TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/09/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio civile”,
PROMOSSA DA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv. Melita Cafarelli;
-Ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...].
-Resistente Contumace-
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 09.05.2025.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2024, il ricorrente, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio civile) contratto in Barrafranca, il 2.07.2021, con trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Barrafranca, al n. 5, parte I, anno 2021, precisando che dall'unione coniugale non sono nati figli.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di essersi separato con accordo sottoscritto dinanzi all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Barrafranca in data 20.07.2023, e di non essersi più riconciliato con la moglie (cfr. verbali depositati da parte ricorrente in data 14.03.2025).
Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si è costituita nel presente giudizio e ne è quindi stata dichiarata la contumacia all'udienza del 13.11.2024.
All'udienza di comparizione del 13.11.2024, è stato sentito il ricorrente, il quale ha dichiarato di non volersi riconciliare con la resistente.
Con note scritte depositate nel termine perentorio del 19.03.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi alle difese svolte in seno al ricorso introduttivo e insistendo nella pronuncia di divorzio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione dell'accordo sottoscritto dinanzi all'ufficiale dello Stato civile del Comune di
Barrafranca in data 20.07.2023, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
In mancanza di ulteriori domande, nessuna altra statuizione va emessa.
Infine, per quanto riguarda le spese processuali, attesa la natura della controversia e la contumacia della resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Barrafranca in data 02.07.2021 tra
(C.F.: , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], trascritto nel registro
[...] C.F._2 degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Barrafranca, al n. 5, parte I, anno 2021;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite per il resistente non costituito.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 14.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio civile”,
PROMOSSA DA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv. Melita Cafarelli;
-Ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...].
-Resistente Contumace-
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 09.05.2025.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2024, il ricorrente, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio civile) contratto in Barrafranca, il 2.07.2021, con trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Barrafranca, al n. 5, parte I, anno 2021, precisando che dall'unione coniugale non sono nati figli.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di essersi separato con accordo sottoscritto dinanzi all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Barrafranca in data 20.07.2023, e di non essersi più riconciliato con la moglie (cfr. verbali depositati da parte ricorrente in data 14.03.2025).
Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si è costituita nel presente giudizio e ne è quindi stata dichiarata la contumacia all'udienza del 13.11.2024.
All'udienza di comparizione del 13.11.2024, è stato sentito il ricorrente, il quale ha dichiarato di non volersi riconciliare con la resistente.
Con note scritte depositate nel termine perentorio del 19.03.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi alle difese svolte in seno al ricorso introduttivo e insistendo nella pronuncia di divorzio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione dell'accordo sottoscritto dinanzi all'ufficiale dello Stato civile del Comune di
Barrafranca in data 20.07.2023, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
In mancanza di ulteriori domande, nessuna altra statuizione va emessa.
Infine, per quanto riguarda le spese processuali, attesa la natura della controversia e la contumacia della resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Barrafranca in data 02.07.2021 tra
(C.F.: , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], trascritto nel registro
[...] C.F._2 degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Barrafranca, al n. 5, parte I, anno 2021;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite per il resistente non costituito.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 14.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta