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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4025/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARCERERI FRANCO e dell'avv. MARINA GUADAGNINI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Corso Porta Nuova n. 11,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARMANI CP_1 C.F._2
GIUSEPPE e dall'avv. GIANLUCA MEDURI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA G. ARDUINO 14 37013 CAPRINO VERONESE,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 14 Conclusioni di parte ricorrente: “1) Datosi atto che con sentenza non definitiva n. 844/2023 di data 02.05.2023, pubblicata il 03.05.2023, passata in giudicato il 27.09.2023 come da attestazione della Cancelleria, il Tribunale di Verona ha già pronunciato la separazione personale tra e , dichiararsi l'addebito a carico del marito Parte_1 CP_1
per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e nelle Memorie in atti, CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo al reciproco rispetto.
2) Disporsi l'affidamento della minore , nata a [...] il Persona_1
17.03.2017, alla madre presso la quale risiede in NO Veronese (VR), Parte_1
Fraz. Boi, Via Lorenzo de Madice n. 182 ed è iscritta anagraficamente nello Stato di
Famiglia della stessa.
3) Assegnarsi la casa familiare in NO V.se (VR), fraz. Boi, Via Lorenzo de Madice n.
182, in proprietà di terzi, alla madre, con i mobili e gli arredi che la corredano, che continuerà ad abitarla con la FI , dandosi atto che ha già Per_1 CP_1 asportato e portato con sé tutti i propri beni ed effetti personali e null'altro più dovrà asportare. Si dà altresì atto che la SI.ra ha già provveduto a proprie spese Parte_1
a volturare a proprio nome le utenze di luce, acqua e gas che servono l'abitazione. Si dà pure atto che il padre attualmente risiede nell'immobile di sua proprietà in CP_1
NO V.se (VR), Via Casaletto di Sopra n. 69.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il mercoledì dall'uscita dalla Per_1
Scuola dove la nonna paterna andrà a prenderla e fino alle ore 20:00-20:30 allorquando il padre la riporterà dalla madre, nonchè nei fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore
09:00 del sabato, allorquando la madre porterà dalla nonna paterna ed il padre la Per_1
riporterà poi dalla madre alle ore 19:00 della domenica, avendo cura che la FI abbia eseguito tutti i compiti scolastici assegnati, nonché garantendo ad essa la partecipazione alle attività ed impegni programmate per quel fine settimana, compreso quello di chierichetta.
Il padre terrà la minore con sé per un periodo continuativo di giorni 10 (dieci) durante le vacanze estive, concordandolo preventivamente con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno.
I genitori potranno di comune accordo modificare, sia i giorni che gli orari indicati, sempre nel rispetto e dando priorità alle eSIenze, bisogni ed impegni scolastici della minore. Le
pagina 2 di 14 variazioni dovranno essere comunicate all'altro genitore con un consistente anticipo, in modo da poterle meglio gestire.
Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate dalla madre affidataria della minore, nel mentre quelle più importanti riferite alla scelta della scuola e del percorso di studi, eventuali interventi e/o terapie sanitarie, compreso quelle odontoiatriche o di rinforzo saranno prese di comune accordo tra i genitori.
5) Il padre si obbliga a versare alla SI.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al di lei mantenimento la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) nonché e sempre alla stessa ma a titolo di contributo al mantenimento della FI l'ulteriore Per_1 somma mensile di € 600,00 (seicento/00). Entrambe le somme dovranno essere versate sul
c.c. intestato a e già da essa comunicato, entro il girono cinque di ogni Parte_1 mese a partire dal mese in cui è stato depositato il ricorso. L'ammontare di dette somme decorrerà dalla data di deposito del ricorso (09/06/2022) con aggiornamento da calcolarsi ogni anno secondo l'indice ISTAT calcolato per l'intero del costo della vita verificatosi nell'anno precedente.
Ciascun genitore, inoltre, contribuirà per la quota della metà alle spese accessorie che vengono individuate e dettagliate secondo i seguenti criteri con l'obbligo di rifondere la quota parte a chi tra essi le ha anticipate per intero, su semplice esibizione con qualunque mezzo delle relative attestazioni:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali CP_2
prescritti dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura
(quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in libera professionale, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche
pagina 3 di 14 senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta della scuola;
entrata anticipata ed uscita posticipata dalla scuola, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corso di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Nei casi di cui ai capi II)-IV)-V) (spese con accordo) il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro il quale dovrà dichiarare l'eventuale dissenso motivandolo in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta, nel mentre il silenzio protratto entro il predetto termine varrà come consenso e dovrà concorrere nella spesa per la giusta metà.
L'obbligo al rimborso sorgerà al momento della comunicazione della spesa all'altro, senza necessità di formalità particolari, anche solo via e-mail.
6) Gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per la minore verranno riconosciuti a favore esclusivo della madre.
7) Il conto corrente presso Allianz Bank n. 1057 695712 cointestato tra i due coniugi verrà immediatamente estinto ed entrambi i cointestatari si impegnano a recarsi presso la banca per apporre le firme necessarie. Il saldo dovrà essere assegnato per l'80% a Parte_1
e per il 20% a dandosi atto e garantendosi reciprocamente che
[...] CP_1
successivamente alla data del 12.10.2020 nessuno dei due ha compiuto prelevamenti e,
pagina 4 di 14 qualora fossero stati effettuati sarà obbligo di colui che li ha compiuti provvedere a restituire
l'importo corrispondente.
8) Rigettarsi in ogni caso le domande tutte, di merito ed istruttorie, formulate dal resistente
dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove CP_1
formulate da controparte.
9) Spese e compenso professionale ai sensi del D.M. 147/2022, spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22% interamente rifusi.
10) In via istruttoria: Si richiamano tutti i documenti dimessi, compresi quelli depositati da ultimo ed entro i termini assegnati.”
Conclusioni di parte resistente: “In Via Principale di merito:
Datosi atto dell'intervenuta pronuncia di separazione tra i coniugi con sentenza parziale
Tribunale di Verona n. 844/2023 pubblicata in data 03.05.2023- rigettarsi la domanda di addebito della separazione al marito e comunque ogni altra domanda – ivi comprese eventuali nuove domande su cui si dichiara sin d'ora di non accettare il contradditorio- incompatibile con le richieste di seguito formulate ed accogliersi quindi le seguenti condizioni:
- sia disposto l'affidamento condiviso della FI ad entrambi i genitori, che, Persona_1
limitatamente alle questioni di natura ordinaria, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale
e con le più ampie modalità per il padre di partecipare alla sua cura e crescita;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il mercoledì dall'uscita della Scuola Per_1
frequentata dalla bambina dove andrà a prenderla e la riaccompagnerà a casa dopo cena, entro le ore 21:00;
- Il padre avrà altresì la FI, senza condizioni relativamente al preteso approntamento di una cameretta ad oggi comunque presente nella nuova casa di residenza del SI. , a CP_1
fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa dopo cena, entro le ore 21:00; il padre avrà cura che la FI abbia eseguito i compiti scolastici assegnati garantendo la frequenza e partecipazioni alle attività programmate;
- Il padre avrà con sé la FI per 15 giorni nel periodo estivo compreso tra l'1 e il 25 agosto da concordare entro il 30 giugno di ogni anno, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alternati il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali per la
pagina 5 di 14 metà del tempo di vacanza scolastica, ricomprendendo la Pasqua e la Pasquetta ad anni alternati;
- Sia rigettata la domanda di erogazione del contributo al mantenimento in favore della moglie, non dovuto in quanto risulta comprovata la sua indipendenza economica nonché un notevole incremento reddituale dichiarato a far data dal gennaio 2023 a seguito di nuova attività lavorativa dipendente;
- Circa la richiesta del contributo al mantenimento della FI, si chiede che il Tribunale adito tenga conto del fatto che durante la gestione transitoria non risulta – dagli estratti conto prodotti dalla moglie - che l'assegno mensile di euro 400,00 versato dal padre sia stato utilizzato per la minore;
si chiede la determinazione dello stesso in Euro 250,00 da versare mensilmente (entro il giorno 5 di ogni mese) anche alla luce della mutata condizione patrimoniale del SI. a seguito della nascita della FI in CP_1 Persona_2
data 09.09.2024 da nuova relazione affettiva;
- sia disposta la suddivisione al 50% tra i coniugi dell'assegno unico universale ai sensi di legge, con conseguente restituzione pro quota delle somme ad oggi interamente incassate dalla SI.ra a detto titolo;
Parte_1
- disporsi la contribuzione nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche come da ultimo protocollo Famiglia del Tribunale di
Verona datato 13.12.2024 ovvero:
Spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
I) visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, CP_2
esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
pagina 6 di 14 III) Spese Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad intemet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività, sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
d. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Ci si oppone alla avversa richiesta di ripartizione delle giacenze del c/c cointestato n.
1057695712 acceso presso Allianz Bank in quanto incompatibili col rito camerale.
In via subordinata di merito:
pagina 7 di 14 Nella denegata ipotesti di ammissione di domande a contenuto patrimoniale, e con salvezza di gravame sul punto, si richiede che:
- sia disposta la ripartizione delle giacenze del c/c cointestato n. 1057695712 acceso presso
Allianz Bank nella misura del 40% in favore del SI. e del 60% in favore CP_1
della SI.ra , previa eventuale integrazione da parte dei coniugi a fronte di Parte_1 prelevamenti ingiustificati sino alla definitiva chiusura del c/c. (saldo pari ad € 30.742,43 alla data del 12.02.2025) ovvero, in ipotesi di diversa ripartizione delle giacenze di c/c, sia condannata la SI.ra a corrispondere in favore del SI. la somma di € Parte_1 CP_1
9.000,00 quale controvalore dei manufatti progettati, realizzati ed installati dal SI. CP_1 nell'immobile in uso alla ricorrente;
- sia disposta la restituzione da parte della SI.ra in favore del SI. Parte_1 CP_1 dei seguenti beni personali: l'acquario da egli acquistato in data 21.09.2019, il
[...]
tagliaerba da giardino, il decespugliatore, i vasi in marmo regalati dal nonno al SI. ; CP_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione di tutti le istanze e capitolati istruttori formulati nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e n. 3 c.p.c. da intendersi ivi integralmente richiamati… Omissis…
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 844/2023 pubbl. il 03/05/2023, pronunciata da questo Tribunale e pubblicata il 3 maggio 2023, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e , disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione Parte_1 CP_1
del giudizio per la decisione sull'addebito, condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento della FI nata il [...]. Per_1
In sede presidenziale è stato disposto l'affido condiviso della minore, con prevalente residenza presso la madre. Sono state recepite le modalità e tempistiche di visita padre-FI e sul piano economico, rigettata l'istanza di un contributo al mantenimento della coniuge, è stato fissato in euro 400,00 mensili quanto dovuto dal padre per il mantenimento della minore.
pagina 8 di 14 Consta che dall'introduzione dell'assegno unico ed universale la madre lo percepisca al
100%.
1) Addebito della separazione.
Sussistono i presupposti per riconoscere l'addebito della separazione in capo al resistente/convenuto.
È documentato – e non è nemmeno contestato dal SInor – che nel corso del CP_1
matrimonio egli abbia abusato di alcol e fatto uso di stupefacenti, come dallo stesso riferito agli operatori del , tanto da dover ricorrere anche ad un ricovero in comunità di recupero Pt_2
dal marzo al settembre 2019. Rientrato in casa dalla moglie dopo il soggiorno in comunità, però, ha avuto una ricaduta che ha determinato la ricorrente a chiedere la separazione. Giova evidenziare sin d'ora che l'addebito appare fondato in relazione all'uso di stupefacenti e non in relazione all'abbandono della casa coniugale, le cui ragioni non sono state sviscerate e che, comunque, è legato al tema della dipendenza da sostanze.
Sul piano probatorio si richiamano gli esami diagnostici (doc. 5 ricorrente, risalente al 2019), nonché quanto dichiarato dalle testimoni e rispettivamente Testimone_1 Testimone_2
madre e cognata della ricorrente. Queste ultime hanno confermato gli stati di alterazione ed i repentini sbalzi di umore che caratterizzavano il comportamento del resistente anche nel 2020, dopo le dimissioni dalla comunità di recupero, nonché il reperimento di moltissime bottiglie vuole di alcolici nel garage della coppia, e, ancora, l'esito positivo alla cocaina di un test fatto effettuare di nascosto dalla ricorrente.
Per parte sua il resistente ha cercato di ridimensionare i fatti ascrittigli e di ricondurre la sua situazione dell'epoca al clima teso familiare e ad una relazione extraconiugale della moglie, descritta in modo del tutto generico e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Né, ancora, è allegato (e tantomeno dimostrato) che l'uso di sostanze stupefacenti da parte del resistente risalisse a periodo precedente il matrimonio e, soprattutto, che la ricorrente ne fosse a conoscenza.
2) Affidamento;
residenza prevalente;
regime di visite della FI Per_1
Dal matrimonio tra le parti, celebrato il 18 giugno 2016, è nata il [...]. Per_1
Il percorso svolto dal SInor presso il ha avuto esito favorevole, come da CP_1 Pt_2
relazioni depositate il 22.03.2023 ed il 5.10.2023: nel periodo di osservazione non è stato pagina 9 di 14 riscontrato alcun consumo di sostanze stupefacenti o abuso di alcolici, tanto che lo stesso
Servizio ha proposto la chiusura del monitoraggio.
Già in sede presidenziale era stato previsto l'affido condiviso di pur a fronte della Per_1
diversa posizione della madre, rimasta ferma nella richiesta dell'affido esclusivo a sé della FI per tutto il procedimento, incluse le conclusioni come da ultimo precisate.
Sin da subito sono stati incaricati i Servizi Sociali proprio per accertare la capacità genitoriale delle parti, in contatto con il , e verificare, in particolare, la relazione padre/FI. Pt_2
Le relazioni paiono positive, sia pure in presenza di un atteggiamento di diffidenza della ricorrente circa l'effettiva astinenza da alcol e stupefacenti da parte del resistente (diffidenza non però supportata da elementi concreti), quanto alla migliorata capacità di interrelazione tra le parti, anche quanto alla relazione di con il padre ed alla frequentazione Per_1
nell'ambiente familiare paterno, inclusa la nuova compagna da cui nel settembre 2024 ha avuto un'altra FI, . Per_2
Uno degli aspetti che ha però reso difficile una maggiore collaborazione tra le parti è il tema dei tempi di permanenza del ricorrente con la FI, il cui ampliamento è stato visto negativamente dalla ricorrente, tanto da aver dovuto conferire nel corso del procedimento un incarico integrativo specifico ai Servizi. L'ultima relazione, depositata il 7 febbraio 2025, appare positiva quanto alle frequentazioni di della casa paterna, incluso il Per_1
pernottamento, che era stato nelle more interrotto a causa di incomprensioni tra le parti.
Non paiono sussistere ragioni per scostarsi dal regime di affido condiviso, indicato come preferenziale dal legislatore, posto che la problematica di dipendenza di cui ha sofferto in passato il resistente pare ora superata (in tal senso depongono le risultanze istruttorie). Per altro verso va invece confermata – e, peraltro, non è oggetto di dissenso tra le parti – la prevalente residenza di presso la madre, con conseguente assegnazione dell'abitazione Per_1
familiare.
Venendo alle visite padre-FI, considerato le buone valutazioni traibili dalle relazioni dei
Servizi, tenuto conto che il resistente vive con la compagna e la loro FI, con cui è bene che una relazione, si ritiene di adottare la regolamentazione proposta dal resistente Controparte_3
sia per i periodi scolastici, sia per i periodi di vacanza.
Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il mercoledì dall'uscita della Per_1
Scuola frequentata dalla bambina dove andrà a prenderla e la riaccompagnerà a casa dopo pagina 10 di 14 cena, entro le ore 21:00. Il padre terrà con sé la FI, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa dopo cena, entro le ore 21:00.
Il padre terrà con sé la FI per 15 giorni nel periodo estivo compreso tra l'1 e il 25 agosto da concordare entro il 30 giugno di ogni anno, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alternati il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali per la metà del tempo di vacanza scolastica, ricomprendendo la Pasqua e la Pasquetta ad anni alternati.
Le parti si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie entro il mese di aprile di ogni anno.
Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti.
3) Determinazioni economiche.
La ricorrente, al momento del deposito del ricorso, svolgeva l'attività di parrucchiera in proprio, pur dando atto dell'intenzione di dismettere l'attività per dedicarsi ad un impiego subordinato. In corso di causa ha infatti cessato l'attività (doc. 21) e trovato lavoro quale dipendente presso la ditta a tempo indeterminato e parziale (doc. 22). CP_4
Dalla dichiarazione dei redditi più recente (anno d'imposta 2023 – doc. 35) consta il percepimento di circa 13.600,00 euro quale retribuzione, in aumento rispetto alle dichiarazioni risalenti all'epoca in cui svolgeva l'attività di parrucchiera in proprio.
La ricorrente consta fruire gratuitamente della casa familiare (una villa con annesso anche il locale in cui esercitava l'attività di parrucchiera), messale a disposizione dell'Immobiliare
Boi, società partecipata dal padre. Si tratta di un immobile che – in ragione delle foto depositate dal resistente – appare di pregio. La ricorrente, visto l'uso gratuito, non sostiene spese per garantirsi un alloggio.
Deve inoltre darsi atto che vi è scarsa chiarezza nei conti correnti dalla stessa depositati.
Come evidenziato sin da subito dal resistente, vi sono, specie per il passato, scambi di denaro in entrata ed in uscita – giustificati dalla ricorrente come “prestiti” o “restituzioni” – difficilmente giustificabili considerate le doglianze della medesima sui propri redditi, al punto da insistere anche in sede di precisazione delle conclusioni per vedersi riconoscere a carico del resistente un contributo al mantenimento. È cointestataria di un conto corrente con la madre a sua volta titolare di un'azienda agricola, da cui emergono ancora CP_5
uscite in favore di terzi, che la ricorrente giustifica – a mezzo dichiarazioni scritte della stessa o dai riceventi il denaro – come prestiti a parenti effettuati dalla madre stessa. Vi è CP_5
anche documentazione attestante l'investimento di 60.000,00 in titoli da parte della madre con pagina 11 di 14 denaro proveniente dal conto cointestato con la FI. Tale commistione di denari e di interessi lascia più di un dubbio sulle reali capacità e disponibilità economiche in capo alla ricorrente, posto che la cointestazione del conto, oltre a far presumere la spettanza del denaro in pari misura tra i cointestatari (salva prova contraria), consente a ciascuno di essi di disporre dei saldi anche per quantitativi maggiori rispetto alla percentuale di spettanza.
Gli estratti conto della Cassa Rurale Vallagarina, intestati alla sola (doc. 33), Parte_1
presentano un saldo ampiamente attivo sin dal 2022, ove ad un certo punto del 2023 appare confluire anche lo stipendio da lavoro dipendente, tanto da giungere a fine 2024 ad un saldo attivo che sfiora i 47.000,00 euro. Peraltro le uniche uscite che constano per spese di vita corrente sono i pagamenti delle utenze domestiche: non risulta nessun'altra spesa sostenuta con il denaro confluito in questo conto. Non si ritiene, quindi, vi sia piena discovery dell'effettiva situazione patrimoniale-economica della ricorrente.
Peraltro risulta tuttora – sia pure con un saldo attivo eSIuo – la cointestazione tra le parti di un conto Allianz. È inammissibile, come prontamente eccepito dal resistente, la domanda della ricorrente (sub 7) di provvedere in questa sede alla ripartizione del saldo, come anche inammissibile è la domanda di condanna alla restituzione di beni personali.
Risulta il percepimento da parte della ricorrente in via esclusiva dell'AUU pari ora a circa
95,00 euro mensili.
Venendo alla posizione di , che lavora presso l'impresa del padre e dello zio CP_1
paterno nel settore del marmo, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023, risulta fruire di un reddito imponibile di circa 31.500,00 euro. È proprietario dell'immobile in cui attualmente vive con la compagna e la FI nata di recente, acquistata in concomitanza con la vendita di altro immobile già in sua proprietà. È intestatario di un paio di conti correnti Cont (Allianz e ), con saldi di poco in attivo, e si riscontrano alcuni giroconti oltre che la presenza di dividendi da investimenti (la ricorrente aveva documentato un investimento
Allianz, risalente al 2020, per euro 2.000,00). Dalla lettura degli estratti conto si trae riscontro delle operazioni di vendita ed acquisto immobiliare, di cui si è detto. Convive con la nuova compagna, che lavora e di cui ha depositato la documentazione reddituale. Se la convivenza gli consente di dividere le spese correnti, va però tenuto conto della nascita di un'altra FI,
nel settembre 2024, che inevitabilmente comporta ulteriori oneri a carico del Per_2
resistente/convenuto.
pagina 12 di 14 A fronte di quanto sopra va senz'altro rigettata anche in questa sede l'istanza della ricorrente di porre a carico del resistente un contributo economico in suo favore.
Va invece assegnato al 100% l'Assegno Unico ed Universale per alla sola madre, che Per_1
ne è collocataria, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di euro 300,00 mensili per il mantenimento della FI, somma da intendersi espressa al valore attuale e con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, oltre rivalutazione annuale
Istat, con partecipazione al 50% alle spese accessorie e straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Verona vigente all'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali.
Si rigetta l'istanza sub 6 della ricorrente di veder riconoscere in via esclusiva a sé le detrazioni fiscali per la FI.
4) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In caso di addebito, tutte le spese, anche quelle relative allo status vanno poste a carico del coniuge in capo al quale è riconosciuto l'addebito.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti (valore indeterminabile di bassa complessità). Considerata l'inammissibilità di alcune domande formulate dalla ricorrente e mantenute sino alla fine del procedimento, oltre che il rigetto della domanda di affido esclusivo e di un contributo al mantenimento per sé, si tiene conto dei valori medi per la sola fase di studio e dei valori minimi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone:
1) Riconosce l'addebito della separazione in capo al resistente;
2) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Controparte_7
presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre come segue: il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il mercoledì dall'uscita della Per_1
Scuola frequentata dalla bambina dove andrà a prenderla e la riaccompagnerà a casa dopo cena, entro le ore 21:00. Il padre terrà con sé la FI, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa dopo cena, entro le ore
21:00.
Il padre terrà con sé la FI per 15 giorni nel periodo estivo compreso tra l'1 e il 25
pagina 13 di 14 agosto da concordare entro il 30 giugno di ogni anno, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alternati il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali per la metà del tempo di vacanza scolastica, ricomprendendo la Pasqua
e la Pasquetta ad anni alternati.
Le parti si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie entro il mese di aprile di ogni anno.
Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti.
3) Assegna alla madre la casa coniugale, con arredi e corredi, affinchè la abiti con la FI.
4) Dispone che il SI. contribuisca al mantenimento della FI CP_1
provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 300,00 (espresso all'attualità), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona (vigente al momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali);
5) Assegno unico ed universale per la FI integralmente percepito dalla madre;
6) Rigetta la domanda della ricorrente di un contributo al proprio mantenimento;
7) Dichiara inammissibili le domande restitutorie e di ripartizione del conto cointestato svolte dalla ricorrente, nonché rigetta la sua istanza di attribuzione a sé di tutte le detrazioni fiscali;
8) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in euro 4.659,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di ConSIlio del 10 giugno 2025.
La Giudice est. dott. Claudia Dal Martello
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4025/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARCERERI FRANCO e dell'avv. MARINA GUADAGNINI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Corso Porta Nuova n. 11,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARMANI CP_1 C.F._2
GIUSEPPE e dall'avv. GIANLUCA MEDURI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA G. ARDUINO 14 37013 CAPRINO VERONESE,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 14 Conclusioni di parte ricorrente: “1) Datosi atto che con sentenza non definitiva n. 844/2023 di data 02.05.2023, pubblicata il 03.05.2023, passata in giudicato il 27.09.2023 come da attestazione della Cancelleria, il Tribunale di Verona ha già pronunciato la separazione personale tra e , dichiararsi l'addebito a carico del marito Parte_1 CP_1
per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e nelle Memorie in atti, CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo al reciproco rispetto.
2) Disporsi l'affidamento della minore , nata a [...] il Persona_1
17.03.2017, alla madre presso la quale risiede in NO Veronese (VR), Parte_1
Fraz. Boi, Via Lorenzo de Madice n. 182 ed è iscritta anagraficamente nello Stato di
Famiglia della stessa.
3) Assegnarsi la casa familiare in NO V.se (VR), fraz. Boi, Via Lorenzo de Madice n.
182, in proprietà di terzi, alla madre, con i mobili e gli arredi che la corredano, che continuerà ad abitarla con la FI , dandosi atto che ha già Per_1 CP_1 asportato e portato con sé tutti i propri beni ed effetti personali e null'altro più dovrà asportare. Si dà altresì atto che la SI.ra ha già provveduto a proprie spese Parte_1
a volturare a proprio nome le utenze di luce, acqua e gas che servono l'abitazione. Si dà pure atto che il padre attualmente risiede nell'immobile di sua proprietà in CP_1
NO V.se (VR), Via Casaletto di Sopra n. 69.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il mercoledì dall'uscita dalla Per_1
Scuola dove la nonna paterna andrà a prenderla e fino alle ore 20:00-20:30 allorquando il padre la riporterà dalla madre, nonchè nei fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore
09:00 del sabato, allorquando la madre porterà dalla nonna paterna ed il padre la Per_1
riporterà poi dalla madre alle ore 19:00 della domenica, avendo cura che la FI abbia eseguito tutti i compiti scolastici assegnati, nonché garantendo ad essa la partecipazione alle attività ed impegni programmate per quel fine settimana, compreso quello di chierichetta.
Il padre terrà la minore con sé per un periodo continuativo di giorni 10 (dieci) durante le vacanze estive, concordandolo preventivamente con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno.
I genitori potranno di comune accordo modificare, sia i giorni che gli orari indicati, sempre nel rispetto e dando priorità alle eSIenze, bisogni ed impegni scolastici della minore. Le
pagina 2 di 14 variazioni dovranno essere comunicate all'altro genitore con un consistente anticipo, in modo da poterle meglio gestire.
Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate dalla madre affidataria della minore, nel mentre quelle più importanti riferite alla scelta della scuola e del percorso di studi, eventuali interventi e/o terapie sanitarie, compreso quelle odontoiatriche o di rinforzo saranno prese di comune accordo tra i genitori.
5) Il padre si obbliga a versare alla SI.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al di lei mantenimento la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) nonché e sempre alla stessa ma a titolo di contributo al mantenimento della FI l'ulteriore Per_1 somma mensile di € 600,00 (seicento/00). Entrambe le somme dovranno essere versate sul
c.c. intestato a e già da essa comunicato, entro il girono cinque di ogni Parte_1 mese a partire dal mese in cui è stato depositato il ricorso. L'ammontare di dette somme decorrerà dalla data di deposito del ricorso (09/06/2022) con aggiornamento da calcolarsi ogni anno secondo l'indice ISTAT calcolato per l'intero del costo della vita verificatosi nell'anno precedente.
Ciascun genitore, inoltre, contribuirà per la quota della metà alle spese accessorie che vengono individuate e dettagliate secondo i seguenti criteri con l'obbligo di rifondere la quota parte a chi tra essi le ha anticipate per intero, su semplice esibizione con qualunque mezzo delle relative attestazioni:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali CP_2
prescritti dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura
(quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in libera professionale, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche
pagina 3 di 14 senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta della scuola;
entrata anticipata ed uscita posticipata dalla scuola, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corso di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Nei casi di cui ai capi II)-IV)-V) (spese con accordo) il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro il quale dovrà dichiarare l'eventuale dissenso motivandolo in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta, nel mentre il silenzio protratto entro il predetto termine varrà come consenso e dovrà concorrere nella spesa per la giusta metà.
L'obbligo al rimborso sorgerà al momento della comunicazione della spesa all'altro, senza necessità di formalità particolari, anche solo via e-mail.
6) Gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per la minore verranno riconosciuti a favore esclusivo della madre.
7) Il conto corrente presso Allianz Bank n. 1057 695712 cointestato tra i due coniugi verrà immediatamente estinto ed entrambi i cointestatari si impegnano a recarsi presso la banca per apporre le firme necessarie. Il saldo dovrà essere assegnato per l'80% a Parte_1
e per il 20% a dandosi atto e garantendosi reciprocamente che
[...] CP_1
successivamente alla data del 12.10.2020 nessuno dei due ha compiuto prelevamenti e,
pagina 4 di 14 qualora fossero stati effettuati sarà obbligo di colui che li ha compiuti provvedere a restituire
l'importo corrispondente.
8) Rigettarsi in ogni caso le domande tutte, di merito ed istruttorie, formulate dal resistente
dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove CP_1
formulate da controparte.
9) Spese e compenso professionale ai sensi del D.M. 147/2022, spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22% interamente rifusi.
10) In via istruttoria: Si richiamano tutti i documenti dimessi, compresi quelli depositati da ultimo ed entro i termini assegnati.”
Conclusioni di parte resistente: “In Via Principale di merito:
Datosi atto dell'intervenuta pronuncia di separazione tra i coniugi con sentenza parziale
Tribunale di Verona n. 844/2023 pubblicata in data 03.05.2023- rigettarsi la domanda di addebito della separazione al marito e comunque ogni altra domanda – ivi comprese eventuali nuove domande su cui si dichiara sin d'ora di non accettare il contradditorio- incompatibile con le richieste di seguito formulate ed accogliersi quindi le seguenti condizioni:
- sia disposto l'affidamento condiviso della FI ad entrambi i genitori, che, Persona_1
limitatamente alle questioni di natura ordinaria, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale
e con le più ampie modalità per il padre di partecipare alla sua cura e crescita;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il mercoledì dall'uscita della Scuola Per_1
frequentata dalla bambina dove andrà a prenderla e la riaccompagnerà a casa dopo cena, entro le ore 21:00;
- Il padre avrà altresì la FI, senza condizioni relativamente al preteso approntamento di una cameretta ad oggi comunque presente nella nuova casa di residenza del SI. , a CP_1
fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa dopo cena, entro le ore 21:00; il padre avrà cura che la FI abbia eseguito i compiti scolastici assegnati garantendo la frequenza e partecipazioni alle attività programmate;
- Il padre avrà con sé la FI per 15 giorni nel periodo estivo compreso tra l'1 e il 25 agosto da concordare entro il 30 giugno di ogni anno, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alternati il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali per la
pagina 5 di 14 metà del tempo di vacanza scolastica, ricomprendendo la Pasqua e la Pasquetta ad anni alternati;
- Sia rigettata la domanda di erogazione del contributo al mantenimento in favore della moglie, non dovuto in quanto risulta comprovata la sua indipendenza economica nonché un notevole incremento reddituale dichiarato a far data dal gennaio 2023 a seguito di nuova attività lavorativa dipendente;
- Circa la richiesta del contributo al mantenimento della FI, si chiede che il Tribunale adito tenga conto del fatto che durante la gestione transitoria non risulta – dagli estratti conto prodotti dalla moglie - che l'assegno mensile di euro 400,00 versato dal padre sia stato utilizzato per la minore;
si chiede la determinazione dello stesso in Euro 250,00 da versare mensilmente (entro il giorno 5 di ogni mese) anche alla luce della mutata condizione patrimoniale del SI. a seguito della nascita della FI in CP_1 Persona_2
data 09.09.2024 da nuova relazione affettiva;
- sia disposta la suddivisione al 50% tra i coniugi dell'assegno unico universale ai sensi di legge, con conseguente restituzione pro quota delle somme ad oggi interamente incassate dalla SI.ra a detto titolo;
Parte_1
- disporsi la contribuzione nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche come da ultimo protocollo Famiglia del Tribunale di
Verona datato 13.12.2024 ovvero:
Spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
I) visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, CP_2
esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
pagina 6 di 14 III) Spese Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad intemet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività, sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
d. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Ci si oppone alla avversa richiesta di ripartizione delle giacenze del c/c cointestato n.
1057695712 acceso presso Allianz Bank in quanto incompatibili col rito camerale.
In via subordinata di merito:
pagina 7 di 14 Nella denegata ipotesti di ammissione di domande a contenuto patrimoniale, e con salvezza di gravame sul punto, si richiede che:
- sia disposta la ripartizione delle giacenze del c/c cointestato n. 1057695712 acceso presso
Allianz Bank nella misura del 40% in favore del SI. e del 60% in favore CP_1
della SI.ra , previa eventuale integrazione da parte dei coniugi a fronte di Parte_1 prelevamenti ingiustificati sino alla definitiva chiusura del c/c. (saldo pari ad € 30.742,43 alla data del 12.02.2025) ovvero, in ipotesi di diversa ripartizione delle giacenze di c/c, sia condannata la SI.ra a corrispondere in favore del SI. la somma di € Parte_1 CP_1
9.000,00 quale controvalore dei manufatti progettati, realizzati ed installati dal SI. CP_1 nell'immobile in uso alla ricorrente;
- sia disposta la restituzione da parte della SI.ra in favore del SI. Parte_1 CP_1 dei seguenti beni personali: l'acquario da egli acquistato in data 21.09.2019, il
[...]
tagliaerba da giardino, il decespugliatore, i vasi in marmo regalati dal nonno al SI. ; CP_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione di tutti le istanze e capitolati istruttori formulati nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e n. 3 c.p.c. da intendersi ivi integralmente richiamati… Omissis…
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 844/2023 pubbl. il 03/05/2023, pronunciata da questo Tribunale e pubblicata il 3 maggio 2023, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e , disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione Parte_1 CP_1
del giudizio per la decisione sull'addebito, condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento della FI nata il [...]. Per_1
In sede presidenziale è stato disposto l'affido condiviso della minore, con prevalente residenza presso la madre. Sono state recepite le modalità e tempistiche di visita padre-FI e sul piano economico, rigettata l'istanza di un contributo al mantenimento della coniuge, è stato fissato in euro 400,00 mensili quanto dovuto dal padre per il mantenimento della minore.
pagina 8 di 14 Consta che dall'introduzione dell'assegno unico ed universale la madre lo percepisca al
100%.
1) Addebito della separazione.
Sussistono i presupposti per riconoscere l'addebito della separazione in capo al resistente/convenuto.
È documentato – e non è nemmeno contestato dal SInor – che nel corso del CP_1
matrimonio egli abbia abusato di alcol e fatto uso di stupefacenti, come dallo stesso riferito agli operatori del , tanto da dover ricorrere anche ad un ricovero in comunità di recupero Pt_2
dal marzo al settembre 2019. Rientrato in casa dalla moglie dopo il soggiorno in comunità, però, ha avuto una ricaduta che ha determinato la ricorrente a chiedere la separazione. Giova evidenziare sin d'ora che l'addebito appare fondato in relazione all'uso di stupefacenti e non in relazione all'abbandono della casa coniugale, le cui ragioni non sono state sviscerate e che, comunque, è legato al tema della dipendenza da sostanze.
Sul piano probatorio si richiamano gli esami diagnostici (doc. 5 ricorrente, risalente al 2019), nonché quanto dichiarato dalle testimoni e rispettivamente Testimone_1 Testimone_2
madre e cognata della ricorrente. Queste ultime hanno confermato gli stati di alterazione ed i repentini sbalzi di umore che caratterizzavano il comportamento del resistente anche nel 2020, dopo le dimissioni dalla comunità di recupero, nonché il reperimento di moltissime bottiglie vuole di alcolici nel garage della coppia, e, ancora, l'esito positivo alla cocaina di un test fatto effettuare di nascosto dalla ricorrente.
Per parte sua il resistente ha cercato di ridimensionare i fatti ascrittigli e di ricondurre la sua situazione dell'epoca al clima teso familiare e ad una relazione extraconiugale della moglie, descritta in modo del tutto generico e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Né, ancora, è allegato (e tantomeno dimostrato) che l'uso di sostanze stupefacenti da parte del resistente risalisse a periodo precedente il matrimonio e, soprattutto, che la ricorrente ne fosse a conoscenza.
2) Affidamento;
residenza prevalente;
regime di visite della FI Per_1
Dal matrimonio tra le parti, celebrato il 18 giugno 2016, è nata il [...]. Per_1
Il percorso svolto dal SInor presso il ha avuto esito favorevole, come da CP_1 Pt_2
relazioni depositate il 22.03.2023 ed il 5.10.2023: nel periodo di osservazione non è stato pagina 9 di 14 riscontrato alcun consumo di sostanze stupefacenti o abuso di alcolici, tanto che lo stesso
Servizio ha proposto la chiusura del monitoraggio.
Già in sede presidenziale era stato previsto l'affido condiviso di pur a fronte della Per_1
diversa posizione della madre, rimasta ferma nella richiesta dell'affido esclusivo a sé della FI per tutto il procedimento, incluse le conclusioni come da ultimo precisate.
Sin da subito sono stati incaricati i Servizi Sociali proprio per accertare la capacità genitoriale delle parti, in contatto con il , e verificare, in particolare, la relazione padre/FI. Pt_2
Le relazioni paiono positive, sia pure in presenza di un atteggiamento di diffidenza della ricorrente circa l'effettiva astinenza da alcol e stupefacenti da parte del resistente (diffidenza non però supportata da elementi concreti), quanto alla migliorata capacità di interrelazione tra le parti, anche quanto alla relazione di con il padre ed alla frequentazione Per_1
nell'ambiente familiare paterno, inclusa la nuova compagna da cui nel settembre 2024 ha avuto un'altra FI, . Per_2
Uno degli aspetti che ha però reso difficile una maggiore collaborazione tra le parti è il tema dei tempi di permanenza del ricorrente con la FI, il cui ampliamento è stato visto negativamente dalla ricorrente, tanto da aver dovuto conferire nel corso del procedimento un incarico integrativo specifico ai Servizi. L'ultima relazione, depositata il 7 febbraio 2025, appare positiva quanto alle frequentazioni di della casa paterna, incluso il Per_1
pernottamento, che era stato nelle more interrotto a causa di incomprensioni tra le parti.
Non paiono sussistere ragioni per scostarsi dal regime di affido condiviso, indicato come preferenziale dal legislatore, posto che la problematica di dipendenza di cui ha sofferto in passato il resistente pare ora superata (in tal senso depongono le risultanze istruttorie). Per altro verso va invece confermata – e, peraltro, non è oggetto di dissenso tra le parti – la prevalente residenza di presso la madre, con conseguente assegnazione dell'abitazione Per_1
familiare.
Venendo alle visite padre-FI, considerato le buone valutazioni traibili dalle relazioni dei
Servizi, tenuto conto che il resistente vive con la compagna e la loro FI, con cui è bene che una relazione, si ritiene di adottare la regolamentazione proposta dal resistente Controparte_3
sia per i periodi scolastici, sia per i periodi di vacanza.
Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il mercoledì dall'uscita della Per_1
Scuola frequentata dalla bambina dove andrà a prenderla e la riaccompagnerà a casa dopo pagina 10 di 14 cena, entro le ore 21:00. Il padre terrà con sé la FI, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa dopo cena, entro le ore 21:00.
Il padre terrà con sé la FI per 15 giorni nel periodo estivo compreso tra l'1 e il 25 agosto da concordare entro il 30 giugno di ogni anno, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alternati il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali per la metà del tempo di vacanza scolastica, ricomprendendo la Pasqua e la Pasquetta ad anni alternati.
Le parti si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie entro il mese di aprile di ogni anno.
Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti.
3) Determinazioni economiche.
La ricorrente, al momento del deposito del ricorso, svolgeva l'attività di parrucchiera in proprio, pur dando atto dell'intenzione di dismettere l'attività per dedicarsi ad un impiego subordinato. In corso di causa ha infatti cessato l'attività (doc. 21) e trovato lavoro quale dipendente presso la ditta a tempo indeterminato e parziale (doc. 22). CP_4
Dalla dichiarazione dei redditi più recente (anno d'imposta 2023 – doc. 35) consta il percepimento di circa 13.600,00 euro quale retribuzione, in aumento rispetto alle dichiarazioni risalenti all'epoca in cui svolgeva l'attività di parrucchiera in proprio.
La ricorrente consta fruire gratuitamente della casa familiare (una villa con annesso anche il locale in cui esercitava l'attività di parrucchiera), messale a disposizione dell'Immobiliare
Boi, società partecipata dal padre. Si tratta di un immobile che – in ragione delle foto depositate dal resistente – appare di pregio. La ricorrente, visto l'uso gratuito, non sostiene spese per garantirsi un alloggio.
Deve inoltre darsi atto che vi è scarsa chiarezza nei conti correnti dalla stessa depositati.
Come evidenziato sin da subito dal resistente, vi sono, specie per il passato, scambi di denaro in entrata ed in uscita – giustificati dalla ricorrente come “prestiti” o “restituzioni” – difficilmente giustificabili considerate le doglianze della medesima sui propri redditi, al punto da insistere anche in sede di precisazione delle conclusioni per vedersi riconoscere a carico del resistente un contributo al mantenimento. È cointestataria di un conto corrente con la madre a sua volta titolare di un'azienda agricola, da cui emergono ancora CP_5
uscite in favore di terzi, che la ricorrente giustifica – a mezzo dichiarazioni scritte della stessa o dai riceventi il denaro – come prestiti a parenti effettuati dalla madre stessa. Vi è CP_5
anche documentazione attestante l'investimento di 60.000,00 in titoli da parte della madre con pagina 11 di 14 denaro proveniente dal conto cointestato con la FI. Tale commistione di denari e di interessi lascia più di un dubbio sulle reali capacità e disponibilità economiche in capo alla ricorrente, posto che la cointestazione del conto, oltre a far presumere la spettanza del denaro in pari misura tra i cointestatari (salva prova contraria), consente a ciascuno di essi di disporre dei saldi anche per quantitativi maggiori rispetto alla percentuale di spettanza.
Gli estratti conto della Cassa Rurale Vallagarina, intestati alla sola (doc. 33), Parte_1
presentano un saldo ampiamente attivo sin dal 2022, ove ad un certo punto del 2023 appare confluire anche lo stipendio da lavoro dipendente, tanto da giungere a fine 2024 ad un saldo attivo che sfiora i 47.000,00 euro. Peraltro le uniche uscite che constano per spese di vita corrente sono i pagamenti delle utenze domestiche: non risulta nessun'altra spesa sostenuta con il denaro confluito in questo conto. Non si ritiene, quindi, vi sia piena discovery dell'effettiva situazione patrimoniale-economica della ricorrente.
Peraltro risulta tuttora – sia pure con un saldo attivo eSIuo – la cointestazione tra le parti di un conto Allianz. È inammissibile, come prontamente eccepito dal resistente, la domanda della ricorrente (sub 7) di provvedere in questa sede alla ripartizione del saldo, come anche inammissibile è la domanda di condanna alla restituzione di beni personali.
Risulta il percepimento da parte della ricorrente in via esclusiva dell'AUU pari ora a circa
95,00 euro mensili.
Venendo alla posizione di , che lavora presso l'impresa del padre e dello zio CP_1
paterno nel settore del marmo, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023, risulta fruire di un reddito imponibile di circa 31.500,00 euro. È proprietario dell'immobile in cui attualmente vive con la compagna e la FI nata di recente, acquistata in concomitanza con la vendita di altro immobile già in sua proprietà. È intestatario di un paio di conti correnti Cont (Allianz e ), con saldi di poco in attivo, e si riscontrano alcuni giroconti oltre che la presenza di dividendi da investimenti (la ricorrente aveva documentato un investimento
Allianz, risalente al 2020, per euro 2.000,00). Dalla lettura degli estratti conto si trae riscontro delle operazioni di vendita ed acquisto immobiliare, di cui si è detto. Convive con la nuova compagna, che lavora e di cui ha depositato la documentazione reddituale. Se la convivenza gli consente di dividere le spese correnti, va però tenuto conto della nascita di un'altra FI,
nel settembre 2024, che inevitabilmente comporta ulteriori oneri a carico del Per_2
resistente/convenuto.
pagina 12 di 14 A fronte di quanto sopra va senz'altro rigettata anche in questa sede l'istanza della ricorrente di porre a carico del resistente un contributo economico in suo favore.
Va invece assegnato al 100% l'Assegno Unico ed Universale per alla sola madre, che Per_1
ne è collocataria, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di euro 300,00 mensili per il mantenimento della FI, somma da intendersi espressa al valore attuale e con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, oltre rivalutazione annuale
Istat, con partecipazione al 50% alle spese accessorie e straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Verona vigente all'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali.
Si rigetta l'istanza sub 6 della ricorrente di veder riconoscere in via esclusiva a sé le detrazioni fiscali per la FI.
4) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In caso di addebito, tutte le spese, anche quelle relative allo status vanno poste a carico del coniuge in capo al quale è riconosciuto l'addebito.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti (valore indeterminabile di bassa complessità). Considerata l'inammissibilità di alcune domande formulate dalla ricorrente e mantenute sino alla fine del procedimento, oltre che il rigetto della domanda di affido esclusivo e di un contributo al mantenimento per sé, si tiene conto dei valori medi per la sola fase di studio e dei valori minimi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone:
1) Riconosce l'addebito della separazione in capo al resistente;
2) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Controparte_7
presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre come segue: il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il mercoledì dall'uscita della Per_1
Scuola frequentata dalla bambina dove andrà a prenderla e la riaccompagnerà a casa dopo cena, entro le ore 21:00. Il padre terrà con sé la FI, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa dopo cena, entro le ore
21:00.
Il padre terrà con sé la FI per 15 giorni nel periodo estivo compreso tra l'1 e il 25
pagina 13 di 14 agosto da concordare entro il 30 giugno di ogni anno, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alternati il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali per la metà del tempo di vacanza scolastica, ricomprendendo la Pasqua
e la Pasquetta ad anni alternati.
Le parti si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie entro il mese di aprile di ogni anno.
Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti.
3) Assegna alla madre la casa coniugale, con arredi e corredi, affinchè la abiti con la FI.
4) Dispone che il SI. contribuisca al mantenimento della FI CP_1
provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 300,00 (espresso all'attualità), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona (vigente al momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali);
5) Assegno unico ed universale per la FI integralmente percepito dalla madre;
6) Rigetta la domanda della ricorrente di un contributo al proprio mantenimento;
7) Dichiara inammissibili le domande restitutorie e di ripartizione del conto cointestato svolte dalla ricorrente, nonché rigetta la sua istanza di attribuzione a sé di tutte le detrazioni fiscali;
8) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in euro 4.659,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di ConSIlio del 10 giugno 2025.
La Giudice est. dott. Claudia Dal Martello
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
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