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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 639/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 639 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 07 maggio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Quarto (NA) alla Via E. De Nicola, 6, C.F.
e , nata a C.F._1 Parte_2
Napoli il 18/03/1988, residente in [...], C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliati in Giugliano in Campania (NA) alla Via Galileo
Ferraris, 65, presso e nello studio dell'avvocato Leandro
Grasso, che li rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18 febbraio 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Napoli il giorno 06/04/2009 dal quale è nata una figlia ( , nata a [...] il [...]). Parte_3
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli n. 1478/2021 del
23/02/2021 e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
05/05/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 07/05/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 08/05/2025.
Pag. 2 di 6 La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta il 17/02/2021) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. 1478/2021 del
23/02/2021 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
a) i coniugi continueranno a vivere separati, adottando comportamenti di reciproco rispetto e comunicandosi, ogni variazione di residenza e/o domicilio nel circondario del comune e/o provincia di Napoli;
b) la figlia minore viene affidata in modo condiviso Parte_3
ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre e -compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore e dei genitori-, con diritto di visita del padre per due pomeriggi alla settimana, orientativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, ed a settimane alterne dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 18,00 della domenica. Durante le festività natalizie la minore, salvo diverso accordo, trascorrerà ad ann i alterni il 24 dicembre con un genitore ed il 25 e 26 con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro; il 6 gennaio ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Le festività
Pag. 3 di 6 pasquali, consistenti nella domenica e lunedì in albis, saranno trascorse ad anni alterni la domenica con l'uno ed il lunedì in albiscon l'altro genitore. Tutte le altre festività ed i c.d. “ponti”, salvo diverso accordo tra le parti, verranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza.I coniugi, su accordo, potranno decidere in maniera differente. Il compleanno della minore sarà trascorso possibilmente con entrambi i genitori, o in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascuno di loro. Nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto, o, in alternativa, due settimane consecutive ad agosto. L'esatto periodo verrà concordato dai coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi la località e la struttura ove si recheranno in vacanza con la minore offrendo sempre al genitore assente la reperibilità ed un contatto telefonico giornaliero. Resta inteso che, in ogni occasione di incontro con la figlia il sig. provvederà a Parte_1
prelevare e riaccompagnare presso la residenza della predetta.I Parte_3
genitori si impegnano a rispettare sempre le volontà della minore e a non forzarla in nessuna scelta e/o decisione;
c) Il sig. si obbliga, sin dalla sottoscrizione del Parte_1
presente accordo, a versare alla signora , entro il Parte_2
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia la quale sarà corrisposta in contanti con rilascio di ricevuta ovvero su conto
Pag. 4 di 6 corrente bancario o postale intestato alla signora
[...]
; Parte_2
d) Il sig. sempre a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento della figlia, provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, comprese quelle relative alle rette e al trasporto scolastico, attività didattiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale della figlia, purché previamente concordate e debitamente documentate, il tutto secondo quanto riportato nel Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie sottoscritto dal COA di Napoli Nord il 25.10.2019;
e) I coniugi dichiarano sin da questo momento di voler reciprocamente consentire al rilascio ed al rinnovo del passaporto per tutte le destinazioni consentite nonché al rilascio di ogni documentazione personale per la quale sia richiesto l'assenso dell'altro, senza ulteriore autorizzazione;
f) I coniugi espressamente rinunciano al mantenimento in quanto dichiarano di poter provvedere autonomamente alle loro esigenze, ed espressamente accettano le reciproche rinunce;
g) I coniugi rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa economica;
h) Per le spese e competenze di giudizio le parti, attualmente inoccupate e prive di reddito superiore ad € 12.000, hanno sottoscritto reciproca istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative. Trattandosi di procedura camerale su istanza
Pag. 5 di 6 congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli in data 06/04/2009, tra , nato a [...] il Parte_1
04/06/1982 e , nata a [...] il Parte_2
18/03/1988 – (Atto n. 10, Parte II, s. A, sez. E, Anno 2009);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Napoli le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4/6/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 639/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 639 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 07 maggio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Quarto (NA) alla Via E. De Nicola, 6, C.F.
e , nata a C.F._1 Parte_2
Napoli il 18/03/1988, residente in [...], C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliati in Giugliano in Campania (NA) alla Via Galileo
Ferraris, 65, presso e nello studio dell'avvocato Leandro
Grasso, che li rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18 febbraio 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Napoli il giorno 06/04/2009 dal quale è nata una figlia ( , nata a [...] il [...]). Parte_3
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli n. 1478/2021 del
23/02/2021 e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
05/05/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 07/05/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 08/05/2025.
Pag. 2 di 6 La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta il 17/02/2021) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. 1478/2021 del
23/02/2021 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
a) i coniugi continueranno a vivere separati, adottando comportamenti di reciproco rispetto e comunicandosi, ogni variazione di residenza e/o domicilio nel circondario del comune e/o provincia di Napoli;
b) la figlia minore viene affidata in modo condiviso Parte_3
ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre e -compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore e dei genitori-, con diritto di visita del padre per due pomeriggi alla settimana, orientativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, ed a settimane alterne dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 18,00 della domenica. Durante le festività natalizie la minore, salvo diverso accordo, trascorrerà ad ann i alterni il 24 dicembre con un genitore ed il 25 e 26 con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro; il 6 gennaio ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Le festività
Pag. 3 di 6 pasquali, consistenti nella domenica e lunedì in albis, saranno trascorse ad anni alterni la domenica con l'uno ed il lunedì in albiscon l'altro genitore. Tutte le altre festività ed i c.d. “ponti”, salvo diverso accordo tra le parti, verranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza.I coniugi, su accordo, potranno decidere in maniera differente. Il compleanno della minore sarà trascorso possibilmente con entrambi i genitori, o in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascuno di loro. Nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto, o, in alternativa, due settimane consecutive ad agosto. L'esatto periodo verrà concordato dai coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi la località e la struttura ove si recheranno in vacanza con la minore offrendo sempre al genitore assente la reperibilità ed un contatto telefonico giornaliero. Resta inteso che, in ogni occasione di incontro con la figlia il sig. provvederà a Parte_1
prelevare e riaccompagnare presso la residenza della predetta.I Parte_3
genitori si impegnano a rispettare sempre le volontà della minore e a non forzarla in nessuna scelta e/o decisione;
c) Il sig. si obbliga, sin dalla sottoscrizione del Parte_1
presente accordo, a versare alla signora , entro il Parte_2
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia la quale sarà corrisposta in contanti con rilascio di ricevuta ovvero su conto
Pag. 4 di 6 corrente bancario o postale intestato alla signora
[...]
; Parte_2
d) Il sig. sempre a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento della figlia, provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, comprese quelle relative alle rette e al trasporto scolastico, attività didattiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale della figlia, purché previamente concordate e debitamente documentate, il tutto secondo quanto riportato nel Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie sottoscritto dal COA di Napoli Nord il 25.10.2019;
e) I coniugi dichiarano sin da questo momento di voler reciprocamente consentire al rilascio ed al rinnovo del passaporto per tutte le destinazioni consentite nonché al rilascio di ogni documentazione personale per la quale sia richiesto l'assenso dell'altro, senza ulteriore autorizzazione;
f) I coniugi espressamente rinunciano al mantenimento in quanto dichiarano di poter provvedere autonomamente alle loro esigenze, ed espressamente accettano le reciproche rinunce;
g) I coniugi rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa economica;
h) Per le spese e competenze di giudizio le parti, attualmente inoccupate e prive di reddito superiore ad € 12.000, hanno sottoscritto reciproca istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative. Trattandosi di procedura camerale su istanza
Pag. 5 di 6 congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli in data 06/04/2009, tra , nato a [...] il Parte_1
04/06/1982 e , nata a [...] il Parte_2
18/03/1988 – (Atto n. 10, Parte II, s. A, sez. E, Anno 2009);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Napoli le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4/6/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna
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