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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4267/2018
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 26.3.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4267 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa: da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e nella qualità di socio Parte_1 accomandatario, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Zoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Frosinone, via Cesare Terranova n. 74, in virtù di delega allegata all'atto di citazione in opposizione attori opponenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_1
in Giulianova, via Giacomo Matteotti n. 10/E, presso lo studio dell'avv. Luca Di Edoardo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo convenuto opposto pagina 2 di 8 OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 26.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2018, la società
[...]
, nella propria qualità di socio Parte_2
accomandatario, evocavano in giudizio la società proponendo opposizione Controparte_1
contro il decreto ingiuntivo n. 1198/2018 del 18.10.2018, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto agli odierni opponenti, in solido, il pagamento della somma di € 31.429,30, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, - in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto per le evidenti ragioni di contestazione della prestazione e la mancanza di prova documentale della prestazione stessa;
- in via altrettanto preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Teramo a favore del Tribunale di Frosinone revocando il decreto;
- nel merito revocare il decreto ingiuntivo e respingere la domanda di merito dell'opposta per tutte le motivazioni esposte in atti con vittoria di spese e compensi”.
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- che il Tribunale di Teramo doveva ritenersi incompetente a conoscere dell'opposizione, essendo competente il Tribunale di Frosinone, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 19 (luogo ove aveva sede l'opponente) e 18 (residenza del socio accomandatario)
c.p.c.;
- che, nella specie, non era applicabile ai fini della determinazione della competenza del
Tribunale adito il criterio di cui all'art. 20 c.p.c., in quanto la somma oggetto di ingiunzione non poteva ritenersi certa, liquida ed esigibile in assenza di documenti idonei a disciplinare le modalità di esecuzione della fornitura di carburante da parte dell'opposta o il prezzo di tale fornitura;
- che la parte opponente non aveva mai goduto della quantità di prestazione reclamata dalla società opposta;
pagina 3 di 8 - che l'opposta non aveva fornito la prova di aver erogato il quantitativo di carburante elencato nelle fatture attivate in sede monitoria, che costituivano documenti inidonei a dimostrare il credito vantato, in mancanza di bolle di consegna o di documenti sottoscritti dalle opponenti comprovanti l'intervenuta erogazione.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c. e, nel merito, di rigettare l'opposizione, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
In particolare, la società opposta deduceva:
- che la competenza era stata correttamente radicata ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto la documentazione versata in atti era sufficientemente dettagliata, atteso che forniva indicazioni in relazione alla singola erogazione di carburante nei confronti dell'opponente;
- che la predetta documentazione era idonea a dimostrare la sussistenza del credito vantato dall'opposta, anche alla luce dell'assenza di contestazione del rapporto contrattuale tra le parti.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita mediante prova orale e documentale, giungeva all'udienza del 26.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, provvedendo al deposito di
“note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
Secondo l'ordine logico delle questioni da trattare, deve essere preliminarmente affrontata la questione relativa all'incompetenza territoriale del giudice adito, sollevata dall'opponente.
Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Secondo giurisprudenza consolidata, nelle cause relative a diritti di obbligazione, come il giudizio in esame, l'opponente (convenuto in senso sostanziale) il quale eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità
pagina 4 di 8 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6626 del 29/03/2005; Cass Sez. 3, Ordinanza n. 8590 del
14/06/2002).
Nel caso in esame, l'opponente ha formulato l'eccezione con riferimento a tutti i criteri di collegamento, tuttavia, considerato che la fattispecie in oggetto è relativa ai diritti di obbligazione, il forum destinate solutionis può essere facoltativamente individuato, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio.
Deve, peraltro, ritenersi inidonea ad escludere la competenza del giudice adito la deduzione di parte attrice secondo cui l'obbligazione oggetto di causa dovrebbe qualificarsi come illiquida.
Si osserva, infatti, che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (cfr. Cassazione civile sez. II,
12/12/2019, n.32692). L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, infatti, deve essere adempiuta al domicilio del creditore esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (cfr. Cass. n. 22326/2007; Cass. civ. sez. VI, 20/03/2019, n.7722).
Nella specie, il credito è agevolmente determinabile in base ad un calcolo aritmetico, sulla scorta dei documenti posti a fondamento della pretesa monitoria, in cui sono specificati il quantitativo di carburante erogato dall'opposta, il prezzo unitario applicato, il mezzo rifornito, oltre al luogo e alla data di erogazione.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di pagina 5 di 8 ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve, quindi, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti ed il credito vantato da parte opposta sono stati adeguatamente provati.
In primo luogo, si osserva che parte opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione agli assunti difesivi articolati da parte opposta, limitandosi ad affermare genericamente la non debenza della somma oggetto di ingiunzione, né ha ritenuto di chiedere e/o produrre approfondimenti istruttori in ordine alle proprie allegazioni difensive.
In secondo luogo, si rileva che l'opposta ha prodotto fatture ed estratti conto attestanti le singole date di erogazione delle prestazioni, la quantità e la tipologia del prodotto erogato, il prezzo applicato per ogni singola prestazione ed il mezzo rifornito
(individuato mediante targa).
Infine, in relazione ad ogni fattura oggetto di decreto ingiuntivo, la convenuta ha prodotto i relativi buoni carburante, sottoscritti da soggetti riconducibili alla società opponente.
I testi escussi, tra cui i dipendenti della società opponente, hanno confermato i rapporti contrattuali intercorsi fra le parti, riferendo circostanze univoche e dettagliate sulla esplicazione degli stessi e, in particolare, sulle modalità di rifornimento dei mezzi di proprietà dell'opponente presso l'impianto della ubicato in Giulianova, S.S. Controparte_1
Adriatica km 406,664, via Galilei (cfr. dichiarazioni testi , , Testimone_1 Testimone_2
, ). Testimone_3 Testimone_4
pagina 6 di 8 I medesimi testi hanno dichiarato che gli autisti dei mezzi beneficiari del servizio erano stati autorizzati dalla società opponente a richiedere l'erogazione di carburante unicamente presso l'impianto suddetto, con ulteriore e specifica autorizzazione a sottoscrivere ricevute o buoni carburante per ogni singola erogazione, che la stessa società avrebbe successivamente provveduto a saldare (cfr. dichiarazioni rese dal teste , il Tes_1 quale ha affermato: “gli autisti venivano lì ed io eseguivo le attività già indicate e rilasciavo le ricevute di avvenuta erogazione che loro firmavano. Preciso altresì che tutti i mezzi in questione portavano il nome della ; dichiarazioni rese dal teste Parte_1
il quale ha precisato: “chi eseguiva il rifornimento emetteva delle ricevute, una Tes_2
delle quali restava a me ed una restava alla queste ricevute venivano sottoscritte CP_1
da me, per poi consegnarle al signor ad ogni fine mese. Non ero Parte_3
autorizzato a pagare per le prestazioni eseguite, ma dovevo solo chiedere il rifornimento, in particolare il pieno del mezzo e controllare che i litri ovviamente inseriti all'interno del mezzo stesso corrispondevano a quanto indicato nella ricevuta;
Preciso altresì che tali ricevute, oltre alla firma del conducente riportavano sia l'importo del rifornimento che i litri relativi oltre la targa del relativo mezzo”; dichiarazioni rese dal teste il quale Tes_3
ha confermato di aver sottoscritto le ricevute, precisando che tutti gli autisti avevano l'obbligo di sottoscrivere sempre l'effettivo quantitativo di carburante erogato;
dichiarazioni rese dal teste il quale ha rammentato: “ad ogni rifornimento Tes_4
firmavamo la ricevuta e come detto dal responsabile al quale a fine mese consegnavamo le ricevute”).
Alla luce delle sopra riferite risultanze istruttorie, non meritano condivisione le allegazioni attoree sulla omessa dimostrazione dell'effettiva fornitura erogata e sulla consistenza del credito, avendo, al contrario, l'opposto dimostrato la fondatezza della propria pretesa.
L'opposizione, quindi, deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte opposta di condanna nei confronti dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'istante - nel comportamento processuale dell'attore gli estremi della colpa grave o della mala fede. In tema di responsabilità aggravata per lite pagina 7 di 8 temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 9080 del
15/04/2013; Sez. 1, Sentenza n. 21393 del 04/11/2005).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai valori di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., avuto riguardo alla complessità della controversia, all'entità delle questioni trattate e all'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 4267/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1198/2018 del 18.10.2018, emesso dal Tribunale di Teramo;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parte opponente a corrispondere alla società opposta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Teramo, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 26.3.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4267 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa: da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e nella qualità di socio Parte_1 accomandatario, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Zoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Frosinone, via Cesare Terranova n. 74, in virtù di delega allegata all'atto di citazione in opposizione attori opponenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_1
in Giulianova, via Giacomo Matteotti n. 10/E, presso lo studio dell'avv. Luca Di Edoardo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo convenuto opposto pagina 2 di 8 OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 26.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2018, la società
[...]
, nella propria qualità di socio Parte_2
accomandatario, evocavano in giudizio la società proponendo opposizione Controparte_1
contro il decreto ingiuntivo n. 1198/2018 del 18.10.2018, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto agli odierni opponenti, in solido, il pagamento della somma di € 31.429,30, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, - in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto per le evidenti ragioni di contestazione della prestazione e la mancanza di prova documentale della prestazione stessa;
- in via altrettanto preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Teramo a favore del Tribunale di Frosinone revocando il decreto;
- nel merito revocare il decreto ingiuntivo e respingere la domanda di merito dell'opposta per tutte le motivazioni esposte in atti con vittoria di spese e compensi”.
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- che il Tribunale di Teramo doveva ritenersi incompetente a conoscere dell'opposizione, essendo competente il Tribunale di Frosinone, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 19 (luogo ove aveva sede l'opponente) e 18 (residenza del socio accomandatario)
c.p.c.;
- che, nella specie, non era applicabile ai fini della determinazione della competenza del
Tribunale adito il criterio di cui all'art. 20 c.p.c., in quanto la somma oggetto di ingiunzione non poteva ritenersi certa, liquida ed esigibile in assenza di documenti idonei a disciplinare le modalità di esecuzione della fornitura di carburante da parte dell'opposta o il prezzo di tale fornitura;
- che la parte opponente non aveva mai goduto della quantità di prestazione reclamata dalla società opposta;
pagina 3 di 8 - che l'opposta non aveva fornito la prova di aver erogato il quantitativo di carburante elencato nelle fatture attivate in sede monitoria, che costituivano documenti inidonei a dimostrare il credito vantato, in mancanza di bolle di consegna o di documenti sottoscritti dalle opponenti comprovanti l'intervenuta erogazione.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c. e, nel merito, di rigettare l'opposizione, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
In particolare, la società opposta deduceva:
- che la competenza era stata correttamente radicata ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto la documentazione versata in atti era sufficientemente dettagliata, atteso che forniva indicazioni in relazione alla singola erogazione di carburante nei confronti dell'opponente;
- che la predetta documentazione era idonea a dimostrare la sussistenza del credito vantato dall'opposta, anche alla luce dell'assenza di contestazione del rapporto contrattuale tra le parti.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita mediante prova orale e documentale, giungeva all'udienza del 26.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, provvedendo al deposito di
“note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
Secondo l'ordine logico delle questioni da trattare, deve essere preliminarmente affrontata la questione relativa all'incompetenza territoriale del giudice adito, sollevata dall'opponente.
Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Secondo giurisprudenza consolidata, nelle cause relative a diritti di obbligazione, come il giudizio in esame, l'opponente (convenuto in senso sostanziale) il quale eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità
pagina 4 di 8 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6626 del 29/03/2005; Cass Sez. 3, Ordinanza n. 8590 del
14/06/2002).
Nel caso in esame, l'opponente ha formulato l'eccezione con riferimento a tutti i criteri di collegamento, tuttavia, considerato che la fattispecie in oggetto è relativa ai diritti di obbligazione, il forum destinate solutionis può essere facoltativamente individuato, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio.
Deve, peraltro, ritenersi inidonea ad escludere la competenza del giudice adito la deduzione di parte attrice secondo cui l'obbligazione oggetto di causa dovrebbe qualificarsi come illiquida.
Si osserva, infatti, che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (cfr. Cassazione civile sez. II,
12/12/2019, n.32692). L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, infatti, deve essere adempiuta al domicilio del creditore esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (cfr. Cass. n. 22326/2007; Cass. civ. sez. VI, 20/03/2019, n.7722).
Nella specie, il credito è agevolmente determinabile in base ad un calcolo aritmetico, sulla scorta dei documenti posti a fondamento della pretesa monitoria, in cui sono specificati il quantitativo di carburante erogato dall'opposta, il prezzo unitario applicato, il mezzo rifornito, oltre al luogo e alla data di erogazione.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di pagina 5 di 8 ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve, quindi, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti ed il credito vantato da parte opposta sono stati adeguatamente provati.
In primo luogo, si osserva che parte opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione agli assunti difesivi articolati da parte opposta, limitandosi ad affermare genericamente la non debenza della somma oggetto di ingiunzione, né ha ritenuto di chiedere e/o produrre approfondimenti istruttori in ordine alle proprie allegazioni difensive.
In secondo luogo, si rileva che l'opposta ha prodotto fatture ed estratti conto attestanti le singole date di erogazione delle prestazioni, la quantità e la tipologia del prodotto erogato, il prezzo applicato per ogni singola prestazione ed il mezzo rifornito
(individuato mediante targa).
Infine, in relazione ad ogni fattura oggetto di decreto ingiuntivo, la convenuta ha prodotto i relativi buoni carburante, sottoscritti da soggetti riconducibili alla società opponente.
I testi escussi, tra cui i dipendenti della società opponente, hanno confermato i rapporti contrattuali intercorsi fra le parti, riferendo circostanze univoche e dettagliate sulla esplicazione degli stessi e, in particolare, sulle modalità di rifornimento dei mezzi di proprietà dell'opponente presso l'impianto della ubicato in Giulianova, S.S. Controparte_1
Adriatica km 406,664, via Galilei (cfr. dichiarazioni testi , , Testimone_1 Testimone_2
, ). Testimone_3 Testimone_4
pagina 6 di 8 I medesimi testi hanno dichiarato che gli autisti dei mezzi beneficiari del servizio erano stati autorizzati dalla società opponente a richiedere l'erogazione di carburante unicamente presso l'impianto suddetto, con ulteriore e specifica autorizzazione a sottoscrivere ricevute o buoni carburante per ogni singola erogazione, che la stessa società avrebbe successivamente provveduto a saldare (cfr. dichiarazioni rese dal teste , il Tes_1 quale ha affermato: “gli autisti venivano lì ed io eseguivo le attività già indicate e rilasciavo le ricevute di avvenuta erogazione che loro firmavano. Preciso altresì che tutti i mezzi in questione portavano il nome della ; dichiarazioni rese dal teste Parte_1
il quale ha precisato: “chi eseguiva il rifornimento emetteva delle ricevute, una Tes_2
delle quali restava a me ed una restava alla queste ricevute venivano sottoscritte CP_1
da me, per poi consegnarle al signor ad ogni fine mese. Non ero Parte_3
autorizzato a pagare per le prestazioni eseguite, ma dovevo solo chiedere il rifornimento, in particolare il pieno del mezzo e controllare che i litri ovviamente inseriti all'interno del mezzo stesso corrispondevano a quanto indicato nella ricevuta;
Preciso altresì che tali ricevute, oltre alla firma del conducente riportavano sia l'importo del rifornimento che i litri relativi oltre la targa del relativo mezzo”; dichiarazioni rese dal teste il quale Tes_3
ha confermato di aver sottoscritto le ricevute, precisando che tutti gli autisti avevano l'obbligo di sottoscrivere sempre l'effettivo quantitativo di carburante erogato;
dichiarazioni rese dal teste il quale ha rammentato: “ad ogni rifornimento Tes_4
firmavamo la ricevuta e come detto dal responsabile al quale a fine mese consegnavamo le ricevute”).
Alla luce delle sopra riferite risultanze istruttorie, non meritano condivisione le allegazioni attoree sulla omessa dimostrazione dell'effettiva fornitura erogata e sulla consistenza del credito, avendo, al contrario, l'opposto dimostrato la fondatezza della propria pretesa.
L'opposizione, quindi, deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte opposta di condanna nei confronti dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'istante - nel comportamento processuale dell'attore gli estremi della colpa grave o della mala fede. In tema di responsabilità aggravata per lite pagina 7 di 8 temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 9080 del
15/04/2013; Sez. 1, Sentenza n. 21393 del 04/11/2005).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai valori di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., avuto riguardo alla complessità della controversia, all'entità delle questioni trattate e all'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 4267/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1198/2018 del 18.10.2018, emesso dal Tribunale di Teramo;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parte opponente a corrispondere alla società opposta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Teramo, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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