CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N. 479 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza del 22.1.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Taranto al Parte_1 C.F._1
corso Umberto n. 116, presso lo studio dell'avv. Maria Fratini, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Certomà, Antonio Andriulli e Rita Battiato, giusta procura generale alle liti in atti,
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Taranto alla via Golfo di
Taranto n. 7/D
- APPELLATO -
Oggetto: decorrenza pensione di vecchiaia
All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1049/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese irripetibili, la domanda di – volta al riconoscimento Parte_1
1 del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 1.11.2014 invece che dall'1.6.2016, già
CP_ riconosciuta dall' cat. VR n. 30027241.
Riteneva il Tribunale che, a seguito della cancellazione dell'istante dagli elenchi anagrafici
CP_ dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2013 al 2016, disposta dall' con il terzo elenco di variazione dell'anno 2018, difettasse in capo alla stessa istante il requisito contributivo minimo di 1.040 contributi settimanali prescritto ai fini del diritto alla pensione, risultando,
CP_ invece, dall'estratto contro previdenziale, emesso dall' il 15.10.2019, soltanto un accredito di 948 contributi settimanali fino al 31.12.2012 e null'altro per il periodo successivo a tale data.
Rilevava il Tribunale anche la inammissibilità della ctu contabile, espletata in altro giudizio, prodotta dall'istante, a ragione della mancata allegazione alle note conclusive autorizzate, nei termini concessi, nonchè la non condivisione delle conclusioni ivi espresse per l'erronea applicazione dell'art. 2 co. 3 lett. b) del d.l.vo. 30.12.1992 n. 503.
Avverso tale decisione proponeva appello la chiedendone la riforma ed insistendo per Pt_1
CP_ la condanna dell' alla corresponsione dei ratei di pensione maturati nel periodo intermedio con decorrenza 1.11.2014 ovvero altra data, precedente o successiva, ritenuta di giustizia.
CP_ Resisteva l' chiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza e decadenza dei rati precedenti il triennio dalla data di deposito del ricorso introduttivo (16.10.2019), con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza per non aver applicato l'art. 2
co. 3 lett. b) del d.l.vo. 30.12.1992 n. 503, avendo, invece, diritto alla pensione di vecchiaia quale lavoratrice dipendente dall'1.11.2014, sussistendone i requisiti anagrafici, contributivi e di anzianità contributiva dall'1.11.2014, rilevando, comunque, la validità della CTU, sia pur tardivamente prodotta.
La sentenza non merita le censure rivoltele.
2 La , titolare di pensione di vecchiaia dei coltivatori diretti, categoria VR-agricoli Pt_1
autonomi, da giugno 2016, ha agito in giudizio all'espresso ed unico fine di ottenere l'anticipazione del trattamento pensionistico con decorrenza novembre 2014, senza contestare, nel rispetto delle preclusioni fissate dal codice di rito, la categoria attribuita
CP_ dall'
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto inapplicabile l'art. 2 co. 3 lett. b) del d.l.vo. 30.12.1992 n. 503 sancito esclusivamente per i lavoratori dipendenti che possono far valere l'inferiore requisito contributivo di 780 contributi settimanali con un'anzianità assicurativa, al 31.12.1992, di almeno 25 anni e un'occupazione di almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, “mentre l'istante è titolare di pensione di vecchiaia per i lavoratori agricoli autonomi, come attestato dal codice VR” e, in ogni caso, non può far valere i predetti requisiti alla data del 31.12.1992.
Altrettanto correttamente e con esaustiva motivazione il primo giudice ha rilevato l'inammissibilità della ctu espletata in altro giudizio e la tardività della sua produzione nel presente giudizio.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata.
Nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. cpc, nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. cpc.
Taranto, 22.1.2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N. 479 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza del 22.1.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Taranto al Parte_1 C.F._1
corso Umberto n. 116, presso lo studio dell'avv. Maria Fratini, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Certomà, Antonio Andriulli e Rita Battiato, giusta procura generale alle liti in atti,
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Taranto alla via Golfo di
Taranto n. 7/D
- APPELLATO -
Oggetto: decorrenza pensione di vecchiaia
All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1049/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese irripetibili, la domanda di – volta al riconoscimento Parte_1
1 del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 1.11.2014 invece che dall'1.6.2016, già
CP_ riconosciuta dall' cat. VR n. 30027241.
Riteneva il Tribunale che, a seguito della cancellazione dell'istante dagli elenchi anagrafici
CP_ dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2013 al 2016, disposta dall' con il terzo elenco di variazione dell'anno 2018, difettasse in capo alla stessa istante il requisito contributivo minimo di 1.040 contributi settimanali prescritto ai fini del diritto alla pensione, risultando,
CP_ invece, dall'estratto contro previdenziale, emesso dall' il 15.10.2019, soltanto un accredito di 948 contributi settimanali fino al 31.12.2012 e null'altro per il periodo successivo a tale data.
Rilevava il Tribunale anche la inammissibilità della ctu contabile, espletata in altro giudizio, prodotta dall'istante, a ragione della mancata allegazione alle note conclusive autorizzate, nei termini concessi, nonchè la non condivisione delle conclusioni ivi espresse per l'erronea applicazione dell'art. 2 co. 3 lett. b) del d.l.vo. 30.12.1992 n. 503.
Avverso tale decisione proponeva appello la chiedendone la riforma ed insistendo per Pt_1
CP_ la condanna dell' alla corresponsione dei ratei di pensione maturati nel periodo intermedio con decorrenza 1.11.2014 ovvero altra data, precedente o successiva, ritenuta di giustizia.
CP_ Resisteva l' chiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza e decadenza dei rati precedenti il triennio dalla data di deposito del ricorso introduttivo (16.10.2019), con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza per non aver applicato l'art. 2
co. 3 lett. b) del d.l.vo. 30.12.1992 n. 503, avendo, invece, diritto alla pensione di vecchiaia quale lavoratrice dipendente dall'1.11.2014, sussistendone i requisiti anagrafici, contributivi e di anzianità contributiva dall'1.11.2014, rilevando, comunque, la validità della CTU, sia pur tardivamente prodotta.
La sentenza non merita le censure rivoltele.
2 La , titolare di pensione di vecchiaia dei coltivatori diretti, categoria VR-agricoli Pt_1
autonomi, da giugno 2016, ha agito in giudizio all'espresso ed unico fine di ottenere l'anticipazione del trattamento pensionistico con decorrenza novembre 2014, senza contestare, nel rispetto delle preclusioni fissate dal codice di rito, la categoria attribuita
CP_ dall'
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto inapplicabile l'art. 2 co. 3 lett. b) del d.l.vo. 30.12.1992 n. 503 sancito esclusivamente per i lavoratori dipendenti che possono far valere l'inferiore requisito contributivo di 780 contributi settimanali con un'anzianità assicurativa, al 31.12.1992, di almeno 25 anni e un'occupazione di almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, “mentre l'istante è titolare di pensione di vecchiaia per i lavoratori agricoli autonomi, come attestato dal codice VR” e, in ogni caso, non può far valere i predetti requisiti alla data del 31.12.1992.
Altrettanto correttamente e con esaustiva motivazione il primo giudice ha rilevato l'inammissibilità della ctu espletata in altro giudizio e la tardività della sua produzione nel presente giudizio.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata.
Nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. cpc, nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. cpc.
Taranto, 22.1.2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
3