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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 2202/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (c.f. ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marisa Olga Meroni e
Paolo Marra, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano al
Corso Italia 13
APPELLANTE
contro
: il (c.f. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
Marco Zanon, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Treviso al Viale Monte Grappa 45
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 778/2022 del
Tribunale di Padova, depositata in data 19 aprile 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in integrale riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del dei Parte Parte_2
seguenti importi:
a. € 8.832,83 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo grado e prodotte quali docc. 23-58 primo grado;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs.
n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di €
40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo grado e prodotte quali docc. 23-58 primo grado;
e. € 412,83 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a, portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 primo grado e prodotte quali doc. 05 primo grado;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs.
n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 3.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di €
40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' CP_1
convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e;
e comunque degli importi che saranno ritenuti dovuti, e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Di parte appellata
Rigettare l'appello proposto da in quanto del Parte_3
tutto infondato in fatto e in diritto, ed inammissibile;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 778 del 19 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Padova.
Con la vittoria integrale di spese ed onorari di lite, anche per il presente grado di giudizio, che dovranno essere distratte in favore dell'Avv. Marco
Zanon, che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione notificato in data 7 agosto 2020 la società
[...]
ha evocato al giudizio del Tribunale di Padova il Parte_3
dichiarandosene creditrice, quale cessionaria dei Parte_2
crediti portati dalle fatture emesse dalla società Enel Energia s.p.a. nei confronti dell'ente comunale in forza dell'atto di cessione notificato al debitore in data 14 gennaio 2019, a titolo di sorte capitale, di interessi moratori ai sensi degli articoli 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.Lgs. n. 192/12, di interessi anatocistici, degli ulteriori interessi di mora su questi ultimi, nonché di tutte le somme forfetariamente dovutele per ciascuna fattura azionata ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. n.
231/02, e dunque chiedendone la condanna al relativo pagamento ovvero, subordinatamente, la condanna al pagamento dei medesimi importi a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 del codice civile.
Il convenuto ha avversato la pretesa chiedendone il rigetto ed ha Pt_2
eccepito l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, nonché l'inefficacia e l'inopponibilità a sé della cessione dei crediti dedotta in lite in quanto questa era stata espressamente rifiutata dal agli effetti di cui Pt_2
all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, e subordinatamente ha chiesto il rigetto della domanda eccependo la nullità del contratto di somministrazione, la prescrizione di parte dei crediti azionati e la non riferibilità a sé di talune delle forniture dalle quali sarebbero originati i crediti ceduti..
Il Tribunale, senza il compimento di attività istruttorie ulteriori rispetto all'acquisizione delle produzioni documentali delle parti, ha rimesso la causa alla fase decisionale definendo il grado di giudizio mediante rigetto delle domande dell'attrice al cui carico ha posto le spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società (tale la Pt_1
denominazione medio tempore assunta dall'originaria attrice) chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento di tutte le sue domande di pagamento.
Il appellato ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Pt_2
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 31 ottobre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 24 gennaio 2025 e da parte appellata in data 27 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha formulato due motivi coi quali ha denunciato l'erroneità della decisione in ragione della violazione della normativa applicabile alla cessione dei crediti riguardanti la pubblica amministrazione (primo motivo)
e l'altrettanto erronea regolazione delle spese di lite (secondo motivo).
Ad illustrazione dell'impugnazione l'appellante ha sostenuto che il
Tribunale era incorso in errore allorché aveva ritenuto che, per essere efficace ed opponibile, la cessione di credito avrebbe dovuto essere seguita dall'espressa adesione del a tal fine l'appellante ha precisato che Pt_2
nella vicenda di specie non poteva trovare applicazione la normativa portata dagli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, come ritenuto dal Tribunale, trattandosi di amministrazione pubblica diversa dalle amministrazioni statali, tale essendo l'ente locale convenuto.
La doglianza a giudizio della Corte non ha fondamento in ciascuna delle sue formulazioni e deve pervenirsi al suo rigetto con effetto di conferma della decisione gravata.
Va difatti rilevato che risulta acquisito in atti (né sul punto emerge contestazione tra le parti in lite) che il una volta Parte_2
ricevuta notizia mediante notificazione della cessione del credito, ha tempestivamente opposto a quella cessione il suo formale rifiuto, ciò comportando l'effetto di inefficacia scaturente dall'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
Rispetto a tale ordine di ragioni non è affatto persuasivo l'assunto d'appello secondo cui la ratio sottesa all'adesione dell'amministrazione alla cessione sarebbe quella di salvaguardare l'interesse pubblico alla permanenza della somministrazione laddove, a detta dell'appellante, nel caso di specie i rapporti di fornitura erano invece cessati, sol che si consideri che non constano elementi di sorta da cui trarre prova di siffatta allegazione rimasta in definitiva indimostrata.
Nè risulta convincente la tesi d'appello nella parte in cui tende ad escludere l'applicabilità alla vicenda in delibazione della disciplina portata dal R.D. n.
2440/1923 dovendosi anzi affermarne l'operatività in relazione alla inefficacia delle cessioni di credito in carenza dell'adesione dell'amministrazione debitrice ceduta.
Ad analogo epilogo reiettivo conduce la delibazione del secondo motivo inerendo l'attribuzione delle spese di lite che il Tribunale ha appropriatamente regolato in applicazione del criterio di soccombenza.
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante società ed in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, determinata Pt_2
tenuto conto del valore della causa rapportato ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, disponendone la distrazione in favore del difensore, Avvocato Marco Zanon, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura civile essendosi dichiarato antistatario.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante società va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 778/2022 del Tribunale di Padova, depositata in data 19 aprile 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellato liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura civile;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 27 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni