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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1684/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente rel.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1684/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Biancamaria Leone, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Biancamaria Leone, presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 08/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che: 1) contraevano matrimonio concordatario il 06/09/2015, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, e dalla loro unione nasceva il figlio in Per_1 data 26/12/2010; 2) la convivenza, con il tempo, si rivelava particolarmente difficile, a causa
1 di un'insanabile incompatibilità caratteriale e delle divergenze circa la gestione della vita familiare e di coppia, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza e determinando così il venir meno dell'affectio coniugalis;
3) pertanto, addivenivano ad un accordo per la separazione consensuale, anche nell'interesse del figlio minore.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di voler pronunciare la loro separazione alle condizioni che seguono:
“1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a mantenere tra loro un comportamento leale e corretto;
al riguardo, entrambi i coniugi saranno liberi di fissare la loro residenza personale o domicilio ove riterranno più opportuno;
3) la casa coniugale, condotta in locazione in virtù di contratto debitamente registrato, sarà assegnata alla IG.ra , con gli arredi ivi esistenti ad esclusione degli effetti CP_1 personali e dei beni riferiti agli hobby ed all'attività lavorativa, che lo stesso provvederà a ritirare entro 15 giorni dalla fissazione dell'udienza. Si prevede che, qualora richiesta, sia il contratto che le relative utenze potranno essere intestate in capo all'assegnatario del predetto bene;
4) il minore, con domicilio prevalente presso la madre, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con l'impegno degli stessi di educarlo ed istruirlo, nel rispetto delle sue inclinazioni naturali;
i genitori, pertanto, eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale ed ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore
(scuola, sport, tempo libero etc.) e più in generale ogni aspetto relativo alla vita dello stesso dovrà essere presa di comune accordo tra i genitori, i quali dovranno reciprocamente comunicare e consultarsi in merito a tutte le problematiche straordinarie inerenti al figlio;
5) limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere invece esercitata singolarmente da ciascuno dei coniugi, senza necessità di preventivo accordo, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso ognuno di loro, pur sempre, tuttavia nel rispetto, del comune indirizzo educativo stabilito;
6) il minore potrà viaggiare e/o spostarsi con ciascun genitore, nell'ambito del territorio italiano (al di fuori dei propri luoghi abituali), previa comunicazione all'altro genitore ed autorizzazione dello stesso mentre si potrà recare all'estero solo previo ed espresso accordo tra essi genitori e, all'uopo, anche ai fini dell'ottenimento della carta d'identità, valida per l'espatrio o del passaporto, con la sottoscrizione della presente, i genitori si rilasciano, sin da ora, ampia dichiarazione di reciproco assenso al riguardo;
7) stante la presenza di prole minorenne, ciascuno dei coniugi, così come previsto dall'art. 337 sexies c.c., sarà obbligato a comunicare, tempestivamente, all'altro, l'avvenuto eventuale
2 cambiamento del proprio indirizzo personale di residenza o domicilio e del proprio recapito telefonico;
8) in relazione al diritto di visita del padre, genitore non collocatario del figlio, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, si prevede quanto segue: il padre starà con il figlio almeno due pomeriggi a settimana e trascorrerà con due fine settimana in maniera Per_1 alternata, dal venerdì fino alla domenica quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, tali giorni potranno essere oggetto di modifica in considerazione dei turni di servizio del IG. il quale comunicherà con tempestività la relativa turnazione;
Pt_1
9) durante i giorni di visita, il padre avrà l'onere, se il minore non avrà già provveduto, di far eseguire i compiti scolastici assegnati prima che rientri presso l'abitazione materna;
10) durante le festività natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, il minore starà, ad anni alterni, con il padre dal 24 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tale sistema alternato sarà applicato anche per il periodo pasquale, in relazione al quale un anno il minore starà con il padre dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno dopo dal
Lunedì in Albis fino al Mercoledì successivo;
11) durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà, nel periodo giugno-settembre di ogni anno, trenta giorni, anche non continuativi, per le vacanze estive con ciascun genitore, concordati preventivamente tra i coniugi in relazione alle esigenze del minore nonché ai rispettivi ed eventuali periodi di ferie dal lavoro, dandone preavviso entro il 30 maggio di ogni anno, con la precisazione che, in considerazione delle ferie lavorative del IG. e Pt_1 salvo accordo con la madre, le ferie comunicate potranno essere modificate in caso di urgenza e/o necessità;
13) in relazione alle singole festività “rosse” previste dal calendario (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre etc.), il minore trascorrerà le ricorrenze in maniera alternata (es. 25 aprile con la madre, 1° maggio con il padre, e così via) secondo gli orari abitualmente previsti per le visite;
14) ciascun genitore potrà festeggiare il proprio compleanno ed onomastico, nonché la festa del papà e quella della mamma, unitamente alle ricorrenze proprie e delle famiglie di appartenenza, con il figlio;
circa il compleanno del minore, invece, le parti concordano che la ricorrenza sarà festeggiata, solo in caso di disaccordo tra i genitori, separatamente: ad esempio pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre salvo diverso accordo tra le parti;
15) in ogni caso, i coniugi potranno, di comune accordo, di volta in volta, derogare a tutte le sopra specificate modalità di visita e frequentazione del figlio, in considerazione delle rispettive esigenze di vita e/o lavorative, facendo in modo, tuttavia, che le diverse modalità
3 eventualmente concordate siano, in ogni caso, idonee a garantire i preminenti interessi personali, scolastici ed educativi della prole;
16) le parti danno atto di aver in ogni caso redatto, come per legge, apposito piano genitoriale, indicante gli impegni e le attività quotidiane del minore, relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, che si allega al presente ricorso;
17) i sig.ri stabiliscono, inoltre, che le comunicazioni inerenti al figlio Parte_2 potranno avvenire, nell'eventualità, anche a mezzo sms e/o messaggio tramite whatsapp, limitando, tuttavia, tali rapporti, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione, esclusivamente alle esigenze e problematiche riguardanti il figlio;
18) i ricorrenti s'impegnano a mantenere buoni e stabili i rapporti fra il figlio ed i nonni paterni e materni, premettendo che gli stessi possono frequentarli anche quotidianamente;
inoltre dichiarano di acconsentire acché i nonni e gli zii, sia paterni che materni, possano, in caso di impossibilità dei genitori, andare a prendere il nipote a scuola e/o altri luoghi educativi, sportivi e ricreativi che lo stesso frequenta;
19) eventuali nuove e non stabili frequentazioni dei coniugi non dovranno essere palesate al minore, senza prima aver valutato il grado di maturità dello stesso, tenendo, in ogni caso, sempre in debito conto la volontà di quest'ultimo;
20) in merito, invece, al mantenimento del minore, il padre, genitore non collocatario delle stesse, verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di euro
250,00 e tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposta, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , codice IBAN: [...], tale Controparte_1 importo è stato determinato tenendo conto dell'impiego lavorativo della e del suo CP_1 guadagno mensile;
21) il padre contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio (a mero titolo di esempio, spese mediche, spese farmaceutiche, spese scolastiche - quali rette relative a iscrizioni e quote mensili, viaggi di istruzione, lezioni private, ecc. - spese sportive, spese ludiche, etc.), previamente concordate, autorizzate e documentate a semplice richiesta, così come dettagliatamente identificate ed indicate dal
“Protocollo d'intesa sulla regolamentazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”, stipulato il 25/10/2021 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Benevento;
4 22) le parti concordano, inoltre, che l'“Assegno Unico” elargito dallo Stato in favore del minore – per un totale mensile di circa euro 220,00 sarà percepito dai genitori nella misura del 50% (euro 110,00 ciascuno), come per legge;
23) eventuali bonus fiscali o contributi pubblici inerenti al figlio saranno depositati integralmente sul libretto di risparmio postale n. 000035909155, con buono associato di euro
5.000,00, formalmente intestato ai coniugi ma, con questo atto di ricognizione, è destinato al minore, pertanto, svincolato a favore del figlio al raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso;
24) i coniugi, infine, concordano che le spese legali del giudizio restano integralmente compensate tra di loro”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025, insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative ed all'interesse del figlio minore, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
, e , c.f. (atto n. 157, C.F._1 Controparte_1 C.F._2 parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2015);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
5 IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Benevento (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente rel.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1684/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Biancamaria Leone, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Biancamaria Leone, presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 08/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che: 1) contraevano matrimonio concordatario il 06/09/2015, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, e dalla loro unione nasceva il figlio in Per_1 data 26/12/2010; 2) la convivenza, con il tempo, si rivelava particolarmente difficile, a causa
1 di un'insanabile incompatibilità caratteriale e delle divergenze circa la gestione della vita familiare e di coppia, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza e determinando così il venir meno dell'affectio coniugalis;
3) pertanto, addivenivano ad un accordo per la separazione consensuale, anche nell'interesse del figlio minore.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di voler pronunciare la loro separazione alle condizioni che seguono:
“1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a mantenere tra loro un comportamento leale e corretto;
al riguardo, entrambi i coniugi saranno liberi di fissare la loro residenza personale o domicilio ove riterranno più opportuno;
3) la casa coniugale, condotta in locazione in virtù di contratto debitamente registrato, sarà assegnata alla IG.ra , con gli arredi ivi esistenti ad esclusione degli effetti CP_1 personali e dei beni riferiti agli hobby ed all'attività lavorativa, che lo stesso provvederà a ritirare entro 15 giorni dalla fissazione dell'udienza. Si prevede che, qualora richiesta, sia il contratto che le relative utenze potranno essere intestate in capo all'assegnatario del predetto bene;
4) il minore, con domicilio prevalente presso la madre, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con l'impegno degli stessi di educarlo ed istruirlo, nel rispetto delle sue inclinazioni naturali;
i genitori, pertanto, eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale ed ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore
(scuola, sport, tempo libero etc.) e più in generale ogni aspetto relativo alla vita dello stesso dovrà essere presa di comune accordo tra i genitori, i quali dovranno reciprocamente comunicare e consultarsi in merito a tutte le problematiche straordinarie inerenti al figlio;
5) limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere invece esercitata singolarmente da ciascuno dei coniugi, senza necessità di preventivo accordo, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso ognuno di loro, pur sempre, tuttavia nel rispetto, del comune indirizzo educativo stabilito;
6) il minore potrà viaggiare e/o spostarsi con ciascun genitore, nell'ambito del territorio italiano (al di fuori dei propri luoghi abituali), previa comunicazione all'altro genitore ed autorizzazione dello stesso mentre si potrà recare all'estero solo previo ed espresso accordo tra essi genitori e, all'uopo, anche ai fini dell'ottenimento della carta d'identità, valida per l'espatrio o del passaporto, con la sottoscrizione della presente, i genitori si rilasciano, sin da ora, ampia dichiarazione di reciproco assenso al riguardo;
7) stante la presenza di prole minorenne, ciascuno dei coniugi, così come previsto dall'art. 337 sexies c.c., sarà obbligato a comunicare, tempestivamente, all'altro, l'avvenuto eventuale
2 cambiamento del proprio indirizzo personale di residenza o domicilio e del proprio recapito telefonico;
8) in relazione al diritto di visita del padre, genitore non collocatario del figlio, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, si prevede quanto segue: il padre starà con il figlio almeno due pomeriggi a settimana e trascorrerà con due fine settimana in maniera Per_1 alternata, dal venerdì fino alla domenica quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, tali giorni potranno essere oggetto di modifica in considerazione dei turni di servizio del IG. il quale comunicherà con tempestività la relativa turnazione;
Pt_1
9) durante i giorni di visita, il padre avrà l'onere, se il minore non avrà già provveduto, di far eseguire i compiti scolastici assegnati prima che rientri presso l'abitazione materna;
10) durante le festività natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, il minore starà, ad anni alterni, con il padre dal 24 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tale sistema alternato sarà applicato anche per il periodo pasquale, in relazione al quale un anno il minore starà con il padre dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno dopo dal
Lunedì in Albis fino al Mercoledì successivo;
11) durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà, nel periodo giugno-settembre di ogni anno, trenta giorni, anche non continuativi, per le vacanze estive con ciascun genitore, concordati preventivamente tra i coniugi in relazione alle esigenze del minore nonché ai rispettivi ed eventuali periodi di ferie dal lavoro, dandone preavviso entro il 30 maggio di ogni anno, con la precisazione che, in considerazione delle ferie lavorative del IG. e Pt_1 salvo accordo con la madre, le ferie comunicate potranno essere modificate in caso di urgenza e/o necessità;
13) in relazione alle singole festività “rosse” previste dal calendario (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre etc.), il minore trascorrerà le ricorrenze in maniera alternata (es. 25 aprile con la madre, 1° maggio con il padre, e così via) secondo gli orari abitualmente previsti per le visite;
14) ciascun genitore potrà festeggiare il proprio compleanno ed onomastico, nonché la festa del papà e quella della mamma, unitamente alle ricorrenze proprie e delle famiglie di appartenenza, con il figlio;
circa il compleanno del minore, invece, le parti concordano che la ricorrenza sarà festeggiata, solo in caso di disaccordo tra i genitori, separatamente: ad esempio pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre salvo diverso accordo tra le parti;
15) in ogni caso, i coniugi potranno, di comune accordo, di volta in volta, derogare a tutte le sopra specificate modalità di visita e frequentazione del figlio, in considerazione delle rispettive esigenze di vita e/o lavorative, facendo in modo, tuttavia, che le diverse modalità
3 eventualmente concordate siano, in ogni caso, idonee a garantire i preminenti interessi personali, scolastici ed educativi della prole;
16) le parti danno atto di aver in ogni caso redatto, come per legge, apposito piano genitoriale, indicante gli impegni e le attività quotidiane del minore, relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, che si allega al presente ricorso;
17) i sig.ri stabiliscono, inoltre, che le comunicazioni inerenti al figlio Parte_2 potranno avvenire, nell'eventualità, anche a mezzo sms e/o messaggio tramite whatsapp, limitando, tuttavia, tali rapporti, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione, esclusivamente alle esigenze e problematiche riguardanti il figlio;
18) i ricorrenti s'impegnano a mantenere buoni e stabili i rapporti fra il figlio ed i nonni paterni e materni, premettendo che gli stessi possono frequentarli anche quotidianamente;
inoltre dichiarano di acconsentire acché i nonni e gli zii, sia paterni che materni, possano, in caso di impossibilità dei genitori, andare a prendere il nipote a scuola e/o altri luoghi educativi, sportivi e ricreativi che lo stesso frequenta;
19) eventuali nuove e non stabili frequentazioni dei coniugi non dovranno essere palesate al minore, senza prima aver valutato il grado di maturità dello stesso, tenendo, in ogni caso, sempre in debito conto la volontà di quest'ultimo;
20) in merito, invece, al mantenimento del minore, il padre, genitore non collocatario delle stesse, verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di euro
250,00 e tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposta, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , codice IBAN: [...], tale Controparte_1 importo è stato determinato tenendo conto dell'impiego lavorativo della e del suo CP_1 guadagno mensile;
21) il padre contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio (a mero titolo di esempio, spese mediche, spese farmaceutiche, spese scolastiche - quali rette relative a iscrizioni e quote mensili, viaggi di istruzione, lezioni private, ecc. - spese sportive, spese ludiche, etc.), previamente concordate, autorizzate e documentate a semplice richiesta, così come dettagliatamente identificate ed indicate dal
“Protocollo d'intesa sulla regolamentazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”, stipulato il 25/10/2021 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Benevento;
4 22) le parti concordano, inoltre, che l'“Assegno Unico” elargito dallo Stato in favore del minore – per un totale mensile di circa euro 220,00 sarà percepito dai genitori nella misura del 50% (euro 110,00 ciascuno), come per legge;
23) eventuali bonus fiscali o contributi pubblici inerenti al figlio saranno depositati integralmente sul libretto di risparmio postale n. 000035909155, con buono associato di euro
5.000,00, formalmente intestato ai coniugi ma, con questo atto di ricognizione, è destinato al minore, pertanto, svincolato a favore del figlio al raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso;
24) i coniugi, infine, concordano che le spese legali del giudizio restano integralmente compensate tra di loro”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025, insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative ed all'interesse del figlio minore, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
, e , c.f. (atto n. 157, C.F._1 Controparte_1 C.F._2 parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2015);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
5 IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Benevento (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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