Sentenza 6 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di un teste al quale il pubblico ministero aveva rinunciato, sul rilievo che la difesa non aveva dato dimostrazione del suo inserimento anche nella propria lista).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2023, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
Testo completo
01956-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: DONATELLA FERRANTI - Presidente - Sent. n. sez. 2145/2023 UP 06/12/2023 LUCIA VIGNALE - R.G.N. 36020/2023 ALDO ESPOSITO Relatore - LOREDANA MICCICHE' ATTILIO MARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
letta la requisitoria scritta del PG SILVIA SALVADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza del 19 ottobre 2002, ha sostituito la pena (condi- zionalmente sospesa) di mesi quattro di reclusione con quella di euro trentamila di multa nei confronti di PO RE in relazione al reato di cui all'artt. 189, comma 6, C.d.S., perché, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperava all'obbligo di fermarsi. In ordine alla ricostruzione della vicenda, PO RE, alla guida di un veicolo VW Polo, tg. CR069TW percorreva la Contrada dell'Ospedale con direzione p. Santa Fata;
durante la manovra di svolta a destra in quest'ultima via, dopo aver urtato lo spigolo dell'immobile posto sull'incrocio, urtava con il lato anteriore destro del proprio veicolo, già interessato dalla precedente collisione, i tavolini e le sedie di proprietà del Pub "San Francisco", posti sul suolo pubblico in piazza Santa Fara angolo contrada Ospedale: SA AU e PA IU, che si trovavano sedute ai tavolini situati all'esterno del locale, erano colpite alle spalle e riportavano lesioni personali, la prima, "sublussazione stiramento dei collaterali della coxofemorale dx", dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 18, la seconda, "sublussazione co- xofemorale clx", dalle quali derivava una malattia nei corpo giudicata guaribile in giorni 20, immediatamente dopo il sinistro, l'indagata si allontanava, dandosi alla fuga - in Bobbio (PC), il 2 luglio 2016. La PA era stata trascinata, unitamente alla seggiola sulla quale sedeva, per un paio di metri;
la SA era stata sbalzata dalla sedia e trascinata anch'ella per qualche metro. Erano ascoltati alcuni soggetti presenti ai fatti: 1) OS RD, subito dopo il sinistro, aveva seguito l'auto (una VW grigia condotta da una donna e con a bordo un'altra donna), urlando invano;
SC VI, cameriere al bar San Francisco, era riuscito ad annotare la targa del veicolo. 2) RI Elisabetta, la sera del 2 luglio 2016 si trovava a bordo del veicolo condotto da PO RE, mentre sui sedili posteriori sedevano i loro figli;
sosteneva che l'imputata aveva imboccato la via dove si trovava il pub affollato e che, per la pre- senza di tavoli e seggiole in mezzo alla strada, probabilmente la PO aveva avuto difficoltà a transitare, per cui, pur non fermandosi, aveva rallentato la marcia. L'im- ok putata, nell'effettuare la manovra di svolta a destra aveva urtato leggermente contro dei tavolini, ma non si era accorta che qualcuno si fosse messo all'inseguimento del veicolo.
2. La PO, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 3 2.1. Violazione degli artt. 603 e 181 cod. proc. pen. e conseguente nullità degli atti successivi. Si deduce che erroneamente il dibattimento non è stato rinnovato mediante l'au- dizione del teste Mar. LL, che aveva ricostruito a posteriori la vicenda criminosa. La sua audizione era indispensabile, perché conosceva il luogo di svolgimento del fatto ed aveva proceduto ad acquisire plurimi atti: a) la concessione per l'occupazione di aree pubbliche permanenti del Comune di Bobbio scaduta in data 31 dicembre 2014; b) la relazione di servizio dell'Ufficio di Polizia Municipale di Bobbio, contenente il parere negativo allo svolgimento di un concerto in strada, dalla quale si evinceva il mancato rispetto da parte dei gestori del bar, durante le ore notturne, delle prescri- zioni contenute nell'atto di concessione, con la specificazione che l'ufficio aveva ele- vato sanzioni amministrative per occupazione abusiva di suolo pubblico;
c) la docu- mentazione inerente al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di con- cessione per l'occupazione permanente degli spazi anche nel 2013, quando la con- cessione era ancora vigente. La difesa intendeva dimostrare l'inesistenza di autorizzazione all'occupazione del suolo e il reale stato dei luoghi al momento del fatto, al fine di dimostrare la tesi dell'innocenza dell'imputata, non accortasi di aver sfiorato le seggiole, sulle quali le parti offese, poi cadute, erano sedute: le seggiole ed i tavolini non dovevano essere presenti dove erano stati posizionati. La Corte bolognese ha sorvolato sull'esatta dinamica del processo di primo grado: all'udienza dibattimentale, la difesa faceva propri i testi già indicati dal P.M. nella propria lista: il Giudice, pertanto, ammetteva i testi non solo per il P.M. ma anche per la difesa: pertanto, doveva essere ascoltato il teste Mar. LL, non affinché rendesse un mero controesame, ma perché si svolgesse l'esame diretto, trattandosi di teste anche della difesa.
2.2. Omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Si osserva che le risultanze esposte dal teste Mar. LL avrebbero permesso di ottenere un quadro probatorio diverso da quanto riferito dai testi di accusa. La Corte territoriale non ha spiegato le ragioni dell'omessa audizione.
2.3. Violazione di legge in relazione alla sostituzione della pena pecuniaria. Si rileva che un adeguato sforzo valutativo delle vicende di causa avrebbe con- sentito optare per una adeguata riduzione della pena e per una conversione della pena detentiva in pecuniaria secondo parametri adeguati, in misura inferiore. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma secondo, I. 4 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non 4 può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale», poteva essere disposta la conversione nella misura di euro 75 anziché euro 250, occorrendo considerare la condizione economica complessiva dell'imputata e del suo nucleo fa- miliare.
2.4. Vizio di motivazione. Si deduce che la Corte distrettuale non ha valutato le particolari condizioni del luogo dell'incidente nonché l'impossibilità di prevedere il numero di persone e tavoli e sedie presenti nella stretta via di Bobbio, stante l'esistenza del divieto di occupa- zione per il deposito dei tavolini del bar. Le fotografie in atti non rivelavano un urto particolarmente violento, per cui non si trattava di un vero e proprio incidente stradale: al contrario, la PO urtava i tavolini di striscio ed a velocità bassissima, in una zona estremamente caotica, dove si stava illegittimamente svolgendo la movida, nonostante l'inibizione al gestore di tale tipo di attività in strada da anni. La teste trasportata RI chiariva che il contatto-incidente poteva essere scatu- rito da un errore di valutazione della PO e che la conducente, dopo aver girato la curva, aveva rallentato ma la presenza di un folto gruppo di persone davanti al pub e la sistemazione di un mucchio di tavoli e di seggioli in mezzo alla strada aveva comportato difficoltà nel transito. LA sosteneva di non essersi accorta dell'accaduto, essendosi voltata ad osservare un litigio tra i bambini situati nei sedili posteriori;
aveva poi sentito il rumore dell'urto con un tavolo. Sottolineava che la strada non era chiusa al traffico e che tutte le sere lo stato dei luoghi era il medesimo. Riferiva che, dopo l'urto, l'auto procedeva a rilento in ragione della presenza di bambini a bordo e che nessuno si era posto all'inseguimento. La PO, pertanto, non aveva ottemperato all'obbligo di fermarsi, in quanto non aveva compreso di aver toccato leggermente le sedie occupate dalle persone offese;
ella non aveva provocato rumore all'impatto coi tavolini e, in ogni caso, non era certo che l'eventuale rumore fosse stato avvertito anche all'interno del veicolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al ragguaglio della pena detentiva ed è ma- nifestamente infondato nel resto. I primi due motivi di ricorso e il quarto motivo sono manifestamente infondati. Essi vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, in quanto attinenti a violazione di legge e a vizio di motivazione per mancata assunzione di una prova decisiva in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per il rigetto in sede di appello della richiesta della difesa di audizione del Mar. Moli- nelli e all'affermazione di responsabilità di PO RE. 5 Sul punto va preliminarmente rilevato che la Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di diritto alla prova, quando una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, Rv. 271848). Al riguardo, la difesa non ha allegato o non ha debitamente richiamato ai sensi dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. la documentazione dimostrativa dell'inseri- mento del Mar. LL anche nella propria lista testimoniale. Peraltro, la Corte territoriale ha fornito una spiegazione logica ed esauriente sulle ragioni dell'inutilità dell'audizione del teste, avendo evidenziato che il dato sul quale avrebbe dovuto riferire - l'asserita abusività dell'occupazione del suolo pubblico da parte dei gestori del bar San Francisco era privo di rilievo, perché comunque non avrebbe esonerato la PO dall'obbligo di procedere con attenzione e prudenza.
1.1. Quanto al tema dell'affermazione di responsabilità della PO, va pre- messo che, nei centri abitati, essendo maggiore la possibilità di sinistri, il conducente e tenuto ad osservare determinati limiti di velocita, i quali, pero, non lo dispensano dall'obbligo di attenersi alle prescrizioni di prudenza fissate nel Codice della Strada e di tenere, quindi, una velocita anche al di sotto di tali limiti, se le condizioni del traffico lo richiedono. Ebbene, la Corte di merito ha chiarito che, dopo l'urto della propria autovettura contro gli avventori del bar "San Francisco", la PO avrebbe dovuto arrestare la propria marcia, a prescindere dall'eventuale concorrente responsabilità del gestore del locale, e soccorrere le due persone ferite. Al contrario, la PO proseguiva nel proprio percorso. La Corte distrettuale ha esaurientemente spiegato che la teste trasportata RI aveva riferito di aver percepito la presenza di persone e di tavolini davanti all'auto e di aver sentito il rumore dell'urto. La Corte bolognese, pertanto, ha logicamente de- sunto che, in un momento immediatamente anteriore all'urto, la RI aveva sicura- mente lo sguardo diretto davanti a sé e che, se si era accorta dell'ostacolo, persino essendosi poi girata a controllare il litigio dei bambini situati nel sedile posteriore, anche la PO doveva aver notato l'ingombro della strada, per cui avrebbe dovuto quantomeno rallentare. Ne consegue che l'esito della prova testimoniale della RI è stato correttamente interpretato dalla Corte di merito. fr Si è poi evidenziato che i presenti avevano urlato all'indirizzo della PO e l'avevano inseguita, per cui ella doveva indubbiamente essersi allertata ed essersi resa conto di avere urtato dei tavolini e delle sedie posizionate al di fuori dell'esercizio commerciale. Infatti, la distanza tra gli inseguitori e la conducente in questi frangenti 6 permetteva di percepire i richiami dei presenti, che riuscivano ad annotare la targa del veicolo, perché il veicolo si allontanava a velocità non particolarmente elevata. Il percorso argomentativo adottato dai giudici è congruo e coerente coi dati di fatto esposti. Dovendosi la prova della responsabilità desumere necessariamente da elementi di fatto, la Corte ha analizzato i precisi dati emersi nel corso dell'istruttoria e ne ha tratto un giudizio inferenziale che, in quanto non illogico e contraddittorio, non può essere censurato in questa sede di legittimità. Di contro le doglianze mosse dalla difesa non colgono nel segno, in quanto esse contengono un'interpretazione alternativa della testimonianza della RI, senza con- frontarsi con l'ampio apparato argomentativo illustrato nella sentenza impugnata.
2. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La pena di euro trentamila di multa, infatti, è stata determinata ai sensi dell'art. 53 I. n. 689 del 1981: norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sen- tenza n. 28 del 12/01/2022 nella parte in cui prevede: «TU valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare dì dieci volte tale ammontare" anziché "[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale">>. Il valore giornaliero minimo cui si deve fare riferimento per la sostituzione della pena detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente, pertanto, non è più quello di euro 250, bensì quello di euro 75 per ogni giorno di pena detentiva. La situazione che si è verificata per effetto di tale pronuncia non è dissimile da quella verificatasi con la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale di anni otto anziché di anni sei di reclusione. In quel caso, la giurisprudenza di legittimità ritenne che la pena determinata dal giudice di merito, potesse essere rideterminata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. purché non vi fosse necessità di procedere ad attività valutative o implicanti l'esercizio di poteri discrezionali e, quindi, purché fosse stata considerata quale base di computo la pena detentiva minima e l'aumento di pena eventualmente disposto per la continuazione non fosse influenzato dalla pronunzia di illegittimità costituzionale (Sez. 3, n. 13097 del 09/01/2020, Palma, Rv. 279231; Sez. 3, n. 43103 del 04/07/2019, del Giacco, Rv. 277175). Una situazione analoga si è verificata nel caso in esame: la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria di specie corrispondente, infatti, è avvenuta sostituendo la pena detentiva di mesi quattro di reclusione, con la pena di euro tren- 7 tamila di multa, cioè applicando il valore giornaliero minimo previsto dalla disposi- zione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima. La pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva deve pertanto essere rideterminata, previo an- nullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, nella misura di euro novemila di multa pari ad euro settantacinque per ogni giorno di re- clusione.
3. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto alla determinazione della pena pecuniaria sostitutiva che deve essere indicata nella mi- sura di euro novemila di multa. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al ragguaglio della pena detentiva di mesi quattro di reclusione in 30.000,00 euro di multa e ridetermina la pena pecuniaria in euro 9.000,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Donatella Ferranth Aldo مانشاه DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1.7 GEN 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo