Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 8551
CASS
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del reato di cui al capo E)

    La Corte territoriale ha escluso il periodo di sospensione erroneamente considerato dal Tribunale, ritenendo non maturata la prescrizione.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione e travisamento della prova

    Il motivo è generico, privo di specificità e introduce questioni non dedotte in appello. Si evidenzia che il ricorso per cassazione che lamenta travisamento della prova deve essere specifico e dimostrare la decisività dell'errore.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2055 c.c. per omessa condanna di RO

    Il motivo è infondato poiché il patteggiamento di RO impedisce al giudice penale di decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile. La solidarietà passiva non comporta litisconsorzio necessario nel processo penale.

  • Inammissibile
    Mancanza di prove della responsabilità e contraddittorietà delle dichiarazioni del coimputato RO

    I motivi sono inammissibili in quanto meramente rivalutativi e prospettano censure di merito. La sentenza impugnata ha applicato correttamente i criteri giurisprudenziali in materia di prescrizione e confisca, valorizzando le dichiarazioni di RO e i relativi riscontri.

  • Inammissibile
    Illegittima riduzione della lista testi e esclusione dell'esame del coimputato RO

    Il motivo è inammissibile in quanto meramente rivalutativo. La parte che ha scelto quali testimoni escutere non può poi dolersi dell'esclusione di altri. La richiesta di riesame di RO è stata valutata come mera sollecitazione ai poteri officiosi del giudice.

  • Inammissibile
    Mancata assunzione della consulenza tecnica sui flussi economici

    La mancata effettuazione di una perizia non può costituire motivo di ricorso per cassazione, in quanto la perizia non rientra tra le prove a discarico decisivie.

  • Inammissibile
    Erronea dichiarazione di prescrizione in luogo di assoluzione

    I motivi sono inammissibili in quanto meramente confutativi e di merito. La sentenza impugnata ha applicato correttamente i criteri giurisprudenziali e ha valorizzato le dichiarazioni di RO e i relativi riscontri, nonché elementi probatori specifici relativi alla posizione della NI.

  • Inammissibile
    Omessa motivazione sulla riqualificazione ai sensi dell'art. 232 legge fallimentare

    Il motivo di appello era generico e infondato. La sentenza di primo grado aveva già esaminato e respinto tale eccezione, qualificando correttamente la condotta come peculato. La riqualificazione non era possibile in quanto le due fattispecie non presentano un rapporto di specialità.

  • Inammissibile
    Omessa condanna di RO al pagamento della provvisionale

    Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già espresse in relazione alla identica doglianza di LA OS.

  • Accolto
    Lacune motivazionali sulla natura e titolarità dei beni confiscati

    La sentenza impugnata presenta evidenti lacune motivazionali sulla natura della confisca e sulla ripartizione del profitto tra i coimputati. Si dispone l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio sul punto.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri

    La Corte afferma che, in caso di reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, la legittimazione passiva spetta al Ministro della Giustizia quale responsabile civile ai sensi dell'art. 2049 c.c., e non alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della sentenza di primo grado

    Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato la sua richiesta risarcitoria.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari2

  • 1Declaratoria di prescrizione: le statuizioni ablatorie devono essere motivateAccesso limitato
    Elvira Nadia La Rocca · https://www.altalex.com/ · 13 marzo 2026

  • 2Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 4 marzo 2026, n. 8551. La Sesta Sezione penale ha affermato che l'azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall'art. 4 legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest'ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all'azione risarcitoria dei danni da illecito civile provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 8551
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8551
Data del deposito : 4 marzo 2026

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