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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1320/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso l'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Merlino (pec: che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in Email_1
atti,
opponente
e
(c.f. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Santo Stefano di Camastra presso lo studio dell'avv. Elisa Mangalaviti che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 marzo 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520239004973052/000, notificatagli dall' Controparte_1
il 18 gennaio 2024 e della cartella n. 29520170012165611000 per premi 2016
[...] CP_2
e somme aggiuntive pari a 752,39 euro, chiedendo di accertare l'intervenuta prescrizione degli stessi e comunque la nullità derivata dell'avviso per omessa notificazione del titolo presupposto.
Nella resistenza dell'agente della riscossione, sostituita l'udienza del 3 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Quanto al motivo formale l'opposizione deve ritenersi inammissibile.
Si rammenta, invero, che all'opposizione all'avviso di mora dei contributi omessi e iscritti a ruolo si applicano termini perentori, potendo essa qualificarsi, a seconda delle deduzioni, quale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità della domanda, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 11338/2010, n. 27019/2008).
Nel caso di specie il vizio inerente appunto alla presunta mancata notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere proposto con l'opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica dell'intimazione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (richiamato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999), termine che non è stato osservato.
Il motivo comunque è palesemente infondato e pretestuoso, avendo prodotto CP_3
documentazione (relate di notifica recante il numero del relativo atto, estratto di ruolo), attestante la regolare notifica della stessa in data 12 ottobre 2017, mediante raccomandata AR consegnata alla moglie convivente . CP_4
Si rileva che la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione,
"iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operatività di tali principi è, però, subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti (v. Cass. n. 11228/2021, n. 11815/2020, n. 28591/2017).
Per tale notifica non è inoltre richiesto l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, in quanto l'art. 60, comma 1, lettera b/bis del d.P.R. n. 600/1973, introdotto dall'art. 37, comma 27, lettera a) del d.l.. n. 223/2006, riguarda la notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (v. Cass. n. 26592/2019,
n. 12181/2013).
Invero, in ipotesi di c.d. notificazione semplificata, quale quella in esame, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della legge n. 145/2018, in quanto privo di efficacia retroattiva), e non quelle della legge n. 890/1982 (v. Cass. n. 946/2020, n. 2229/2020, n. 5822/2021, n. 19575/2019, n.
10037/2019).
2 D'altro canto, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data può considerarsi assolta mediante la produzione dell'estratto della cartella e della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo dell'atto, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia dello stesso (v. Cass. n. 20444/2019,
n. 23902/2017). Ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotostatiche o fotografiche hanno la medesima efficacia probatoria degli originali e fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (v. Cass. n. 9773/2009 e n. 8682/2009), sicchè per inficiarne il valore la parte non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve disconoscerne la conformità in modo specifico e serio.
Pertanto, laddove l'agente della riscossione - come nella specie - produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della stessa), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (v. Cass. n. 23426/2020, n. 24323/2018).
I rilievi sollevati dall'istante in ordine agli atti prodotti dalla controparte sono generici.
3.- Nel merito va invece rigettata l'eccezione di prescrizione, pur ammissibile quale opposizione all'esecuzione.
Si richiama sul punto la sentenza della Suprema Corte n. 16425/2019 - alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - che ha affrontato funditus la questione relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui, come nella specie,
l'opponente, pur chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, abbia proposto l'opposizione nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione.
Essa ha precisato che in tali ipotesi non è possibile applicare l'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, trattandosi di norma eccezionale che, in deroga ai principi generali e con disposizione di favore per il privato, pone a carico del concessionario convenuto l'onere di chiamare in causa l'ente impositore, altrimenti il concessionario medesimo è responsabile delle conseguenze della lite pur non essendo egli - a rigor di logica - il legittimato passivo per le questioni inerenti al merito della pretesa creditoria. La formulazione letterale della norma, oltre a ribadire quell'esclusione di litisconsorzio necessario, è ben chiara nello statuire che l'onere di chiamata in causa dell'ente creditore sussiste solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, anche
3 del merito della pretesa creditoria dell'ente impositore. La disposizione, peraltro, costituisce solo il riconoscimento di un interesse in capo all'agente per la riscossione a chiamare in giudizio l'ente creditore, ove sia stato chiamato a rispondere anche in ordine a questioni relative al merito della pretesa. Essa giustifica, dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore ex artt. 106 o 107 c.p.c..
Inoltre, con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore non si spoglia del proprio credito, né ancora, si può confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità di una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario.
In definitiva, nelle cause di opposizione all'esecuzione: - non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non assumendo rilievo la circostanza che l'opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito;
- l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore (v. Cass. n. 61/2020, n. 29798/2019,
n. 24371/2019).
Di recente sono intervenute in materia anche le Sezioni Unite (n. 7514/2022) per ribadire che nelle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e in genere nelle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, quale titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore. Del resto, l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma
1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo (cfr. Cass. n. 16425/2019 cit., n. 5625/2019).
Per tale ragione non si è proceduto a integrare il contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
4.- Le spese processuali seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 339 euro oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
4 2) condanna a rimborsare ad le spese del giudizio, liquidate in 339 Parte_1 CP_3
euro, oltre spese generali iva e cpa.
Messina, 4.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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