Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
VG 3107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso congiunto da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana, Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...], Largo dello Sport n. 1 con l'Avv. Antonella Attubato
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...]
Cittadino italiano, Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...], Largo dello Sport n. 1 con l'Avv. Raffaella Ginipro
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in regime di comunione dei beni, in EL PO (Co) in data 23 Luglio 2022 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
EL PO, atto n. 4, parte II, serie A, anno 2022)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni e successiva pronuncia divorzile:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente
c) A totale definizione dei rapporti economici scaturenti dal pregresso rapporto matrimoniale i coniugi convengono che il Sig. si impegna a cedere alla Sig.ra che accetta, la propria Parte_2 Pt_1 quota parte pari al 50% del totale della seguente unità immobiliare nel complesso denominato “Condominio
Ariosto” in Comune di EL PO (CO), Largo dello Sport nr. 1 e precisamente: Appartamento al piano terreno con annessa area di proprietà e cantina al piano sottostrada, censita al Catasto Fabbricati, foglio 7, mappale nr. 6340/43, piani T,S1, categoria A/2, classe 3, vani 6,5 sup. cat. Mq. 118; Autorimessa al primo piano sottostrada, censita al Catasto Fabbricati, foglio 7, mappale nr. 6340/18, piano S1, categoria C/6, classe
2, mq. 30, sup. cat. Mq. 34, il tutto come meglio descritto nell'atto a rogito Dott. in data 8 Persona_1
Settembre 2021 rep. nr. 73660, racc. 33125 prodotto;
d) Il trasferimento della quota di immobile dal Sig. alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 comprensivo altresì della proporzionale quota di comproprietà negli enti comuni, avverrà alle seguenti condizioni: l'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprensivo di arredi e suppellettili, avendo il Sig. già provveduto ad asportare i propri effetti personali;
Parte_2
e) L'atto di trasferimento avverrà presso Notaio di fiducia individuato dalla Sig.ra a cura e Parte_1 spese di quest'ultima ed entro il termine di trenta giorni dal deposito della sentenza che omologa la separazione dei coniugi;
f) Poiché l'immobile oggetto di cessione è stato edificato in edilizia convenzionata, i coniugi si impegnano ad espletare qualunque formalità richiesta dal Comune di EL PO (CO) propedeutica e funzionale alla formalizzazione dell'atto di trasferimento e si dà atto che la signora ha già depositato richiesta di Pt_1 autorizzazione ad acquistare la quota di immobile del signor , mentre quest'ultimo invierà al Parte_2
Comune di EL PO la autorizzazione alla vendita, la stima dell'immobile effettuata da tecnico di fiducia e quant'altro necessario, non appena depositato il presente ricorso;
g) Il pagamento del corrispettivo della cessione é concordato in € 30.000,00 (Euro trentamila/00), importo ritenuto dalle parti congruo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento previsti per la tipologia di edificio
(edilizia convenzionata), che avverrà mediante versamento di assegno circolare non trasferibile intestato al
Sig. contestualmente all'atto di trasferimento;
Parte_2
h) La Sig.ra si accollerà le residue rate di mutuo cointestato erogato da Banco BPM S.p.A. con Parte_1 contratto in data 8 Settembre 2021, Dott. rep. nr. 73661/33126, con scadenza 30 Settembre Persona_1
2051 ed a garanzia del cui pagamento è stata iscritta ipoteca sull'immobile di cui al precedente punto c), liberando il coniuge da qualsivoglia obbligazione nei confronti dell'Istituto di credito, anche mediante l'acquisizione di delibera di accollo liberatorio, della quale ha già fatto richiesta e rendendosi disponibile a rinvenire nuovo soggetto garante del contratto di mutuo, qualora richiesto, formalizzando quindi il tutto in sede di rogito notarile;
i) Il Sig. verserà, entro la data del 31 Dicembre 2024, a saldo della propria quota parte di spese Parte_2 condominiali di proprietà e relative alla gestione corrente, l'importo di € 285,00, dandosi atto che ha già provveduto a corrispondere un acconto pari ad € 285,00 e la propria quota parte di elativa al periodo Pt_3 di imposta 2024 e la Sig.ra a fronte del versamento di quanto sopra, rinuncia ad avanzare Parte_1 ulteriori pretese relative alle spese condominiali e a ogni altra spesa per l'appartamento;
l) Il Sig. verserà altresì in favore della moglie l'importo concordato di € 600,00 entro il 31 Parte_2
Dicembre 2024, a totale pagamento della propria quota parte di spese condominiali straordinarie e relative ai danni all'immobile conseguenti agli eventi atmosferici dell'estate 2023. Tale importo viene ritenuto equo e proporzionato ai danni riportati e pertanto la Sig.ra rinuncia ad avanzare ulteriori pretese per Parte_1 qualsivoglia ragione o titolo conseguente agli eventi di cui sopra ed i cui costi dovranno pertanto porsi a suo esclusivo carico;
m) Le spese condominiali arretrate inerenti la gestione ordinaria, al netto dell'importo di € 285,00 di cui sopra ed a carico del Sig. , saranno interamente saldate dalla Sig.ra entro la data Parte_2 Parte_1 del 31 Dicembre 2024. La Sig.ra pertanto acquisirà, alla data dell'atto di trasferimento, Parte_1 dichiarazione dell'Amministratore di condominio attestante l'avvenuto integrale pagamento delle spese condominiali, con esplicita manleva del coniuge per inadempimenti – anche parziali – e/o spese legali per eventuali azioni di recupero, che saranno da intendersi ad esclusivo carico della cessionaria;
n) il signor parteciperà all'incontro della mediazione obbligatoria n. 568/2024 proposta per lo Parte_2 scioglimento della comunione, nei confronti della signora presso l'Organismo di mediazione del Pt_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, fissato per il 13.12.2024 ore 9,30, al fine di fare verbale negativo, in quanto la signora stante gli accordi nel frattempo intervenuti tra le parti relativamente Pt_1 alla casa coniugale in comproprietà e nel presente atto disciplinati, non aderirà;
o) Con l'esatto adempimento delle pattuizioni di cui al presente ricorso, i coniugi dichiarano pertanto di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo scaturente dal pregresso rapporto matrimoniale;
p) Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di e hanno CP_1 dichiarato di non volersi riconciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative. La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Controparte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in data 23 Luglio 2022 in EL PO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EL PO - anno 2022, atto n. 4, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) PROVVEDE, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia divorzile.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL PO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao