Rigetto
Sentenza 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/06/2022, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 05079/2022REG.PROV.COLL.
N. 02842/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2842 del 2016, proposto dai signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ferruccio De Lorenzo in Roma, via Giuseppe Mangili n. 29;
contro
Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Ziccardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Cristina Manni in Roma, via G.P. Da Palestrina 63;
Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario in Campania, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio ddell’Asl Napoli 1 Centro, del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario in Campania e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Gli appellanti riferiscono di aver svolto per oltre un ventennio funzioni di medico incaricato all’interno delle Case Circondariali della Regione Campania in applicazione delle disposizioni speciali di cui alla legge n. 740 del 1970 e successive integrazioni e modifiche. Deducono altresì di mantenere un interesse, pur dopo che gli incarichi affidati sono stati interrotti, ad una regolamentazione del rapporto, in via definitiva o provvisoria, che tenga conto della professionalità e della posizione dagli stessi acquisita nello svolgimento di tale attività.
2 – I medesimi, con il ricorso di primo grado e con successivi motivi aggiunti, in particolare avevano lamentato che con il susseguirsi di misure in deroga alla contrattazione collettiva nazionale, peraltro ritenute viziate da palese incompetenza, la Struttura commissariale regionale, anziché immettere all’interno delle figure professionali convenzionali i professionisti ex legge n. 740/70 e anziché far svolgere agli stessi le proprie funzioni all’interno delle case circondariali, aveva sostanzialmente eliminato le predette figure per regolamentare la materia utilizzando il personale delle ASL (convenzionale o dirigenziale), inglobando indebitamente ed irragionevolmente la specifica ed eccezionale funzione della medicina penitenziaria nella regolamentazione ordinaria del Sistema sanitario regionale.
3 – Di conseguenza gli appellanti riferivano che, pur essendosi dedicati per anni allo svolgimento dell’attività medica all’interno delle case circondariali, avevano visto totalmente disconoscere la posizione e la professionalità acquisita, e che per tale ragione avevano pertanto impugnato una regolamentazione ritenuta illegittima.
4 - Il TAR adito ha viceversa negato la sussistenza di un interesse tutelato dotato dei caratteri di immediatezza ed attualità in capo ai ricorrenti, alla luce della lunga vicenda processuale riferita alla regolamentazione in via temporanea del rapporto in esame e dell’ormai intervenuta definizione del contenzioso in sede di ottemperanza.
5 – Quindi, ha argomentato il TAR, seppure in via provvisoria la regolamentazione regionale è stata disciplinata in via commissariale dal DCA n. 149/2014, con il quale sono state adottate modifiche all’accordo integrativo regionale AIR 87/13, in dichiarata attuazione dell’accordo collettivo nazionale del 30/07/2010, stabilendo che le attività precedentemente svolte dai medici individuati dalla legge n. 740/70 (fra i quali gli appellanti) sarebbero state svolte dai dirigenti medici dipendenti delle ASL e che, in subordine, si sarebbe proceduto all’affidamento di incarichi provvisori della durata di 12 mesi. Successivamente, con DCA 9/2015 la struttura commissariale ha solo confermato le modifiche precedentemente adottate e già vagliate dal giudice amministrativo.
6 – Gli appellanti deducono l’erroneità e quindi l’illegittimità della predetta decisione del TAR, precisando che l’affermazione del giudice di primo grado circa l’inesistenza del diritto alla prosecuzione del rapporto preesistente (diritto che peraltro sarebbe invocabile innanzi alla Autorità Giudiziaria ordinaria anziché innanzi al giudice amministrativo) tocca un punto non controverso e mai messo in discussione, e che il contenzioso concerne, invece, la mancata valorizzazione della loro oggettiva pregressa esperienza, che avrebbe ragionevolmente imposto di procedere, al fine di evitare indebiti pregiudizi in loro danno, al riconoscimento della pregressa professionalità acquisita ed alla conseguente previsione di un loro ruolo differenziato nell’ambito della nuova regolamentazione dell’attività sanitaria all’interno delle Case circondariali, solo per il momento trasferita alle ASL nell’attesa dell’organizzazione definitiva dell’intero settore.
7 – Al contrario, secondo gli appellanti le disposizioni regionali impugnate in primo grado avrebbero totalmente stravolto l’assetto organizzativo dettato a livello nazionale della medicina penitenziaria, in palese contrasto con il contratto collettivo nazionale, creando modelli organizzativi non coerenti con i criteri concertati a livello nazionale che prevedevano l’inserimento della specifica medicina penitenziaria nella contrattazione nazionale, con la conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, ed in particolare dei DCA nn. 149/2014 e 9/2015 per violazione dell’art. 24 dell’ACN 10/3/2010 e della norma transitoria 1 per violazione dell’art. 15 del DCA 87/13 per assoluta incompetenza e per violazione del D. Lgs. 502/92 .
8 - Le Amministrazioni intimate si sono costituite solo formalmente.
9- L’appello non è fondato e pertanto non può essere accolto, in quanto, così come esattamente evidenziato dal TAR con l’appellata sentenza, il passaggio della medicina penitenziaria alle ASL ha implicato la non applicabilità alla fattispecie della legge n. 740 del 1970, da considerare eccezionale e quindi ad applicazione tassativa indipendentemente da ogni sua abrogazione, né può avere consentito la possibilità, per la contrattazione regionale decentrata, di istituire nuovi modelli organizzativi in violazione del generalissimo principio dell’accesso mediante concorso pubblico ex art. 97 Cost.
10 – Pertanto la nuova disciplina fatta oggetto di impugnazione non può, così come statuito dal TAR, essere ritenuta affetta dai vizi dedotti, in quanto non viene dimostrata la sussistenza di una discriminazione ovvero di un indebito pregiudizio suscettibile di vanificare la professionalità acquisita dagli appellanti, ai quali dovrà essere consentito di poter far utilmente valere i propri titoli e le proprie esperienze nell’ambito degli ordinari percorsi concorsuali disciplinati in conformità alle previsioni del citato art. 97 Cost.
11 – L’appello deve essere pertanto respinto. La peculiarità e non univocità della fattispecie controversa giustifica infine la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.