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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
NT GL
N. R.G. 2300/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2300/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Aldo Appella ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in 80143 Napoli (Na) alla via Rimini n. 67,
[..
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Russo Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Volla (Na) alla Via Montanino Viale Platani
n. 3,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San TI IO, in data
26/04/2022, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune alla Parte I, n. 4, dell'anno 2022;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“A) pronunciare la separazione personale tra i coniugi, signora e il signor Parte_2
, che contraevano matrimonio civile in San TI IO il giorno 26 Parte_1
del mese di aprile dell'anno 2022, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San
TI IO di procedere a tutte le incombenze di Legge;
B) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in 27028 San TI IO alla via
RL EL n. 4, alla signora che continuerà ad abitarvi unitamente alla Parte_2
figlia Per_1
C) disporre che il coniuge, signor , lasci la casa coniugale entro e non oltre 3 Parte_1
mesi dalla sentenza di omologa della separazione;
D) disporre l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno la “responsabilità genitoriale” prendendo insieme tutte le decisioni riguardanti la sua educazione, istruzione, lo sviluppo e la salute, senza trascurare le attitudini, inclinazioni naturali e le capacità personali per quanto attiene alla formazione culturale, all'istruzione e alla capacità di un lavoro futuro;
E) disporre, il diritto di visita del padre, secondo il calendario che segue:
-durante la settimana: il signor potrà tenere la figlia nei giorni di Parte_1 Per_1
mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 prelevandola dalla casa coniugale con riaccompagno presso la stessa dopo cena alle ore 20.30 durante il periodo invernale e alle 21.30 da giugno a settembre. Tali giorni e ora potranno essere concordati diversamente tra le parti, qualora ci siano impegni scolastici ed extrascolastici della minore, nonché lavorativi di entrambi i genitori.
Le parti concordano che previo accordo e con gradualità il padre potrà pernottare con la figlia nei detti giorni infrasettimanali riaccompagnando la piccola il giorno successivo a scuola.
-durante il fine settimana, atteso che il sig. svolge il lavoro di pizzaiolo che lo Parte_1
impegna principalmente il sabato e la domenica, lo stesso potrà pernottare con la figlia il lunedì sera. Il sig. preleverà la figlia il lunedì mattina dalle ore 9.00 presso il domicilio Pt_1
materno e la riaccompagnerà il martedì mattina a scuola, trascorrendo con la piccola l'intera giornata. Si precisa che a raggiungimento degli anni 6, quando verrà iscritta al primo Per_1
anno della scuola primaria, il padre preleverà la figlia il lunedì dal domicilio materno e l'accompagnerà a scuola, provvedendo a riprenderla all'uscita della scuola, facendola pranzare ed eseguire i compiti, per poi pernottare e riaccompagnarla a scuola il martedì mattina. Il pernottamento potrà avvenire con gradualità e già a partire dall'omologa della separazione.
-per le festività natalizie e pasquali: la minore potrà trascorrere ad anni alterni, le festività natalizie del 24-25-26 con pernottamento (giorno della vigilia, del Natale e Santo Stefano) con un genitore ed il 30/12, 31/12 e il 01/01 del nuovo anno con pernottamento (Antivigilia, Vigilia
e Capodanno), con l'altro genitore.
Pag. 2 di 6 L'Epifania verrà trascorsa ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore.
Per le festività di Pasqua: ad anni alterni, trascorrerà la domenica di Pasqua con la Per_1
madre e il Lunedì in Albis con il padre con pernottamento, tenendo conto degli impegni lavorativi del padre.
Le parti potranno accordarsi diversamente tra loro. -per le altre festività: 1 novembre, 1 maggio, 25 aprile e 02 giugno, trascorrerà tali festività ad anni alterni con l'uno o l'altro Per_1
genitore.
-per le ferie estive: tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, potrà Per_1 trascorrere una settimana continuativa con un genitore e l'altra settimana con l'altro genitore.
I genitori dovranno comunicare tempestivamente la località ove si trasferiranno con la figlia e dovranno accordarsi almeno entro il 30 giugno. Si precisa che attesa la tenera età della minore il padre potrà prelevare la figlia per le vacanze estive e tenerla con sè per una settimana a partire dall'anno 2026. Per il periodo estivo dell'anno 2025 il sig. nella Parte_1
settimana in cui ha le ferie estive potrà prelevare la piccola dalla mattina e riaccompagnarla a casa per le ore 21.30. Nella settimana in cui la minore trascorrerà le vacanze estive con la madre il diritto di visita del padre verrà sospeso.
-per le altre ricorrenze: ossia per il compleanno, i genitori potranno decidere di festeggiarlo insieme. In caso di disaccordo NN festeggerà il proprio compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore.
- la signora e il sig. potranno festeggiare rispettivamente Parte_2 Parte_1
il loro compleanno, la festa del papà e della mamma con la propria figlia.
Se tale ricorrenza dovesse cadere in un giorno di spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo dovrà consentire all'altro di trascorrerla con la figlia, posticipando e/o anticipando il diritto di visita del padre;
- qualora ci siano altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti (nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini), i genitori acconsentiranno alla partecipazione della figlia anche se tali giorni dovessero essere di spettanza dell'altro genitore, recuperando tale giorno in quello successivo, previa comunicazione anticipatamente a mezzo whatsapp;
- sin da ora le parti concordano che al raggiungimento dell'età prescritta Per_1
potrà essere iscritta al corso di catechesi e ricevere il sacramento della comunione.
In tal caso, entrambi i genitori, parteciperanno al rito religioso.
Pag. 3 di 6 Le parti potranno decidere di festeggiarlo insieme o separatamente, previo accordo tra di loro.
Le spese per l'abito monacale e tutto quanto necessario per il rito religioso, verranno divisi per metà da entrambi i genitori.
H) disporre, tenendo conto della capacità contributiva di entrambi i coniugi, che il signor versi alla signora per il contributo al mantenimento della Parte_1 Parte_2
figlia entro il giorno 17 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 Persona_2
(trecento/00), a mezzo bonifico sulla postapay evolution codice IBAN:
[...] intestato alla signora . Somma rivalutabile secondo Parte_2
l'indice ISTAT;
I) disporre che i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie di Renee secondo il protocollo di intesa, sottoscritto dal Tribunale di Pavia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, con prot. N. 2323/2016, che verranno concordate preventivamente tra i coniugi;
L) disporre che il sig. autorizzi la signora , a partire dalla Pt_1 Parte_2
sottoscrizione del presente accordo, a richiedere ed incassare per intero l'assegno unico spettante per la minore Per_1
M) disporre che il signor autorizzi con il presente atto, la signora Parte_1 Parte_2
a fare domanda, sottoscrivendo autonomamente e percependo eventuali bonus e
[...]
contributi dello Stato a favore della minore, come bonus libri, bonus psicologo, bonus per attività sportive, borse di studio, ecc;
N) disporre che il signor , porti via dalla Parte_1
casa coniugale i propri effetti personali, lasciando nella disponibilità della signora e Parte_2
della figlia tutto il mobilio ed i suppellettili, con l'obbligo dello stesso di comunicare l'indirizzo della nuova abitazione ove condurrà la figlia durante i giorni di sua spettanza;
O) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, di conseguenza, nessun mantenimento è vicendevolmente dovuto.
P) le parti, rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare;
Q) le parti con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano e si danno atto di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi azione, ragione e/o causale azionabile ad
Pag. 4 di 6 eccezione del corretto adempimento del presente accordo e di aver definito e transatto ogni reciproco rapporto di dare/avere.
R) le parti precisano e dichiarano che il presente accordo di separazione personale non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 162/14.
S) i coniugi si danno il consenso al rilascio delle proprie carte d'identità e passaporti validi per l'espatrio;
T) le parti espressamente si obbligano a rispettare gli accordi di cui sopra rispettivamente indicati ai capi a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),n),o), p),q) r), s), al momento della sottoscrizione del presente atto.
U) le parti dichiarano di non volersi riconciliare;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data30/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 26/04/2022, in San TI IO
[...]
(atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 21/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
NT GL
N. R.G. 2300/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2300/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Aldo Appella ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in 80143 Napoli (Na) alla via Rimini n. 67,
[..
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Russo Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Volla (Na) alla Via Montanino Viale Platani
n. 3,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San TI IO, in data
26/04/2022, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune alla Parte I, n. 4, dell'anno 2022;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“A) pronunciare la separazione personale tra i coniugi, signora e il signor Parte_2
, che contraevano matrimonio civile in San TI IO il giorno 26 Parte_1
del mese di aprile dell'anno 2022, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San
TI IO di procedere a tutte le incombenze di Legge;
B) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in 27028 San TI IO alla via
RL EL n. 4, alla signora che continuerà ad abitarvi unitamente alla Parte_2
figlia Per_1
C) disporre che il coniuge, signor , lasci la casa coniugale entro e non oltre 3 Parte_1
mesi dalla sentenza di omologa della separazione;
D) disporre l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno la “responsabilità genitoriale” prendendo insieme tutte le decisioni riguardanti la sua educazione, istruzione, lo sviluppo e la salute, senza trascurare le attitudini, inclinazioni naturali e le capacità personali per quanto attiene alla formazione culturale, all'istruzione e alla capacità di un lavoro futuro;
E) disporre, il diritto di visita del padre, secondo il calendario che segue:
-durante la settimana: il signor potrà tenere la figlia nei giorni di Parte_1 Per_1
mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 prelevandola dalla casa coniugale con riaccompagno presso la stessa dopo cena alle ore 20.30 durante il periodo invernale e alle 21.30 da giugno a settembre. Tali giorni e ora potranno essere concordati diversamente tra le parti, qualora ci siano impegni scolastici ed extrascolastici della minore, nonché lavorativi di entrambi i genitori.
Le parti concordano che previo accordo e con gradualità il padre potrà pernottare con la figlia nei detti giorni infrasettimanali riaccompagnando la piccola il giorno successivo a scuola.
-durante il fine settimana, atteso che il sig. svolge il lavoro di pizzaiolo che lo Parte_1
impegna principalmente il sabato e la domenica, lo stesso potrà pernottare con la figlia il lunedì sera. Il sig. preleverà la figlia il lunedì mattina dalle ore 9.00 presso il domicilio Pt_1
materno e la riaccompagnerà il martedì mattina a scuola, trascorrendo con la piccola l'intera giornata. Si precisa che a raggiungimento degli anni 6, quando verrà iscritta al primo Per_1
anno della scuola primaria, il padre preleverà la figlia il lunedì dal domicilio materno e l'accompagnerà a scuola, provvedendo a riprenderla all'uscita della scuola, facendola pranzare ed eseguire i compiti, per poi pernottare e riaccompagnarla a scuola il martedì mattina. Il pernottamento potrà avvenire con gradualità e già a partire dall'omologa della separazione.
-per le festività natalizie e pasquali: la minore potrà trascorrere ad anni alterni, le festività natalizie del 24-25-26 con pernottamento (giorno della vigilia, del Natale e Santo Stefano) con un genitore ed il 30/12, 31/12 e il 01/01 del nuovo anno con pernottamento (Antivigilia, Vigilia
e Capodanno), con l'altro genitore.
Pag. 2 di 6 L'Epifania verrà trascorsa ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore.
Per le festività di Pasqua: ad anni alterni, trascorrerà la domenica di Pasqua con la Per_1
madre e il Lunedì in Albis con il padre con pernottamento, tenendo conto degli impegni lavorativi del padre.
Le parti potranno accordarsi diversamente tra loro. -per le altre festività: 1 novembre, 1 maggio, 25 aprile e 02 giugno, trascorrerà tali festività ad anni alterni con l'uno o l'altro Per_1
genitore.
-per le ferie estive: tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, potrà Per_1 trascorrere una settimana continuativa con un genitore e l'altra settimana con l'altro genitore.
I genitori dovranno comunicare tempestivamente la località ove si trasferiranno con la figlia e dovranno accordarsi almeno entro il 30 giugno. Si precisa che attesa la tenera età della minore il padre potrà prelevare la figlia per le vacanze estive e tenerla con sè per una settimana a partire dall'anno 2026. Per il periodo estivo dell'anno 2025 il sig. nella Parte_1
settimana in cui ha le ferie estive potrà prelevare la piccola dalla mattina e riaccompagnarla a casa per le ore 21.30. Nella settimana in cui la minore trascorrerà le vacanze estive con la madre il diritto di visita del padre verrà sospeso.
-per le altre ricorrenze: ossia per il compleanno, i genitori potranno decidere di festeggiarlo insieme. In caso di disaccordo NN festeggerà il proprio compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore.
- la signora e il sig. potranno festeggiare rispettivamente Parte_2 Parte_1
il loro compleanno, la festa del papà e della mamma con la propria figlia.
Se tale ricorrenza dovesse cadere in un giorno di spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo dovrà consentire all'altro di trascorrerla con la figlia, posticipando e/o anticipando il diritto di visita del padre;
- qualora ci siano altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti (nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini), i genitori acconsentiranno alla partecipazione della figlia anche se tali giorni dovessero essere di spettanza dell'altro genitore, recuperando tale giorno in quello successivo, previa comunicazione anticipatamente a mezzo whatsapp;
- sin da ora le parti concordano che al raggiungimento dell'età prescritta Per_1
potrà essere iscritta al corso di catechesi e ricevere il sacramento della comunione.
In tal caso, entrambi i genitori, parteciperanno al rito religioso.
Pag. 3 di 6 Le parti potranno decidere di festeggiarlo insieme o separatamente, previo accordo tra di loro.
Le spese per l'abito monacale e tutto quanto necessario per il rito religioso, verranno divisi per metà da entrambi i genitori.
H) disporre, tenendo conto della capacità contributiva di entrambi i coniugi, che il signor versi alla signora per il contributo al mantenimento della Parte_1 Parte_2
figlia entro il giorno 17 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 Persona_2
(trecento/00), a mezzo bonifico sulla postapay evolution codice IBAN:
[...] intestato alla signora . Somma rivalutabile secondo Parte_2
l'indice ISTAT;
I) disporre che i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie di Renee secondo il protocollo di intesa, sottoscritto dal Tribunale di Pavia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, con prot. N. 2323/2016, che verranno concordate preventivamente tra i coniugi;
L) disporre che il sig. autorizzi la signora , a partire dalla Pt_1 Parte_2
sottoscrizione del presente accordo, a richiedere ed incassare per intero l'assegno unico spettante per la minore Per_1
M) disporre che il signor autorizzi con il presente atto, la signora Parte_1 Parte_2
a fare domanda, sottoscrivendo autonomamente e percependo eventuali bonus e
[...]
contributi dello Stato a favore della minore, come bonus libri, bonus psicologo, bonus per attività sportive, borse di studio, ecc;
N) disporre che il signor , porti via dalla Parte_1
casa coniugale i propri effetti personali, lasciando nella disponibilità della signora e Parte_2
della figlia tutto il mobilio ed i suppellettili, con l'obbligo dello stesso di comunicare l'indirizzo della nuova abitazione ove condurrà la figlia durante i giorni di sua spettanza;
O) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, di conseguenza, nessun mantenimento è vicendevolmente dovuto.
P) le parti, rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare;
Q) le parti con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano e si danno atto di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi azione, ragione e/o causale azionabile ad
Pag. 4 di 6 eccezione del corretto adempimento del presente accordo e di aver definito e transatto ogni reciproco rapporto di dare/avere.
R) le parti precisano e dichiarano che il presente accordo di separazione personale non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 162/14.
S) i coniugi si danno il consenso al rilascio delle proprie carte d'identità e passaporti validi per l'espatrio;
T) le parti espressamente si obbligano a rispettare gli accordi di cui sopra rispettivamente indicati ai capi a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),n),o), p),q) r), s), al momento della sottoscrizione del presente atto.
U) le parti dichiarano di non volersi riconciliare;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data30/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 26/04/2022, in San TI IO
[...]
(atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 21/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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