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Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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- 1. Declaratoria di prescrizione: le statuizioni ablatorie devono essere motivateAccesso limitatoElvira Nadia La Rocca · https://www.altalex.com/ · 13 marzo 2026
- 2. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 4 marzo 2026, n. 8551. La Sesta Sezione penale ha affermato che l'azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall'art. 4 legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest'ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all'azione risarcitoria dei danni da illecito civile provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 8551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8551 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) LA OS nata a [...] il [...] 2) NI CH nata a [...] il [...] 3) LT S.r.l in persona del legale rappresentante pro-tempore 4) FF UD nato a [...] l’[...] avverso la sentenza emessa il 16 ottobre 2024 dalla Corte d'appello di Perugia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere OR IC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni civili nella parte in cui escludono le responsabilità del responsabile civile, e per l'inammissibilità nel resto;
udito l'Avv. Salvatore Adamo, per l'Avvocatura Generale dello Stato, in difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8551 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 28/01/2026 2 RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna di CH NI, OS LA, SI OR e EA DO per le condotte di peculato contestate ai capi A), C) ed E), così decideva: - dichiarava non doversi procedere nei confronti di NI, LA e OR in relazione al reato di cui al capo A) e nei confronti di NI e DO in relazione al reato di cui al capo C) perché estinti per prescrizione, revocando le statuizioni civili e la confisca, in quanto la prescrizione risultava maturata prima della sentenza di primo grado. - dichiarava non doversi procedere nei confronti di NI e LA in relazione al reato di cui al capo E) perché estinto per prescrizione, confermando, con riferimento a tale capo, la sola confisca diretta del profitto del reato;
- condannava NI e LA, in solido, al risarcimento del danno in favore delle parti civili, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia e LT s.r.l. da quantificarsi in separato giudizio civile, e al pagamento di una provvisionale in favore della LT pari a euro 1.115.546,92. 2. Avverso detta sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione dalle imputate HE e LA, nonché dalle parti civili LT s.r.l. e UD FF. 3. OS LA ha dedotto quattro motivi, di seguito riassunto nei termini strettamente necessari per la motivazione. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo del termine di prescrizione del reato di cui al capo E) in quanto è stata erroneamente considerata la sospensione dal 6 luglio 2020 al 7 settembre 2020. Sostiene la ricorrente che, computando anche tale periodo nel termine di prescrizione, la stessa sarebbe maturata anteriormente alla sentenza di primo grado. 3.2. Conseguentemente, con il secondo motivo di ricorso si chiede la revoca delle statuizioni civili. 3.3. Vizi di violazione di legge e di motivazione, nonché travisamento della prova. Sostiene la ricorrente che la Corte ha posto a fondamento del suo convincimento le dichiarazioni rese dal coimputato RO, nonostante le numerose contraddizioni tra le dichiarazioni rese nel primo incidente probatorio del 23/7/2013, in cui RO dichiarò che LA non era a conoscenza della falsità dei crediti, e nel secondo incidente probatorio del 13/12/13, in cui RO coinvolse 3 anche la ricorrente. Si deduce, inoltre, che non è stata fornita alcuna spiegazione sulle ragioni per cui, nonostante il ritenuto ruolo centrale della ricorrente, costei non abbia ricevuto alcuna parte dei proventi illeciti, limitandosi a riscuotere i compensi professionali. Si aggiunge ancora che la sentenza impugnata avrebbe travisato le dichiarazioni rese da Usai, affermando che costui avrebbe confermato di essere stato scelto dalla ricorrente al fine di presentare le cinque insinuazioni tardive e patrocinarle in giudizio. In realtà, dalle dichiarazioni rese da Usai all’udienza del 3/2/2021 risulta che BA gli fu indicato dall’Avv. Massimo Buffoni e che ebbe rapporti solo con BA, il quale gli consegnò la documentazione. 3.4. Violazione dell’art. 2055 cod. civ. in relazione alla omessa condanna al pagamento della provvisionale anche di RO, coobbligato in solido in ragione del suo ruolo di ideatore e reale beneficiario delle condotte di peculato, in quanto la avvenuta definizione del procedimento a suo carico con sentenza di patteggiamento non incide sull’obbligo di applicare le regole civilistiche in tema di solidarietà. 4. CH NI ha dedotto undici motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione, e richiesto, in via preliminare, la sospensione della efficacia esecutiva della condanna al pagamento della provvisionale in considerazione della fondatezza dei motivi dedotti e del grave e irreparabile pregiudizio che deriverebbe dalla sua esecuzione. 4.1. Violazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa assoluzione della ricorrente nonostante la mancanza di prove della sua responsabilità. Richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite “Tettamanti”, si sostiene che la Corte territoriale non ha proceduto ad una valutazione nel merito della responsabilità della ricorrente, affidando la motivazione ad argomentazioni ancorate a presunzioni, prive di precisi riferimenti spazio-temporali, nonché alle dichiarazioni del coimputato RO, nonostante la loro contraddittorietà, come evidenziata nel procedimento di prevenzione a suo carico. Oltre al contrasto tra le due versioni rese da RO in occasione dei due incidenti probatori, si evidenzia: i) la omessa valutazione delle dichiarazioni della teste EL IÒ, che riferì di avere appreso dallo stesso RO che era stato costretto a fare il nome della NI per poter accedere al patteggiamento;
ii) la mancanza di coerenza, costanza e precisione delle dichiarazioni rese da RO, quanto a tempi, e modalità delle azioni riferite alla ricorrente, nonché la loro inverosimiglianza, allorché ha riferito dell’occultamento del denaro nelle scarpe della ricorrente;
iii) la mancanza di motivazione sulla partecipazione e sulla consapevolezza della ricorrente riguardo alla creazione e gestione delle società di diritto inglese, EG ES LT e LY 4 International LT che, come risulta anche dal decreto emesso in sede di prevenzione, facevano capo esclusivamente a RO. 4.2. Violazione di norma processuale, nonché degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in relazione alla illegittima riduzione, a seguito della mutata composizione del Collegio giudicante, del numero dei testimoni indicati dalla difesa della ricorrente e all’esclusione dell’esame dibattimentale di RL RO, indicato nella lista testi del Pubblico Ministero e poi da costui rinunciato. Si afferma, infatti, che la revoca immotivata dell’esame del teste RO, che costituisce il perno dell’accusa contro la ricorrente, ha pregiudicato il suo diritto di difesa, e ciò, a maggior ragione, in relazione alla disciplina introdotta all’art. 578-bis cod. proc. pen. 4.3. Violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla mancanza di riscontri delle dichiarazioni rese da RO le quali, peraltro, con riferimento alla vicenda delle procure notarili all’incasso, sono in contrasto con le dichiarazioni rese da HI, che ha ammesso di non avere mai incontrato fisicamente i suoi assistiti, che tutta la documentazione le fu consegnata dalla NI e di avere realizzato una falsa autenticazione delle firme di TI e di LE. 4.4. Mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla consulenza tecnica sui flussi economici della ricorrente. La decisività della prova di cui è stata rinnovata la richiesta di espletamento tramite perizia contabile in appello, si fonda sul fatto che dall’istruttoria dibattimentale non è emersa alcuna prova che NI fosse la destinataria finale delle somme oggetto di appropriazione, né che la stessa abbia acquistato gli immobili unitamente a RO. Si rileva, inoltre, che la mancanza di tale prova ha precluso un accertamento pieno della responsabilità della ricorrente e un compiuto esame delle questioni dedotte dalla difesa con riferimento alla confisca diretta del profitto del reato. 4.5. Violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al concorso con RO. La Corte di appello non ha chiarito le ragioni per cui le contraddizioni nelle dichiarazioni rese da RO non ne inficino la sua credibilità, riconosciuta con riferimento alla posizione di NI, e, invece, negata in relazione alle posizioni dei coimputati OM e De LI. La sentenza, inoltre, pur riconoscendo il ruolo di ideatore di RO, come risulta anche dal decreto emesso nel giudizio di prevenzione, ha attribuito a NI il medesimo ruolo primario di co-ideatore e regista, nonostante la difesa abbia rappresentato che non era emersa alcuna prova che NI avesse avuto la disponibilità di sei milioni di euro e che l’immobile di via del Colosseo, 62, int. 9, era stato acquistato dal solo RO con somme distratte dal fallimento Domitia Hospital. 4.6. Manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle prove relativa alla riconducibilità a NI del profitto del reato. Sostiene la ricorrente 5 che detto travisamento attiene all’acquisto degli immobili in quanto l’immobile di via del Colosseo 62, int. 9 è stato acquistato dal solo RO e, a fronte delle considerazioni della sentenza impugnata circa la sua destinazione ad ampliare l’immobile sito all’interno 7, si rileva che: la ricorrente aveva già acquistato altro immobile in via Bruxelles nell’anno 2005-2006; l’immobile sito all’int. 7 era stato concesso in comodato a RO dalla sig.ra UR, madre della NI, all’insaputa della ricorrente, che ne era promissaria acquirente dal 2004; dalle dichiarazioni rese da TO OG è emersa l’intenzione di RO di acquistare detto immobile, nonostante il vincolo derivante dal preliminare di vendita tra la ricorrente e la madre. Altro profilo di travisamento attiene alla gestione dei conti correnti e del patrimonio. La sentenza ha erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse un rapporto “privilegiato” con il direttore della filiale RE GR, nonostante NI non avesse alcun conto presso detta banca e nonostante quanto risulta da una conversazione intercorsa tra RO e Di LA in cui il primo definiva il direttore della filiale come un suo «assoldato». Inoltre, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, non vi è alcuna prova che NI abbia eseguito operazioni immobiliari per circa sei milioni di euro;
si aggiunge, ancora, che la sentenza non specifica le date delle operazioni né i conti utilizzati e non tiene conto del cospicuo patrimonio della famiglia della NI. La Corte territoriale ha, inoltre, erroneamente omesso di considerare le convergenti dichiarazioni testimoniali dei testi EL IO, AO SA e LO EL dalle quali è emerso che RO aveva fraudolentemente effettuato delle vendite di immobili di proprietà della NI e della madre. 4.7. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sull’attendibilità dei testimoni e sul comportamento tenuto dalla NI nella gestione delle procedure fallimentari, comportamento qualificato come “anomalo” sulla base delle dichiarazioni dei testi EO e AN, recepite acriticamente dalla sentenza impugnata, nonostante la circostanza della prassi dei “collegi volanti” nella Sezione fallimentare del Tribunale di Roma sia emersa dalle deposizioni dei testi RÒ, EV e OR, nonché dalla documentazione proveniente dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla sentenza relativa al procedimento disciplinare a carico di VI AL. Nel motivo si richiamano inoltre sia le due lettere di encomio ricevute dalla ricorrente che la sua assoluzione dal reato di calunnia nei confronti di AN, EO e ST. 4.8. Violazione di legge e omessa motivazione sulla invocata riqualificazione della condotta appropriativa ai sensi dell’art. 232 legge fallimentare atteso che la condotta ascritta alla NI si inseriva in un contesto di utilizzo di atti falsi (quali 6 le artefatte istanze di insinuazione al passivo e le false procure all’incasso) finalizzati all’acquisizione del possesso del denaro. 4.9. Violazione dell’art. 2055 cod. civ. in relazione alla omessa condanna di RO al pagamento della provvisionale. 4.10. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della confisca. La Corte territoriale, infatti, ha affermato che la confisca diretta era riferibile al solo profitto del reato di cui al capo E) in relazione agli immobili di cui si sono appropriati NI e RO. Tale affermazione, tuttavia, non è supportata da un’analisi dettagliata che dimostri la riconducibilità alla NI delle somme confiscate, tenuto conto del ruolo predominante di RO e della esclusiva riconducibilità a quest’ultimo della proprietà degli immobili. 4.11. Violazione degli artt. 3 e 27 Cost., illogicità della motivazione con riferimento alla commissione del fatto e disparità di trattamento sia in relazione al trattamento di favore riservato a RO (avendo costui patteggiato una pena inferiore a due anni, con i benefici di legge e senza alcun obbligo risarcitorio o indennitario) che a quanto deciso in un caso analogo (fallimento Incomart) in cui al Giudice Marvasi è stata inflitta la sola sanzione dell’ammonimento. 4.12. Con successiva memoria la ricorrente ha presentato un motivo aggiunto deducendo la violazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativa alla qualificazione giuridica della confisca e ai presupposti della sua applicazione. La sentenza impugnata, infatti, ha omesso di accertare i presupposti per la sua qualificazione come confisca diretta, avuto riguardo al nesso di derivazione causale dei beni dal reato, all’effettiva percezione di un arricchimento da parte della ricorrente, alla sua eventuale quota di profitto, nonché alla natura dei beni stessi, che includono anche cespiti immobiliari. Sostiene la ricorrente che, in realtà, la confisca disposta va qualificata come confisca per equivalente e che, pertanto, stante l’epoca di commissione del reato, non poteva essere confermata, non essendo applicabile retroattivamente l’art. 578-bis cod. proc. pen. A conferma di tale conclusione si sottolinea che i beni confiscati erano stati inizialmente sottoposti a sequestro conservativo, misura cautelare destinata fisiologicamente ad essere convertita in pignoramento ai sensi dell’art. 320 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, dunque, sulla base di un mero salto logico, dopo avere confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, statuizione a tutela della quale era stato disposto il sequestro conservativo, ha illegittimamente “trasformato” la natura del vincolo, disponendo, non già la conversione in pignoramento, ma una vera e propria confisca. 7 5. La parte civile LT s.r.l. con un unico motivo ha dedotto il vizio di violazione degli artt. 185 cod. pen. e 4, comma 1, legge n. 117 del 1988 in combinato disposto con l’art. 13, comma 1, della medesima legge. La Corte di appello ha rigettato l'impugnazione della ricorrente in merito alla richiesta di riconoscimento della responsabilità dello Stato italiano, rappresentato in giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, riconoscendo come responsabile civile per i fatti commessi dalla imputata CH NI il Ministero della Giustizia. Così facendo, ha operato una disapplicazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988. Si aggiunge, peraltro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi in giudizio, non ha mai sollevato alcuna eccezione al riguardo. 5.1. Con memoria del 21 gennaio 2026 il difensore della LT s.r.l., Avv. Giuseppe Gurrieri, dopo avere riassunto il motivo di ricorso, ha insistito per il suo accoglimento e concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente alle statuizioni civili e la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni con la liquidazione di una provvisionale di euro 1.115.546,92. 5.2. Con successivo atto depositato il 27 gennaio 2026 da CH NI (a ciò delegata), LE Giambra, nella dichiarata qualità di legale rappresentante di LT s.r.l., ha rinunciato alla costituzione di parte civile nei confronti della NI ed ha consentito alla cancellazione di tutte le trascrizioni a suo carico. 6. UD FF, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto vizi di violazione dell'art. 4 della legge n. 117 del 1988, nonché la manifesta illogicità della sentenza che, da un lato, ha affermato che NI ha agito per finalità personali e di arricchimento, riconoscendo il diritto delle parti civili a reclamare il risarcimento del danno da parte dello Stato, e, dall’altro lato, ha negato tale diritto sulla base di una notifica reputata sbagliata. Nel motivo si insiste sulla corretta citazione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria in cui ha eccepito la tardività del ricorso della LT s.r.l., in quanto la sentenza è stata comunicata in data 8 maggio 2025 mentre il ricorso è stato notificato il 9 luglio, nonché la mancanza di autosufficienza. Nel merito, ha dedotto l’infondatezza del motivo stante la diversità delle due ipotesi disciplinate dagli artt. 4 e 13 della legge n. 117 del 1988 e l’applicabilità nel caso di specie di tale ultima disposizione. Si insiste per la conferma del capo impugnato, richiamando Cass. civ., Sez. U, n. 13246 del 2019. Si aggiunge, inoltre, che il principio di diritto affermato da tale sentenza non considera l’ipotesi della forza maggiore. In 8 particolare, non tiene conto che, sulla scorta dei principi generali dell’ordinamento, la responsabilità dello Stato o dell’ente pubblico di appartenenza per il danno da fatto illecito del proprio dipendente deve essere esclusa dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Nella memoria si afferma, pertanto, che nel caso di specie, in considerazione della specifica attività svolta dalla NI e delle modalità delle azioni criminose poste in essere, non era possibile per il Ministero della Giustizia (datore di lavoro del Magistrato) scongiurare detto evento, ovvero impedire lo svolgimento di dette azioni criminose. 8. All’odierna udienza, fissata per la trattazione orale dei ricorsi, il Presidente del Collegio ha informato le parti presenti dell’avvenuto deposito in Cancelleria della dichiarazione di revoca di costituzione di parte civile della LT s.r.l., nonché della trasmissione tramite p.e.c. da parte dell’Avv. Massimo Vita della dichiarazione sottoscritta da NI con la quale costei “congeda” i suoi difensori Avv. Massimo Vita e Avv. Armando Fergola dal presenziare all’odierna udienza. Il Procuratore Generale ne ha preso atto rimettendosi alla decisione della Corte. L’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità della dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile. Con ordinanza letta in udienza la Corte ha dichiarato l’inefficacia di tale revoca in quanto: a) priva di autenticazione della firma del dichiarante;
b) non notificata alle altre parti come richiesto dall’art. 82, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di esaminare nel merito i ricorsi proposti dalle due imputate, appare utile illustrare i criteri di giudizio cui deve attenersi il giudice dell’impugnazione allorché nel dichiarare la prescrizione del reato debba decidere in merito alla conferma delle statuizioni civili e/o della confisca. 2. Quanto alle statuizioni civili, l’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. si limita a stabilire che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione (o per amnistia) decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La Corte costituzionale, nell’escludere la contrarietà di tale disposizione al principio della presunzione di innocenza di cui agli artt. 6 CEDU, 3 e 4 della 9 direttiva (UE) 2016/343 e 48 CDFUE, norme interposte rispetto agli artt. 117 e 11 Cost., con la sentenza n. 182 del 2021, ha affermato che, a differenza di quanto richiesto dall’art. 578-bis cod. proc. pen., l’art. 578 cod. proc. pen. richiede, non un giudizio di «colpevolezza penale» dell’imputato, ma l’accertamento della configurabilità della fattispecie civilista dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.), applicando, nella valutazione del nesso di causalità tra la condotta e l’evento, il criterio civilistico del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”. All’indomani di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla permanente validità dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite “Tettamanti”, che, con riferimento al rapporto tra prescrizione del reato e assoluzione dell’imputato, hanno individuato un doppio criterio di giudizio: i) quello dell’”evidenza” della prova di innocenza, che, a fronte del maturare della prescrizione del reato, consente al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc pen. sulla base di una mera “constatazione”, ossia di una percezione ictu oculi delle risultanze degli atti, senza alcun ulteriore accertamento o approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); ii) nel solo caso previsto dall’art. 578 cod. proc. pen., quello dettato dall’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., consentendo, così, il proscioglimento nel merito dell’imputato, con prevalenza rispetto alla causa estintiva del reato, anche in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). In particolare, con riferimento a tale seconda ipotesi e alle interferenze tra la disciplina dettata dall’art. 129 cod. proc. pen. e quella dettata dall’art. 578 cod. proc. pen., le Sezioni Unite “Tettamanti” hanno affermato che non sussiste alcuna ragione per la quale in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, con l'applicazione, secondo il principio del favor rei, della regola probatoria di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito. Stante l’apparente disomogeneità tra le due interpretazioni dell’art. 578 cod. proc. pen., è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza relativa al criterio di giudizio che il giudice dell’impugnazione deve adottare e, in particolare, se possa pronunciare l'assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del “più probabile che non". 10 Le Sezioni Unite, ponendosi in linea di continuità con la sentenza “Tettamanti”, hanno nuovamente ribadito che, in tal caso, il giudice dell’impugnazione non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili sulla base del criterio di giudizio indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è, comunque, tenuto, stante la presenza della parte civile, e in assenza di una rinuncia alla prescrizione, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l’eventuale sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). Ad avviso del Supremo Consesso, infatti, la presenza della parte civile apre ad una cognizione piena sull’accusa penale, consentendo il proscioglimento nel merito dell’imputato secondo il canone di giudizio dettato dall’art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si è, infatti, chiarito che la sentenza n. 182 del 2021, quale sentenza interpretativa di rigetto, pone un vincolo negativo di interpretazione, impedendo che, una volta esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice penale possa comportare, sia pure incidenter tantum, una affermazione di responsabilità penale dell’imputato in violazione del principio della presunzione di innocenza. In altre parole, al giudice dell’impugnazione si richiede un giudizio bifasico: in primo luogo, in virtù della presenza della parte civile, stante la cognizione piena di cui è investito, dovrà valutare i motivi di impugnazione agli effetti penali e, in particolare, a fronte della prescrizione del reato, verificare se sussistono cause di proscioglimento nel merito anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod., proc. pen.; solo una volta esclusa tale possibilità e dichiarata la prescrizione del reato, dovrà valutare se confermare o meno le statuizioni civili secondo la regola processual- civilistica del “più probabile che non” ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ. I due criteri di giudizio non sono, dunque, tra loro confliggenti, ma complementari, attenendo, il primo, al rapporto tra prescrizione e proscioglimento nel merito, e il secondo, alla sola valutazione della domanda risarcitoria e della conferma delle statuizioni civili, una volta dichiarata la prescrizione del reato. La legittimità costituzionale e convenzionale del “diritto vivente”, come cristallizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite “Calpitano” è stata recentemente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2026 (depositata il 16/1/2026). Il Giudice delle Leggi ne ha, in primo luogo, escluso la contrarietà con l’interpretazione dell’art. 578 cod. proc. pen. adottata dalla sentenza n. 182 del 2021 in cui, richiamandosi il principio di diritto affermato dalla sentenza “Tettamanti”, si era già affermato che tale precedente non consente al giudice dell’impugnazione penale, che, dopo aver dichiarato l’estinzione del reato, 11 esamina la domanda risarcitoria, di formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, «essendogli affidato unicamente un apprezzamento contenuto nei confini della responsabilità civile». La Corte costituzionale ha, inoltre, escluso la contrarietà del diritto vivente, costituito dalla pronuncia delle Sezioni Unite “Calpitano”, al secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza di cui all’art. 6, par. 2, CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo dopo la sentenza n. 182 del 2021, in particolare la sentenza della Grande Camera della Corte EDU dell’11 giugno 2021, LO e AL c. Regno Unito, che non impedisce al giudice penale di pronunciarsi sull’azione risarcitoria dopo che l’imputato sia stato prosciolto. Ha, infatti, osservato, che l’interpretazione dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. maturata nel diritto vivente non determina alcuna lesione di tale diritto, restando separati e non confondibili i due piani di giudizio attinenti, rispettivamente, alla valutazione dell’esistenza e rilevanza penale del fatto e della sua commissione da parte dell’imputato, e alla decisione sul diritto al risarcimento del danno scaturente dal medesimo fatto. 3. Diverso è, invece, il criterio di giudizio da adottare ai fini della conferma della confisca in casi particolari, ai sensi del primo comma dell’art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge, nonché della confisca disposta ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. L’art. 578-bis cod. proc. pen. prescrive, infatti, al giudice dell’impugnazione che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione, di decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità. Il differente ambito di cognizione riservato al giudice dell’impugnazione ai fini della conferma delle statuizioni civili e della confisca è stato posto in risalto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182 del 2021. Si è, infatti, considerato che l’art. 578-bis cod. proc. pen. concerne la “coda” dell’accertamento richiesto al giudice dell’impugnazione penale successivamente al maturare della causa estintiva del reato (per prescrizione o per amnistia) e, in tal caso, a differenza dell’art. 578 cod. proc. pen., «ai fini della conferma di una sanzione di carattere punitivo ai sensi dell’art. 7 CEDU, la dichiarazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli non solo è consentita, ma è anzi doverosa, poiché non si può irrogare una pena senza il giudizio sulla sussistenza di una responsabilità personale, sebbene sia sufficiente che tale giudizio risulti nella “sostanza dell’accertamento” contenuto nella motivazione della sentenza, non essendo necessario che assuma in dispositivo la “forma della pronuncia” di condanna (Corte cost. n. 49 del 2015; Corte EDU, G.I.E.M. e altri c. Italia).» 12 Le Sezioni Unite “Esposito” hanno, inoltre, affermato che la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino, comunque, una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209). Va, tuttavia, considerato che la questione relativa alla natura sanzionatoria della confisca per equivalente è stata oggetto di una successiva rivisitazione da parte delle Sezioni Unite “Massini” (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025) che hanno affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto attinge beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Rv. 287756 - 03). Si è, infatti, osservato che, «se, da un lato, è vero che la confisca per equivalente ha una funzione sanzionatoria perché con essa si "rompe" il nesso di pertinenzialità sul piano qualitativo tra bene e reato, per cui, invece di confiscare le esatte cose che sono entrate nella sfera giuridica dell'autore, se ne confiscano altre, dall'altro lato, è anche vero che le cose confiscate hanno lo stesso valore del provento, con la conseguenza che questa "rottura" non incide sull'essenza recuperatoria della confisca». Ad avviso del Supremo Consesso, dunque, la natura della confisca per equivalente deriva e dipende dalla natura della confisca diretta a cui accede: se la confisca diretta ha natura "recuperatoria" (confisca del profitto), la confisca per equivalente sarà recuperatoria;
se la confisca diretta ha carattere punitivo - perché, ad esempio, si quantifica per eccesso il profitto - la confisca per equivalente sarà punitiva (così, testualmente, al punto 11.1. della motivazione). L’applicabilità di tale mutamento giurisprudenziale è stata, tuttavia, circoscritta, coerentemente con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite “Esposito”, ai soli reati commessi dopo l’entrata in vigore dell’’art. 578-bis cod. proc. pen. In particolare, Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, RO, Rv. 288488, sulla base di una interpretazione convenzionalmente orientata della norma, in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1, Prot. 1, CEDU, ha escluso l’applicabilità retroattiva dell’interpretazione in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, in quanto ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, RO, Rv. 288488). 13 4. Così chiariti i criteri di giudizio che governano la conferma delle statuizioni civili e della confisca in caso di sopravvenuta prescrizione del reato nella fase dell’impugnazione, ritiene il Collegio che i motivi dedotti dalle imputate TI e NI con riferimento alla dichiarazione di prescrizione dei reati e alla loro mancata assoluzione sono inammissibili, mentre, nei limiti che saranno di seguito chiariti, sono fondate le doglianze dedotte da NI in merito alla conferma della confisca. 5. Seguendo la medesima impostazione adottata nell’esposizione dei singoli ricorsi, tutti i motivi dedotti da OS LA sono inammissibili per le ragioni che saranno di seguito esposte. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nel computare le sospensioni del termine di prescrizione, ha escluso il periodo dal 6/7/20 al 7/9/20, erroneamente considerato dal Tribunale (cfr. pagina 22). L’inammissibilità di tale motivo ha un valore assorbente rispetto all’esame del secondo motivo dedotto, in via conseguenziale, quale effetto del suo accoglimento. 5.2. Il terzo motivo è generico e privo del necessario requisito di specificità, introducendo, peraltro, con riferimento all’asserito travisamento delle dichiarazioni di Usai, una questione non dedotta in appello. Il motivo, innanzitutto, parte da un equivoco lessicale (comune anche al ricorso di NI) e cioè che nel presente procedimento siano stati espletati due incidenti probatori aventi entrambi ad oggetto l’esame di RO, quando, in realtà, risulta dalle sentenze di merito che si è trattato di un unico incidente probatorio celebrato nell’arco di due udienze. Ciò premesso, il motivo in esame difetta di specificità in quanto non allega né riporta le parti delle dichiarazioni di RO che sarebbero affette da contraddittorietà con riferimento alla posizione della ricorrente. Tale assunto, peraltro, risulta smentito dalle sentenze di merito dalle quali non emerge, contrariamente a quanto si dirà di seguito con riferimento alla posizione di NI, alcun mutamento della chiamata in correità della LA. Quanto al dedotto travisamento delle dichiarazioni rese da Usai, va, inoltre, aggiunto che tale doglianza, oltre a non essere stata dedotta in appello, risulta priva di specificità in quanto, al di là di generiche asserzioni, non allega né riporta integralmente tali dichiarazioni. Va, a tale riguardo, ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal 14 giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). 5.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto muove dall’erroneo presupposto giuridico della applicabilità del principio di solidarietà passiva nel processo penale in dispregio delle diverse scelte processuali degli imputati. In primo luogo, la ricorrente omette di considerare che la scelta del rito del patteggiamento da parte di RO impediva di decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile. L’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., prevede, infatti, che il giudice non decide sulla domanda risarcitoria della parte civile, limitandosi a condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile. La soluzione proposta dalla ricorrente, di fatto, aggira tale disposizione, pretendendo che il giudice penale che decida con rito ordinario la posizione dei coimputati estenda la condanna al risarcimento del danno anche nei confronti di chi, come RO, abbia optato per il rito del patteggiamento. Si dimentica, così, che nel processo penale l’eventuale solidarietà passiva tra i coimputati, con riguardo alle pretese risarcitorie della parte civile, non comporta alcuna forma di litisconsorzio necessario in quanto la partecipazione al giudizio di tutti i “coobligati” può essere condizionata dalle scelte sia del Pubblico Ministero (che, ad esempio, potrebbe anche non esercitare l’azione penale nei confronti di tutti coloro che possono considerarsi civilmente obbligati al risarcimento del danno cagionato dal reato) sia del singolo imputato che, come nel caso in esame, potrebbe optare per riti alternativi. D’altronde, come già chiarito dalle Sezioni civili di questa Corte, la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, 15 sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di essi, tale pronuncia non aggrava comunque la posizione del debitore, che rimane quella di debitore dell’intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa (arg. ex Cass. civ., Sez. 2, n. 11199 del 28/04/2021, Rv. 661213). 5.4. All’inammissibilità del ricorso proposto da OS LA segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). 6. Passando all’esame del ricorso proposto da CH NI, la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della provvisionale, oltre ad essere stata formulata in termini generici, limitandosi alla parafrasi della disposizione codicistica, è assorbita dalla valutazione di inammissibilità, per le ragioni che saranno di seguito esposte, delle doglianze relative alla conferma delle statuizioni civili. 6.1. Procedendo, per ragioni di ordine logico, dalle questioni processuali dedotte, il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto di contenuto meramente rivalutativo e costituito da non consentite censure di merito. La ricorrente si duole della riduzione della sua lista testi e della mancata escussione del testi RO. Quanto alla prima questione, va ribadito che la parte che abbia presentato una lista testi ritenuta sovrabbondante e che abbia esercitato la facoltà, attribuitale dal giudice, di scelta dei testimoni da assumere, non è legittimata a dedurre, in seguito, la nullità dell'esclusione di quelli non espressamente indicati, essendo stata la sua scelta liberamente esercitata, con conseguente assenza di ogni lesione del diritto di difesa (Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, Rv. 281649 - 03). La ricorrente, inoltre, non illustra specificamente le ragioni per cui i testi esclusi erano fondamentali né le ragioni che rendevano necessaria una nuova audizione di RO, al di là della circostanza, compiutamente vagliata dai Giudici di merito, relativa alla sua attendibilità alla luce dal mutamento delle versioni rese nelle due udienze dell’incidente probatorio con riferimento al coinvolgimento della NI. Peraltro, con riferimento alla audizione di RO, dal motivo in esame risulta che la stessa fu richiesta dalla ricorrente, dopo la rinuncia da parte del Pubblico ministero, che lo aveva indicato nella sua lista, e a seguito del mutamento della composizione del Collegio. 16 Dalle allegazioni difensive non risulta, invece, che RO fosse stato inizialmente indicato da NI anche nella sua lista testi. In tal caso, dunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, la richiesta della NI doveva intendersi alla stregua di una mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 507 cod. proc. pen. Va, infatti, ribadito che, quando una parte rinuncia all’esame del proprio teste, le altre parti hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, Rv. 271848 e, in tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, Sez. 4, n. 1956 del 06/12/2023, Poggioli, Rv. 285666). Coerentemente con tale orientamento ermeneutico, anche in caso di rinnovazione dell’esame testimoniale per mutamento del giudice, le Sezioni Unite hanno affermato che la facoltà per le parti di richiedere la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 04). 6.2. Anche la doglianza relativa alla mancata assunzione della perizia tecnica sui flussi economici della ricorrente, oggetto del quarto motivo di ricorso, è manifestamente infondata, dovendosi, al riguardo, ribadire che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734). 6.3. Venendo alle ulteriori doglianze dedotte, il primo, terzo, quinto, sesto, settimo e undicesimo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto volti a censurare l’erronea dichiarazione della prescrizione in luogo dell’assoluzione della ricorrente, sono manifestamente infondati e, in parte, come si dirà, di contenuto meramente confutativo e di merito, prospettando, peraltro, l’undicesimo motivo un non consentito confronto con la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di RO e con una pronuncia emessa in sede disciplinare nei confronti di altro Giudice. Ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata ha applicato correttamente i criteri di giudizio enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale (si vedano i punti 2. e 3.) nel dichiarare la prescrizione dei reati di 17 cui ai capi A), C) ed E), escludendo i presupposti per una pronuncia assolutoria e, al contempo, ai fini della conferma della confisca in relazione al solo capo E), procedendo ad un compiuto accertamento della responsabilità della ricorrente. In particolare, quanto alla chiamata in correità di RO, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei criteri metodologici indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151) e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, cui la ricorrente oppone la propria alternativa ricostruzione, insistendo genericamente sul mutamento delle versioni rese nel corso delle due udienze, ne ha riconosciuto la credibilità e attendibilità valorizzando le spiegazioni fornite da RO al mutamento delle sue dichiarazioni in merito al ruolo di NI, le caratteristiche del suo racconto - che, oltre ad essere dettagliato e preciso, ha fornito numerosi elementi di valenza autoaccusatoria - ed i riscontri emersi in relazione alla prassi dei collegi diversi da quelli calendarizzati, riscontri che la ricorrente, con il settimo motivo, tenta di censurare sulla base di non consentite argomentazioni di merito. La sentenza di primo grado, cui la sentenza impugnata fa costanti richiami, saldandosi con la prima in un unico complesso argomentativo, ha, inoltre, considerato i riscontri emersi, con riferimento al fallimento SQ, dalle dichiarazioni fornite dal curatore Di LA, dalle registrazioni delle conversazioni intercettate, nonché dalle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria (queste ultime in relazione alle informazioni rese da RO in ordine ai movimenti bancari, alle società estere e ai trasferimenti del danaro sottratto alle procedure concorsuali). Quanto al pieno coinvolgimento della NI nelle condotte appropriative e alla conoscenza del programma criminoso, ivi compresi i meccanismi appropriativi attuati tramite società create ad arte al fine di far transitare le somme di denaro liquidate per effetto dell’ammissione al passivo di crediti inesistenti, con sentenze redatte da Shettini, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, richiamando testualmente la sentenza di primo grado, ha valorizzato le dichiarazioni rese da RO e da Di LA, sottolineando, quanto al reato di cui al capo C), che NI aveva anche firmato i mandati di pagamento in favore della società inglese, costituita ad hoc tramite CO De OR e che tali operazioni erano avvenute grazie alla collaborazione del dirigente della RE GR, amico della NI e autore della disapplicazione dei sistemi automatici di segnalazione delle operazioni sospette. Ulteriori dettagli emergono, inoltre, dalla sentenza di primo grado con riferimento ai seguenti elementi: 18 a) il sequestro del denaro contante, rinvenuto in occasione della perquisizione domiciliare nel garage della ricorrente e gli accertamenti bancari eseguiti sui conti correnti di NI e della madre, accesi presso la filiale RE del Palazzo di giustizia, dai quali erano emersi movimenti «anomali», risultando oltre allo stipendio di NI anche versamenti in contati con «causali del tutto atipiche» (cfr. pagina 14); b) gli accertamenti patrimoniali svolti a carico di NI (cfr. pp. 15, 21 e ss.) e sui conti di RO (cfr. p. 18); c) il valore delle acquisizioni immobiliari riconducibili a NI pari a circa sei milioni di euro (cfr. pp. da 29 a 33); d) con riferimento al capo E), i riscontri emersi dalle dichiarazioni dei testi NA (curatore del fallimento che aveva dato parere negativo all’ammissione dei crediti al passivo e aveva chiesto di essere autorizzato a proporre impugnazione, ricevendo un diniego dalla NI), FF e DE (rispettivamente precedente e nuovo amministratore della società fallita) e dalla cessione dei crediti ammessi al passivo ad una società inglese, costituita da RO in esecuzione, secondo quanto da costui riferito, dell’accordo con NI (cfr. p. 106). Priva di pregio è, peraltro, la deduzione circa la presunta valenza decisiva del decreto emesso nel procedimento di prevenzione a carico di RO. In disparte il suo contenuto meramente confutativo e la carenza di autosufficienza, non essendo stato allegato il decreto più volte citato nel ricorso, osserva il Collegio che, stante la diversità dei criteri di giudizio, le valutazioni svolte nel giudizio di prevenzione in ordine alla pericolosità del proposto non possono dispiegare alcun effetto nel giudizio di cognizione e, in particolare, sul giudizio di colpevolezza, ancorato al più rigoroso criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Manifestamente infondata è anche la doglianza, formulata nel sesto motivo di ricorso, in quanto, attraverso delle censure di contenuto meramente congetturale e, comunque, di merito, tende a riproporre, sotto il profilo del profitto derivante dal reato, la medesima censura relativa al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da RO. 6.4. Anche la doglianza formulata nell’ottavo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Invero, rileva il Collegio che, benché la sentenza impugnata non contenga alcuna motivazione sulla invocata riqualificazione del fatto, la doglianza dedotta con l’atto di appello era generica e manifestamente infondata. Il motivo, infatti, ometteva ogni confronto critico con le compiute argomentazioni della sentenza di primo grado che, esaminando la medesima eccezione, aveva chiarito le differenze tra il reato di peculato e quello previsto dall’art. 232, comma 1, legge fallimentare, ritenendo che la fattispecie concreta 19 fosse stata correttamente qualificata ai sensi dell’art. 314 cod. pen. in ragione dei due elementi specializzanti costituiti dai soggetti attivi della condotta criminosa (giudice delegato e, in taluni casi, il curatore fallimentare) e dal suo effetto (l’illecita appropriazione delle somme sottratte alla massa fallimentare). La doglianza, inoltre, era manifestamente infondata nella parte in cui, facendo riferimento al solo curatore fallimentare, censurava il possesso del denaro, omettendo di considerare la posizione della ricorrente, giudice delegato e, dunque, pubblico ufficiale investito della disponibilità del denaro sottratto e del potere di firma, attraverso l’autorizzazione all’emissione dei mandati di pagamento a carico della procedura fallimentare. Ma anche prescindendo da tale considerazione, la prospettazione difensiva, mirando a sostenere un assorbimento della condotta appropriativa commessa da NI nel reato di cui all’art. 232 legge fallimentare, muove da un presupposto giuridico completamente errato, in quanto omette di considerare la diversità delle due fattispecie che, al più, può consentire di ipotizzare un concorso di reati, ma non certo un rapporto di specialità tra le due norme incriminatrici. Ciò in ragione della diversità del soggetto attivo, dei beni giuridici tutelati e delle modalità di aggressione oggetto di sanzione penale. Come osservato da Sez. 5, n. 27165 del 27/3/2018, Ferrara, la ratio dell'art. 232 legge fallimentare è quella di tutelare l'interesse della massa dei creditori «a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dalla proposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi.» Si è, infatti, considerato che proprio l'utilizzazione della clausola di esclusione "fuori dei casi di concorso in bancarotta", rende evidente che la fattispecie in esame risponde all'esigenza di apprestare un'efficace tutela penale contro le condotte fraudolente poste in essere da soggetti diversi dall'imprenditore fallito ovvero da chi rivesta una delle qualità indicate nell'art. 223, comma 1, legge fall., in pregiudizio della par condicio creditorum (così, testualmente, il punto 2.2. della motivazione). Inoltre, il delitto di cui all'art. 232, comma 1, legge cit., si consuma con la presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare che abbia i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 93, legge fall. e che sia, altresì, corredata dalla documentazione giustificativa del credito vantato, idonea a perfezionare l'inganno (Sez. 5, n. 27165 del 27/03/2018, Ferrara, Rv. 273470). Il reato di peculato è, invece, un reato proprio e tutela il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), nonché il patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi dalla infedeltà del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio). Come osservato dalle Sezioni Unite, la norma incriminatrice tutela la legalità stessa dell’operato della pubblica amministrazione 20 (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190), cosicché il reato è configurabile anche nel caso in cui la condotta appropriativa non arreca un danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione. Il peculato, inoltre, si consuma con l’appropriazione del bene o del denaro di cui il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio, ha il possesso o la disponibilità per ragioni dell’ufficio o del servizio. Le condotte incriminate dalle due norme investono, dunque, due diversi segmenti procedurali, tra loro cronologicamente distinti, ovvero, quanto al reato di cui all’art. 232 legge fallimentare, la presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare per un credito "fraudolentemente simulato", e, quanto al reato di peculato, l'appropriazione della res o del denaro di cui il pubblico agente (nel caso di specie, il curatore fallimentare) ha la disponibilità (si veda ad esempio, Sez. 6, n. 14402 del 5/11/2020, Bova, Rv. 280966-02 che ha affermato che il reato di peculato, connotato da un uso privatistico della pubblica funzione o dei poteri ad essa connessi, può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, in ragione della differenza tra le due fattispecie incriminatrici, per il soggetto attivo, per l'interesse tutelato, per le modalità di aggressione del bene giuridico, per il momento della consumazione e per la condizione di punibilità, prevista solo in relazione al reato fallimentare). Va, infine, chiarito che il ricorso a condotte fraudolente (come nel caso in esame) non ha alcuna incidenza sulle considerazioni appena esposte e, soprattutto, non esercita alcuna valenza “attrattiva” della condotta appropriativa nella precedente condotta costituita dalla insinuazione al passivo fallimentare di crediti inesistenti. Il reato di peculato è, infatti, configurabile anche nel caso in cui l’agente pubblico, il quale abbia già il possesso o la disponibilità del bene, ricorra ad artifici o raggiri al fine di appropriarsi di detto bene o per occultare la commissione dell’illecito. In tal caso, infatti, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche dalle Sezioni Unite, ha ravvisato l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 9, cod. pen., nel modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o della cosa costituente l'oggetto materiale del reato, che, nel primo caso, presuppone la disponibilità, materiale o giuridica, per ragione dell'ufficio o del servizio, del bene da parte dell'agente prima dell'impossessamento, mentre, nel secondo caso, deve estrinsecarsi in artifizi e raggiri che inducono la vittima a trasferire al reo il possesso del bene (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 - 03). 6.4.1. Stante la inammissibilità genetica del motivo di appello, il suo mancato esame da parte della Corte di appello non può comportare, dunque, 21 l'annullamento della sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell’Utri, Rv. 263980). Da ciò consegue, inoltre, l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745). 6.5. Il nono motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni già espresse al punto 5.3. in relazione alla identica doglianza dedotta da LA. 6.6. Il decimo motivo e il motivo aggiunto sono fondati nei termini che saranno di seguito esposti. Come già affermato nel punto 6.3., la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato in merito alla responsabilità della ricorrente per le condotte appropriative in danno del fallimento LT. Le doglianze della ricorrente colgono, invece, nel segno con riferimento, non al dovuto accertamento della responsabilità, richiesto dall’art. 578-bis cod. proc. pen., ma alla natura della confisca e ai criteri adottati nella conferma della misura ablatoria. Rileva, infatti, il Collegio che, in primo luogo, non è chiara la natura della confisca oggetto di conferma. La sentenza di primo grado, con una motivazione estremamente sintetica, dalla quale non è dato comprendere quali beni siano stati interessati dalla misura ablatoria, si è limitata a disporre, in termini meramente assertivi, la confisca dei beni già in sequestro, senza alcuna precisazione del tipo di sequestro e, soprattutto, dei beni oggetto della misura cautelare reale, richiamando le norme (art. 240 cod. pen. e art. 322-ter cod. pen.) e una massima in tema di confisca per equivalente (Sez. F, n. 37120 dell’1/8/2019) a carico dei concorrenti nel reato. La medesima carenza motivazionale affligge anche la sentenza impugnata, che, pur affermando che nel caso di specie è consentita la sola confisca diretta, si è limitata a revocare la confisca per equivalente disposta in relazione al reato di cui al capo E), e a confermare la sola confisca diretta. Il tutto senza alcuna argomentazione che consenta di comprendere: a) quali beni, oggetto di uno o più provvedimenti di sequestro, sono stati attinti dalla confisca per equivalente poi revocata;
b) quali beni, anch’essi ancora in sequestro, e per quali ragioni, devono considerarsi il profitto del reato di peculato;
c) a chi appartengono formalmente detti beni. Vi è, inoltre, una ulteriore lacuna argomentativa. La Corte territoriale non ha speso alcuna riflessione sulla questione relativa al rapporto di solidarietà tra i coimputati, questione che la sentenza di primo grado aveva riservato alla fase esecutiva. Va, tuttavia, rilevato che poiché la 22 sentenza impugnata è stata emessa successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite “Massini”, di cui, al momento dell’udienza, era disponibile la sola informazione provvisoria, la Corte territoriale, nell’esaminare il punto relativo alla confisca a carico di NI, avrebbe dovuto considerare i principi di diritto da questa emergenti. L’informazione provvisoria, infatti, rendeva noto che all’udienza del 26 settembre 2024 le Sezioni Unite avevano affermato che: i) la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale;
ii) in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali;
iii) i medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti. In ragione di tali evidenti lacune motivazionali deve, dunque, disporsi l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di CH NI e, in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione, trattandosi di censure non fondate su ragioni di carattere personale (art. 587 cod. proc. pen.), anche di OS LA, limitatamente al punto relativo alla conferma della confisca, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio sulle seguenti questioni: a) l’individuazione dei beni in sequestro e la finalità della misura cautelare reale;
b) rispetto a quali di essi, e per quali ragioni, la confisca disposta in primo grado deve qualificarsi come confisca per equivalente ovvero come confisca diretta;
ciò alla luce dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite “Massini” con la sentenza n. 13783 del 26/9/2024, dep. 2025, Rv. 287756 - 02); c) in particolare, con riferimento agli immobili in sequestro, le ragioni per cui questi devono considerarsi il profitto del reato di peculato, tenendo presente che il profitto del reato è costituito anche dagli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa e, dunque, dai beni in cui questo è trasformato, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (cfr. Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700: Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, Di Rubba, Rv. 281532 - 02; Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, RO, Rv. 262613); 23 d) la eventuale diversa quota di profitto conseguito da NI e LA rispetto a quella conseguita da RO. 6.7. L’ulteriore questione posta dalla ricorrente circa la trasformazione in confisca del sequestro conservativo - misura di cui le sentenze di merito non fanno alcuna menzione - è inammissibile in quanto dedotta in termini meramente assertivi, senza l’allegazione del provvedimento cautelare, o l’indicazione di precisi riferimenti che ne consentano l’individuazione nel fascicolo processuale, né l’indicazione della natura dei beni attinti dalla misura cautelare reale e delle ragioni per cui non potevano essere confiscati. 7. Venendo al ricorso proposto da LT s.r.l., va, innanzitutto, considerato che, come già affermato con l’ordinanza emessa in udienza, la dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile, depositata da NI, è priva di efficacia. Va, in primo luogo, rilevato che la sottoscrizione apposta in calce a tale dichiarazione è priva di autenticazione e non vi è alcuna prova della legittimazione del soggetto rinunciante, qualificatosi come legale rappresentante della parte civile e amministratore unico della società, né della sua identità, stante la mancata allegazione alla dichiarazione di un documento di identità valido. Va, infatti, considerato che la revoca della costituzione di parte civile è un atto personale (art. 82 cod. proc. pen.) che può essere effettuato in udienza, dalla parte, personalmente, o dal suo procuratore speciale, ovvero fuori udienza, ma, in tale ultimo caso, l’atto deve essere depositato in cancelleria e notificato alle altre parti e cioè al pubblico ministero, all’imputato e al responsabile civile. In dottrina si è condivisibilmente qualificata la revoca della costituzione di parte civile come un negozio processuale, unilaterale e recettizio, cosicché, in difetto della prescritta notificazione, la dichiarazione di revoca, ove non eseguita in udienza, deve considerarsi inefficace. Trattandosi, inoltre, di un atto che la legge riserva alla parte personalmente, è necessario, in caso di revoca fuori udienza, che sia certa la sua provenienza. È, pertanto necessario che vi sia un’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di revoca e che siano allegati un documento di identità e la fonte del potere di rappresentanza del dichiarante, nel caso in cui la parte civile sia una persona giuridica. 7.1. Ciò premesso, deve innanzitutto rigettarsi l’eccezione di intempestività del ricorso, formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto, ai fini della individuazione della data di presentazione dell’impugnazione, va considerata solo la data di deposito del ricorso, avvenuto il 20 giugno 2025; ne consegue che, tenuto conto del deposito fuori termine della sentenza impugnata e della data di 24 notificazione dell’avviso deposito, il ricorso in esame deve considerarsi tempestivo. 7.2. Nel merito, il motivo dedotto è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 7.2.1. La legge 13 aprile 1988 n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, prevede, all’art. 2, che chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. Il successivo art. 4 contiene, in relazione a tale fattispecie di illecito civile, una peculiare disciplina processuale: si, stabilisce, infatti, la legittimazione passiva “esclusiva” del Presidente del Consiglio dei Ministri e la possibilità di esercitare l’azione risarcitoria soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. L’ipotesi in cui la fonte del danno sia costituita da un reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni viene, invece, disciplinata dal successivo art. 13. A differenza dell'illecito civile contemplato all’art. 2, tale norma prevede che, in tal caso, l’azione civile per il risarcimento del danno nei confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, e il suo esercizio sono regolati dalle norme ordinarie. Ad avviso della Corte, le due norme in esame non possono essere lette unitariamente, applicando, come sostiene la parte civile ricorrente, anche all’azione civile volta ad ottenere il risarcimento del danno da reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, la disciplina prevista per l’ipotesi in cui la fonte del danno sia costituita da una condotta non qualificabile come reato e connotata da dolo o colpa grave. Tale soluzione, infatti, renderebbe privo di senso il richiamo alle norme ordinarie contenuto all’art. 13, prima fra tutte quella che prevede la concorrente responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente (art. 2049 cod. civ.). Va, peraltro considerato che le Sezioni Unite civili hanno affermato che l'art. 28 Cost. non preclude l'applicazione della normativa del codice civile, essendo finalizzata all'esclusione dell'immunità dei funzionari per gli atti di esercizio del potere pubblico ed alla contemporanea riaffermazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione. Si è, pertanto, 25 ritenuto che la concorrente responsabilità di quest’ultima e del suo dipendente per i fatti illeciti posti in essere al di fuori delle finalità istituzionali deve seguire, in difetto di deroghe normative espresse, le regole del diritto comune. In particolare, proprio con riferimento al danno da reato commesso dal dipendente, le Sezioni Unite hanno affermato che «lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo» (Sez. U civ., n. 13246 del 16/05/2019,Rv. 654026). 7.2.2. Secondo un precedente di questa Corte di cassazione, anche l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dal reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni va esercitata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e non nei confronti del Ministro della Giustizia (cfr. Sez. 6, n. 13450 del 28/09/2000, Galdieri, Rv. 217627). Si è, infatti, ritenuto che, attenendo il danno all'esercizio delle funzioni giudiziarie, non può essere chiamato a risponderne il Ministro della giustizia (la cui sfera istituzionale si limita al "funzionamento dei servizi e all'argomentazione"), ma deve essere "chiamato" il soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato - comunità, stante il "rilievo costituzionale, prima ancora che ordinamentale, della “funzione Giustizia, amministrata in nome del popolo”, che deve essere improntata a imparzialità e indipendenza" (si è richiamata, al riguardo, con riferimento alla ipotesi speculare della legittimazione attiva all’esercizio dell’azione risarcitoria nei confronti del magistrato, Sez. 6, 9574 del 27/7/99, Curtò, Rv. 214539). 7.2.3. Il Collegio intende discostarsi da tale pronuncia e affermare, invece, che, nel caso in cui l’azione civile sia volta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dal reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, la legittimazione passiva spetta al Ministro della giustizia, e non alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 4 della legge n. 117 del 1988 deve, infatti, intendersi quale disciplina speciale della azione risarcitoria fondata su un illecito civile del magistrato (ovvero un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario, connotati da dolo o 26 colpa grave nell’esercizio della funzione giudiziaria o un diniego di giustizia). In tal caso, in deroga alla disciplina ordinaria e, in particolare, alla responsabilità diretta dell’autore dell’illecito, si prevede la sola legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il magistrato di intervenire in ogni fase e grado del giudizio ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ. (cfr. art. 6). Il perimetro applicativo di tale micro sistema è chiaramente delineato dagli artt. 2 e 3 della legge n. 117 del 1988 con riferimento al danno cagionato da comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere con dolo o colpa grave e al diniego di giustizia come definito dall’art. 3. Tale conclusione trova una diretta conferma nel dato testuale ricavabile dall’art. 13 legge cit. che, con riferimento al danno derivante da un reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, richiama le norme ordinarie. In tal caso, dunque, l’azione civile potrà essere esercitata direttamente nei confronti del magistrato (come accaduto nel caso in esame), nonché nei confronti del responsabile civile, da individuare, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., nel Ministro della giustizia. Una diversa interpretazione, nei termini proposti dalla parte civile, priverebbe di senso il rinvio alle norme ordinarie contenuto all’art. 13, e, estendendo l’ambito di operatività di una sola disposizione della disciplina speciale, determinerebbe l’irragionevole creazione in via giurisprudenziale di un nuovo modello processuale costituito, quanto alla legittimazione passiva, dalla disciplina di cui all’art. 4, e, nella restante parte, dalle norme ordinarie, ivi compresa quella che consente di agire direttamente in giudizio contro il danneggiante. Va, dunque, affermato che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato nell’esercizio delle sue funzioni va esercitata nei confronti del Ministro della Giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7.3. Al rigetto del ricorso, segue la condanna della LT s.r.l. al pagamento delle spese processuali. 8. Il ricorso proposto da UD FF, il quale, peraltro, non ha indicato la qualifica in ragione della quale ha proposto l’impugnazione, è inammissibile in quanto non ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato la richiesta risarcitoria presentata in proprio, quale socio della LT, e lo stesso non risulta più investito della carica di amministratore della società. 27 8.1. All’inammissibilità del ricorso proposto da FF segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NI CH e, per l'effetto estensivo, nei confronti di LA OS limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della NI. Dichiara inammissibile il ricorso di LA OS che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile FF UD che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso della parte civile LT srl che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OR IC Ercole AP
udita la relazione svolta dal Consigliere OR IC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni civili nella parte in cui escludono le responsabilità del responsabile civile, e per l'inammissibilità nel resto;
udito l'Avv. Salvatore Adamo, per l'Avvocatura Generale dello Stato, in difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8551 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 28/01/2026 2 RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna di CH NI, OS LA, SI OR e EA DO per le condotte di peculato contestate ai capi A), C) ed E), così decideva: - dichiarava non doversi procedere nei confronti di NI, LA e OR in relazione al reato di cui al capo A) e nei confronti di NI e DO in relazione al reato di cui al capo C) perché estinti per prescrizione, revocando le statuizioni civili e la confisca, in quanto la prescrizione risultava maturata prima della sentenza di primo grado. - dichiarava non doversi procedere nei confronti di NI e LA in relazione al reato di cui al capo E) perché estinto per prescrizione, confermando, con riferimento a tale capo, la sola confisca diretta del profitto del reato;
- condannava NI e LA, in solido, al risarcimento del danno in favore delle parti civili, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia e LT s.r.l. da quantificarsi in separato giudizio civile, e al pagamento di una provvisionale in favore della LT pari a euro 1.115.546,92. 2. Avverso detta sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione dalle imputate HE e LA, nonché dalle parti civili LT s.r.l. e UD FF. 3. OS LA ha dedotto quattro motivi, di seguito riassunto nei termini strettamente necessari per la motivazione. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo del termine di prescrizione del reato di cui al capo E) in quanto è stata erroneamente considerata la sospensione dal 6 luglio 2020 al 7 settembre 2020. Sostiene la ricorrente che, computando anche tale periodo nel termine di prescrizione, la stessa sarebbe maturata anteriormente alla sentenza di primo grado. 3.2. Conseguentemente, con il secondo motivo di ricorso si chiede la revoca delle statuizioni civili. 3.3. Vizi di violazione di legge e di motivazione, nonché travisamento della prova. Sostiene la ricorrente che la Corte ha posto a fondamento del suo convincimento le dichiarazioni rese dal coimputato RO, nonostante le numerose contraddizioni tra le dichiarazioni rese nel primo incidente probatorio del 23/7/2013, in cui RO dichiarò che LA non era a conoscenza della falsità dei crediti, e nel secondo incidente probatorio del 13/12/13, in cui RO coinvolse 3 anche la ricorrente. Si deduce, inoltre, che non è stata fornita alcuna spiegazione sulle ragioni per cui, nonostante il ritenuto ruolo centrale della ricorrente, costei non abbia ricevuto alcuna parte dei proventi illeciti, limitandosi a riscuotere i compensi professionali. Si aggiunge ancora che la sentenza impugnata avrebbe travisato le dichiarazioni rese da Usai, affermando che costui avrebbe confermato di essere stato scelto dalla ricorrente al fine di presentare le cinque insinuazioni tardive e patrocinarle in giudizio. In realtà, dalle dichiarazioni rese da Usai all’udienza del 3/2/2021 risulta che BA gli fu indicato dall’Avv. Massimo Buffoni e che ebbe rapporti solo con BA, il quale gli consegnò la documentazione. 3.4. Violazione dell’art. 2055 cod. civ. in relazione alla omessa condanna al pagamento della provvisionale anche di RO, coobbligato in solido in ragione del suo ruolo di ideatore e reale beneficiario delle condotte di peculato, in quanto la avvenuta definizione del procedimento a suo carico con sentenza di patteggiamento non incide sull’obbligo di applicare le regole civilistiche in tema di solidarietà. 4. CH NI ha dedotto undici motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione, e richiesto, in via preliminare, la sospensione della efficacia esecutiva della condanna al pagamento della provvisionale in considerazione della fondatezza dei motivi dedotti e del grave e irreparabile pregiudizio che deriverebbe dalla sua esecuzione. 4.1. Violazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa assoluzione della ricorrente nonostante la mancanza di prove della sua responsabilità. Richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite “Tettamanti”, si sostiene che la Corte territoriale non ha proceduto ad una valutazione nel merito della responsabilità della ricorrente, affidando la motivazione ad argomentazioni ancorate a presunzioni, prive di precisi riferimenti spazio-temporali, nonché alle dichiarazioni del coimputato RO, nonostante la loro contraddittorietà, come evidenziata nel procedimento di prevenzione a suo carico. Oltre al contrasto tra le due versioni rese da RO in occasione dei due incidenti probatori, si evidenzia: i) la omessa valutazione delle dichiarazioni della teste EL IÒ, che riferì di avere appreso dallo stesso RO che era stato costretto a fare il nome della NI per poter accedere al patteggiamento;
ii) la mancanza di coerenza, costanza e precisione delle dichiarazioni rese da RO, quanto a tempi, e modalità delle azioni riferite alla ricorrente, nonché la loro inverosimiglianza, allorché ha riferito dell’occultamento del denaro nelle scarpe della ricorrente;
iii) la mancanza di motivazione sulla partecipazione e sulla consapevolezza della ricorrente riguardo alla creazione e gestione delle società di diritto inglese, EG ES LT e LY 4 International LT che, come risulta anche dal decreto emesso in sede di prevenzione, facevano capo esclusivamente a RO. 4.2. Violazione di norma processuale, nonché degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in relazione alla illegittima riduzione, a seguito della mutata composizione del Collegio giudicante, del numero dei testimoni indicati dalla difesa della ricorrente e all’esclusione dell’esame dibattimentale di RL RO, indicato nella lista testi del Pubblico Ministero e poi da costui rinunciato. Si afferma, infatti, che la revoca immotivata dell’esame del teste RO, che costituisce il perno dell’accusa contro la ricorrente, ha pregiudicato il suo diritto di difesa, e ciò, a maggior ragione, in relazione alla disciplina introdotta all’art. 578-bis cod. proc. pen. 4.3. Violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla mancanza di riscontri delle dichiarazioni rese da RO le quali, peraltro, con riferimento alla vicenda delle procure notarili all’incasso, sono in contrasto con le dichiarazioni rese da HI, che ha ammesso di non avere mai incontrato fisicamente i suoi assistiti, che tutta la documentazione le fu consegnata dalla NI e di avere realizzato una falsa autenticazione delle firme di TI e di LE. 4.4. Mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla consulenza tecnica sui flussi economici della ricorrente. La decisività della prova di cui è stata rinnovata la richiesta di espletamento tramite perizia contabile in appello, si fonda sul fatto che dall’istruttoria dibattimentale non è emersa alcuna prova che NI fosse la destinataria finale delle somme oggetto di appropriazione, né che la stessa abbia acquistato gli immobili unitamente a RO. Si rileva, inoltre, che la mancanza di tale prova ha precluso un accertamento pieno della responsabilità della ricorrente e un compiuto esame delle questioni dedotte dalla difesa con riferimento alla confisca diretta del profitto del reato. 4.5. Violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al concorso con RO. La Corte di appello non ha chiarito le ragioni per cui le contraddizioni nelle dichiarazioni rese da RO non ne inficino la sua credibilità, riconosciuta con riferimento alla posizione di NI, e, invece, negata in relazione alle posizioni dei coimputati OM e De LI. La sentenza, inoltre, pur riconoscendo il ruolo di ideatore di RO, come risulta anche dal decreto emesso nel giudizio di prevenzione, ha attribuito a NI il medesimo ruolo primario di co-ideatore e regista, nonostante la difesa abbia rappresentato che non era emersa alcuna prova che NI avesse avuto la disponibilità di sei milioni di euro e che l’immobile di via del Colosseo, 62, int. 9, era stato acquistato dal solo RO con somme distratte dal fallimento Domitia Hospital. 4.6. Manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle prove relativa alla riconducibilità a NI del profitto del reato. Sostiene la ricorrente 5 che detto travisamento attiene all’acquisto degli immobili in quanto l’immobile di via del Colosseo 62, int. 9 è stato acquistato dal solo RO e, a fronte delle considerazioni della sentenza impugnata circa la sua destinazione ad ampliare l’immobile sito all’interno 7, si rileva che: la ricorrente aveva già acquistato altro immobile in via Bruxelles nell’anno 2005-2006; l’immobile sito all’int. 7 era stato concesso in comodato a RO dalla sig.ra UR, madre della NI, all’insaputa della ricorrente, che ne era promissaria acquirente dal 2004; dalle dichiarazioni rese da TO OG è emersa l’intenzione di RO di acquistare detto immobile, nonostante il vincolo derivante dal preliminare di vendita tra la ricorrente e la madre. Altro profilo di travisamento attiene alla gestione dei conti correnti e del patrimonio. La sentenza ha erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse un rapporto “privilegiato” con il direttore della filiale RE GR, nonostante NI non avesse alcun conto presso detta banca e nonostante quanto risulta da una conversazione intercorsa tra RO e Di LA in cui il primo definiva il direttore della filiale come un suo «assoldato». Inoltre, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, non vi è alcuna prova che NI abbia eseguito operazioni immobiliari per circa sei milioni di euro;
si aggiunge, ancora, che la sentenza non specifica le date delle operazioni né i conti utilizzati e non tiene conto del cospicuo patrimonio della famiglia della NI. La Corte territoriale ha, inoltre, erroneamente omesso di considerare le convergenti dichiarazioni testimoniali dei testi EL IO, AO SA e LO EL dalle quali è emerso che RO aveva fraudolentemente effettuato delle vendite di immobili di proprietà della NI e della madre. 4.7. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sull’attendibilità dei testimoni e sul comportamento tenuto dalla NI nella gestione delle procedure fallimentari, comportamento qualificato come “anomalo” sulla base delle dichiarazioni dei testi EO e AN, recepite acriticamente dalla sentenza impugnata, nonostante la circostanza della prassi dei “collegi volanti” nella Sezione fallimentare del Tribunale di Roma sia emersa dalle deposizioni dei testi RÒ, EV e OR, nonché dalla documentazione proveniente dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla sentenza relativa al procedimento disciplinare a carico di VI AL. Nel motivo si richiamano inoltre sia le due lettere di encomio ricevute dalla ricorrente che la sua assoluzione dal reato di calunnia nei confronti di AN, EO e ST. 4.8. Violazione di legge e omessa motivazione sulla invocata riqualificazione della condotta appropriativa ai sensi dell’art. 232 legge fallimentare atteso che la condotta ascritta alla NI si inseriva in un contesto di utilizzo di atti falsi (quali 6 le artefatte istanze di insinuazione al passivo e le false procure all’incasso) finalizzati all’acquisizione del possesso del denaro. 4.9. Violazione dell’art. 2055 cod. civ. in relazione alla omessa condanna di RO al pagamento della provvisionale. 4.10. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della confisca. La Corte territoriale, infatti, ha affermato che la confisca diretta era riferibile al solo profitto del reato di cui al capo E) in relazione agli immobili di cui si sono appropriati NI e RO. Tale affermazione, tuttavia, non è supportata da un’analisi dettagliata che dimostri la riconducibilità alla NI delle somme confiscate, tenuto conto del ruolo predominante di RO e della esclusiva riconducibilità a quest’ultimo della proprietà degli immobili. 4.11. Violazione degli artt. 3 e 27 Cost., illogicità della motivazione con riferimento alla commissione del fatto e disparità di trattamento sia in relazione al trattamento di favore riservato a RO (avendo costui patteggiato una pena inferiore a due anni, con i benefici di legge e senza alcun obbligo risarcitorio o indennitario) che a quanto deciso in un caso analogo (fallimento Incomart) in cui al Giudice Marvasi è stata inflitta la sola sanzione dell’ammonimento. 4.12. Con successiva memoria la ricorrente ha presentato un motivo aggiunto deducendo la violazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativa alla qualificazione giuridica della confisca e ai presupposti della sua applicazione. La sentenza impugnata, infatti, ha omesso di accertare i presupposti per la sua qualificazione come confisca diretta, avuto riguardo al nesso di derivazione causale dei beni dal reato, all’effettiva percezione di un arricchimento da parte della ricorrente, alla sua eventuale quota di profitto, nonché alla natura dei beni stessi, che includono anche cespiti immobiliari. Sostiene la ricorrente che, in realtà, la confisca disposta va qualificata come confisca per equivalente e che, pertanto, stante l’epoca di commissione del reato, non poteva essere confermata, non essendo applicabile retroattivamente l’art. 578-bis cod. proc. pen. A conferma di tale conclusione si sottolinea che i beni confiscati erano stati inizialmente sottoposti a sequestro conservativo, misura cautelare destinata fisiologicamente ad essere convertita in pignoramento ai sensi dell’art. 320 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, dunque, sulla base di un mero salto logico, dopo avere confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, statuizione a tutela della quale era stato disposto il sequestro conservativo, ha illegittimamente “trasformato” la natura del vincolo, disponendo, non già la conversione in pignoramento, ma una vera e propria confisca. 7 5. La parte civile LT s.r.l. con un unico motivo ha dedotto il vizio di violazione degli artt. 185 cod. pen. e 4, comma 1, legge n. 117 del 1988 in combinato disposto con l’art. 13, comma 1, della medesima legge. La Corte di appello ha rigettato l'impugnazione della ricorrente in merito alla richiesta di riconoscimento della responsabilità dello Stato italiano, rappresentato in giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, riconoscendo come responsabile civile per i fatti commessi dalla imputata CH NI il Ministero della Giustizia. Così facendo, ha operato una disapplicazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988. Si aggiunge, peraltro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi in giudizio, non ha mai sollevato alcuna eccezione al riguardo. 5.1. Con memoria del 21 gennaio 2026 il difensore della LT s.r.l., Avv. Giuseppe Gurrieri, dopo avere riassunto il motivo di ricorso, ha insistito per il suo accoglimento e concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente alle statuizioni civili e la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni con la liquidazione di una provvisionale di euro 1.115.546,92. 5.2. Con successivo atto depositato il 27 gennaio 2026 da CH NI (a ciò delegata), LE Giambra, nella dichiarata qualità di legale rappresentante di LT s.r.l., ha rinunciato alla costituzione di parte civile nei confronti della NI ed ha consentito alla cancellazione di tutte le trascrizioni a suo carico. 6. UD FF, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto vizi di violazione dell'art. 4 della legge n. 117 del 1988, nonché la manifesta illogicità della sentenza che, da un lato, ha affermato che NI ha agito per finalità personali e di arricchimento, riconoscendo il diritto delle parti civili a reclamare il risarcimento del danno da parte dello Stato, e, dall’altro lato, ha negato tale diritto sulla base di una notifica reputata sbagliata. Nel motivo si insiste sulla corretta citazione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria in cui ha eccepito la tardività del ricorso della LT s.r.l., in quanto la sentenza è stata comunicata in data 8 maggio 2025 mentre il ricorso è stato notificato il 9 luglio, nonché la mancanza di autosufficienza. Nel merito, ha dedotto l’infondatezza del motivo stante la diversità delle due ipotesi disciplinate dagli artt. 4 e 13 della legge n. 117 del 1988 e l’applicabilità nel caso di specie di tale ultima disposizione. Si insiste per la conferma del capo impugnato, richiamando Cass. civ., Sez. U, n. 13246 del 2019. Si aggiunge, inoltre, che il principio di diritto affermato da tale sentenza non considera l’ipotesi della forza maggiore. In 8 particolare, non tiene conto che, sulla scorta dei principi generali dell’ordinamento, la responsabilità dello Stato o dell’ente pubblico di appartenenza per il danno da fatto illecito del proprio dipendente deve essere esclusa dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Nella memoria si afferma, pertanto, che nel caso di specie, in considerazione della specifica attività svolta dalla NI e delle modalità delle azioni criminose poste in essere, non era possibile per il Ministero della Giustizia (datore di lavoro del Magistrato) scongiurare detto evento, ovvero impedire lo svolgimento di dette azioni criminose. 8. All’odierna udienza, fissata per la trattazione orale dei ricorsi, il Presidente del Collegio ha informato le parti presenti dell’avvenuto deposito in Cancelleria della dichiarazione di revoca di costituzione di parte civile della LT s.r.l., nonché della trasmissione tramite p.e.c. da parte dell’Avv. Massimo Vita della dichiarazione sottoscritta da NI con la quale costei “congeda” i suoi difensori Avv. Massimo Vita e Avv. Armando Fergola dal presenziare all’odierna udienza. Il Procuratore Generale ne ha preso atto rimettendosi alla decisione della Corte. L’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità della dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile. Con ordinanza letta in udienza la Corte ha dichiarato l’inefficacia di tale revoca in quanto: a) priva di autenticazione della firma del dichiarante;
b) non notificata alle altre parti come richiesto dall’art. 82, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di esaminare nel merito i ricorsi proposti dalle due imputate, appare utile illustrare i criteri di giudizio cui deve attenersi il giudice dell’impugnazione allorché nel dichiarare la prescrizione del reato debba decidere in merito alla conferma delle statuizioni civili e/o della confisca. 2. Quanto alle statuizioni civili, l’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. si limita a stabilire che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione (o per amnistia) decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La Corte costituzionale, nell’escludere la contrarietà di tale disposizione al principio della presunzione di innocenza di cui agli artt. 6 CEDU, 3 e 4 della 9 direttiva (UE) 2016/343 e 48 CDFUE, norme interposte rispetto agli artt. 117 e 11 Cost., con la sentenza n. 182 del 2021, ha affermato che, a differenza di quanto richiesto dall’art. 578-bis cod. proc. pen., l’art. 578 cod. proc. pen. richiede, non un giudizio di «colpevolezza penale» dell’imputato, ma l’accertamento della configurabilità della fattispecie civilista dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.), applicando, nella valutazione del nesso di causalità tra la condotta e l’evento, il criterio civilistico del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”. All’indomani di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla permanente validità dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite “Tettamanti”, che, con riferimento al rapporto tra prescrizione del reato e assoluzione dell’imputato, hanno individuato un doppio criterio di giudizio: i) quello dell’”evidenza” della prova di innocenza, che, a fronte del maturare della prescrizione del reato, consente al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc pen. sulla base di una mera “constatazione”, ossia di una percezione ictu oculi delle risultanze degli atti, senza alcun ulteriore accertamento o approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); ii) nel solo caso previsto dall’art. 578 cod. proc. pen., quello dettato dall’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., consentendo, così, il proscioglimento nel merito dell’imputato, con prevalenza rispetto alla causa estintiva del reato, anche in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). In particolare, con riferimento a tale seconda ipotesi e alle interferenze tra la disciplina dettata dall’art. 129 cod. proc. pen. e quella dettata dall’art. 578 cod. proc. pen., le Sezioni Unite “Tettamanti” hanno affermato che non sussiste alcuna ragione per la quale in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, con l'applicazione, secondo il principio del favor rei, della regola probatoria di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito. Stante l’apparente disomogeneità tra le due interpretazioni dell’art. 578 cod. proc. pen., è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza relativa al criterio di giudizio che il giudice dell’impugnazione deve adottare e, in particolare, se possa pronunciare l'assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del “più probabile che non". 10 Le Sezioni Unite, ponendosi in linea di continuità con la sentenza “Tettamanti”, hanno nuovamente ribadito che, in tal caso, il giudice dell’impugnazione non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili sulla base del criterio di giudizio indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è, comunque, tenuto, stante la presenza della parte civile, e in assenza di una rinuncia alla prescrizione, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l’eventuale sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). Ad avviso del Supremo Consesso, infatti, la presenza della parte civile apre ad una cognizione piena sull’accusa penale, consentendo il proscioglimento nel merito dell’imputato secondo il canone di giudizio dettato dall’art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si è, infatti, chiarito che la sentenza n. 182 del 2021, quale sentenza interpretativa di rigetto, pone un vincolo negativo di interpretazione, impedendo che, una volta esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice penale possa comportare, sia pure incidenter tantum, una affermazione di responsabilità penale dell’imputato in violazione del principio della presunzione di innocenza. In altre parole, al giudice dell’impugnazione si richiede un giudizio bifasico: in primo luogo, in virtù della presenza della parte civile, stante la cognizione piena di cui è investito, dovrà valutare i motivi di impugnazione agli effetti penali e, in particolare, a fronte della prescrizione del reato, verificare se sussistono cause di proscioglimento nel merito anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod., proc. pen.; solo una volta esclusa tale possibilità e dichiarata la prescrizione del reato, dovrà valutare se confermare o meno le statuizioni civili secondo la regola processual- civilistica del “più probabile che non” ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ. I due criteri di giudizio non sono, dunque, tra loro confliggenti, ma complementari, attenendo, il primo, al rapporto tra prescrizione e proscioglimento nel merito, e il secondo, alla sola valutazione della domanda risarcitoria e della conferma delle statuizioni civili, una volta dichiarata la prescrizione del reato. La legittimità costituzionale e convenzionale del “diritto vivente”, come cristallizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite “Calpitano” è stata recentemente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2026 (depositata il 16/1/2026). Il Giudice delle Leggi ne ha, in primo luogo, escluso la contrarietà con l’interpretazione dell’art. 578 cod. proc. pen. adottata dalla sentenza n. 182 del 2021 in cui, richiamandosi il principio di diritto affermato dalla sentenza “Tettamanti”, si era già affermato che tale precedente non consente al giudice dell’impugnazione penale, che, dopo aver dichiarato l’estinzione del reato, 11 esamina la domanda risarcitoria, di formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, «essendogli affidato unicamente un apprezzamento contenuto nei confini della responsabilità civile». La Corte costituzionale ha, inoltre, escluso la contrarietà del diritto vivente, costituito dalla pronuncia delle Sezioni Unite “Calpitano”, al secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza di cui all’art. 6, par. 2, CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo dopo la sentenza n. 182 del 2021, in particolare la sentenza della Grande Camera della Corte EDU dell’11 giugno 2021, LO e AL c. Regno Unito, che non impedisce al giudice penale di pronunciarsi sull’azione risarcitoria dopo che l’imputato sia stato prosciolto. Ha, infatti, osservato, che l’interpretazione dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. maturata nel diritto vivente non determina alcuna lesione di tale diritto, restando separati e non confondibili i due piani di giudizio attinenti, rispettivamente, alla valutazione dell’esistenza e rilevanza penale del fatto e della sua commissione da parte dell’imputato, e alla decisione sul diritto al risarcimento del danno scaturente dal medesimo fatto. 3. Diverso è, invece, il criterio di giudizio da adottare ai fini della conferma della confisca in casi particolari, ai sensi del primo comma dell’art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge, nonché della confisca disposta ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. L’art. 578-bis cod. proc. pen. prescrive, infatti, al giudice dell’impugnazione che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione, di decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità. Il differente ambito di cognizione riservato al giudice dell’impugnazione ai fini della conferma delle statuizioni civili e della confisca è stato posto in risalto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182 del 2021. Si è, infatti, considerato che l’art. 578-bis cod. proc. pen. concerne la “coda” dell’accertamento richiesto al giudice dell’impugnazione penale successivamente al maturare della causa estintiva del reato (per prescrizione o per amnistia) e, in tal caso, a differenza dell’art. 578 cod. proc. pen., «ai fini della conferma di una sanzione di carattere punitivo ai sensi dell’art. 7 CEDU, la dichiarazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli non solo è consentita, ma è anzi doverosa, poiché non si può irrogare una pena senza il giudizio sulla sussistenza di una responsabilità personale, sebbene sia sufficiente che tale giudizio risulti nella “sostanza dell’accertamento” contenuto nella motivazione della sentenza, non essendo necessario che assuma in dispositivo la “forma della pronuncia” di condanna (Corte cost. n. 49 del 2015; Corte EDU, G.I.E.M. e altri c. Italia).» 12 Le Sezioni Unite “Esposito” hanno, inoltre, affermato che la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino, comunque, una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209). Va, tuttavia, considerato che la questione relativa alla natura sanzionatoria della confisca per equivalente è stata oggetto di una successiva rivisitazione da parte delle Sezioni Unite “Massini” (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025) che hanno affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto attinge beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Rv. 287756 - 03). Si è, infatti, osservato che, «se, da un lato, è vero che la confisca per equivalente ha una funzione sanzionatoria perché con essa si "rompe" il nesso di pertinenzialità sul piano qualitativo tra bene e reato, per cui, invece di confiscare le esatte cose che sono entrate nella sfera giuridica dell'autore, se ne confiscano altre, dall'altro lato, è anche vero che le cose confiscate hanno lo stesso valore del provento, con la conseguenza che questa "rottura" non incide sull'essenza recuperatoria della confisca». Ad avviso del Supremo Consesso, dunque, la natura della confisca per equivalente deriva e dipende dalla natura della confisca diretta a cui accede: se la confisca diretta ha natura "recuperatoria" (confisca del profitto), la confisca per equivalente sarà recuperatoria;
se la confisca diretta ha carattere punitivo - perché, ad esempio, si quantifica per eccesso il profitto - la confisca per equivalente sarà punitiva (così, testualmente, al punto 11.1. della motivazione). L’applicabilità di tale mutamento giurisprudenziale è stata, tuttavia, circoscritta, coerentemente con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite “Esposito”, ai soli reati commessi dopo l’entrata in vigore dell’’art. 578-bis cod. proc. pen. In particolare, Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, RO, Rv. 288488, sulla base di una interpretazione convenzionalmente orientata della norma, in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1, Prot. 1, CEDU, ha escluso l’applicabilità retroattiva dell’interpretazione in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, in quanto ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, RO, Rv. 288488). 13 4. Così chiariti i criteri di giudizio che governano la conferma delle statuizioni civili e della confisca in caso di sopravvenuta prescrizione del reato nella fase dell’impugnazione, ritiene il Collegio che i motivi dedotti dalle imputate TI e NI con riferimento alla dichiarazione di prescrizione dei reati e alla loro mancata assoluzione sono inammissibili, mentre, nei limiti che saranno di seguito chiariti, sono fondate le doglianze dedotte da NI in merito alla conferma della confisca. 5. Seguendo la medesima impostazione adottata nell’esposizione dei singoli ricorsi, tutti i motivi dedotti da OS LA sono inammissibili per le ragioni che saranno di seguito esposte. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nel computare le sospensioni del termine di prescrizione, ha escluso il periodo dal 6/7/20 al 7/9/20, erroneamente considerato dal Tribunale (cfr. pagina 22). L’inammissibilità di tale motivo ha un valore assorbente rispetto all’esame del secondo motivo dedotto, in via conseguenziale, quale effetto del suo accoglimento. 5.2. Il terzo motivo è generico e privo del necessario requisito di specificità, introducendo, peraltro, con riferimento all’asserito travisamento delle dichiarazioni di Usai, una questione non dedotta in appello. Il motivo, innanzitutto, parte da un equivoco lessicale (comune anche al ricorso di NI) e cioè che nel presente procedimento siano stati espletati due incidenti probatori aventi entrambi ad oggetto l’esame di RO, quando, in realtà, risulta dalle sentenze di merito che si è trattato di un unico incidente probatorio celebrato nell’arco di due udienze. Ciò premesso, il motivo in esame difetta di specificità in quanto non allega né riporta le parti delle dichiarazioni di RO che sarebbero affette da contraddittorietà con riferimento alla posizione della ricorrente. Tale assunto, peraltro, risulta smentito dalle sentenze di merito dalle quali non emerge, contrariamente a quanto si dirà di seguito con riferimento alla posizione di NI, alcun mutamento della chiamata in correità della LA. Quanto al dedotto travisamento delle dichiarazioni rese da Usai, va, inoltre, aggiunto che tale doglianza, oltre a non essere stata dedotta in appello, risulta priva di specificità in quanto, al di là di generiche asserzioni, non allega né riporta integralmente tali dichiarazioni. Va, a tale riguardo, ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal 14 giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). 5.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto muove dall’erroneo presupposto giuridico della applicabilità del principio di solidarietà passiva nel processo penale in dispregio delle diverse scelte processuali degli imputati. In primo luogo, la ricorrente omette di considerare che la scelta del rito del patteggiamento da parte di RO impediva di decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile. L’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., prevede, infatti, che il giudice non decide sulla domanda risarcitoria della parte civile, limitandosi a condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile. La soluzione proposta dalla ricorrente, di fatto, aggira tale disposizione, pretendendo che il giudice penale che decida con rito ordinario la posizione dei coimputati estenda la condanna al risarcimento del danno anche nei confronti di chi, come RO, abbia optato per il rito del patteggiamento. Si dimentica, così, che nel processo penale l’eventuale solidarietà passiva tra i coimputati, con riguardo alle pretese risarcitorie della parte civile, non comporta alcuna forma di litisconsorzio necessario in quanto la partecipazione al giudizio di tutti i “coobligati” può essere condizionata dalle scelte sia del Pubblico Ministero (che, ad esempio, potrebbe anche non esercitare l’azione penale nei confronti di tutti coloro che possono considerarsi civilmente obbligati al risarcimento del danno cagionato dal reato) sia del singolo imputato che, come nel caso in esame, potrebbe optare per riti alternativi. D’altronde, come già chiarito dalle Sezioni civili di questa Corte, la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, 15 sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di essi, tale pronuncia non aggrava comunque la posizione del debitore, che rimane quella di debitore dell’intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa (arg. ex Cass. civ., Sez. 2, n. 11199 del 28/04/2021, Rv. 661213). 5.4. All’inammissibilità del ricorso proposto da OS LA segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). 6. Passando all’esame del ricorso proposto da CH NI, la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della provvisionale, oltre ad essere stata formulata in termini generici, limitandosi alla parafrasi della disposizione codicistica, è assorbita dalla valutazione di inammissibilità, per le ragioni che saranno di seguito esposte, delle doglianze relative alla conferma delle statuizioni civili. 6.1. Procedendo, per ragioni di ordine logico, dalle questioni processuali dedotte, il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto di contenuto meramente rivalutativo e costituito da non consentite censure di merito. La ricorrente si duole della riduzione della sua lista testi e della mancata escussione del testi RO. Quanto alla prima questione, va ribadito che la parte che abbia presentato una lista testi ritenuta sovrabbondante e che abbia esercitato la facoltà, attribuitale dal giudice, di scelta dei testimoni da assumere, non è legittimata a dedurre, in seguito, la nullità dell'esclusione di quelli non espressamente indicati, essendo stata la sua scelta liberamente esercitata, con conseguente assenza di ogni lesione del diritto di difesa (Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, Rv. 281649 - 03). La ricorrente, inoltre, non illustra specificamente le ragioni per cui i testi esclusi erano fondamentali né le ragioni che rendevano necessaria una nuova audizione di RO, al di là della circostanza, compiutamente vagliata dai Giudici di merito, relativa alla sua attendibilità alla luce dal mutamento delle versioni rese nelle due udienze dell’incidente probatorio con riferimento al coinvolgimento della NI. Peraltro, con riferimento alla audizione di RO, dal motivo in esame risulta che la stessa fu richiesta dalla ricorrente, dopo la rinuncia da parte del Pubblico ministero, che lo aveva indicato nella sua lista, e a seguito del mutamento della composizione del Collegio. 16 Dalle allegazioni difensive non risulta, invece, che RO fosse stato inizialmente indicato da NI anche nella sua lista testi. In tal caso, dunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, la richiesta della NI doveva intendersi alla stregua di una mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 507 cod. proc. pen. Va, infatti, ribadito che, quando una parte rinuncia all’esame del proprio teste, le altre parti hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, Rv. 271848 e, in tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, Sez. 4, n. 1956 del 06/12/2023, Poggioli, Rv. 285666). Coerentemente con tale orientamento ermeneutico, anche in caso di rinnovazione dell’esame testimoniale per mutamento del giudice, le Sezioni Unite hanno affermato che la facoltà per le parti di richiedere la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 04). 6.2. Anche la doglianza relativa alla mancata assunzione della perizia tecnica sui flussi economici della ricorrente, oggetto del quarto motivo di ricorso, è manifestamente infondata, dovendosi, al riguardo, ribadire che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734). 6.3. Venendo alle ulteriori doglianze dedotte, il primo, terzo, quinto, sesto, settimo e undicesimo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto volti a censurare l’erronea dichiarazione della prescrizione in luogo dell’assoluzione della ricorrente, sono manifestamente infondati e, in parte, come si dirà, di contenuto meramente confutativo e di merito, prospettando, peraltro, l’undicesimo motivo un non consentito confronto con la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di RO e con una pronuncia emessa in sede disciplinare nei confronti di altro Giudice. Ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata ha applicato correttamente i criteri di giudizio enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale (si vedano i punti 2. e 3.) nel dichiarare la prescrizione dei reati di 17 cui ai capi A), C) ed E), escludendo i presupposti per una pronuncia assolutoria e, al contempo, ai fini della conferma della confisca in relazione al solo capo E), procedendo ad un compiuto accertamento della responsabilità della ricorrente. In particolare, quanto alla chiamata in correità di RO, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei criteri metodologici indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151) e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, cui la ricorrente oppone la propria alternativa ricostruzione, insistendo genericamente sul mutamento delle versioni rese nel corso delle due udienze, ne ha riconosciuto la credibilità e attendibilità valorizzando le spiegazioni fornite da RO al mutamento delle sue dichiarazioni in merito al ruolo di NI, le caratteristiche del suo racconto - che, oltre ad essere dettagliato e preciso, ha fornito numerosi elementi di valenza autoaccusatoria - ed i riscontri emersi in relazione alla prassi dei collegi diversi da quelli calendarizzati, riscontri che la ricorrente, con il settimo motivo, tenta di censurare sulla base di non consentite argomentazioni di merito. La sentenza di primo grado, cui la sentenza impugnata fa costanti richiami, saldandosi con la prima in un unico complesso argomentativo, ha, inoltre, considerato i riscontri emersi, con riferimento al fallimento SQ, dalle dichiarazioni fornite dal curatore Di LA, dalle registrazioni delle conversazioni intercettate, nonché dalle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria (queste ultime in relazione alle informazioni rese da RO in ordine ai movimenti bancari, alle società estere e ai trasferimenti del danaro sottratto alle procedure concorsuali). Quanto al pieno coinvolgimento della NI nelle condotte appropriative e alla conoscenza del programma criminoso, ivi compresi i meccanismi appropriativi attuati tramite società create ad arte al fine di far transitare le somme di denaro liquidate per effetto dell’ammissione al passivo di crediti inesistenti, con sentenze redatte da Shettini, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, richiamando testualmente la sentenza di primo grado, ha valorizzato le dichiarazioni rese da RO e da Di LA, sottolineando, quanto al reato di cui al capo C), che NI aveva anche firmato i mandati di pagamento in favore della società inglese, costituita ad hoc tramite CO De OR e che tali operazioni erano avvenute grazie alla collaborazione del dirigente della RE GR, amico della NI e autore della disapplicazione dei sistemi automatici di segnalazione delle operazioni sospette. Ulteriori dettagli emergono, inoltre, dalla sentenza di primo grado con riferimento ai seguenti elementi: 18 a) il sequestro del denaro contante, rinvenuto in occasione della perquisizione domiciliare nel garage della ricorrente e gli accertamenti bancari eseguiti sui conti correnti di NI e della madre, accesi presso la filiale RE del Palazzo di giustizia, dai quali erano emersi movimenti «anomali», risultando oltre allo stipendio di NI anche versamenti in contati con «causali del tutto atipiche» (cfr. pagina 14); b) gli accertamenti patrimoniali svolti a carico di NI (cfr. pp. 15, 21 e ss.) e sui conti di RO (cfr. p. 18); c) il valore delle acquisizioni immobiliari riconducibili a NI pari a circa sei milioni di euro (cfr. pp. da 29 a 33); d) con riferimento al capo E), i riscontri emersi dalle dichiarazioni dei testi NA (curatore del fallimento che aveva dato parere negativo all’ammissione dei crediti al passivo e aveva chiesto di essere autorizzato a proporre impugnazione, ricevendo un diniego dalla NI), FF e DE (rispettivamente precedente e nuovo amministratore della società fallita) e dalla cessione dei crediti ammessi al passivo ad una società inglese, costituita da RO in esecuzione, secondo quanto da costui riferito, dell’accordo con NI (cfr. p. 106). Priva di pregio è, peraltro, la deduzione circa la presunta valenza decisiva del decreto emesso nel procedimento di prevenzione a carico di RO. In disparte il suo contenuto meramente confutativo e la carenza di autosufficienza, non essendo stato allegato il decreto più volte citato nel ricorso, osserva il Collegio che, stante la diversità dei criteri di giudizio, le valutazioni svolte nel giudizio di prevenzione in ordine alla pericolosità del proposto non possono dispiegare alcun effetto nel giudizio di cognizione e, in particolare, sul giudizio di colpevolezza, ancorato al più rigoroso criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Manifestamente infondata è anche la doglianza, formulata nel sesto motivo di ricorso, in quanto, attraverso delle censure di contenuto meramente congetturale e, comunque, di merito, tende a riproporre, sotto il profilo del profitto derivante dal reato, la medesima censura relativa al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da RO. 6.4. Anche la doglianza formulata nell’ottavo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Invero, rileva il Collegio che, benché la sentenza impugnata non contenga alcuna motivazione sulla invocata riqualificazione del fatto, la doglianza dedotta con l’atto di appello era generica e manifestamente infondata. Il motivo, infatti, ometteva ogni confronto critico con le compiute argomentazioni della sentenza di primo grado che, esaminando la medesima eccezione, aveva chiarito le differenze tra il reato di peculato e quello previsto dall’art. 232, comma 1, legge fallimentare, ritenendo che la fattispecie concreta 19 fosse stata correttamente qualificata ai sensi dell’art. 314 cod. pen. in ragione dei due elementi specializzanti costituiti dai soggetti attivi della condotta criminosa (giudice delegato e, in taluni casi, il curatore fallimentare) e dal suo effetto (l’illecita appropriazione delle somme sottratte alla massa fallimentare). La doglianza, inoltre, era manifestamente infondata nella parte in cui, facendo riferimento al solo curatore fallimentare, censurava il possesso del denaro, omettendo di considerare la posizione della ricorrente, giudice delegato e, dunque, pubblico ufficiale investito della disponibilità del denaro sottratto e del potere di firma, attraverso l’autorizzazione all’emissione dei mandati di pagamento a carico della procedura fallimentare. Ma anche prescindendo da tale considerazione, la prospettazione difensiva, mirando a sostenere un assorbimento della condotta appropriativa commessa da NI nel reato di cui all’art. 232 legge fallimentare, muove da un presupposto giuridico completamente errato, in quanto omette di considerare la diversità delle due fattispecie che, al più, può consentire di ipotizzare un concorso di reati, ma non certo un rapporto di specialità tra le due norme incriminatrici. Ciò in ragione della diversità del soggetto attivo, dei beni giuridici tutelati e delle modalità di aggressione oggetto di sanzione penale. Come osservato da Sez. 5, n. 27165 del 27/3/2018, Ferrara, la ratio dell'art. 232 legge fallimentare è quella di tutelare l'interesse della massa dei creditori «a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dalla proposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi.» Si è, infatti, considerato che proprio l'utilizzazione della clausola di esclusione "fuori dei casi di concorso in bancarotta", rende evidente che la fattispecie in esame risponde all'esigenza di apprestare un'efficace tutela penale contro le condotte fraudolente poste in essere da soggetti diversi dall'imprenditore fallito ovvero da chi rivesta una delle qualità indicate nell'art. 223, comma 1, legge fall., in pregiudizio della par condicio creditorum (così, testualmente, il punto 2.2. della motivazione). Inoltre, il delitto di cui all'art. 232, comma 1, legge cit., si consuma con la presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare che abbia i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 93, legge fall. e che sia, altresì, corredata dalla documentazione giustificativa del credito vantato, idonea a perfezionare l'inganno (Sez. 5, n. 27165 del 27/03/2018, Ferrara, Rv. 273470). Il reato di peculato è, invece, un reato proprio e tutela il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), nonché il patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi dalla infedeltà del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio). Come osservato dalle Sezioni Unite, la norma incriminatrice tutela la legalità stessa dell’operato della pubblica amministrazione 20 (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190), cosicché il reato è configurabile anche nel caso in cui la condotta appropriativa non arreca un danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione. Il peculato, inoltre, si consuma con l’appropriazione del bene o del denaro di cui il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio, ha il possesso o la disponibilità per ragioni dell’ufficio o del servizio. Le condotte incriminate dalle due norme investono, dunque, due diversi segmenti procedurali, tra loro cronologicamente distinti, ovvero, quanto al reato di cui all’art. 232 legge fallimentare, la presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare per un credito "fraudolentemente simulato", e, quanto al reato di peculato, l'appropriazione della res o del denaro di cui il pubblico agente (nel caso di specie, il curatore fallimentare) ha la disponibilità (si veda ad esempio, Sez. 6, n. 14402 del 5/11/2020, Bova, Rv. 280966-02 che ha affermato che il reato di peculato, connotato da un uso privatistico della pubblica funzione o dei poteri ad essa connessi, può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, in ragione della differenza tra le due fattispecie incriminatrici, per il soggetto attivo, per l'interesse tutelato, per le modalità di aggressione del bene giuridico, per il momento della consumazione e per la condizione di punibilità, prevista solo in relazione al reato fallimentare). Va, infine, chiarito che il ricorso a condotte fraudolente (come nel caso in esame) non ha alcuna incidenza sulle considerazioni appena esposte e, soprattutto, non esercita alcuna valenza “attrattiva” della condotta appropriativa nella precedente condotta costituita dalla insinuazione al passivo fallimentare di crediti inesistenti. Il reato di peculato è, infatti, configurabile anche nel caso in cui l’agente pubblico, il quale abbia già il possesso o la disponibilità del bene, ricorra ad artifici o raggiri al fine di appropriarsi di detto bene o per occultare la commissione dell’illecito. In tal caso, infatti, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche dalle Sezioni Unite, ha ravvisato l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 9, cod. pen., nel modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o della cosa costituente l'oggetto materiale del reato, che, nel primo caso, presuppone la disponibilità, materiale o giuridica, per ragione dell'ufficio o del servizio, del bene da parte dell'agente prima dell'impossessamento, mentre, nel secondo caso, deve estrinsecarsi in artifizi e raggiri che inducono la vittima a trasferire al reo il possesso del bene (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 - 03). 6.4.1. Stante la inammissibilità genetica del motivo di appello, il suo mancato esame da parte della Corte di appello non può comportare, dunque, 21 l'annullamento della sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell’Utri, Rv. 263980). Da ciò consegue, inoltre, l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745). 6.5. Il nono motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni già espresse al punto 5.3. in relazione alla identica doglianza dedotta da LA. 6.6. Il decimo motivo e il motivo aggiunto sono fondati nei termini che saranno di seguito esposti. Come già affermato nel punto 6.3., la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato in merito alla responsabilità della ricorrente per le condotte appropriative in danno del fallimento LT. Le doglianze della ricorrente colgono, invece, nel segno con riferimento, non al dovuto accertamento della responsabilità, richiesto dall’art. 578-bis cod. proc. pen., ma alla natura della confisca e ai criteri adottati nella conferma della misura ablatoria. Rileva, infatti, il Collegio che, in primo luogo, non è chiara la natura della confisca oggetto di conferma. La sentenza di primo grado, con una motivazione estremamente sintetica, dalla quale non è dato comprendere quali beni siano stati interessati dalla misura ablatoria, si è limitata a disporre, in termini meramente assertivi, la confisca dei beni già in sequestro, senza alcuna precisazione del tipo di sequestro e, soprattutto, dei beni oggetto della misura cautelare reale, richiamando le norme (art. 240 cod. pen. e art. 322-ter cod. pen.) e una massima in tema di confisca per equivalente (Sez. F, n. 37120 dell’1/8/2019) a carico dei concorrenti nel reato. La medesima carenza motivazionale affligge anche la sentenza impugnata, che, pur affermando che nel caso di specie è consentita la sola confisca diretta, si è limitata a revocare la confisca per equivalente disposta in relazione al reato di cui al capo E), e a confermare la sola confisca diretta. Il tutto senza alcuna argomentazione che consenta di comprendere: a) quali beni, oggetto di uno o più provvedimenti di sequestro, sono stati attinti dalla confisca per equivalente poi revocata;
b) quali beni, anch’essi ancora in sequestro, e per quali ragioni, devono considerarsi il profitto del reato di peculato;
c) a chi appartengono formalmente detti beni. Vi è, inoltre, una ulteriore lacuna argomentativa. La Corte territoriale non ha speso alcuna riflessione sulla questione relativa al rapporto di solidarietà tra i coimputati, questione che la sentenza di primo grado aveva riservato alla fase esecutiva. Va, tuttavia, rilevato che poiché la 22 sentenza impugnata è stata emessa successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite “Massini”, di cui, al momento dell’udienza, era disponibile la sola informazione provvisoria, la Corte territoriale, nell’esaminare il punto relativo alla confisca a carico di NI, avrebbe dovuto considerare i principi di diritto da questa emergenti. L’informazione provvisoria, infatti, rendeva noto che all’udienza del 26 settembre 2024 le Sezioni Unite avevano affermato che: i) la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale;
ii) in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali;
iii) i medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti. In ragione di tali evidenti lacune motivazionali deve, dunque, disporsi l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di CH NI e, in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione, trattandosi di censure non fondate su ragioni di carattere personale (art. 587 cod. proc. pen.), anche di OS LA, limitatamente al punto relativo alla conferma della confisca, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio sulle seguenti questioni: a) l’individuazione dei beni in sequestro e la finalità della misura cautelare reale;
b) rispetto a quali di essi, e per quali ragioni, la confisca disposta in primo grado deve qualificarsi come confisca per equivalente ovvero come confisca diretta;
ciò alla luce dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite “Massini” con la sentenza n. 13783 del 26/9/2024, dep. 2025, Rv. 287756 - 02); c) in particolare, con riferimento agli immobili in sequestro, le ragioni per cui questi devono considerarsi il profitto del reato di peculato, tenendo presente che il profitto del reato è costituito anche dagli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa e, dunque, dai beni in cui questo è trasformato, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (cfr. Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700: Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, Di Rubba, Rv. 281532 - 02; Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, RO, Rv. 262613); 23 d) la eventuale diversa quota di profitto conseguito da NI e LA rispetto a quella conseguita da RO. 6.7. L’ulteriore questione posta dalla ricorrente circa la trasformazione in confisca del sequestro conservativo - misura di cui le sentenze di merito non fanno alcuna menzione - è inammissibile in quanto dedotta in termini meramente assertivi, senza l’allegazione del provvedimento cautelare, o l’indicazione di precisi riferimenti che ne consentano l’individuazione nel fascicolo processuale, né l’indicazione della natura dei beni attinti dalla misura cautelare reale e delle ragioni per cui non potevano essere confiscati. 7. Venendo al ricorso proposto da LT s.r.l., va, innanzitutto, considerato che, come già affermato con l’ordinanza emessa in udienza, la dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile, depositata da NI, è priva di efficacia. Va, in primo luogo, rilevato che la sottoscrizione apposta in calce a tale dichiarazione è priva di autenticazione e non vi è alcuna prova della legittimazione del soggetto rinunciante, qualificatosi come legale rappresentante della parte civile e amministratore unico della società, né della sua identità, stante la mancata allegazione alla dichiarazione di un documento di identità valido. Va, infatti, considerato che la revoca della costituzione di parte civile è un atto personale (art. 82 cod. proc. pen.) che può essere effettuato in udienza, dalla parte, personalmente, o dal suo procuratore speciale, ovvero fuori udienza, ma, in tale ultimo caso, l’atto deve essere depositato in cancelleria e notificato alle altre parti e cioè al pubblico ministero, all’imputato e al responsabile civile. In dottrina si è condivisibilmente qualificata la revoca della costituzione di parte civile come un negozio processuale, unilaterale e recettizio, cosicché, in difetto della prescritta notificazione, la dichiarazione di revoca, ove non eseguita in udienza, deve considerarsi inefficace. Trattandosi, inoltre, di un atto che la legge riserva alla parte personalmente, è necessario, in caso di revoca fuori udienza, che sia certa la sua provenienza. È, pertanto necessario che vi sia un’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di revoca e che siano allegati un documento di identità e la fonte del potere di rappresentanza del dichiarante, nel caso in cui la parte civile sia una persona giuridica. 7.1. Ciò premesso, deve innanzitutto rigettarsi l’eccezione di intempestività del ricorso, formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto, ai fini della individuazione della data di presentazione dell’impugnazione, va considerata solo la data di deposito del ricorso, avvenuto il 20 giugno 2025; ne consegue che, tenuto conto del deposito fuori termine della sentenza impugnata e della data di 24 notificazione dell’avviso deposito, il ricorso in esame deve considerarsi tempestivo. 7.2. Nel merito, il motivo dedotto è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 7.2.1. La legge 13 aprile 1988 n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, prevede, all’art. 2, che chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. Il successivo art. 4 contiene, in relazione a tale fattispecie di illecito civile, una peculiare disciplina processuale: si, stabilisce, infatti, la legittimazione passiva “esclusiva” del Presidente del Consiglio dei Ministri e la possibilità di esercitare l’azione risarcitoria soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. L’ipotesi in cui la fonte del danno sia costituita da un reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni viene, invece, disciplinata dal successivo art. 13. A differenza dell'illecito civile contemplato all’art. 2, tale norma prevede che, in tal caso, l’azione civile per il risarcimento del danno nei confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, e il suo esercizio sono regolati dalle norme ordinarie. Ad avviso della Corte, le due norme in esame non possono essere lette unitariamente, applicando, come sostiene la parte civile ricorrente, anche all’azione civile volta ad ottenere il risarcimento del danno da reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, la disciplina prevista per l’ipotesi in cui la fonte del danno sia costituita da una condotta non qualificabile come reato e connotata da dolo o colpa grave. Tale soluzione, infatti, renderebbe privo di senso il richiamo alle norme ordinarie contenuto all’art. 13, prima fra tutte quella che prevede la concorrente responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente (art. 2049 cod. civ.). Va, peraltro considerato che le Sezioni Unite civili hanno affermato che l'art. 28 Cost. non preclude l'applicazione della normativa del codice civile, essendo finalizzata all'esclusione dell'immunità dei funzionari per gli atti di esercizio del potere pubblico ed alla contemporanea riaffermazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione. Si è, pertanto, 25 ritenuto che la concorrente responsabilità di quest’ultima e del suo dipendente per i fatti illeciti posti in essere al di fuori delle finalità istituzionali deve seguire, in difetto di deroghe normative espresse, le regole del diritto comune. In particolare, proprio con riferimento al danno da reato commesso dal dipendente, le Sezioni Unite hanno affermato che «lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo» (Sez. U civ., n. 13246 del 16/05/2019,Rv. 654026). 7.2.2. Secondo un precedente di questa Corte di cassazione, anche l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dal reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni va esercitata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e non nei confronti del Ministro della Giustizia (cfr. Sez. 6, n. 13450 del 28/09/2000, Galdieri, Rv. 217627). Si è, infatti, ritenuto che, attenendo il danno all'esercizio delle funzioni giudiziarie, non può essere chiamato a risponderne il Ministro della giustizia (la cui sfera istituzionale si limita al "funzionamento dei servizi e all'argomentazione"), ma deve essere "chiamato" il soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato - comunità, stante il "rilievo costituzionale, prima ancora che ordinamentale, della “funzione Giustizia, amministrata in nome del popolo”, che deve essere improntata a imparzialità e indipendenza" (si è richiamata, al riguardo, con riferimento alla ipotesi speculare della legittimazione attiva all’esercizio dell’azione risarcitoria nei confronti del magistrato, Sez. 6, 9574 del 27/7/99, Curtò, Rv. 214539). 7.2.3. Il Collegio intende discostarsi da tale pronuncia e affermare, invece, che, nel caso in cui l’azione civile sia volta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dal reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, la legittimazione passiva spetta al Ministro della giustizia, e non alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 4 della legge n. 117 del 1988 deve, infatti, intendersi quale disciplina speciale della azione risarcitoria fondata su un illecito civile del magistrato (ovvero un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario, connotati da dolo o 26 colpa grave nell’esercizio della funzione giudiziaria o un diniego di giustizia). In tal caso, in deroga alla disciplina ordinaria e, in particolare, alla responsabilità diretta dell’autore dell’illecito, si prevede la sola legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il magistrato di intervenire in ogni fase e grado del giudizio ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ. (cfr. art. 6). Il perimetro applicativo di tale micro sistema è chiaramente delineato dagli artt. 2 e 3 della legge n. 117 del 1988 con riferimento al danno cagionato da comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere con dolo o colpa grave e al diniego di giustizia come definito dall’art. 3. Tale conclusione trova una diretta conferma nel dato testuale ricavabile dall’art. 13 legge cit. che, con riferimento al danno derivante da un reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, richiama le norme ordinarie. In tal caso, dunque, l’azione civile potrà essere esercitata direttamente nei confronti del magistrato (come accaduto nel caso in esame), nonché nei confronti del responsabile civile, da individuare, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., nel Ministro della giustizia. Una diversa interpretazione, nei termini proposti dalla parte civile, priverebbe di senso il rinvio alle norme ordinarie contenuto all’art. 13, e, estendendo l’ambito di operatività di una sola disposizione della disciplina speciale, determinerebbe l’irragionevole creazione in via giurisprudenziale di un nuovo modello processuale costituito, quanto alla legittimazione passiva, dalla disciplina di cui all’art. 4, e, nella restante parte, dalle norme ordinarie, ivi compresa quella che consente di agire direttamente in giudizio contro il danneggiante. Va, dunque, affermato che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato nell’esercizio delle sue funzioni va esercitata nei confronti del Ministro della Giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7.3. Al rigetto del ricorso, segue la condanna della LT s.r.l. al pagamento delle spese processuali. 8. Il ricorso proposto da UD FF, il quale, peraltro, non ha indicato la qualifica in ragione della quale ha proposto l’impugnazione, è inammissibile in quanto non ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato la richiesta risarcitoria presentata in proprio, quale socio della LT, e lo stesso non risulta più investito della carica di amministratore della società. 27 8.1. All’inammissibilità del ricorso proposto da FF segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NI CH e, per l'effetto estensivo, nei confronti di LA OS limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della NI. Dichiara inammissibile il ricorso di LA OS che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile FF UD che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso della parte civile LT srl che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OR IC Ercole AP