Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2023, n. 1956
CASS
Sentenza 6 dicembre 2023

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In tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di un teste al quale il pubblico ministero aveva rinunciato, sul rilievo che la difesa non aveva dato dimostrazione del suo inserimento anche nella propria lista).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2023, n. 1956
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1956
    Data del deposito : 6 dicembre 2023

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