitari è motivata proprio dalla esigenza di tener conto dell'incremento del costo dei materiali e del contesto. Infine, aspetto fondamentale è che, ad onor del vero, i due immobili, ancorché danneggiati dalle infiltrazioni, sono comunque vetusti nelle pavimentazioni, impianti e rivestimenti
(ancor prima delle verificate infiltrazioni). Detta vetustà, avrebbe da sola comportato la riduzione della stima dei lavori di una percentuale del 40-50%; percentuale di cui lo scrivente non ha tenuto conto. Per i motivi suesposti l'applicazione delle Tariffe della Regione Campania del 2021 può essere confermato al di là di ogni ragionevole dubbio, in quanto coerente con la tipologia delle lavorazioni, lo stato dei luoghi ed il contesto nel quale sono inseriti i due appartamenti.”
Il CT provvedeva in ogni caso ad aggiornare a seguito di segnalazione del CTP attoreo i prezzi ove necessario ed opportuno, fermo quanto innanzi in merito al criterio di determinazione dei prezzi medesimi.
Il CT prendeva posizione anche in merito al rilievo che la tubazione fecale del bagno fosse ancora in cemento amianto evidenziando che”…. la condizione di pericolo paventata dal CTP sussiste a causa della possibile presenza di eventuali fibre aerodisperse;
è quindi il caso di evidenziare che detto pericolo si è manifestato proprio a seguito dei saggi dichiarati dal CTP (saggi pregressi alle operazioni peritali). Inoltre, la rimozione delle tubazioni in cemento amianto riguarda, a sommesso
5 giudizio dello scrivente, un obbligo normativo piuttosto che una richiesta di risarcimento danni per infiltrazioni in sede giudiziale.”.
Essendo, pertanto, le conclusioni del CT frutto di accurata indagine dei luoghi e di disamina degli elementi in suo possesso, le stesse possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine alle cause dei danni conseguenti alle infiltrazioni lamentate dagli attori, che vanno ascritte nei termini di cui alla richiamata relazione peritale ad infiltrazioni provenienti dal lastrico solare ammalorato. CP_3
Nessun concorso può essere ascritto agli attori come richiesto dal convenuto atteso CP_1
che, secondo pacifici orientamenti giurisprudenziali, gravano su quest'ultimo gli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni e per esso sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Peraltro è stato documentalmente provato che gli attori hanno molteplici volte sollecitato l'amministrazione condominiale all'esecuzione degli interventi necessari, ma gli stessi sono stati di volta in volta procrastinati nel tempo, quantomeno fino all'introduzione del presente giudizio.
Per quel che concerne invece la quantificazione dei danni gli stessi appaiono congruamente e motivatamente determinati dal CT per l'appartamento interno 9 in €. €.14.730,00 + IVA + diritti di segreteria del e per l'appartamento interno 9 bis in €. 20.450,00 + IVA + diritti Parte_4
di segreteria del Parte_4
Nessuna pronuncia viene resa in merito alla richiesta di eliminazione delle cause delle infiltrazioni, atteso che all'atto dell'espletamento della CT queste ultime non erano oramai da tempo più attive, restando solo le tracce di pregresse infiltrazioni e ciò nonostante l'accertamento fosse stato condotto nel periodo invernale, stagione questa caratterizzata da più frequenti piogge.
Analogamente nulla viene disposto in merito alla richiesta di eliminazione della condotta in cemento amianto, non essendo risultata causa delle dedotte infiltrazioni.
Anche il danno non patrimoniale richiesto dagli attori , quale conseguenza della dedotta mancata utilizzazione dei beni non può essere liquidato in quanto gli immobili non erano abitati dagli attori e non vi sono elementi di prova che lasciano presumere che gli stessi non siano stati locati a terzi a causa delle infiltrazioni lamentate, risultando depositati in atti contratti di locazione risalenti a circa dieci anni prima dell'insorgere degli eventi oggetto di causa e non risultando richieste di locazione in epoca successiva. Il danno in questione, infatti, si atteggia non come danno in re ipsa, ma come danno di cui è necessaria la prova di un pregiudizio personale e diretto che manca nel caso di specie.
6 Gli importi liquidati vanno maggiorati di interessi legali a far data dal deposito della CT
(16.06.2022), ma non di rivalutazione monetaria, stante la non apprezzabile svalutazione sino alla data odierna.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, maggiorate per la difesa di più parti in giudizio, ad eccezione di quelle per la fase sommaria che si ritiene opportuno compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
- accertata la responsabilità del convenuto , in persona dell'amm.re e legale rapp.te p.t., CP_1
lo condanna al pagamento in favore di della somma di €.14.730, oltre IVA e diritti Parte_2
di segreteria del se documentati ed in favore di della somma di Parte_4 Parte_1
€. 20.450 oltre IVA e diritti di segreteria del se documentati, oltre per ciascuno d Parte_4
interessi come in parte motiva;
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- condanna il convenuto sopra, al pagamento in solido in favore dei ricorrenti Controparte_4
delle spese e dei compensi del presente giudizio che liquida in €. 600,00 per spese vive, comprese quelle per la fase della mediazione ed €. 6.600,10, per compensi del giudizio e della fase stragiudiziale, oltre spese generali come per legge, oltre Iva e Cpa se dovute;
-compensa integralmente tra le parti le spese ed i compensi della fase cautelare;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CT nella misura liquidata CP_1
con apposito decreto.
Si comunichi.
Napoli, 28/04/2025
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito
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