Sentenza 26 maggio 1983
Massime • 2
Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, alla sussistenza, sotto il profilo soggettivo, dell'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non è di ostacolo la qualifica impiegatizia del lavoratore, essendo sufficiente che l'opera manuale, intesa come attività che comporta un qualsiasi dispendio di energie fisiche, sia - benché accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto a quella professionale - esercitata professionalmente, cioè sistematicamente ed abitualmente, anche se non continuativamente, purché in via non occasionale. ( V 4044/81, mass n 414698; ( V 5578/78, mass n 395359; ( V 114/77, Corte cost.; ( V 447/75, mass n 373722).*
Mentre la prima parte del primo comma dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede, in considerazione del rischio specifico cui essi sono esposti, la tutela assicurativa dei lavoratori direttamente addetti alle macchine, apparecchi ed impianti ivi menzionati, la seconda parte della stessa disposizione, in considerazione del cosiddetto rischio ambientale presunto, estende detta tutela anche ai lavoratori che svolgano la loro attività in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi che comportino l'uso di tali macchine, apparecchi o impianti, indipendentemente dall'uso diretto dei medesimi e dalla circostanza che l'attività lavorativa si svolga in locali diversi. La specifica previsione dell'ultima parte del secondo comma dello stesso art. 1 - relativa all'ipotesi che gli stessi oggetti siano usati, per prova, presentazione pratica o esperimento, dal personale addetto alla vendita - non esclude, ma conferma, costituendone un'opportuna precisazione, l'Obbligo assicurativo stabilito dal comma precedente e non rappresenta, alla stregua della formulazione dello stesso secondo comma, il solo caso in cui la legge stabilisce la tutela assicurativa per il personale addetto alle imprese commerciali. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva affermato l'Obbligo assicurativo per i "vetrinisti" di un grande magazzino). ( V 4044/81, mass n 414699).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1983, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1983 |
Testo completo
Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, alla sussistenza, sotto il profilo soggettivo, dell'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non è di ostacolo la qualifica impiegatizia del lavoratore, essendo sufficiente che l'opera manuale, intesa come attività che comporta un qualsiasi dispendio di energie fisiche, sia - benché accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto a quella professionale - esercitata professionalmente, cioè sistematicamente ed abitualmente, anche se non continuativamente, purché in via non occasionale. ( V 4044/81, mass n 414698; ( V 5578/78, mass n 395359; ( V 114/77, Corte cost.; ( V 447/75, mass n 373722).*